Dal 2011 l`istanza per recuperare l`imposta versata in piu` viaggia con il quadro VR. Anche nel modello base.
Con
provvedimento del direttore dell`Agenzia delle Entrate del 17 gennaio, sono stati approvati i modelli da presentare ai fini dell`imposta sul valore aggiunto (Iva/2011 - Iva Base/2011 - Iva 26 LP/2011 - Iva 74 bis).
Le maggiori novita` riguardano sicuramente i modelli di dichiarazione annuale Iva/2011 e Iva Base/2001, all`interno dei quali e` stato inserito il quadro VR, con conseguente previsione di nuove modalita` per la richiesta del rimborso relativo al periodo d`imposta 2010.
Con la dichiarazione IVA/2011 trova compimento, quindi, quanto previsto dall`articolo 10 del Dl 78/2009 circa le diverse modalita` di richiesta del rimborso Iva annuale, modalita` che per motivi procedurali non hanno potuto essere attuate nell`anno d`imposta appena trascorso, nel corso del quale, invece, hanno visto la luce le nuove procedure per l`utilizzo in compensazione dei crediti annuali eccedenti i 10mila euro (obbligo di presentazione anticipata della dichiarazione Iva, svincolata dal modello Unico) ed eccedenti i 15.000 euro (obbligo del visto di conformita`).
Nella nuova formulazione della dichiarazione Iva/2011 il modello VR diventa quadro della dichiarazione stessa, semplificato rispetto al modello in uso, considerato che parte dei dati sono gia` presenti in altri quadri.
Inoltre, il quadro VR e` stato inserito anche nel modello Iva Base/2011, prevedendo dunque la possibilita` di svincolarlo dalla dichiarazione modello Unico/2011.
A differenza del modello Iva/2011, il modello base - stante la volonta` di semplificazione della compilazione per una platea di contribuenti che nel corso dell`anno hanno svolto la propria attivita` determinando l`imposta secondo le regole generali dell`Iva - non puo` tuttavia essere utilizzato da:
- i soggetti non residenti che hanno stabilito sul territorio nazionale una stabile organizzazione o si avvalgono di un rappresentante fiscale o si siano identificati direttamente
- le societa` di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
- i soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 auto Ue
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori in presenza di procedure concorsuali
- le societa` che partecipano all`Iva di gruppo.
Nel rinnovato quadro VR andranno indicati i seguenti dati:
VR1 - Casella 1: importo chiesto a rimborso
Casella 2: importo da liquidare mediante procedura semplificata
Nella casella due va indicata la quota del rimborso per cui ci si vuole avvalere della liquidazione diretta da parte dell`Agente della riscossione, tenendo presente che l`importo liquidato in tale modo va a fare cumulo con le compensazioni sia annuali che infrannuali (risoluzione 218/2003) fino al limite massimo previsto di 516.456,90 euro (articolo 34, della legge 388/2000).
Tale campo non va quindi compilato per le somme eccedenti tale importo e nelle ipotesi di richieste di rimborso in caso di cessata attivita` e in presenza di procedure concorsuali, tipologie che devono essere trattate esclusivamente dai competenti uffici territoriali (circolare 84/1998)
VR2 - Causali del rimborso
Al riguardo occorre precisare che nel modello base non sono presenti tutti i presupposti di cui all`articolo 30 del Dpr 633/1972. E` prevista la possibilita` di richiesta di rimborso in presenza di:
Cessata attivita` - articolo 30, comma 2
Aliquota media - articolo 30, comma 3, lettera a)
Operazioni non imponibili - articolo 30, comma 3, lettera b)
Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca - articolo 30, comma 3, lettera c).
Restano invariati i presupposti ex articolo 30 del Dpr 633/1972 nel quadro VR del modello Iva/2011
VR3 e VR4 - le eccedenze detraibili per i due periodi d`imposta precedenti al fine di accedere al presupposto della minore eccedenza detraibile del triennio
VR5 - le eccedenze di credito non trasferibili al gruppo Iva, per le controllate che entrano a far parte per il primo anno nella liquidazione Iva di gruppo. Il rigo non e` ovviamente presente nel modello Iva Base, stante la limitazione nell`utilizzo dello stesso.
E` prevista la barratura di caselle per i contribuenti ammessi all`erogazione prioritaria del rimborso (VR6), per i contribuenti subappaltatori (VR7) e l`attestazione delle societa` ed enti operativi (VR8).
Infine, e` possibile indicare l`importo del rimborso da erogare senza produzione della garanzia per i contribuenti virtuosi (VR9).
Il quadro VR non deve essere compilato dalla controllante per l`Iva di gruppo, in quanto le modalita` per la richiesta di rimborso vanno inserite nel prospetto riepilogativo Iva 26 PR/2011.
Per le societa` partecipanti all`Iva di gruppo, permane l`obbligo di presentare il modello Iva 26 LP/2011 - corredato da prospetto Iva 26 PR/2011 e le garanzie per i crediti compensati - al competente Agente della riscossione, anche in assenza di richiesta di rimborso.
Come per le compensazioni, i soggetti che intendono chiedere il rimborso del credito d`imposta risultante dalla dichiarazione annuale possono presentare la dichiarazione Iva svincolata dal modello Unico (articolo 3, comma 1, del Dpr 322/1998), e il rimborso potra` essere liquidato ed erogato solo successivamente alla presentazione della dichiarazione stessa, la cui data di trasmissione costituira` elemento per l`assegnazione del cronologico, come avviene gia` per i modelli Iva TR.
L`inserimento del quadro VR all`interno della dichiarazione, oltre a facilitare il controllo di alcuni dei presupposti necessari per accedere al rimborso, eliminera` del tutto le problematiche connesse alla richiesta di rimborso presente nella dichiarazione al quadro RX e la mancata presentazione, da parte di alcuni contribuenti, del modello VR al competente Agente della riscossione, dimenticanza che ha instaurato un certa quantita` di contenzioso.
Le dichiarazioni possono essere presentate, anche in via autonoma, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2011. Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate tardive ma valide, salvo l`applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Le dichiarazioni prodotte con un ritardo superiore ai 90 giorni sono considerate omesse e, pertanto, non possono dar luogo alla liquidazione dell`eventuale rimborso richiesto.
Permangono gli obblighi previsti dall`articolo 10 del Dl 78/2009 in presenza di volonta` del contribuente di procedere alla compensazione "esterna" del credito, ossia:
- i contribuenti che intendono compensare crediti Iva per importi superiori a 10mila euro hanno l`obbligo di presentare la dichiarazione prima dell`utilizzo dell`eccedenza a credito e la compensazione potra` essere effettuata partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito stesso
- i contribuenti che intendono compensare crediti Iva per importi superiori a 15mila euro annui hanno l`obbligo di chiedere l`apposizione del visto di conformita` di cui all`articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997 o, in alternativa, la sottoscrizione dell`organo di controllo contabile (circolari 57/2009 e 1/2010).