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Con la Risoluzione n. 42/E del 27 Aprile 2012 l`agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione giuridica delle operazioni effettuate da soggetto passivo stabilito in Italia non regolarmente iscritto all`archivio informatico VIES, di cui all`art. 27 del DL n. 78 del 2010.
Con una istanza di interpello, la societa` istante prospettava che una fornitura fosse da considerarsi come operazione intracomunitaria, assolvendo l`IVA con l`inversione contabile (reverse charge), atteso che gli accordi tra le parti si erano perfezionati in data antecedente l`entrata in vigore dei provvedimenti del Direttore dell`Agenzia delle Entrate del 29/12/2010 relativi al VIES e che la ditta tedesca aveva emesso la relativa fattura con la dicitura "Transazione intracomunitaria esente IVA" senza aver preventivamente effettuato l`interrogazione al sistema VIES per la verifica della validita` del numero di partita IVA.
La risposta e` stata di parere negativo. L`Agenzia delle Entrate ha argomentato ribadendo che l`operazione di acquisto intracomunitario, a norma dell`art. 39 del D.L. n. 331 del 1993, si considera effettuata all`atto della consegna del bene nel territorio dello Stato; tuttavia, se anteriormente viene emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l`operazione si considera effettuata, limitatamente all`importo pagato o fatturato, alla data di ricevimento del pagamento o della fattura. Pertanto, la data di perfezionamento dell`accordo contrattuale non assume alcun rilievo.
Inoltre, nella risoluzione, viene richiamata anche la circolare n. 39/E del 01/08/2011, confermando che l`inclusione nell`archivio VIES e` la condizione che legittima un soggetto passivo ad effettuare operazioni intracomunitarie, e sottolineando che, nel caso di mancata iscrizione al VIES ovvero in caso di esclusione o revoca, la controparte comunitaria, non avendo modo di riscontrare la soggettivita` passiva IVA del cedente/prestatore o del cessionario/committente italiano nel VIES, dovrebbe esimersi dal qualificare fiscalmente l`operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari. Pertanto, prosegue il documento di prassi, eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell“Archivio VIES (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria ai sensi dell`articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (circ. citata, par. 6). Quindi, per converso, nel caso di in esame, l`imposta sul valore aggiunto non risulta dovuta in Italia bensi` nel paese del fornitore.
Dott. Michele Scirpoli
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