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 		<title>La Gestioni Web Demo 1 - News e Rassegna Stampa - Area Fiscale</title>
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 		<description>News e Rassegna Stampa</description>
 		<copyright>Copyright 2010 - AteneoWeb s.r.l.</copyright>
 		<language>it-IT</language>
 		<managingEditor>staff@ateneoweb.com (per segnalazioni sui contenuti del servizio)</managingEditor>
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 		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:47:05 GMT</lastBuildDate>
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<title>L'ESTRATTO CONTRIBUTIVO DEL LAVORATORE DOMESTICO SI CONSULTA SULL'IPHONE</title>
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Tra le news pubblicate dall'Inps sul suo portale il 16 maggio 2012, vi &amp;egrave; anche quella che riguarda la consultazione dell'estratto conto contributivo da parte dei datori di lavoro domestici. 

Il servizio "Inps Mobile", messo a disposizione dall'Ente previdenziale, si arricchisce di una nuova prestazione: la possibilit&amp;agrave; per i datori di lavoro di consultare l'estratto conto contributivo relativo ad uno specifico rapporto di lavoro domestico precedentemente selezionato tramite iPhone o smartphone con sistema Android. L'estratto conto cos&amp;igrave; consultabile &amp;egrave; di tipo analitico e riporta i dati identificativi del lavoratore e le informazioni di dettaglio relative ai pagamenti effettuati, ordinati per anno e trimestre.

PRONTUARIO LAVORO Fonte: &lt;b&gt; http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B&amp;iMenu=1&amp;NEWSiD=TUTTI&amp;bi=11&amp;link=NEWS&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IL DDL DI RIFORMA DEL LAVORO ENTRA NELLE FASE CRUCIALE. SCONTRO SUI VOUCHER</title>
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La riforma Fornero al centro di polemiche dentro e fuori del Parlamento. Oggetto di divergenze tra ministri - protesta del ministro delle Politiche agricole, Mario Catania - l`emendamento, presentato in commissione Lavoro al Senato, che ha posto vincoli stringenti sull`utilizzo dei buoni lavoro. Secondo l'emendamento, l`uso sar&amp;agrave; consentito solo alle aziende con fatturato
inferiore a 7mila euro (norma oggetto di scontro tra Coldiretti e sindacati), avr&amp;agrave; un valore orario di 10 euro e sar&amp;agrave; vietato per l'impiego di lavoratori assunti nell`anno precedente come operai agricoli. Il ministro Catania si dice contrario a modifiche dell`attuale assetto normativo:&amp;nbsp; per le aziende agricole i voucher sono una risorsa utile "che risponde alle esigenze circoscritte ma importanti per la vita
delle imprese in alcuni brevi episodi di attivit&amp;agrave;, come per esempio la raccolta della olive o la vendemmia".


La situazione attuale concretizza sempre pi&amp;ugrave; il ricorso alla fiducia sul decreto, atteso in aula per il 23 maggio 2012.


Anche se sostanzialmente molte delle istanze dei Consulenti del lavoro sono state accolte dal Legislatore, resta il giudizio critico della categoria nei confronti del Ddl di riforma del mercato del lavoro che ha moltiplicato gli adempimenti burocratici a discapito della semplificazione annunciata, ma non attuata. Alla necessit&amp;agrave; di ridurre tempi dei giudizi e numeri delle cause di lavoro si risponde con norme che apriranno la strada a molti contenziosi. Il giudizio duro dei consulenti va dall'inesistenza della base per la creazione di nuovi posti di lavoro, con una penalizzazione per i lavoratori pi&amp;ugrave; deboli, alla  semplicistica stretta su molti contratti atipici che in questi ultimi anni hanno consentito, invece, l'emersione dal lavoro nero. Ovviamente ce n'&amp;egrave; anche per i voucher, che nel settore agricolo sar&amp;agrave; possibile usare solo per i soggetti non iscritti agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e che diventeranno voucher orari, numerati progressivamente e datati, con la previsione di un decreto che stabilisca modalit&amp;agrave; di riscontro temporale dell`utilizzo della prestazione retribuita con il buono.


Tra gli emendamenti saltati, il reintegro per i licenziamenti disciplinari non avr&amp;agrave; le tipizzazioni di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo: il giudice, nella valutazione, potr&amp;agrave; fare riferimento ai contratti collettivi o ai codici disciplinari applicabili. Fonte: &lt;b&gt; http://www.anclsu.com//public/rassegnastampa/2012/maggio/17/io17052012pag39.pdfhttp://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-05-16/alta-tensione-voucher-agricoli-185454.shtml?uuid=AbT5WUdFhttp://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-05-16/al&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<item>
<title>BOLLO SU CONTI CORRENTI E CONTO TITOLI: BOZZA DEL MEF CON LE ISTRUZIONI</title>
<description>
Nella bozza di decreto del Mef, con le istruzioni sulle norme che hanno introdotto e modificato l`imposta di bollo sul conto titoli e conti correnti, sar&amp;agrave; prevista l'esenzione del pagamento di 34,20 euro per i conti in rosso. 

Il bollo dovr&amp;agrave; essere pagato, invece, in caso di pi&amp;ugrave; rapporti sotto la soglia dei 5mila euro: i rapporti aperti con una stessa banca vanno sommati. In merito, si evidenzia che quando i rapporti con la stessa banca sono tutti sopra i 5 mila euro vanno presi singolarmente e il titolare dovr&amp;agrave; versare 34,20 euro per ogni conto. Inoltre, se il titolare ha due conti, uno appena sopra soglia e uno in rosso dovr&amp;agrave; comunque pagare il bollo sul conto sopra soglia, senza la possibilit&amp;agrave; di detrarre dall'importo del primo conto la cifra del conto in rosso (saldo negativo). 

Per quanto riguarda la lotta all`elusione del bollo sul conto titoli, dovrebbe essere introdotta la regola che se il contribuente alla fine del periodo di rendicontazione, dunque nel momento della tassazione, sia senza attivit&amp;agrave; finanziarie, il sostituto di imposta (banca, sim, compagnia assicurativa) dovr&amp;agrave; verificare che il conto non &amp;egrave; stato movimentato, che il dossier era vuoto all`inizio alla fine e durante tutto il periodo di rendicontazione. Questo ad impedire che il contribuente pensi di arrivare con saldo a zero alla fine dell`anno e poi ricomprare le attivit&amp;agrave; finanziarie nel nuovo periodo di imposta.


Si ricorda che le norme gi&amp;agrave; stabiliscono che:

- il bollo sul conto &amp;egrave; pari a 34,20 euro per ogni conto se il titolo &amp;egrave; persona fisica ed &amp;egrave; pari a 100 euro se il titolare &amp;egrave; diverso dalla persona fisica (persona giuridica, ente, fondazione e associazione);

- &amp;egrave; prevista solo per le persone fisiche la soglia di esenzione di 5mila euro, dunque se la giacenza media annua sul conto &amp;egrave; inferiore si &amp;egrave; esenti dall`imposta;

- il bollo sul deposito titoli &amp;egrave; un`imposta pari allo 0,10% per il 2012 e allo 0,15% per il 2013 del valore di mercato del dossier titoli;

- l`imposta sul deposito titoli ha un tetto minimo e uno massimo per il 2012 (rispettivamente 34,20 e 1.200 euro), ma dal 2013 il tetto massimo non &amp;egrave; previsto.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>ASSICURAZIONI. PRONTI I CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO</title>
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Il Regolamento concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art 7, comma 2, Dlgs n. 231/2007) &amp;egrave; stato reso noto sul sito web dell'Isvap.

&amp;Egrave; l'atteso regolamento n. 41 del 15 maggio 2012, che fa seguito ai precedenti documenti emanati dalla Banca d'Italia, per gli intermediari finanziari, e dalla Consob, per i revisori contabili.

Il regolamento (che si compone di 27 articoli, ripartiti in IV Capi) si rivolge alle imprese di assicurazioni con sede legale in Italia ed alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Unione
Europea, o terzo, e agli intermediari assicurativi che operano in Italia nei rami vita.

La finalit&amp;agrave; &amp;egrave; quella di far dotare le imprese di un'adeguata organizzazione amministrativa  e di un adeguato sistema di controlli interno, proporzionati alle dimensioni, alla natura e alle caratteristiche operative dell'impresa, al fine di evitare il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. 

In particolare, in tale azione di prevenzione sono coinvolti tutti gli organi aziendali: dagli organi sociali, all'organo amministrativo fino all'alta direzione. 

Gli organi sociali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilit&amp;agrave;, definiscono le
politiche aziendali e pongono in atto misure organizzative ed operative atte ad evitare il
rischio di fenomeni di riciclaggio, predisponendo controlli sul rispetto della normativa in oggetto.

L'organo amministrativo &amp;egrave; tenuto, invece, ad individuare gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi connessi con il riciclaggio; ad assicurare il rispetto dei compiti e delle responsabilit&amp;agrave; in materia di antiriciclaggio; a delineare un assetto di controlli interni organico e coordinato; ad approvare le procedure interne e i relativi aggiornamenti, al fine di evitare il
coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; ad esaminare, con cadenza almeno annuale, le relazioni sull'attivit&amp;agrave; svolta dal responsabile antiriciclaggio e sui controlli eseguiti dalle funzioni competenti in materia.


Infine, l'alta direzione &amp;egrave; tenuta a definire in dettaglio le politiche che devono essere messe in pratica dall'organo amministrativo;  a predisporre le procedure per l'assolvimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio in coerenza con gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi definiti dall'organo amministrativo; ad assicurare che le procedure e i sistemi informativi consentano la corretta identificazione anagrafica del cliente, l'acquisizione ed il costante aggiornamento di tutte le informazioni funzionali all'esame del profilo economico-finanziario del cliente stesso e all'individuazione delle motivazioni economiche sottostanti ai rapporti
instaurati ed alle operazioni effettuate.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PROROGATO A DICEMBRE L'OBBLIGO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE MICROIMPRESE</title>
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Il decreto legge n. 57 del 12 maggio 2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese" , &amp;egrave; stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 111/2012 del 14 maggio.


Proprio da tale data, le disposizioni del provvedimento entrano in vigore,  in attesa che lo stesso venga presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il decreto contiene la proroga di sei mesi per la procedura semplificata di valutazione dei rischi nelle microimprese.
Ci&amp;ograve; vuol dire che la scadenza del 30 giugno 2012 prevista dal T.u. sicurezza (Dlgs n. 81/2008) slitta al 31 dicembre: dunque, ci sono altri sei mesi di tempo affinch&amp;egrave; nelle micro imprese (quelle che occupano fino a 10 lavoratori) sia possibile approvare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi.


Ne consegue che fino a fine anno, i datori di lavoro delle suddette imprese potranno ancora utilizzare la procedura semplificata e autocertificare l`effettuazione della valutazione dei rischi.  La proroga mette al riparo i piccoli datori di lavoro dalla necessit&amp;agrave; di elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, a decorrere dal 1&amp;deg; luglio 2012.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>AL VIA I "CONTROLLI FORMALI" DELLE ENTRATE SULLE DICHIARAZIONI DEL 2010</title>
<description>
&amp;Egrave;, oramai, un'operazione di routine, come spiegano dall'Agenzia, l'invio in questo periodo dell'anno della missiva da parte delle Entrate ai contribuenti (persone fisiche e ditte individuali) con la richiesta delle "pezze d'appoggio" delle detrazioni e deduzioni fatte nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (quelle appena inviate riguardano le dichiarazioni 2010).


Ma la lettera &amp;egrave; inviata per posta ordinaria e non con raccomandata. Dunque, l'Amministrazione non pu&amp;ograve; essere certa del ricevimento da parte del contribuente e questi non pu&amp;ograve; stare tranquillo se non riceve nulla, in quanto la lettera potrebbe essere andata persa dalla posta. 

Il guaio &amp;egrave; che se il contribuente non invia la documentazione in oggetto entro 30 giorni dal ricevimento, l`Amministrazione, &amp;egrave; scritto nella missiva, "proceder&amp;agrave; alla rettifica dei dati da lei dichiarati e alla comunicazione dell`esito del controllo e delle relative somme dovute".
Dal ricevimento della seconda missiva si avranno altri 30 giorni per regolarizzare pagando l'imposta rideterminata, gli interessi e la sanzione ridotta del 20%, o inviare chiarimenti in merito. Altrimenti scatter&amp;agrave; l`iscrizione a ruolo da parte dell`ufficio delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi derivanti dalla liquidazione della dichiarazione.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>AD APRILE IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR SALE ALL'1,72%</title>
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Il valore del coefficiente per rivalutare le quote di Tfr accantonate al 31 dicembre 2011, riferito al mese di aprile 2012, &amp;egrave; pari a 1,725962.


Si ricorda che tale parametro viene reso noto mensilmente per consentire la rivalutazione delle somme accantonate al 31 dicembre dell`anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.


Per determinare il coefficiente di rivalutazione, si parte dall`indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall`Istat. Per il mese di marzo, l`indice dei prezzi al consumo, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, &amp;egrave; fissato al valore di 105,7.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>COMMERCIALISTI: SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE INVIATE ALL`ORDINE</title>
<description>
Nell`ambito delle segnalazioni antiriciclaggio, anche i  dottori  commercialisti  e  gli  esperti contabili possono, d`ora in poi, contare sulla riservatezza offerta dal proprio Ordine.


Il ministero dell`economia e delle finanze, con decreto 4 maggio 2012 &amp;ndash; in "Gazzetta Ufficiale" n. 110 del 12 maggio - d&amp;agrave; attuazione all`art. 43, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, secondo il quale gli ordini professionali possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette (Sos), ai fini antiriciclaggio, dai propri iscritti. Sar&amp;agrave; poi l`ordine ad inoltrare, telematicamente, la segnalazione sospetta all`Uif (Unit&amp;agrave; di informazione finanziaria).


In questo modo, eventuali ulteriori informazioni ai fini dell`analisi o dell`approfondimento investigativo della segnalazione da parte dell`UIF, della Guardia di finanza e della DIA possono essere richiesti direttamente all`ordine competente.


Consiglio Nazionale dell`Ordine dei dottori commercialisti  e degli esperti contabili e Uif hanno a disposizione 60 giorni, dalla data di entrata in vigore del decreto, per accordarsi al fine di stabilire le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette e per gli adempimenti connessi.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IL 16 MAGGIO INTERMEDIARI ALLA CASSA PER L'AFFRANCAMENTO DELLE PLUSVALENZE LATENTI</title>
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Dal 1&amp;deg; gennaio 2012 sono applicate nella misura del 20% le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento oltre che sui redditi diversi, quali le partecipazioni non qualificate, ai sensi del Decreto Legge 13/08/2011 n.138, convertito dalla Legge 14/09/2011 n.148. 

Dal momento che sui citati redditi si applica un'imposta del 12,50% fino al 31 dicembre 2011, che sale al 20% a decorrere dal 1&amp;deg; gennaio 2012, la stessa norma di legge (commi da 29 a 34) prevede per i contribuenti la possibilit&amp;agrave; di affrancare i valori degli strumenti finanziari, posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale alla data del 31 dicembre 2011, mediante l'esercizio di un'opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi maturati fino alla stessa data. 

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011, recante le modalit&amp;agrave; di esercizio dell'opzione per l`affrancamento delle plusvalenze latenti, stabilisce, tra l'altro, che gli intermediari depositari sono tenuti a versare, entro il 16 maggio 2012, le imposte sostitutive e le ritenute operate nei confronti dei contribuenti che entro il 31 marzo 2012 hanno optato per l`affrancamento delle plusvalenze e dei redditi di capitale maturati fino al 31 dicembre 2011.

L'agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 36/E/2012, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva e della ritenuta derivante dall'opzione per l`affrancamento delle plusvalenze latenti, esercitata ai sensi dell'articolo 1 del sopracitato decreto ministeriale.

Si tratta dei codici tributo 1133, 1134, 1135 e 1064. Per i primi tre codici, la risoluzione precisa che deve essere indicato come "Anno di riferimento" l`anno d`imposta cui si riferisce il versamento; per il codice 1064, invece, occorre indicare anche il mese cui si riferisce la ritenuta. Fonte: &lt;b&gt; http://www.caf.acli.it/news/news/opzione-per-l-affrancamento-delle-plusvalenze-latenti.html&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>ONLINE GLI ELENCHI DEI SOGGETTI 5 PER MILLE</title>
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L`Agenzia delle entrate ha pubblicato nel proprio sito gli elenchi dei soggetti che hanno chiesto di beneficiare del 5 per mille per l`esercizio finanziario 2012 (anno d`imposta 2011). 

Seguendo il percorso dall`home page del sito dell`Agenzia delle entrate: "Cosa devi fare/ Richiedere/5 per mille 2012/ Scheda informativa/ Elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2012", e servendosi anche del motore di ricerca realizzato per una pi&amp;ugrave; facile consultazione, si potr&amp;agrave; prendere visione degli elenchi degli enti del volontariato, della ricerca scientifica e dell`universit&amp;agrave;, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche. Si segnalano le date da ricordare per le successive scadenze: 

- 21 maggio 2012: entro tale data &amp;egrave; possibile la segnalazione di eventuali errori anagrafici alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente;
- 25 maggio 2012: l`Agenzia delle entrate pubblicher&amp;agrave; una versione aggiornata degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche;
- 2 luglio 2012: invio di una dichiarazione sostitutiva dell`atto di notoriet&amp;agrave; attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all`ammissione all`elenco;
- 1&amp;deg; ottobre 2012: richiesta di ammissione al beneficio da parte dei ritardatari (prevista dal DL 16/2012), con contestuale versamento di una sanzione pari a 258 euro. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/candidati-al-5-mille-2012on-line-elenchi-degli-iscritti&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LE REGOLE SULLE STP PREOCCUPANO I PROFESSIONISTI</title>
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Si &amp;egrave; concluso il convegno nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenutosi a Catania, dal titolo"Attuare la riforma delle professioni: le proposte dei commercialisti". 

Tra i temi pi&amp;ugrave; discussi quello sulle Stp. Le societ&amp;agrave; tra professionisti attendono il decreto attuativo, sul cui testo, non ancora noto, gira la voce della previsione di un diverso trattamento tra socio di capitale e socio professionista. 

Preoccupazioni su tale disparit&amp;agrave; di trattamento si sollevano dalle diverse categorie. 

Il presidente Cndcec, Siciliotti, &amp;egrave; convinto che non sia possibile che si metta un vincolo al numero di societ&amp;agrave; di cui il singolo professionista pu&amp;ograve; essere socio. 

Per la presidente del Cup e dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, la regola di non consentire al socio professionista di essere socio di pi&amp;ugrave; societ&amp;agrave;, limite non previsto per il socio di capitale, render&amp;agrave; i professionisti "manodopera a basso costo per societ&amp;agrave; di capitale mascherate da societ&amp;agrave; professionali". 

Dal presidente Gian Carlo Laurini, Consiglio nazionale del notariato, il dubbio sulle iscrizioni al Registro imprese e all`ordine di riferimento: quale sar&amp;agrave; l'Ordine in cui iscrivere la Stp nel caso sia multi professionale? 

Come annunciato, il convegno ha visto la partecipazione di Anna Finocchiaro, senatrice del PD, che sul tema ha spiegato che "Prevedere un diverso trattamento tra soci andrebbe oltre la delega prevista dal decreto di Ferragosto, e sarebbe quindi incostituzionale".
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IL TFR SUL CONTO COINTESTATO AIUTA IL REDDITOMETRO</title>
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Accolto solo in parte il ricorso avverso l`accertamento sintetico per gli anni d`imposta 2006 e 2007, ai sensi dell`art. 38 del DPR n. 600/1973, presentato da un contribuente al quale veniva contestato un imponibile maggiore.


Con la sentenza n. 61/01/12, la Commissione tributaria provinciale di Bergamo ha specificato che un mutuo bancario di importo congruo ad affrontare una determinata spesa (nel caso in esame il versamento di una polizza assicurativa) e l`accredito del trattamento di fine rapporto del coniuge sul conto corrente cointestato potevano giustificare in parte alcune delle spese sostenute.


La donazione effettuata da un genitore non per atto pubblico e un prestito privo di data certa non sono stati ritenuti elementi validi ad avvalorare pienamente la linea difensiva. La richiesta del Fisco &amp;egrave; stata ridotta, quindi, solo parzialmente.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. DETRAZIONE AL 36% ANCHE PER LE FATTURE IN ACCONTO</title>
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Il sottosegretario all'Economia, Vieri Ceriani, con il question time n. 5-06801 del 9 maggio, risolve il dubbio&amp;nbsp;circa la corretta fatturazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, soggetti a detrazione fiscale in misura pari al 36% nel limite massimo di 48mila euro per unit&amp;agrave; immobiliare. 

Si ricorda che l'articolo 7, comma 2, lettera r) del Decreto legge n. 70/2011, &amp;egrave; intervenuto modificando in parte le condizioni per il godimento del beneficio, abrogando le disposizioni per cui le detrazioni Irpef potevano essere applicate solo nel caso in cui il costo della manodopera fosse evidenziato in fattura. 

Il dubbio avanzato in sede parlamentare riguardava tutti quegli interventi di ristrutturazione iniziati prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione disposta dal dl 70/2011, per i quali erano state emesse fatture in acconto senza alcuna specificazione del costo della manodopera.

Il sottosegretario al ministero dell'Economia ha ribadito che non spetter&amp;agrave; alle fatture a saldo, emesse dopo l'abrogazione, sanare il vizio di mancata indicazione del costo della manodopera di quelle in acconto. Il contribuente, pertanto, potr&amp;agrave; beneficiare della detrazione piena anche in presenza di fatture non riportanti l'indicazione separata del costo della manodopera. L'abrogazione dell'obbligo di indicazione separata del costo della manodopera ha, infatti, valore retroattivo sulle fatture in acconto emesse prima dell'entrata in vigore del Dl 70/2011 e, di conseguenza, per il contribuente non vi sar&amp;agrave; pi&amp;ugrave; alcun obbligo al riguardo anche per le fatture emesse a saldo dopo l'entrata in vigore del citato decreto legge. 

Con il question time n. 5-06800, si scioglie il dubbio sull'eventuale esenzione dal pagamento dell'ICI in favore del compendio immobiliare trasferito con il decreto ministeriale 15 dicembre 2004 al fondo immobili pubblici. 

Nella risposta parlamentare del 9 maggio, si legge che l`eventuale esenzione trova applicazione solo nel caso in cui gli stessi immobili, a&amp;nbsp;loro tempo gi&amp;agrave; oggetto di esenzione dal tributo locale, mantengano una destinazione ad uso pubblico o finalizzata all`erogazione di servizi pubblici. L'imponibilit&amp;agrave; su detti immobili torner&amp;agrave; in maniera piena nel momento in cui gli stessi perderanno il requisito della destinazione/finalit&amp;agrave; ad uso pubblico. Fonte: &lt;b&gt; http://www.anclsu.com//public/rassegnastampa/2012/maggio/10/io10052012pag23a.pdf&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PARTE IL SONDAGGIO INTERNAZIONALE 2012 SUGLI STUDI PROFESSIONALI</title>
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Con una news sul sito, il Cndcec informa che il Comitato per i piccoli e medi studi professionali dell'Ifac (organizzazione mondiale della professione economico-contabile) ha avviato il sondaggio internazionale 2012 sugli studi professionali.


I professionisti fino al 14 giugno 2012 possono rispondere online  inviando informazioni sulle principali criticit&amp;agrave; affrontate. I dati sono raccolti al fine di orientare le iniziative dell'associazione rivolte ai professionisti. 

L'indagine &amp;egrave; disponibile in lingua italiana all'indirizzo: https://www.research.net/s/SMPQuickPoll-May-June-2012;&amp;nbsp; mentre il resoconto del sondaggio del 2011, al quale hanno risposto 2400 commercialisti italiani, si pu&amp;ograve; consultare alla pagina web: http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=3c7a0bf9-1fe8-438f-8026-b7443289a95.&amp;nbsp; Fonte: &lt;b&gt; http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=46006d0f-d98d-4bd9-ab40-e7ee3c09efc0&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IN RITARDO CON LO SPESOMETRO? C`E` IL RAVVEDIMENTO</title>
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Previsto il ravvedimento per lo spesometro inviato oltre il termine del 30 aprile 2012, secondo quanto riportato dalla circolare dell`Agenzia delle entrate n. 24/E, del 30 maggio 2011, nell`ultimo comma del quinto paragrafo, dove si specifica che "Scaduto il suddetto termine, si rende applicabile, qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'istituto del ravvedimento operoso".

Fino al 30 maggio 2012 sar&amp;agrave;, quindi, possibile sanare il ritardo nella presentazione effettuando un versamento di 32,00&amp;nbsp;euro, tramite il modello F24, indicando il codice tributo 8911 e l`anno di riferimento 2011. Fonte: &lt;b&gt; http://www.anclsu.com//public/rassegnastampa/2012/maggio/10/io10052012pag25.pdf&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>OMESSA DICHIARAZIONE: PENALE PER L'IMPRENDITORE E CIVILE PER IL PROFESSIONISTA INCARICATO</title>
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"L`affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle entrate ..., ai sensi dell`art. 3, comma 8, dpr 322/1988, come modificato dal dpr. 435/2001, non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinch&amp;eacute; tale mandato sia puntualmente adempiuto". 

&amp;Egrave; la motivazione a base della sentenza n. 16958 depositata l'8 maggio 2012 dalla Corte di cassazione, che conferma la responsabilit&amp;agrave; penale per omessa dichiarazione Iva del legale rappresentante di una Srl che aveva affidato l'incarico (con regolare conferimento del mandato) della trasmissione telematica alle Entrate al commercialista della societ&amp;agrave;. Alla mancata presentazione della dichiarazione Iva era seguita l'omissione del relativo versamento, questo per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003.


Al legale rappresentante, condannato penalmente ex articolo 5 del Dlgs 74/2000, non resta che rivalersi civilmente sul commercialista inadempiente, che ha l`obbligo di risarcire il cliente se sbaglia la consulenza (Corte di cassazione, sentenza 13284/2011).
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>SOCIETA` ESTINTA. RESPONSABILI PER I DEBITI FISCALI SOCI, AMMINISTRATORI ED EX LIQUIDATORI</title>
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Il Consiglio nazionale del notariato, con lo studio n. 226-2011/T, affronta il delicato problema della responsabilit&amp;agrave; per i debiti fiscali, inerenti le imposte dirette non versate dalla societ&amp;agrave; estinta.


Il tema &amp;egrave; stato negli ultimi anni affrontato anche da diverse pronunce della giurisprudenza di legittimit&amp;agrave; e, in particolare, ad ispirare i notai &amp;egrave; stata la sentenza n. 4062 del 22/2/2010 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, che ha specificato che le societ&amp;agrave; si estinguono definitivamente dal momento della loro cancellazione dal registro delle imprese con la perdita di ogni legittimazione sostanziale e processuale.


Sulla scia di quanto espresso, il richiamo normativo per individuare il responsabile in caso di chiamata da parte del Fisco per il recupero dei debiti tributari di una societ&amp;agrave; ormai sciolta &amp;egrave; all'articolo 36 del Dpr 602/73. Secondo questa  norma tributaria, tre sono le categorie di soggetti che potenzialmente possono essere considerati responsabili per i debiti non assolti da parte della societ&amp;agrave;. 

A seconda delle specifiche condizioni che si vengono a creare, possono essere chiamati alla cassa da parte dell'Amministrazione finanziaria i soci, i liquidatori o gli ex amministratori.

Lo studio analizza singolarmente i casi in cui il Fisco possa invocare la responsabilit&amp;agrave; di ciascuna delle tre categorie di soggetti, sempre con riferimento ai debiti Ires delle societ&amp;agrave; di capitali estinte.

Il Fisco, come pure ogni altro debitore, potr&amp;agrave; avvalersi della regola generale che prevede la responsabilit&amp;agrave; individuale dei singoli soci nei limiti di quanto ad essi assegnato sulla base del bilancio finale di liquidazione, mentre la chiamata in causa dei liquidatori sar&amp;agrave; subordinata al fatto che il mancato pagamento del debito tributario &amp;egrave; stato imputato ad una loro colpa. Per quanto riguarda gli amministratori, l'articolo 36 del Dpr 602/73 estende le responsabilit&amp;agrave; previste per i liquidatori ed i soci, anche agli amministratori in carica al momento dello scioglimento della societ&amp;agrave; oltre che a quelli che hanno compiuto operazioni di liquidazione o occultato attivit&amp;agrave; sociali nel corso degli ultimi due periodi d`imposta precedenti alla messa in liquidazione della societ&amp;agrave;.

Infine, lo studio, esamina la possibilit&amp;agrave;, sempre in capo all'Amministrazione finanziaria, di poter recuperare anche gli altri debiti tributari iscritti nei  ruoli prima o dopo la cessazione della societ&amp;agrave;.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LA SANZIONE RESTA ANCHE DOPO I CHIARIMENTI NORMATIVI</title>
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6259 del 20 aprile 2012, interviene in materia di incertezza normativa oggettiva ed accoglie il ricorso dell`amministrazione finanziaria avverso un contribuente che aveva effettuato compravendite di auto con il regime di margine Iva, invece di scontare l`Iva in via ordinaria.


Secondo la Corte l`insicurezza e l`equivocit&amp;agrave; del risultato che si consegue con il procedimento d`interpretazione normativa &amp;ndash; condizione necessaria per il verificarsi dell`incertezza normativa oggettiva - va riferito al giudice, "unico soggetto dell`ordinamento cui &amp;egrave; attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione". 

La sussistenza dell`incertezza normativa oggettiva si presenta quando la disciplina normativa si articola in una pluralit&amp;agrave; di prescrizioni, concettualmente difficoltose da coordinare per l`equivocit&amp;agrave; del loro contenuto, "derivante da elementi positivi di confusione"; spetta al contribuente l`onere di allegare la ricorrenza di tali elementi di confusione. Pertanto, i chiarimenti, forniti con circolare, ai dubbi del contribuente che giungono dopo la sanzione, non sono sufficienti ad evitarla.


Anche nell`ordinanza n. 5324, del 3 aprile 2012, la Corte di Cassazione aveva affrontato il tema dell`incertezza normativa.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IL VOTO CNPADC SULLA RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DEI PENSIONATI IN ATTIVITA` SLITTA A GIUGNO</title>
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Mentre al "Forum in Previdenza 2012", organizzato dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti in collaborazione con Il Sole 24 Ore, si discute assieme ai viceministri dell'Economia e del Lavoro - Grilli e Martone - sul ruolo degli investimenti nel mondo degli enti previdenziali, l'assemblea dei delegati rimanda a giugno 2012 la votazione sulla delibera che contiene la discussa (dai giovani della categoria) proposta di ridurre del 50% la contribuzione soggettiva minima per i dottori commercialisti pensionati che decidono di continuare a esercitare la professione. 

Con una nota l'ente precisa: "La maggioranza dei presenti ha manifestato condivisione sui principi posti a base della delibera e il consiglio di amministrazione, cogliendo i molteplici spunti emersi dal dibattito, ha proposto di rinviarne l`esame per la relativa deliberazione nel corso della prossima assemblea".


In proposito, il presidente Cnpadc, Anedda, spiega che l'idea &amp;egrave; di consentire ai pensionati, su richiesta, di ottenere lo sconto contributivo - previsto dalla normativa - con contestuale obbligo di versare un contributo equitativo del 2% a vantaggio di tutti gli iscritti.


A fronte del pagamento del solo 50% i pensionati, per&amp;ograve;, si vedrebbero esclusi dalla premialit&amp;agrave; di computo.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>MAGISTRO (ENTRATE): OCCHIO DI RIGUARDO SU CHI EVADE PER SOPRAVVIVERE</title>
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 Luigi Magistro, Direttore centrale accertamento dell`Agenzia delle entrate, intervenuto  all`Universita` Cattolica di Milano all`inaugurazione del corso di alta formazione sui reati tributari diretto dai professori Marco Miccinesi e Angelo Giarda ha affermato che «Circa un terzo dell`evasione complessiva si concentra sulle microattivita` e costituisce la componente storicamente piu` difficile da sradicare perche` e` strettamente collegata al sistema economico italiano, frammentato e individualistico. Talvolta si tratta di un`evasione di necessita`, senza la quale molte realta` non riuscirebbero a sopravvivere. Naturalmente e` chiaro che tutti devono pagare le tasse, ma specie in un periodo di crisi anche chi si occupa dei controlli fiscali deve tenere conto del contesto economico. Per questo negli ultimi anni l`Agenzia ha cercato di garantire al massimo il contraddittorio per ascoltare le ragioni del contribuente e ha spinto sull`utilizzo degli istituti deflativi, che non sono un mercato come dicono alcuni, ma strumenti in grado, attraverso il dialogo, di determinare la giusta imposizione».  Fonte: &lt;b&gt;ItaliaOggi, 5 maggio 2012&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:14:59 GMT</pubDate>
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<title>AL VIA LE DOMANDE PER LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO ANNO 2010</title>
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Dal 7 maggio 2012, ore 15, al 3 giugno 2012, ore 23, potranno essere trasmesse le domande per chiedere lo sgravio contributivo sui premi di risultato erogati nel 2010. I termini sono stati comunicati dall`Inps con il messaggio n. 7597 del 4 maggio 2012. L`applicazione per procedere all`operazione &amp;egrave; disponibile nella sezione "Servizi on line" del sito Inps, tra i Servizi per aziende e consulenti.


Al termine della fase sperimentale per l`acquisizione e l`invio delle domande, scaduta il 27 aprile 2012, &amp;egrave; stato dato il via all`invio delle richieste. Nel messaggio sono contenute anche precisazioni relative ad alcune richieste formulate durante la sperimentazione.


I contenuti del beneficio &amp;ndash; previsto dalla legge n. 247, del 24 dicembre 2007, e regolamentato per l`anno 2010 dal decreto 3 agosto 2011 &amp;ndash; sono stati illustrati dall`Istituto nella circolare n. 51 del 30 marzo 2012. I messaggi n. 5880 del 3 aprile 2012 e n. 6454 del 13 aprile 2012,&amp;nbsp; hanno fornito rispettivamente le specifiche tecniche per la compilazione dei flussi xml con molteplici domande di ammissione e il manuale utente della procedura.


E` attivo un indirizzo di posta elettronica - SgraviContrattazione.IIlivello@inps.it - dove gli interessati possono inoltrare eventuali richieste di chiarimento.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>CONTRATTI DI RETE: VIA ALLE RICHIESTE PER LE AGEVOLAZIONI</title>
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Fino al 23 maggio 2012 possono essere inviati telematicamente - attraverso il software "AgevolazioneReti" sul sito delle Entrate - i modelli Rete, relativi al periodo d`imposta in corso al 31/12/2011, messi a disposizione dalle Entrate per le imprese che hanno aderito ad un programma comune di rete asseverato dagli organismi preposti. Il budget del Governo per il bonus del 2012 &amp;egrave; pari a 14 milioni di euro.


L'agevolazione "reti di impresa" (art. 42 comma 2-quater del dl 78/2010 che modifica l`articolo 3 del decreto legge 5/2009), per le imprese aderenti ad un contratto di rete iscritto presso il registro delle imprese, consiste in una sospensione d`imposta, ai fini Ires ed Irpef e non anche Irap, della quota (fino al milione di euro per ciascuna impresa) degli utili dell'esercizio destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all`affare, per chi aderisce al contratto sia per originaria sottoscrizione che per adesione successiva. Ma la quota degli utili deve essere accantonata in una apposita riserva e concorre a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio, ovvero viene meno l`adesione al contratto di rete.


Il bonus &amp;egrave; riservato esclusivamente alle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o che aderiscono a un contratto gi&amp;agrave; esistente, qualunque sia la loro veste giuridica, la dimensione aziendale, l`attivit&amp;agrave; svolta e la localizzazione territoriale (sotto il profilo territoriale sono ammesse all`agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato sia le stabili organizzazioni di imprese non residenti). Le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete prima dell`entrata in vigore della disciplina agevolativa non sono escluse dal beneficio, se sono in possesso dei requisiti richiesti.


Il modello reti contiene la comunicazione dei dati per il riconoscimento dell'appartenenza ad una rete d'impresa con indicazione degli utili accantonati ad apposita riserva (Quadro A, colonna 1) e il risparmio d`imposta che deriva dalla corrispondente variazione in diminuzione operata nell`ambito del reddito d`impresa (Quadro A, colonna 2).


Il risparmio d'imposta &amp;egrave; fruito in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per l`esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati.

I soggetti Ires applicheranno l`aliquota del 27,5% all`importo della variazione in diminuzione corrispondente alla quota di utili accantonata nell`apposita riserva. I soggetti Irpef, il calcolo &amp;egrave; un po' pi&amp;ugrave; complesso in considerazione della progressivit&amp;agrave; dell`aliquota, commisurata agli scaglioni di reddito. Gli imprenditori individuali, determineranno la differenza tra l`Irpef astrattamente dovuta in riferimento al solo reddito d`impresa, al lordo della variazione in diminuzione, e l`Irpef applicabile al solo reddito d`impresa, assunto al netto della variazione in diminuzione. Le societ&amp;agrave; di persone e le societ&amp;agrave; di capitali trasparenti, preliminarmente determineranno, per ciascun socio, il risparmio d`imposta derivante dall`applicazione dell`agevolazione al reddito di partecipazione in dette societ&amp;agrave;, con il metodo indicato per gli imprenditori individuali, e poi sommeranno gli importi per calcolare il totale del risparmio d`imposta complessivo da attribuire alla societ&amp;agrave;.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>OK ALLA REVOCATORIA SUI COMPENSI DELL`AMMINISTRATORE</title>
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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 6686 del 3 maggio 2012, hanno spiegato che, in materia di revocatoria fallimentare, il principio secondo cui grava sul curatore l`onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore,deve essere inteso nel senso che la certezza logica dell`esistenza di tale stato soggettivo puo` legittimamente dirsi acquisita "non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell`impresa, ne` quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente «astratto», bensi` quando la probabilita` della «scientia decoctionis» trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito”.


Sulla scorta di detto assunto e` stata confermata la revocatoria disposta dai giudici di merito nei confronti dei compensi percepiti dall`amministratore di una societa` nei mesi immediatamente antecedenti alla dichiarazione di fallimento di quest`ultima.

Secondo la Corte, in particolare, non era possibile che l`amministratore, ai vertici dell`azienda, non ne conoscesse lo stato di insolvenza. Fonte: &lt;b&gt; http://appinter.csm.it/rassweb/images/rassegne/r040512/1EHFHO.tif&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:08:23 GMT</pubDate>
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<title>ANCHE GLI ARTIGIANI SI ADEGUANO AL NUOVO APPRENDISTATO</title>
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Decorre dal 26 aprile 2012 l`accordo sulla nuova disciplina dell`apprendistato siglato il 3 maggio 2012 dalla confederazioni artigiane e dai sindacati.


Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl e Uil hanno concordato di confermare tutte le durate previste dai contratti collettivi nazionali, portando a 5 anni le durate superiori, e di effettuare la formazione - tutta o in parte - all`interno dell`azienda. L`accordo sottoscritto riguarda anche le imprese del settore artigiano che non hanno una specifica copertura contrattuale.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:07:48 GMT</pubDate>
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<title>NOTIFICHE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO TRAMITE PEC</title>
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Il Ministero dell`economia e delle finanze ha dato il via alla telematizzazione del processo tributario. Con il decreto 26 aprile 2012, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale” n. 102 del 3 maggio 2012, vengono diffuse le regole tecniche che consentono l`utilizzo della Pec (Posta Elettronica Certificata) per le comunicazioni inviate dalla segreteria della Commissione tributaria alle parti, come disposto dall`articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992.


Tali comunicazioni vanno spedite tramite posta elettronica all`indirizzo dichiarato dalle parti nel  ricorso o nel primo atto difensivo. Il messaggio spedito conterra`  in allegato il documento vero e proprio.


L`articolo 5 del decreto 26 aprile 2012 specifica che, per quanto riguarda i professionisti iscritti in albi ed elenchi, l`indirizzo Pec deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o   collegi.


L`eventuale variazione dell`indirizzo in questione puo` essere comunicata mediante dichiarazione anche cumulativa, diretta all`Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente,   indicando  i  ricorsi interessati da tale variazione con i rispettivi  numeri di registro generale. La variazione ha effetto dal decimo giorno  successivo a quello in cui e` stata effettuata la notifica alla segreteria della Commissione tributaria. 

La comunicazione per via telematica si intende perfezionata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna. Essa si considera eseguita, per il destinatario, al momento in cui il documento informatico e` reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata da parte del suo gestore.


Il decreto entra in vigore il 15 maggio 2012 e si applica alle comunicazioni da inviare, dopo tale data, da  parte  delle Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali  dell`Umbria  e del Friuli-Venezia  Giulia,  con riferimento ai  ricorsi  notificati  a decorrere dal 7 luglio 2011.
Le parti possono presentare apposita istanza per richiedere agli Uffici di segreteria di applicare la modalita` di invio telematico delle comunicazioni anche ai ricorsi pendenti al 7 luglio 2011.


La procedura telematica sara` gradualmente estesa alle altre segreterie delle Commissioni tributarie territoriali.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:07:30 GMT</pubDate>
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<title>RIMBORSI PER RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI E TERRENI, SCADE IL TERMINE PER LE RICHIESTE</title>
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E` il 14 maggio 2012 il termine ultimo per presentare istanza di rimborso dell`imposta sostitutiva versata per la rivalutazione di partecipazioni o terreni, in caso di seconda rivalutazione con versamento integrale di quanto gi&amp;agrave; versato nella prima.


Secondo quanto disposto nell`articolo 7, comma 2, lettera gg), del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge n. 106 del 12 luglio 2011, e commentato nella circolare dell`Agenzia delle entrate n. 47 del 24 ottobre 2011, &amp;egrave; possibile presentare istanza di rimborso entro il termine di 12 mesi dal 14 maggio 2011 qualora sia scaduto, all`entrata in vigore del decreto, il termine di 48 mesi dalla data di versamento dell`imposta o della prima rata relativa all`ultima rideterminazione effettuata.


Quanto disposto dal DL n. 70/2011 vale anche per i giudizi in corso e per i versamenti relativi alla prima rivalutazione eseguita facente riferimento alla legge n. 448/2001.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>CASE FANTASMA, PUBBLICATE LE RENDITE PRESUNTE. OCCHIO ALLA TEMPISTICA</title>
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Agli immobili fantasma, ossia quelli che non sono stati dichiarati spontaneamente al catasto dai soggetti interessati, sono state attribuite dall'agenzia del Territorio le rendite presunte, in via transitoria con la procedura ordinaria (Docfa). 

Con un comunicato stampa del 3 maggio 2012, l'Agenzia informa che gli atti relativi all'attribuzione sono offerti in pubblica consultazione fino al 2 luglio 2012, presso l'Albo pretorio dei Comuni e negli Uffici provinciali dell'Agenzia. Inoltre, sul sito internet agenziaterritorio.gov.it &amp;egrave; possibile consultare, per ogni Comune interessato, l'elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unit&amp;agrave; immobiliari del catasto edilizio urbano, oggetto di attribuzione di rendita presunta. 

Con istanza in carta semplice, prima di fare ricorso, &amp;egrave; possibile per i proprietari chiedere il riesame dell'avviso di accertamento (in via di autotutela), sulla base: dell'errata intestazione della particella di catasto terreni su cui &amp;egrave; stato edificato il fabbricato non dichiarato; della non accatastabilit&amp;agrave; dello stesso fabbricato; dell'avvenuta presentazione, precedentemente alla data di registrazione in atti della rendita presunta, della dichiarazione "Docfa" per l'accatastamento del fabbricato. La domanda non sospende i termini del ricorso. 

La tempistica prevede che a decorrere dal 3 maggio 2012, data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" 102/2012 del comunicato in oggetto:

- entro 60 giorni scade il termine per la proposizione del ricorso contro gli atti di attribuzione della rendita presunta, dinnanzi alla Ctp competente;

- entro 120 giorni scade il termine per i titolari di diritti reali, sugli immobili pubblicati, di presentazione delle relative dichiarazioni di aggiornamento catastale al fine di evitare le ulteriori sanzioni amministrative (quadruplicate). Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/emersione-delle-%E2%80%9Ccase-fantasma%E2%80%9Dpubblicate-rendite-presunte&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>DETASSAZIONE PREMI SOSPESA PER CARENZA DI INDICAZIONI MINISTERIALI</title>
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Ancora non c'&amp;egrave; traccia del decreto ministeriale per la riduzione dell`Irpef sui premi, che stabilisca i limiti di reddito e l`importo massimo di utilizzo. 

E sono quattro i mesi in cui non si &amp;egrave; potuto detassare. 

Da stabilire, dunque, sono il limite massimo assoggettabile all`imposta sostituiva e il limite di reddito che ne vincola l`utilizzo per il 2012. 

Le ricadute, si sottolinea in una nota dei consulenti del lavoro, colpiscono i datori, che devono ricalcolare i budget annuali determinati in considerazione della riduzione fiscale, e i lavoratori, che hanno visto la busta paga ridursi per via del fatto che le somme che possono scontare l'aliquota del 10% (ore straordinarie) sono state tassate da gennaio ad oggi con l'aliquota ordinaria.


I consulenti fanno presente che la normativa sulla detassazione in oggetto era, fino al 2010, snella. Poi, le cose si sono complicate nel 2011, allorch&amp;eacute; si &amp;egrave; stabilito che le somme premiali dovevano derivare da accordi collettivi aziendali o territoriali. Per il 2012, con la detassazione confermata dal dl 98/2011 con tanto di copertura finanziaria, i datori di lavoro hanno gi&amp;agrave; siglato gli accordi necessari per partire, ma manca un altro vincolo: la Presidenza del CdM di concerto con il Mef deve emanare un Dpcm per stabilire l`importo massimo assoggettabile all`imposta sostitutiva e il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non pu&amp;ograve; usufruire dell`agevolazione. Dunque, niente decreto niente detassazione. Fonte: &lt;b&gt; http://www.consulentidellavoro.it/pdf/detassazione_2012.pdf&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>ISTRUZIONI PER L`INVIO DELLE DOMANDE DI CIG IN DEROGA</title>
<description>
Con circolare n. 58, del 27 aprile 2012, l`Inps fornisce le istruzioni operative relative all`invio delle domande di Cig in deroga, che, a partire dal 1&amp;deg; aprile 2012, &amp;egrave; possibile effettuare esclusivamente in via telematica.


Per compilare le domande &amp;egrave; necessario scaricare il programma "Digiweb" dal sito dell`Inps www.inps.it, nella sezione "Servizi per le aziende ed i consulenti", alla quale le aziende ed i consulenti possono accedere tramite codice fiscale e Pin rilasciato dall`istituto. L`applicazione funziona in modalit&amp;agrave; non in linea; il file generato viene salvato in formato .xml nella memoria locale della postazione di lavoro e, tramite la funzione di stampa, si pu&amp;ograve; stampare il riepilogo dei dati validati e delle dichiarazioni di immediata disponibilit&amp;agrave; dei lavoratori.


Sempre tramite l`accesso alla sezione "Servizi per le aziende e i consulenti" si dovr&amp;agrave; procedere all`invio della domanda, seguendo il percorso che inizia con il link "Invio domande Cigs e cig in deroga". La conferma della presentazione &amp;egrave; attestata con l`attribuzione di un protocollo.


E` stato istituito un indirizzo e-mail dedicato &amp;ndash; comunicazionicig@inps.it - per fornire assistenza alle aziende e ai consulenti.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>NUOVE ISTRUZIONI PER LA SOSPENSIONE OBBLIGHI OCCUPAZIONALI DEI LAVORATORI DISABILI</title>
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Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 5595 del 20 aprile 2012, annulla il precedente documento di prassi n. 5396 del 18 aprile 2012, con cui erano stati forniti istruzioni e modelli per la comunicazione e la domanda di sospensione temporanea dagli obblighi occupazionali previsti dalla legge n. 68/1999, recentemente modificati dal Decreto legge n. 5/2012.


Tali informazioni/modelli si sarebbero dovuti utilizzare fino al momento della messa in esercizio della procedura informatica.


A seguito di alcune incongruenze riscontrate, il Ministero ha ritenuto untile annullare i modelli istituiti con la nota 3615/2012, che a tutti gli effetti &amp;egrave; da considerarsi annullata. 

Si ricorda, infatti, che tale nota aveva stabilito che le nuove istanze avrebbero avuto come unico destinatario il Ministero stesso e che la nuova modulistica, dal 15 maggio, si sarebbe dovuta gestire solo per via telematica. Il Decreto legge n. 5/2012, entrato in vigore dal 7 aprile 2012, tra le novit&amp;agrave;, ha eliminato l`esclusiva del Ministero del lavoro quale destinatario di tutte le istanze relative al collocamento obbligatorio, con non pochi dubbi per le imprese richiedenti e gli stessi uffici. Si resta in attesa di nuove e pi&amp;ugrave; precise istruzioni. Fonte: &lt;b&gt; http://www.anclsu.com//public/rassegnastampa/2012/maggio/io03052012pag27a.pdf&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>INPS. STABILITE LE RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO PER MALATTIA E MATERNITA` DEL 2012</title>
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Con la circolare n. 59 del  27 aprile 2012, l'Istituto di previdenza nazionale comunica gli importi giornalieri utili ai fini della liquidazione delle indennit&amp;agrave; di malattia, maternit&amp;agrave;/paternit&amp;agrave; e tubercolosi per l'anno 2012, per i lavoratori autonomi iscritti all`Inps.

La misura delle suddette indennit&amp;agrave; deve essere calcolata con riferimento ai periodi di paga compresi nell'anno che ha inizio nel 2012 e tiene conto, per le diverse categorie di lavoratori, di un periodo minimo di contribuzione accreditata. Riguardo all'indennit&amp;agrave; di tubercolosi, i criteri riportati valgono solo per i primi  180  giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all'indennit&amp;agrave; di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all'indennit&amp;agrave; di tubercolosi, ma non a quella di malattia, le prestazioni vengono erogate commisurandole alla misura fissa.

La circolare riporta la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni economiche previdenziali in oggetto, indicando per ciascuna categoria di lavoratori, il valore base non inferiore al minimale di legge, valido per il 2012.


Per i lavoratori soci di societ&amp;agrave; e di enti operativi, le indennit&amp;agrave; di malattie, maternit&amp;agrave; e tubercolosi, sono da liquidare sulla base di una retribuzione non inferiore al minimale giornaliero di legge, che &amp;egrave; pari a 45,70 euro. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la retribuzione di base per la liquidazione delle suddette prestazioni non pu&amp;ograve; essere inferiore al minimale di legge che &amp;egrave; pari a 40.65 euro.
Per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e tubercolosi, si prendono a riferimento i  salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968. I salari applicabili per l'anno 2012 saranno comunicati non appena disponibili. In via temporanea, al momento, si continuano ad usare, salvo conguagli, i salari riferiti al 2011. Le indennit&amp;agrave; di maternit&amp;agrave;/paternit&amp;agrave;, a decorrere dal 2010, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.

Per il calcolo delle indennit&amp;agrave; di maternit&amp;agrave; delle coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali  &amp;egrave; stato fissato l'importo di 39,58 euro a giornata per le nascite e i nuovi ingressi in famiglia avvenuti nel 2012, anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2011. Per le artigiane e le mcommercianti, l'indennit&amp;agrave; &amp;egrave; di 45,70 euro a giornata, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2012, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2012. Fonte: &lt;b&gt; http://www.inps.it/portale/image.aspx?iIDRassegna=18680&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>REVISORI CONTABILI. SIGLATO IL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE</title>
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A partire dal 26 aprile 2012 &amp;egrave; in vigore su tutto il territorio nazionale il protocollo d'intesa per l'apprendistato professionalizzane che interessa la categoria dei revisori contabili.


Con l'entrata in vigore ufficiale del nuovo quadro normativo sancito dal decreto legislativo n. 167/2011, anche l`Associazione italiana dei revisori contabili (Assirevi), assistita da Confcommercio, ha siglato con i sindacati un accordo di settore per definire i percorsi formativi di quanti si avvicinano alla professione di revisore contabile.

La disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'ambito della revisione legale assume un rilevo particolare se si pensa al numero piuttosto elevato di giovani che proprio in tale ambito vogliono trovare il loro sbocco professionale: solo per il 2012 &amp;egrave; previsto l'inserimento di circa 1.700 giovani nelle liste dei revisori contabili su tutto il territorio nazionale. 

Il protocollo firmato con le parti sociali ha recepito tutti i principali riferimenti normativi del Dlgs n. 167/2011, puntando l'accento soprattutto sui giovani, sulla formazione e sul capitale umano.

I punti salienti del protocollo d'intesa prevedono:

- l'accesso alla professione con laurea specialistica e apprendistato di 24 mesi;

- con laurea triennale e apprendistato di 36 mesi;
- l'inserimento anche di studenti che devono completare il percorso di studi in possesso di crediti formativi pari alla met&amp;agrave; di quelli previsti per l'ultimo anno;

- la durata della formazione professionale &amp;egrave; di 140 ore per l'apprendistato biennale e di 210 ore per quello triennale; 
- &amp;egrave; prevista la figura di un tutor o referente aziendale;

- al termine del periodo di apprendistato &amp;egrave; previsto l'inquadramento di secondo livello;
-&amp;nbsp; l'azienda &amp;egrave; obbligata a confermare e trasformare in contratti il 90% degli apprendisti.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IL RINVIO PER 730 E IMPOSTA ANNUALE SULLE ASSICURAZIONI E` "UFFICIALE"</title>
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I differimenti per l'anno 2012 della presentazione del 730 e della presentazione della denuncia dell`imposta sulle assicurazioni, recati dal Dpcm 26 aprile 2012, sono stati ufficializzati con la pubblicazione del decreto nella "Gazzetta Ufficiale" n. 99 del 28 aprile 2012. 

Si ricordano le nuove date.

16 maggio 2012: presentazione del modello 730/2012 (redditi 2011) e del 730-1 (5 e 8 per mille) per chi consegna al sostituto d'imposta.

20 giugno 2012: presentazione del modello 730/2012 (redditi 2011) e del 730-1 (5 e 8 per mille) per chi consegna al Caf o al professionista abilitato.

2 luglio 2012: invio della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e sugli accessori incassati nel periodo d'imposta precedente.

15 giugno 2012: consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (730-3) da parte dei sostituti d'imposta.

2 luglio 2012: consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (730-3) da parte dei Caf o i professionisti abilitati.

12 luglio 2012: comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate effettuate dai Caf e dai professionisti abilitati.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>CALO PER I TASSI DI RIFERIMENTO</title>
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Noto il valore del tasso di riferimento per il credito agevolato a industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont, che per il mese di maggio 2012 si attesta al 5,03%.

Dal primo maggio 2012, scende al 2,67% il tasso di riferimento comunitario, riferimento per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione per la concessione di incentivi a favore delle imprese.

Il tasso di sconto comunitario rimane stabile all`1%, mentre subisce un calo il rendimento effettivo lordo dei titoli pubblici, fissandosi al 4,076% il valore di marzo del Rendistato.

Diminuiscono, infine, anche i valori medi mensili dell`Euribor che a marzo, per l`indicatore a base 360, si fissano allo 0,752% e, per l`indicatore a base 365, si attestano allo 0,762%.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>FONDOPROFESSIONI: BANDO 03/11, PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA` CORSUALI E SEMINARIALI</title>
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Il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate -  Fondoprofessioni - ha approvato l`Avviso 03/11 del 26 aprile 2012, con la ripartizione del budget (2 milioni di euro) per la formazione dei dipendenti degli studi professionali, del personale delle aziende e dei seminari. Nello specifico, definisce le procedure di presentazione e di finanziamento dei Piani/progetti corsuali e seminariali.


I corsi avranno durata dalle 16 alle 40 ore, con un minimo di 4 e un massimo di 16 componenti il gruppo d`aula; i seminari una durata di 4 o 8 ore con possibilit&amp;agrave; di iterazione delle attivit&amp;agrave; formative e dei relativi contenuti.


Per l'accesso dovr&amp;agrave; essere presentata una domanda entro la ore 24 del 10 giugno 2012.


Possono presentare richiesta, rivolgersi a uno degli enti formatori accreditati al Fondo (l'elenco &amp;egrave; sul sito fondoprofessioni.it):

a) le Associazioni di categoria dei Liberi Professionisti aderenti alle Confederazioni socie del Fondo, le Associazioni di categorie di aziende collegate, i firmatari di Protocolli d'intesa con il Fondo, le OO.SS. dei lavoratori e le Confederazioni datoriali, secondo le modalit&amp;agrave; di cui agli art. 1 e 2 del C.C.N.L. degli Studi professionali, sottoscritto in data 28 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) lo studio e/o l'azienda per i propri dipendenti, aderente al Fondo, in cui si applichi il CCNL di riferimento, sia in forma singola che associata;

c) il Consorzio;

d) le Associazione Temporanee di Scopo (ATS) tra i predetti soggetti;

e) lo Studio professionale in rappresentanza delle sue aziende collegate.

L'attivit&amp;agrave; seminariale invece potr&amp;agrave; avere come ente proponente esclusivamente i soggetti previsti al punto a). Fonte: &lt;b&gt; http://www.fondoprofessioni.it/images/stories/Bozza_Avviso03_11_DEF.pdf&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 01 May 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>OLTRE LA METa` DELLO STIPENDIO "SFORBICIATA” DA TASSE E INPS</title>
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Il fisco ed i contributi previdenziali "sforbiciano” sempre piu` gli stipendi e salari degli italiani. Secondo un` analisi effettuata dalla CGIA di Mestre,  un operaio occupato nell`industria con uno stipendio mensile netto di 1.226 euro costa al suo titolare ben 2.241 euro.  Questo ultimo importo e` dato dalla somma della retribuzione lorda (1.672 euro)  e dal prelievo a carico del datore di lavoro (pari a circa 568 euro).
Le cose non vanno meglio nemmeno ad un ipotetico impiegato che lavora in un` azienda industriale che porta a casa 1.620 euro mensili netti.  Al suo datore di lavoro costa ben  3.050 euro. Questa cifra e` data dalla somma tra la retribuzione lorda (2.312 euro) ed il prelievo a carico del suo titolare (738 euro). Fonte: &lt;b&gt;Ufficio Studi CGIA di Mestre - http://www.cgiamestre.com&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:43:14 GMT</pubDate>
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<title>UK: PIL IN CALO = MENO TASSE PER LE IMPRESE</title>
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L`&amp;quot;Istat britannico&amp;quot; ha annunciato come il Pil nel primo trimestre 2012 scendera` dello 0,2%. 
Cio` nonostante  il Governo Cameron intende proseguire su una strategia di risanamento che oltre ai tagli sulla spesa pubblica e agli stimoli monetari insiste sulle agevolazioni fiscali alle imprese. Nello specifico la &amp;quot;corporate tax&amp;quot; ovvero la tassa pagata dalle imprese passera` dal 26% del 2011 al 24% del 2012 e per il prossimo biennio sono previsti altri due punti di riduzione (23% al 2013 e 24% al 2014). Ma non solo: il progetto Marlin  fissa per le banche dei target annuali per la concessione di linee di credito e il sistema di garanzie pubbliche sui finanziamenti introdotto dal Ministro delle Finanze Osborne; in sostanza, le banche concederanno credito agevolato alle piccole e medie imprese grazie a 20 miliardi di sterline di garanzie pubbliche. Fonte: &lt;b&gt;Fondazione Impresa http://www.fondazioneimpresa.it&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:48:29 GMT</pubDate>
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<title>"IVA TR" ENTRO FINE MESE</title>
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Il 30 aprile 2012 &amp;egrave; giorno di scadenza per i contribuenti che hanno realizzato un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro. Non oltre quella data, questi soggetti possono chiedere a rimborso o in compensazione il credito Iva del primo trimestre 2012, presentando il modello "IVA TR".

La richiesta va effettuata in via telematica, direttamente o tramite i professionisti abilitati.
&amp;nbsp;
Per consentire di rimediare ad errori od omissioni commessi nel modello inoltrato, l`Amministrazione finanziaria d&amp;agrave;&amp;nbsp;la possibilit&amp;agrave;,&amp;nbsp;entro la scadenza del termine di presentazione, di inviare una nuova richiesta. 


Il Fisco non&amp;nbsp;terr&amp;agrave; presenti&amp;nbsp;le istanze&amp;nbsp;pervenute oltre il termine. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/credito-iva-del-1%C2%B0-trimestre-2012richiesta-rimborso-scadenza&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>RAGGIUNTO L'ACCORDO SU APPRENDISTATO PER IL CCNL LOGISTICA E SPEDIZIONI</title>
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Terminato il periodo transitorio ed ufficialmente entrata in vigore la nuova disciplina che regola la materia dell'apprendistato, di cui al Dlgs n. 167/2011, sono aumentati anche gli accordi di settore e i provvedimenti adottati dalle Regioni per l'attuazione delle nuove norme.

A livello regionale, alle deliberazioni di Piemonte, Abruzzo e Basilicata si sono aggiunte anche le delibere regionali di Campania e Puglia.
Con delibera n. 158 del 28 marzo 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 10 aprile 2012, &amp;egrave; stato approvato il  Testo Unico dell`apprendistato della Regione Campania. Quest'ultimo prevede, in via sperimentale, di poter concludere contratti di apprendistato professionalizzante e di alta formazione con soggetti disoccupati di lunga durata, purch&amp;egrave; non abbiano compiuto rispettivamente 32 e 35 anni di et&amp;agrave;.
Per quanto riguarda la giunta della Regione Puglia, quest'ultima  ha predisposto un disegno di legge volto ad incentivare i datori di lavoro che rinunciano contrattualmente ad avvalersi della facolt&amp;agrave; di recesso.

A livello settoriale, da segnalare che, in data 26 aprile 2012, &amp;egrave; stato raggiunto un accordo con le associazioni datoriali firmatarie del contratto nazionale collettivo ``Logistica, trasporto merci e spedizioni`` per l`applicazione nel settore della disciplina sull`apprendistato. Le sigle sindacali che hanno sottoscritto l'intesa comunicano, dunque, che anche nel CCNL logistica, trasporto e spedizione sono state recepite le nuove regole in materia di apprendistato introdotte dal decreto legislativo n. 167/2011
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>NUOVE DATE PER IL 730/2012 E PER L'IMPOSTA ANNUALE SULLE ASSICURAZIONI</title>
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Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 26 aprile 2012, slittano due scadenze di aprile. Si tratta della presentazione del 730 e dell'imposta sulle assicurazioni.

Le nuove date:

-  scade il 16 maggio 2012 (dal 30 aprile) la presentazione del modello 730/2012 (redditi 2011) e del 730-1 (5 e 8 per mille) per chi consegna al sostituto d'imposta;

- ha tempo fino al 20 giugno 2012 (invece che al 31 maggio) chi consegna il 730/2012 al Caf o a un professionista abilitato;

- slittano dal 31 maggio al 2 luglio i termini per inviare la denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e sugli accessori incassati nel periodo d'imposta precedente.

Conseguentemente alle proroghe del 730 si spingono in avanti le date:

- della consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (730-3) che deve avvenire entro il 15 giugno 2012 (invece che al 31 maggio) da parte dei sostituti d'imposta ed entro il 2 luglio 2012 (invece del 15 giugno) da parte dei Caf o i professionisti abilitati;

- la comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate, potranno essere effettuate dai Caf e dai professionisti abilitati fino al 12 luglio 2012 (invece che al 30 giugno).

L'Imu &amp;egrave; alla base del differimento. &amp;Egrave; data la possibilit&amp;agrave; ai contribuenti che si avvalgono dell`assistenza fiscale di compilare il quadro I del 730/2012, per utilizzare l`eventuale credito risultante dalla dichiarazione per pagare, con l'F24, l`Imu per il 2012. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/si-allungano-tempi-presentare730-e-imposta-sulle-assicurazioni&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>SUL REGISTRO REVISORI SI ANNUNCIA BATTAGLIA</title>
<description>
Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, non si capacita del perch&amp;eacute; un provvedimento non ancora reso noto sia nelle mani solo del presidente dell`associazione sindacale dei revisori, Virgilio Baresi. 

Al presidente Cndcec &amp;egrave; giunta solo una missiva del Ragioniere generale dello Stato, Mario Canzio, con la richiesta di un incontro con i professionisti per gestire la "presa in carico" del registro revisori. 

Certo, sarebbe spiacevole per i commercialisti sapere che addirittura la Ragioneria, mentre chiede un incontro preliminare, ha gi&amp;agrave; registrato il decreto che sigla il passaggio di mano alla Consip. Ad ogni modo, i commercialisti non sono disposti a cedere con leggerezza il registro al ministero, dopo che il lavoro di informatizzazione e gestione l'hanno fatto loro: "prima, le nomine risultavano solo da Gazzette ufficiali e ... erano di fatto difficili, se non impossibili, da conoscere da parte dei cittadini".
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>GREEN ECONOMY: NONOSTANTE LA CRISI, INVESTIMENTI BOOM</title>
<description>
Secondo il  2° Osservatorio congiunturale sulla piccola impresa green in Italia - realizzato da Fondazione Impresa su un campione di circa 400 piccole imprese ( Fonte: &lt;b&gt;Comunicato Stampa Osservatorio piccola impresa green 13 aprile 2012&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:57:26 GMT</pubDate>
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<title>APPRENDISTATO. DAL 26 APRILE ENTRA IN VIGORE IL NUOVO TESTO UNICO</title>
<description>
Sta per terminare il periodo transitorio di sei mesi previsto dal Testo Unico sull'apprendistato (Dlgs 167/2011) per adeguare la vecchia disciplina alle nuove disposizioni previste dal legislatore (25 ottobre 2011 - 25 aprile 2012).

&amp;nbsp;Dal 26 aprile 2012, infatti, non sar&amp;agrave; pi&amp;ugrave; possibile assumere gli apprendisti sulla base delle norme del "vecchio apprendistato" , ma troveranno applicazione solamente le disposizioni della nuova disciplina.

Dunque, verranno definitivamente abrogate le precedenti disposizioni normative di cui alla Legge n. 25/1955, agli articoli 21 e 22 della Legge n. 56/1987, all'articolo 16 della Legge n. 196/1997 e agli articoli da 47 a 53 del D.L.vo n. 276/2003, e le nuove assunzioni con contratto di apprendistato potranno avvenire solo nei casi in cui la contrattazione collettiva e/o la legislazione regionale - a seconda della tipologia di apprendistato &amp;ndash; abbiano emanato i provvedimenti di loro competenza.


&amp;Egrave; evidente, per&amp;ograve;,  che il periodo transitorio di sei mesi previsto dal Dlgs 161/2011 non &amp;egrave; stato sufficiente affinch&amp;egrave; tutte le parti riuscissero a concludere accordi in grado di recepire le nuove disposizioni contenute nel Testo Unico sull'apprendistato. Fino alla fine si &amp;egrave;, quindi, sperato in una proroga, dato che dalla data del 26 aprile in poi in tutti quei comparti in cui manca la relativa regolamentazione, non sar&amp;agrave; pi&amp;ugrave; possibile fare ricorso a questa tipologia contrattuale.


A pochissimi giorni dallo scadere del periodo transitorio anche il settore Industria ha raggiunto l'accordo sull'apprendistato:  Confindustria, infatti, ha sottoscritto, l`accordo interconfederale che regola il nuovo apprendistato con tre delle sigle sindacali pi&amp;ugrave; rappresentative (Cgil, Cisl, Uil), andando cos&amp;igrave; ad aggiungersi alla lista dei settori produttivi che hanno gi&amp;agrave; l'accordo: Commercio, Turismo, Cooperative, Studi professionali e Somministrazione. Per quanto riguarda il settore Artigianato, si resta in attesa di una imminente intesa. Fonte: &lt;b&gt; http://www.artigiani.tn.it/index.php/artigiani/servizi/consulenza_del_lavoro/news/testo_unico_sull_apprendistato_al_termine_il_periodo_transitoriohttp://www.confartigianatofvg.it/cms/menu/id/44/page/270/http://www.dplmodena.it/23-04-12DPLMOApprend.html&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
</item>
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<title>IL CONTANTE E GLI ASSEGNI LASCIANO I PAGAMENTI INPS</title>
<description>
A seguito di quanto stabilito dall`art. 16, comma 7, del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, a decorrere dal 1&amp;deg; maggio 2012 i pagamenti all`Inps potranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o utilizzando il bollettino postale relativo al conto riscossioni varie. A ricordarlo &amp;egrave; l`Inps, con il messaggio n. 7073 del 24 aprile 2012.


L`Istituto specifica che anche per alcune riscossioni che non hanno specifici canali di incasso - come le somme dovute dalla controparte soccombente in sede giudiziale ovvero le somme versate dalle curatele fallimentari, per le quali &amp;egrave; previsto il pagamento con assegno - dal 1&amp;deg; maggio 2012 non saranno accettati pagamenti diversi da quelli che utilizzano gli strumenti elettronici.


Le sedi Inps sono invitate a segnalare difformit&amp;agrave; di comportamento e a non accettare somme in contanti per qualsiasi importo e a qualsiasi titolo dovute.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IL CNDCEC PERDE IL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI</title>
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Da un comunicato dell`Istituto nazionale revisori legali, Istituto che premeva per una gestione super partes del Registro, si apprende che la Corte dei conti ha registrato in data 18 aprile 2012 il decreto che consegna la gestione del Registro dei revisori legali dei conti e il registro del tirocinio, istituiti presso il ministero della Giustizia, alla Consip (societ&amp;agrave; per azioni del ministero dell`Economia e delle Finanze, ministero che provvede a tenuta e vigilanza dei Registri).


E il Cndcec, con il commento del presidente Siciliotti, non ci sta: "Il ministero dell`Economia ha deciso che si deve cambiare non certo perch&amp;eacute; la gestione del Registro, affidato in via sussidiaria alla societ&amp;agrave; del Consiglio nazionale, non sia efficiente: basti pensare che giriamo al ministero della Giustizia circa la met&amp;agrave; dei 25 euro pagati come quota di iscrizione da ogni iscritto. Lasciano di stucco le modalit&amp;agrave;: nemmeno una lettera di spiegazione o di ringraziamento per il lavoro svolto. Nel merito, ci opporremo in ogni modo. La ricchezza del Registro &amp;egrave; un data base creato e pagato da noi. Il ministero pensa a un`azione di esproprio?".


La questione &amp;egrave; che ad informatizzare in un data base e riordinare il Registro ci hanno pensato proprio i dottori commercialisti che, in cambio, non hanno ricevuto quanto richiesto: la gestione della formazione continua degli iscritti al Registro, con il controllo sui revisori e l`organizzazione di corsi e convegni. L'affidamento ai commercialisti avvenne con il Dlgs 28/2006 senza oneri per le Pa. Ora, a quanto risulta all`Istituto nazionale revisori legali, &amp;egrave; stato attuato quanto previsto dal Dlgs 39/2010 (di recepimento della direttiva 2006/43/Ce sul controllo contabile).
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>SCADENZA AL 30 DEL MESE PER I 730 AFFIDATI AL DATORE. 31 MAGGIO PER QUELLI CHE PROVENGONO DA CAF E PROFESSIONISTI ABILITATI</title>
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Se i lavoratori dipendenti o i pensionati utilizzano il canale datore di lavoro o ente pensionistico per la presentazione del modello 730, segnino in agenda la data del 30 aprile 2012, entro cui regolare i conti 2011 con il Fisco consegnando il modello di dichiarazione compilato. Non sono tenuti ad esibire altra documentazione.

Ove, altrimenti, l'ausilio provenga da un Centro di assistenza fiscale o dal professionista abilitato - considerando che per il datore di lavoro non &amp;egrave; adempimento obbligatorio prestare assistenza fiscale &amp;ndash; dipendenti e pensionati beneficiano di un ulteriore mese (31 maggio 2012 ), ma debbono produrre la documentazione comprovante la veridicit&amp;agrave; dei dati esposti nel 730/2012, specie l'attestazione su detrazioni e deduzioni. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/modello730-evidenza-sul-30-aprileper-chi-affida-al-suo-sostituto&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PER LA CORTE DEI CONTI RISCHIO DI CORTO CIRCUITO RIGORE-CRESCITA.</title>
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Il Presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, in audizione il 23 aprile 2012 davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite sul Def (Documento di economia e finanza) 2012-2015, ha evidenziato il pericolo di un corto circuito rigore-crescita. 
Secondo  Giampaolino il DEF e` «impegnato a definire il profilo di avvicinamento al pareggio di bilancio in un arco di tempo molto breve» e: «La ristrettezza dei margini temporali, imposti dalle intese europee complica infatti la realizzabilita` di una strategia di politica economica nella quale si compongano le esigenze di riequilibrio del bilancio con quelle della ripresa economica, affidata alle riforme strutturali».
Il testo integrale dell`interessante Audizione sul Documento di Economia e Finanza 2012 e disponibile sul sito internet della Corte dei Conti. Fonte: &lt;b&gt;Corte dei Conti&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:38:16 GMT</pubDate>
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<title>L'UIF AGGIORNA GLI SCHEMI DI ANOMALIA PER LE OPERAZIONI SOSPETTE</title>
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Con la comunicazione del 23 aprile 2012, sono stati indicati dall'Uif (Unit&amp;agrave; di informazione finanziaria) i nuovi "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell`art. 6, co.7, lett. b) del dlgs 231/2007. Operativit&amp;agrave; connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni". Si mette in luce la stretta relazione, che si evince dalle recenti indagini giudiziarie, tra evasione fiscale e riciclaggio; veicolo principale i Paesi a fiscalit&amp;agrave; privilegiata. 

&amp;Egrave; ricordato che gli intermediari dovranno attenersi agli indicatori volti a rilevare l`utilizzo irregolare di rapporti bancari intestati a persone fisiche, sui quali transitano operazioni attinenti attivit&amp;agrave; economiche d`impresa, o ripetuti girofondi tra conti societari e conti personali (provv. Banca d`Italia del 24/08/2010); i professionisti a quelli riguardanti la costituzione e amministrazione di imprese, societ&amp;agrave;, trust ed enti analoghi e quelli inerenti operazioni finanziarie e contabili (decreto del ministero della giustizia del 16/4/10). Infine, si ricorda lo schema di anomalia relativo al rischio di frode all`Iva intracomunitaria che &amp;egrave; stato diffuso dalla Uif con comunicazione del 15/02/2010. 

Ora, nel mirino bisogner&amp;agrave; far entrare certamente i settori che sono risultati pi&amp;ugrave; esposti: attivit&amp;agrave; di pulizia e manutenzione; attivit&amp;agrave; di consulenza e pubblicitarie; settori dei materiali ferrosi, edile, dell`autotrasporto e del movimento terra, dei metalli preziosi, delle opere d`arte; mercati dei cosmetici; commercio all`ingrosso di olio e grano; scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche; attivit&amp;agrave; di commercio di autoveicoli, di accessori per auto e di beni a contenuto tecnologico (computer, telefoni cellulari). 

Nell'ambito dell'antiriciclaggio, particolare attenzione &amp;egrave; da riservare alle societ&amp;agrave; senza strutture operative reali e quelle con mezzi patrimoniali non coerenti con il giro d`affari. Fonte: &lt;b&gt; http://www.airant.it/content/uif-comunicazione-del-23-aprile-2012&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>CONTRIBUTI IN FORMA RIDOTTA ANCHE PER I PROFESSIONISTI PENSIONATI</title>
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2012 &amp;egrave; stato pubblicato il DM 14 marzo 2012 del ministero del Lavoro, con cui sono stati  chiariti i termini di decorrenza della legge n. 111 del 15 luglio 2011, di conversione del decreto legge n. 98/2011.

Si ricorda che l'articolo 18 del Dl n. 98/2011 ha fissato un termine di sei mesi per l'assunzione degli interventi di adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli enti previdenziali riguardo l'obbligo di iscrizione e contribuzione per i soggetti gi&amp;agrave; pensionati che continuano a svolgere la propria attivit&amp;agrave; professionale, percependo cos&amp;igrave; un reddito.

Tale termine di sei mesi decorre dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del provvedimento) ed &amp;egrave; scaduto a gennaio 2012. Dunque, entro il  7 gennaio 2012 gli enti previdenziali dei professionisti avrebbero dovuto adottare le delibere di modifica della disciplina statutaria e regolamentare in materia di versamento contributivo. Avrebbero cio&amp;egrave; dovuto adeguare i loro regolamenti interni.

In assenza di tali delibere, a partire dal 7 gennaio scorso, per gli iscritti a quelle casse che non hanno ancora provveduto a disciplinare questo aspetto, &amp;egrave; scattato l`obbligo del versamento del 50% della contribuzione ordinaria. In altri termini, a decorrere dalla data indicata, i soggetti gi&amp;agrave; pensionati sono tenuti a versare  all`ente  previdenziale di appartenenza, in qualit&amp;agrave; di iscritti, i contributi ordinari previsti per i professionisti attivi, nella misura del 50%, essendo scattata in automatico l`applicazione dell`aliquota ordinaria ridotta della met&amp;agrave;. 

A tal proposito si deve ricordare l'ultima decisione annunciata dalla Cassa dei dottori commercialisti circa la riduzione dei contributi minimi che devono essere versati  dagli iscritti gi&amp;agrave; in pensione, ma che continuano ad esercitare la professione. La decisione comunicata &amp;egrave; quella di dimezzare l'aliquota contributiva per gli over 65, portandola dall'attuale 11 al 6%.


La misura, che sar&amp;agrave; proposta al prossimo Consiglio di amministrazione dell' 8 maggio, secondo il presidente Anedda servir&amp;agrave; per non perdere la fascia pi&amp;ugrave; ricca di contribuenti e "per garantire un gettito di contribuzione integrativa che concorrer&amp;agrave; ad assicurare l`equilibrio finanziario di lungo periodo, incentivando l`introduzione di misure di vantaggio per le fasce pi&amp;ugrave; giovani di iscritti".

Non sono mancate reazioni, anche piuttosto pesanti, su tale provvedimento. In un comunicato stampa dei giovani commercialisti del 23 aprile &amp;egrave; riportato il seguente passaggio: "&amp;Egrave; una vergogna bella e buona &amp;ndash; ha sottolineato l`Ungdcec &amp;ndash; perch&amp;egrave; prima si aumenta l`aliquota di contributo soggettivo (dal 10% del 2011 all`attuale 11% per arrivare al 12% nel 2014, ndr) per chi lavora e fatica a crearsi uno spazio economico in un mercato professionale gi&amp;agrave; assai presidiato, dopodich&amp;egrave; si dimezza quella stessa aliquota per chi, pur essendo gi&amp;agrave; titolare di una pensione ben pi&amp;ugrave; ricca di quella che ritrarranno coloro che lavorano oggi, continua a presidiare quel mercato".


La richiesta avanzata dall'Ungdcec al Consiglio di amministrazione della Cassa &amp;egrave;, dune,&amp;nbsp; quella di ritirare la delibera.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>NUOVO APPRENDISTATO, GLI ARTIGIANI SI ADEGUERANNO DA MAGGIO 2012</title>
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Anche il settore dell`artigianato avr&amp;agrave; l`accordo per adeguarsi al Testo unico dell`apprendistato varato con il decreto legislativo n. 167, del 14 settembre 2011. Avr&amp;agrave;, perch&amp;eacute; la sigla definitiva dell`intesa in discussione dovrebbe avvenire il 3 maggio 2012.


Le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali si sono incontrate per trovare un accordo entro il 25 aprile 2012 - data entro cui i diversi settori sono chiamati ad aggiornare le regole in vigore al fine di evitare il blocco dello strumento dell`apprendistato - ma la firma &amp;egrave; slittata ai primi giorni di maggio per alcuni approfondimenti che le parti intendono effettuare. Questo, comunque, non comporter&amp;agrave; nessun blocco per il settore artigiano.


Altri comparti hanno invece provveduto all`adeguamento alla nuova normativa, come quello delle cooperative, dell`industria, del commercio, del turismo, degli studi professionali e del lavoro in somministrazione.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>SI AVVICINA LA DATA DELLA COMUNICAZIONE AI FINI DELLO SPESOMETRO</title>
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Entro luned&amp;igrave; il 30 aprile 2012 i soggetti Iva - imprese, professionisti e lavoratori autonomi - devono comunicare per ciascun cliente e fornitore, all'agenzia delle Entrate:

- le operazioni rilevanti ai fini Iva relative ad acquisti, vendite, prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2011, di valore pari o superiore a 3mila euro, Iva esclusa, per cui sussiste l'obbligo di fatturazione (B2B);

- i dati riguardanti le operazioni rilevanti ai fini Iva senza obbligo di fatturazione (B2C), realizzate tra il 1&amp;deg; luglio e il 31 dicembre 2011, per le quali la soglia minima &amp;egrave; di 3.600 euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

Sono tenuti alla comunicazione anche i contribuenti in contabilit&amp;agrave; semplificata, gli enti non commerciali (per le operazioni commerciali o agricole), i non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, chi si avvale della dispensa da adempimenti per operazioni esenti (articolo 36-bis del Dpr 633/1972), chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ("forfettino", articolo 13 della legge 388/2000). 

Si ricorda che:

- la soglia dei 3mila euro &amp;egrave; stata eliminata dallo spesometro per le comunicazioni a partire dal 2013 (operazioni relative al 2012); 

- modifiche al tracciato informatico permettono l'invio anche delle operazioni "sotto soglia", per facilitare i contribuenti. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/spesometro-occhio-al-calendariole-comunicazioni-entro-fine-aprile&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>ENTRO IL 30 APRILE 2012 IL RAPPORTO SULLA PARITA`</title>
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Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti sono chiamate, entro il 30 aprile 2012, alla presentazione del rapporto sulla parit&amp;agrave; uomo-donna nel lavoro, secondo quanto disposto dalla legge n. 125 del 1991, modificata dal Dlgs n. 198/2006 e dal Dlgs n. 5/2010.


Il rapporto biennale, che per questa scadenza interessa gli anni 2010/2011, fotografa la situazione del personale maschile e femminile relativamente alle assunzioni, alla formazione, alla promozione professionale, alla mobilit&amp;agrave;, ai passaggi di categoria.


La comunicazione dovr&amp;agrave; essere trasmessa alle rappresentanze sindacali (Rsa) o alle rappresentanze unitarie (Rsu) e al Consigliere regionale di parit&amp;agrave;. Il mancato adempimento entro la scadenza prevista sar&amp;agrave; segnalato alle Direzioni regionali del lavoro. Trascorsi gli ulteriori 60 giorni per poter provvedere alla trasmissione, scatter&amp;agrave; la sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>OK AL PERFEZIONAMENTO DEL RAVVEDIMENTO SE E` INEQUIVOCA LA VOLONTA` DEL CONTRIBUENTE</title>
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Con la sentenza n. 8/01/12  del 2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l'appello avanzato dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui i giudici di primo grado avevano confermato l'operativit&amp;agrave; di un ravvedimento operoso a cui un contribuente era ricorso per regolarizzare la propria posizione debitoria con il Fisco relativamente ad alcuni acconti  Ires e Irap. 

Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'istituto premiale non poteva dirsi perfezionato in quanto, nel versamento dell'importo corrispondente, il contribuente medesimo era incorso in un errore nel calcolo degli interessi che lo aveva portato a pagare un importo inferiore a quello dovuto.


I giudici regionali, per contro, hanno ritenuto che, nella specie, il perfezionamento del ravvedimento potesse essere desunto in considerazione della verifica dell'inequivocabile volont&amp;agrave; del contribuente di avvalersi dell'istituto premiale, e ci&amp;ograve;, a prescindere dal puntuale versamento di tutti gli importi dovuti.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>EMENDAMENTI AL DL FISCALE: ISCOP, RITOCCO AL RIALZO</title>
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Il presidente del CdM, nonch&amp;eacute; ministro dell'Economia, Monti, smentisce l'ipotesi di un'Imu bis, ma a quanto risulta da un emendamento del decreto fiscale (Dl 16/2012), a firma di una deputata del Pdl, di fatto la si introduce. 

Si tratta in realt&amp;agrave;, come puntualizzato dal Governo, della vecchia tassa di scopo - l'Iscop, che pu&amp;ograve; essere decisa dai Comuni e applicata fino a 10 anni per finanziare il 100% dell'opera pubblica che il comune vuole avviare - che, secondo l'emendamento citato, vedrebbe allineata la base imponibile a quella dell'Imu: "a decorrere dall`applicazione dell`imposta municipale (...) l`imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se gi&amp;agrave; istituita,
con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo".


Anche se presentata da una deputata del Pdl il segretario Alfano, che incassa l`ok del Governo ad un ordine del giorno che prevede l`Imu "una tantum" (solo per il 2012), si dice contrario e chieder&amp;agrave; ai propri sindaci di non applicarla. Ma il ritocco all'Iscop &amp;egrave; contestata da tutti i partiti.

C'&amp;egrave; da dire, per&amp;ograve;, che negli anni, a partire da quello in cui fu istituita (2006), non ha avuto molto appeal. Solo una ventina sono i Comuni che l'hanno adottata ad oggi. Si spera che la sete di gettito non superi la promessa di non gravare ulteriormente sui cittadini gi&amp;agrave; provati da una pesante pressione fiscale. Fonte: &lt;b&gt; http://www3.lastampa.it/economia/sezioni/articolo/lstp/451187/&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>ENTRO FINE APRILE CONSEGNA DEL 730 SENZA DOCUMENTAZIONE AGGIUNTA</title>
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Il 30 aprile 2012 &amp;egrave; il termine ultimo per la consegna del Mod. 730/2012 al proprio sostituto d'imposta, da parte dei lavoratori dipendenti o pensionati che hanno optato per l'assistenza fiscale diretta (datore di lavoro o ente pensionistico). Ci&amp;ograve; a patto che il datore di lavoro abbia comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell'anno. Sempre entro il 30/04 dovr&amp;agrave; essere consegnato il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell`8 e del 5 per mille dell`Irpef.

In alternativa all'assistenza fiscale diretta, si pu&amp;ograve; richiedere il servizio di assistenza fiscale non diretta ad un Caf oppure ad un professionista abilitato entro la scadenza del 31 maggio 2012. L'assistenza, anche in questo caso, sar&amp;agrave; gratuita per la semplice presentazione della dichiarazione, se il modello consegnato dal lavoratore &amp;egrave; gi&amp;agrave; stato compilato; &amp;egrave; previsto, invece, un compenso nel caso in cui venga richiesta la consulenza fiscale per la compilazione dei singoli righi del modello.

Al momento del conferimento dell'incarico ad un dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro, si dovr&amp;agrave; pattuire il compenso per le prestazioni che verranno rese e i professionisti, a loro volta, dovranno indicare i dati della polizza assicurativa stipulata a copertura degli eventuali danni compiuti nell'esercizio della propria consulenza fiscale. 

Al sostituto non va prodotta alcuna documentazione fiscale relativa ai dati indicati in dichiarazione. Il sostituto deve limitarsi a verificare la regolarit&amp;agrave; formale del modello presentato e poi rilasciare al dipendente/pensionato una ricevuta: entro il 31 maggio dell'anno di riferimento dovr&amp;agrave; essere consegnata copia del modello 730 e il prospetto di liquidazione 730/3. 

Al Caf o al professionista abilitato, invece, dovranno essere forniti anche i documenti necessari per consentire la verifica della conformit&amp;agrave; dei dati riportati in dichiarazione. Di conseguenza, ci vorr&amp;agrave; pi&amp;ugrave; tempo per effettuare il calcolo delle imposte e per consegnare al contribuente copia del modello 730 e del prospetto di liquidazione 730-3. Il 15 giugno &amp;egrave; la scadenza ultima per tali soggetti. 

Per quest'anno non c'&amp;egrave; stata alcuna variazione per quanto riguarda i compensi per l`attivit&amp;agrave; di assistenza fiscale diretta prestata dai sostituti d`imposta rispetto a quanto si &amp;egrave; verificato per i Caf e i professionisti abilitati. Per tutti per&amp;ograve; &amp;egrave; stato bloccato l'adeguamento Istat. Dunque, per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti/pensionati spetter&amp;agrave; un compenso di 13,03 euro per ogni 730 ricevuto, che sale a 26,06 euro nel caso di presentazione del modello congiunto.

Si ricorda, infine, che da quest'anno il modello 730-4 viene inviato da parte dell'agenzia delle Entrate esclusivamente in forma telematica, essendo terminata la fase sperimentale. I sostituti hanno dovuto solo indicare entro il 4 aprile 2012 (data prorogata dall'originario 31 marzo 2012) la sede telematica dove ricevere i modelli. Fonte: &lt;b&gt; http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniRedditiPF/730+2012/SchedaInfo+730+2012/Come+e+dove+si+presenta+730+2012/&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PASSA IL DL FISCALE ALLA CAMERA. IL GOVERNO VALUTA LA CANCELLAZIONE DELL`IMU PRIMA CASA DAL 2013</title>
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La Camera dei Deputati ha votato la fiducia posta dal Governo sull`approvazione del decreto legge in materia di semplificazione fiscale &amp;ndash; D.L. n. 16/2012 &amp;ndash; e, nella stessa seduta, ha licenziato definitivamente il provvedimento, che ha ottenuto  445 voti a favore, 69 contrari e 14 astenuti. Ora, in virt&amp;ugrave; delle modifiche introdotte, il testo torna al Senato che dovr&amp;agrave; dare il via definitivo, entro il 1&amp;deg; maggio 2012.

In sede di discussione, il governo ha accettato di valutare la possibilit&amp;agrave; di applicazione dell`Imu sulla prima casa solo per il 2012.


Proprio in materia di Imu, risultano confermate le modifiche apportate, ossia scegliere di pagare l`imposta 2012:

- in due rate (50% entro il 18 giugno, con aliquote base, e 50%, pi&amp;ugrave; conguaglio, entro il 17 dicembre);

- in tre rate ( 33% a giugno, con aliquote base, 33% entro il 17 settembre e 33%, pi&amp;ugrave; conguaglio, il 17 dicembre).


Sulle seconde case il pagamento rimane suddiviso in acconto, a giugno, e saldo, a dicembre.


Rimane ferma la riduzione del 50%  della base imponibile le dimore storiche e i fabbricati distrutti o inagibili, tranne nel caso degli immobili danneggiati dal sisma in Abruzzo nel 2009, esenti sia da Imu che da Irpef ed Ires. E` nella possibilit&amp;agrave; dei comuni di accollarsi sconti ad anziani residenti in istituti di ricovero o ad italiani residenti all`estero.


Si riportano altre novit&amp;agrave; contenute nel decreto.


Esenzione Iva per i collegi &amp;ndash; L`esenzione riguarda i collegi universitari gestiti da enti aventi  finalit&amp;agrave;  di ospitare gli studenti universitari nonch&amp;eacute; quelli che offrono anche agli altri iscritti alle universit&amp;agrave; servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivit&amp;agrave; culturali e ricreative.


Pignorabilit&amp;agrave; sugli stipendi - Le somme da 2.501 a 5.000 euro sono soggette ad escussione in misura pari a un settimo; le somme fino a 2.500 euro, in misura pari ad un decimo. Per le somme eccedenti i 5.000 euro, rimangono ferme le norme ordinarie (1/5).


Imposte sui velivoli &amp;ndash; Ridotta l`imposta erariale sugli aerei di peso inferiore alle 6 tonnellate e sugli elicotteri. Introdotta, per&amp;ograve;,  una tassa di imbarco sui passeggeri degli aerotaxi pari a 100 euro sulle tratte inferiori a 1.500 chilometri e a 200 euro su quelle oltre tale lunghezza.


Imposta di bollo sullo scudo fiscale &amp;ndash; Slitta dal 16 maggio al 16 luglio il pagamento del bollo sullo scudo fiscale.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>I CODICI TRIBUTO PER LE PLUSVALENZE LATENTI</title>
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Secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell`economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 recante "Modalit&amp;agrave; di esercizio dell`opzione per l`affrancamento delle plusvalenze latenti", l`Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento della relativa imposta sostitutiva e della ritenuta con aliquota del 12,50 per cento.


Comunicati, con la risoluzione n. 36/E, del 19 aprile 2012, i codici tributo da indicare nel modello F24 - sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" - sono i seguenti:


- 1133 - denominato "Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R. a seguito dell'opzione per l'affrancamento - art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011";


- 1134 - denominato "Imposta sostitutiva sui redditi di capitale di cui all'art. 44, c. 1, lett. g), del T.U.I.R. a seguito dell'opzione per l'affrancamento &amp;ndash; art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011";


- 1135 - denominato "Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R. a seguito dell'opzione per l'affrancamento - art. 1, c. 3, lett. b) e c), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011";


- 1064 - denominato "Ritenuta sui redditi di capitale di cui all'art. 44, c. 1, lett. g), del T.U.I.R. a seguito dell'opzione per l'affrancamento - art. 1, c. 3, lett. b) e c) del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011". Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/affrancamento-%E2%80%9Cguadagni-latenti%E2%80%9D-codici-esercitare-l%E2%80%99opzione&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>CODICI TRIBUTO PER RECLAMO E MEDIAZIONE</title>
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I codici tributo dal 9950 al 9969, con in pi&amp;ugrave; il 9400 per l'eventuale versamento delle spese di notifica, sono dettati dal Fisco, con risoluzione n. 37/E del 19 aprile 2012, ai soggetti passivi d'imposta per consentire loro di corrispondere, tramite modello F24, le somme dovute per i tributi che derivano da atti oggetto del reclamo o della mediazione di cui all'articolo 17 bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, introdotto per recare la disciplina dei due istituti ora citati, prevedendone l'applicazione in relazione agli atti suscettibili di reclamo notificati dal 1&amp;deg; aprile 2012.

E' rammentato nella circolare che il primo comma di quell'articolo 17, prevede che il contribuente che intenda proporre ricorso contro atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, debba anzitutto presentare reclamo (in questi casi, &amp;egrave; esclusa la conciliazione giudiziale), mentre la "procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro venti giorni dalla conclusione dell'accordo di mediazione".

Un provvedimento direttoriale del marzo 2012 aveva esteso le modalit&amp;agrave; di versamento alle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, sostitutiva delle ipotecaria e catastale su contratti di locazione finanziaria di immobili, sulle successioni e donazioni e alle tasse sulle concessioni governative e ipotecaria.

Per ognuna un codice tributo, consultabile nella tabella in calce al documento di prassi commentato.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PIU` FACILE INSTALLARE TELECAMERE DI SICUREZZA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI A RISCHIO</title>
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A fronte di numerose richieste di chiarimento sulla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'uso di impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro, la Direzione generale per l'attivit&amp;agrave; ispettiva del Ministero del lavoro &amp;egrave; intervenuta con la nota protocollo n. 37/0007162 del 16 aprile 2012.


L'obiettivo ministeriale &amp;egrave; quello di semplificare l'installazione dei sistemi di controllo a distanza, soprattutto in quegli esercizi commerciali (ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante) dove non ci sono rappresentanze sindacali, indirizzando, allo stesso tempo, il personale ispettivo verso attivit&amp;agrave; maggiormente finalizzate alla lotta al sommerso o alla verifica del controllo delle norme sulla sicurezza, piuttosto che al sopralluogo preventivo nei suddetti locali.


Si ricorda, infatti, che finora la procedura di istallazione richiedeva che personale ispettivo delle direzioni territoriali del Lavoro (Dtl), prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione procedessero con un accertamento tecnico dello stato dei luoghi (planimetria dei locali,numero impianti da installare ecc..). 

Ravvisata la necessita di agevolare l'autorizzazione all'uso di impianti audiovisivi ai fini della sicurezza di lavoratori e terzi, soprattutto nei piccoli esercizi commerciali, oggi sempre pi&amp;ugrave; frequentemente oggetto di rapina, il Ministero ha riconosciuto sufficiente la richiesta espressa del datore di lavoro. Quest'ultima, infatti, costituisce una &amp;laquo;presunzione&amp;raquo; di ammissibilit&amp;agrave; della richiesta. Pertanto, d' ora in poi, per il rilascio dell`autorizzazione sar&amp;agrave; sufficiente la sola documentazione tecnica prodotta.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>APPROVATO IL DEF</title>
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Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2012, di cui fanno parte il Programma Nazionale di Riforma 2012 (PNR), il Programma di Stabilit&amp;agrave; (PdS) e il Documento di analisi e tendenze della finanza pubblica. Ne d&amp;agrave; notizia il comunicato stampa del consiglio dei ministri datato 18 aprile 2012.

Il quadro presentato dal Governo stima per il 2012 un calo del pil pari all`1,2%, dunque l'economia italiana &amp;egrave; in recessione e che lo sar&amp;agrave; per tutto il 2012, ma un aumento del prodotto lordo dello 0,5% nel 2013. Nei due anni successivi si prevede un`accelerazione all`1% e all`1,2%. 

Il primo ministro, Mario Monti, in conferenza stampa dichiara che lo sviluppo economico, e quindi la crescita, &amp;egrave; al primo posto nella lista del Governo. Per il 2013 con un avanzo strutturale dello 0,6% sar&amp;agrave; rispettato il Fiscal Compact. Ma la crisi attuale, con ricadute drammatiche per famiglie e imprese anche in termini di vite spezzate, sarebbe stata peggiore se l`Italia "fosse caduta nel baratro del fallimento e del default del debito sovrano". Fonte: &lt;b&gt; http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=191537&amp;sez=HOME_INITALIAhttp://www.corriere.it/economia/12_aprile_18/monti-def-conferenza-stampa_c1817cb4-8951-11e1-a8e9-f84c50c7f614.shtml&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LE ENTRATE DENUNCIANO TENTATIVI DI PISHING</title>
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La Direzione Regionale Campania dell`Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 18 aprile 2012, invita i cittadini a porre attenzione a finte email, aventi come oggetto la "Notifica di rimborsi fiscali", provenienti da un indirizzo di posta "Agenzia delle entrate" con dominio "agenziaentrate.it".

La comunicazione &amp;egrave; un tentativo di pishing atto ad ottenere in maniera illecita dati personali.

Le Entrate informano di essere estranee a questo tipo di richiesta; invitano i cittadini a segnalare il fatto e a non aprire l`allegato, in quanto potenzialmente pericoloso.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LA FONDAZIONE STUDI SULLE NUOVE REGOLE DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI</title>
<description>
La circolare n. 9 del 18 aprile 2012 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro analizza forme e procedure del licenziamento individuale, alla luce della riforma del Lavoro, con particolare attenzione alla tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.


Tra le criticit&amp;agrave; sollevate quella del caso di licenziamento per motivo oggettivo per il quale, come per quello disciplinare, la riforma prevede due diversi regimi sanzionatori: uno con la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno (difetto di giustificazione del licenziamento
Intimato); l'altro soltanto con il risarcimento del danno (i casi in cui "non ricorrono gli estremi" del giustificato
motivo oggettivo, cio&amp;egrave; esso &amp;egrave; comunque insussistente ma in modo non "manifesto").


Si evidenzia come la distinzione tra le due ipotesi - insussistenza manifesta e insussistenza non
manifesta &amp;ndash; con valutazione affidata di volta in volta al giudice di merito, sar&amp;agrave; foriera di nuove
incertezze interpretative, con conseguenze dannose per entrambe le parti del giudizio. E se ne d&amp;agrave; un esempio con il caso in cui il lavoratore non ha diritto alla reintegrazione: "viene provata dall'imprenditore la crisi o la ristrutturazione aziendale, ma il singolo lavoratore
licenziato non &amp;egrave; stato scelto in base a criteri di correttezza o buona fede oppure poteva essere
collocato in altra posizione disponibile. Qui il "fatto" posto a base del licenziamento non &amp;egrave;
soltanto la situazione organizzativa ma anche il nesso di causalit&amp;agrave; con la posizione del lavoratore
licenziato e l'impossibilit&amp;agrave; di ricollocarlo: se non vengono rispettati tali criteri, per la
giurisprudenza il giustificato motivo oggettivo potrebbe comunque risultare "manifestamente
insussistente" nei confronti del soggetto licenziato".


La soluzione presentata dalla Fondazione &amp;egrave; che si modulasse la tutela in base alla
dimensione aziendale, con un risarcimento crescente a scaglioni secondo il numero dei dipendenti
occupati, sino (eventualmente) alla reintegrazione nel posto di lavoro nelle realt&amp;agrave; aziendali di pi&amp;ugrave;
grandi dimensioni (ad es. sopra i 100 dipendenti). Fonte: &lt;b&gt; http://www.consulentidellavoro.it/pdf/fondazionestudi/circolare_09_2012.pdf&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>INTESA TRA ENTRATE E ASSONIME</title>
<description>
Un protocollo d'intesa &amp;egrave; siglato da Agenzia delle Entrate e Assonime, che su questa base intendono offrire una dettagliata conoscenza delle fonti di giurisprudenza e dottrina tributaria a vantaggio dell'Erario e dei contribuenti, favorendo cos&amp;igrave; la tutela ideale delle loro ragioni.

L'accordo impegna l'uno e l'altro organismo ad una compagine virtuale nel segno del controllo costante di quelle fonti.

Gli Uffici finanziari potranno ora accedere all'area riservata del sito www.giurisprudenzaimposte.it, fino a tutto il prossimo anno, al fine della consultazione della rivista "Giurisprudenza delle imposte", tempestiva e completa nelle pubblicazioni delle Magistrature superiori - Corte di Giustizia dell'Unione europea, Corte Costituzionale e Corte di Cassazione &amp;ndash; rispondendo alla necessit&amp;agrave; di difendere in modo efficace le ragioni dell'Erario, nel rispetto di diritti dei contribuenti.

I tecnici di Assonime potranno, a loro volta, accedere allo spazio dedicato alla rivista dell'Associazione nel quotidiano telematico istituzionale FiscoOggi, con indirizzo www.fiscooggi.it, nella sezione "Sala lettura/In edicola".

Leggiamo dell'intesa nel Comunicato stampa agenziale 18 aprile 2012. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/accordo-entrate-e-assonime-conoscenza-al-centro-dell%E2%80%99intesa&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IL FISCO (RI)METTE LE RUOTE</title>
<description>
&amp;Eacute; ripartita la campagna dell'agenzia delle Entrate per assistere fiscalmente i contribuenti su tutto il territorio nazionale, soprattutto nelle localit&amp;agrave; distanti dagli uffici finanziari. Il camper delle Entrate ha cominciato la fase 2 - la fase 1 dell'altr'anno ha interessato undici regioni del Centro, del Sud Italia (comprese le isole) e alcune del Nord - dell'operazione "Il Fisco mette le ruote", che attraverser&amp;agrave; le rimanenti dieci regioni (Toscana, con Signa, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Trentino, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise) e coinvolger&amp;agrave; quattordici comuni.

I servizi erogati:

- assistenza nella compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (730 e Unico)

- chiarimenti in materia di comunicazioni di irregolarit&amp;agrave; e di iscrizioni a ruolo

- informazioni relative a successioni e donazioni

- rilascio di codici fiscali/tessere sanitarie e partite Iva

- richiesta di duplicato della tessera sanitaria

- abilitazione ai servizi telematici (codice Pin)

- registrazione dei contratti di locazione e cedolare secca

- distribuzione degli ultimi modelli di dichiarazione. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/fisco-mette-ruote-e-variparte-camper-dellagenzia&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IN ARRIVO SANZIONI SEVERE PER L'IMPIEGO DI IMMIGRATI CLANDESTINI</title>
<description>
&amp;Egrave; stato approvato in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri n. 24 del 16/04/2012, un provvedimento in attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno &amp;egrave; irregolare. Ne d&amp;agrave; contezza un comunicato stampa del 16 aprile 2012 dello stesso CdM. 

Nello schema di Dlgs, che integra il TU dell'immigrazione&amp;nbsp;del 1998, &amp;egrave; previsto che:

- non potr&amp;agrave; pi&amp;ugrave; ottenere il nullaosta a successive attivit&amp;agrave; imprenditoriali il datore di lavoro che sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivit&amp;agrave; illecita, di intermediazione illecita, di sfruttamento del lavoro o di assunzione di lavoratori privi di permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto;

- per le sole ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, lo straniero che presenta denuncia o coopera nel procedimento penale otterr&amp;agrave;, a talune condizioni, il rilascio di un permesso di soggiorno di durata temporanea (correlata alla durata del procedimento penale);

- un efficace sistema di sanzioni pecuniarie colpir&amp;agrave; anche le persone giuridiche che si siano avvantaggiate ricorrendo all'impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno &amp;egrave; irregolare;

- si stabilir&amp;agrave; una programmazione annuale dell'attivit&amp;agrave; di vigilanza sui luoghi di lavoro e verr&amp;agrave; comunicato annualmente, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Commissione europea, il numero totale di ispezioni effettuate l'anno precedente e i risultati delle stesse. Fonte: &lt;b&gt; http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_SALASTAMPA&amp;nextPage=Prodotti/News/2012/Lavoro_e_sicurezza/info-1076432841.jsp&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>TORNA, PER CHI PREFERISCE, L`IMU IN DUE RATE</title>
<description>
Sar&amp;agrave; il contribuente a scegliere come suddividere il versamento Imu 2012 sulla prima casa: l`ultimo emendamento accolto dalla commissione Finanze della Camera in sede di esame del D.L. fiscale &amp;ndash; n. 16/2012 &amp;ndash; prevede che l`imposta sull`abitazione principale si paghi in tre rate o in due. Per gli altri immobili resta ferma la suddivisione in acconto (a giugno) e in saldo (a dicembre). 

Queste le possibilit&amp;agrave; per i possessori di prima casa: 

- il 18 giugno 2012 versare il 33% dell`imposta (da calcolare con aliquota base del 0,4%), 
- il 17 settembre 2012 versare un ulteriore 33%, 
- il 17 dicembre 2012 versare il 33%, cui va aggiunto il conguaglio derivante dall`aumento di aliquota deciso dai Comuni; 

oppure

- il 18 giugno 2012 versare il 50% dell`imposta (da calcolare con aliquota base del 0,4%); 
- il 17 dicembre 2012 versare il 50%, cui va aggiunto il conguaglio derivante dall`aumento di aliquota deciso dai Comuni. 

Le correzioni apportate ricomprendono fra le abitazioni principali quelle degli anziani, se non locate, che dimorano in istituti di cura ed entrambe le case di coniugi, con dimora abituale e residenza anagrafica in due comuni diversi. 

Nell`emendamento anche la possibilit&amp;agrave; che i comuni decidano di considerare abitazione principale l`immobile posseduto, a titolo di propriet&amp;agrave; o di usufrutto in Italia, da cittadini residenti all`estero, purch&amp;egrave; il fabbricato non sia locato. 

Circa le modalit&amp;agrave; di pagamento dell`Imu, fermo l`utilizzo del modello F24, &amp;egrave; stato specificato che il bollettino postale potr&amp;agrave; ancora essere utilizzato ma solo per i versamenti dal 1&amp;deg; dicembre 2012. 

Altri ritocchi al Dl fiscale sono: 

- la possibilit&amp;agrave; per lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati privi del sostituto di imposta, di farsi assistere dai Caf e dai professionisti abilitati per le dichiarazioni dei redditi dell`anno 2011; 

- l`esenzione totale per borse di studio;

- la modifica della norma sulla pignorabilit&amp;agrave; degli stipendi: rimane solo l`escussione pari ad un decimo per somme fino a 2.000 euro; oltre tale limite la pignorabilit&amp;agrave; &amp;egrave; ammessa nella misura di un quinto; 

- l`introduzione di una tassa sulle "isole minori", ossia un'imposta di sbarco alternativa alla tassa di soggiorno, fino a 1,50 euro. Esenzione per residenti e lavoratori o studenti pendolari; 

- l`istituzione di un limite - 15.000 euro &amp;ndash; quale deroga al divieto di pagamento in contante sopra i 1.000 euro, per i turisti non europei che vengono in Italia; 

- l`esenzione dall`imposta sulle barche per i cittadini che vivono in mare per problemi di salute; 

- la proroga, dal 16 maggio al 16 luglio, del termine per il versamento dell'imposta di bollo speciale sulle attivit&amp;agrave; scudate. Fonte: &lt;b&gt; http://www3.lastampa.it/economia/sezioni/articolo/lstp/450502/http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=191341&amp;sez=HOME_ECONOMIA&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>SOSPESO L'OBBLIGO DI ASSUNZIONE DISABILI ANCHE PER LE IMPRESE CON CIGS IN DEROGA</title>
<description>
L'ANCE,  l'ANISA e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno richiesto al dicastero del Lavoro un parere circa l'estensione della disciplina prevista dall'articolo 3,
comma 5, della Legge n. 68/1999, relativa alla sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili, oltre che in favore delle imprese in CIGS anche in favore delle imprese che fruiscono dei benefici di cui alla CIGS in deroga.

Con la nota interpello n. 10 del 10 aprile 2012, il Ministero, dopo aver richiamato l'ambito applicativo della normativa citata e aver ripercorso i parametri richiesti ai fini della fruibilit&amp;agrave; della sospensione degli obblighi per le assunzioni obbligatorie, ribadisce la regola fissata al citato comma 5 in ordine alla temporaneit&amp;agrave;
della sospensione, funzionalmente legata quindi alla "durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attivit&amp;agrave; lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo
ambito provinciale".


Pur non ritrovando nel disposto normativo analizzato un esplicito riferimento alle aziende che fruiscono  di forme di integrazione salariale in deroga, il Ministero, ricordando la finalit&amp;agrave; del trattamento di Cigs in deroga quale misura anticrisi, ha comunque evidenziato che &amp;egrave; da ritenere possibile l'applicazione della disciplina sulla sospensione degli obblighi di assunzione disabili anche negli altri casi di attivazione di ammortizzatori in deroga e, in particolare, nei casi di imprese con Cigs in deroga e contratti di solidariet&amp;agrave;.
Ci&amp;ograve;, in virt&amp;ugrave; del fatto che anche le aziende ammesse alla concessione dei benefici in deroga si trovano ad affrontare una situazione di difficolt&amp;agrave;, per cui versano nella impossibilit&amp;agrave; temporanea di provvedere,  durante il periodo necessario al risanamento interno ai fini della
salvaguardia dell'organico aziendale, al corretto rispetto della copertura della quota d'obbligo.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>MEF. ISTRUZIONI PER L'INVIO DELLE DELIBERE/REGOLAMENTI CON LE ALIQUOTE IMU</title>
<description>
La direzione Federalismo fiscale del ministero dell'Economia, con una nota datata 6 aprile 2012 e diffusa solo il 16 aprile, la n. 5343, comunica che, proprio a partire da ieri, &amp;egrave; attiva la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu).

Il documento indirizzato a tutti i Comuni &amp;egrave; reperibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.


Si legge che gli atti dovranno essere inseriti da ciascun Comune esclusivamente in formato Pdf, seguendo il percorso "Accesso ai servizi", e le modalit&amp;agrave; con cui procedere sono specificate in un'apposita guida dal titolo "Guida a/l `accesso", consultabile dalla home page del portale, mentre per eventuali richieste di assistenza &amp;egrave; messo a disposizione il numero verde 800 863116.

&amp;nbsp;Inoltre, per quanto riguarda le delibere e i regolamenti concernenti l'Imu, che sono stati gi&amp;agrave; inviati al Ministero entro il 16 aprile, sar&amp;agrave; cura dello stesso Dicastero procedere alla loro acquisizione nel sistema e alla conversione in formato elettronico.

La nota precisa, anche, che ai fini della pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU e dei regolamenti IMU sul sito www.finanze.gov.it, l`inserimento di tali atti nell'applicazione informatica sostituisce ogni altra precedente modalit&amp;agrave; di invio. Pertanto, verr&amp;agrave; disattivata anche la casella di posta elettronica gi&amp;agrave; dedicata all'invio delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti l`imposta comunale sugli immobili (Ici). Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/imu-dal-mef-nuovo-percorso-on-lineper-inviare-atti-aliquote&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
</item>
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<title>SPESOMETRO. SLITTA LA PRIMA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 3.600,00 EURO</title>
<description>
Con provvedimento del 16 aprile 2012, n. 56565, l'Amministrazione finanziaria provvede a modificare il precedente documento direttoriale del 29 dicembre 2011.

A seguito delle modifiche apportate da dl n. 98 del 2011 al tracciato record per la comunicazione, da parte degli operatori finanziari, delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a tremilaseicento euro il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate, il Fisco sceglie opportunamente di lasciare un pi&amp;ugrave; ampio termine, originariamente fissato al 30 aprile 2012, per la prima comunicazione dei dati, al fine di consentire ai soggetti obbligati di predisporre i necessari adeguamenti tecnici alle nuove informazioni veicolate con la nuova versione del tracciato.

Il termine ultimo &amp;egrave; ora fissato al 15 ottobre 2012.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
</item>
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<title>LIBERI I METODI PER ACCERTARE IL VALORE DI AVVIAMENTO</title>
<description>
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4931 del 27 marzo 2012, conferma la legittimit&amp;agrave; del criterio utilizzato dall`Agenzia delle entrate per determinare il valore di avviamento in caso di cessione d`azienda. Mancando questo,&amp;nbsp;nella compravendita di un`azienda le Entrate procedevano all`accertamento per determinare il valore ai fini dell`imposta di registro ex articolo 51, comma 4, del DPR n. 131/1986 e non seguendo gli appositi criteri - stabiliti dall`articolo 2, comma 4, del DPR n. 460/1996 - previsti per le societ&amp;agrave;&amp;nbsp;ai fini della&amp;nbsp;determinazione&amp;nbsp;del valore di avviamento, in caso di accertamento con adesione.

Secondo la Corte, quanto fissato dal DPR n. 460/1996 fornisce indicazioni minime per gli Uffici in sede di accertamento con adesione. L`Amministrazione pu&amp;ograve; utilizzare tutte le metodologie lecite per la rettifica del valore, con l`unica condizione di addurre tutti gli elementi indiziari che hanno portato alla determinazione.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>FLESSIBILITA` DEGLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE SRL</title>
<description>
La circolare n. 19510 degli Affari legislativi di Confindustria si occupa di analizzare le ricadute delle modifiche operate dal Dl semplificazioni e sviluppo - legge 35/2012 - al Codice civile in tema di controlli di legalit&amp;agrave; nelle Srl.


Si tratta dalla norma che prevede la possibilit&amp;agrave; del sindaco-revisore unico per le Srl che hanno l`obbligo del collegio sindacale. Le stime indicano che circa il 90% delle Srl che hanno l`obbligo del collegio sindacale opteranno per il sindaco o il revisore unico, con risparmio di costi ma impatto sulla qualit&amp;agrave; dei controlli interni, soprattutto per chi sceglier&amp;agrave; il revisore al posto del sindaco. In merito si riporta il commento del presidente Cndcec Siciliotti: "Il sindaco, ad esempio, pu&amp;ograve; fare il revisore, ma il contrario no. Il sindaco, a differenza del revisore, &amp;egrave; un presidio vero rispetto alle irregolarit&amp;agrave; che si possono commettere in azienda. La possibilit&amp;agrave; di cancellarlo &amp;egrave; un regalo che si fa a chi ha interesse ad allentare i controlli".


Tornando alla circolare di Confindustria la disamina &amp;egrave; incentrata in particolare sulle Srl nelle quali &amp;egrave; obbligatoria la nomina dell`organo di controllo interno, per revisione e vigilanza. Si reputa che le societ&amp;agrave; debbano considerare attentamente la possibilit&amp;agrave; di adeguare i propri statuti, per decidere se affidare le funzioni di revisione legale all`organo di controllo interno (con la possibilit&amp;agrave; di intervenire sull`atto costitutivo
per attribuirgli le funzioni di revisione e scegliere tra la configurazione monocratica o collegiale) o al revisore esterno, anche se &amp;egrave; comunque possibile avvalersi di entrambe le figure per diversificare il controllo della legalit&amp;agrave; da quello sui conti. La flessibilit&amp;agrave; introdotta dalla recente normativa permette, spiega la circolare, di definire in maniera esplicita nell`atto costitutivo/statuto le alternative possibili offerte dalla legge, oppure di rimetterle alla decisione dei soci in assenza di previsioni statutarie. Potr&amp;agrave; essere stabilito in sede statutaria di dare la possibilit&amp;agrave; ai soci di modificare, a seconda delle esigenze, la configurazione dell`assetto dei controlli adottato.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>ACCERTAMENTO. NON C'E` EVASIONE FISCALE SE IL PREZZO DI COMPRAVENDITA DELL'IMMOBILE E` SUPERIORE AL MUTUO</title>
<description>
A seguito di alcune rettifiche su imposte dirette e Iva verificatesi nelle compravendite immobiliari e di fronte al sempre pi&amp;ugrave; frequente caso di non coincidenza tra gli importi dichiarati negli atti di compravendita e i valori dei corrispondenti mutui, la giurisprudenza di merito ha prodotto una serie di pronunce finalizzate proprio a far chiarezza sull'argomento.

&amp;nbsp;Ultima della serie, la sentenza n. 3/18/12, della Ctr Lombardia, che si &amp;egrave; pronunciata su un accertamento avente ad oggetto una compravendita immobiliare, in cui il prestito richiesto per farvi fronte era maggiore del prezzo dell'immobile. 

I giudici milanesi, ricordando che la stessa agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E/2010 aveva invitato gli uffici a non alimentare accertamenti basati su rigidi automatismi, hanno anche ricordato come a seguito di una procedura di infrazione intentata dalla Commissione UE contro il nostro Paese, &amp;egrave; stato eliminato dall'ordinamento italiano qualsiasi riferimento al valore normale negli accertamenti immobiliari, allineando la nostra normativa alla direttiva comunitaria 2006/112, secondo cui la base imponibile Iva &amp;egrave; sempre il corrispettivo pagato. Inoltre, il valore del mutuo concesso pu&amp;ograve; anche essere superiore a quello effettivamente indicato nei rogiti come prezzo di acquisto dell'immobile. 

Dunque per  la Commissione regionale, sia i prezzi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare che il valore effettivo del mutuo richiesto sono solo elementi indiziari che non possono giustificare l'accertamento fiscale.


Per far scattare l'accertamento basato sulla presunzione semplice di elementi indiziari &amp;egrave; necessario che si presentino altri requisiti: gravi , precisi e concordanti.  Cio&amp;egrave;, &amp;egrave; necessario che vi siano dichiarazione degli acquirenti,documenti extracontabili, contratti preliminari di acquisto rispetto ai rogiti e indagini bancarie che evidenzino dei comportamenti anomali.  Inoltre, dato che l'onere probatorio ricade sull'Amministrazione finanziaria &amp;egrave; quest'ultima che deve fornire un quadro preciso da cui emerga la volont&amp;agrave; di un reale intento evasivo.

La semplice richiesta di un mutuo superiore ad prezzo di acquisto dell'immobile non consente al Fisco di rettificare il valore di compravendita dell'immobile e accusare l'impresa venditrice di sottofatturazione: il maggior importo potrebbe servire per finanziare spese correlate all'acquisto (spese notarili, arredi, ecc..).
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IPOTECA. TRASCORSO UN ANNO E` NECESSARIA UNA NUOVA INTIMAZIONE AD ADEMPIERE</title>
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Con la sentenza n. 7/9/12, la Ctr Puglia esamina il ricorso di Equitalia contro la decisione di primo grado a favore di un contribuente che aveva contestato l'omessa notificazione della cartella di pagamento prima dell'iscrizione di ipoteca su un immobile di sua propriet&amp;agrave;, con conseguente violazione dell'articolo 50, comma 2 del Dpr n. 602/73.

Proprio facendo appello a tale disposto normativo, che prevede esplicitamente che nei casi in cui l`espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento sia necessaria la notifica di una nuova intimazione ad adempiere l`obbligo risultante dal ruolo,  il contribuente aveva lamentato come l'iscrizione ipotecaria che lo riguardava non fosse stata preceduta da alcuna notifica di intimazione a pagare.

La Commissione regionale della Puglia, rigettando il ricorso, ha concordato con il contrbuente ritenendo l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente di riscossione sia da considerarsi illegittima.
Proprio il citato articolo 50, comma 2, del Dpr 602/73 impone, infatti, la necessit&amp;agrave; di una  nuova notifica di intimazione di pagamento, dal momento che se dopo un anno l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento perde efficacia ai fini dell`espropriazione forzata lo stesso effetto si produce ai fini dell`iscrizione ipotecaria.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>NON C'E` EVASIONE FISCALE SE IL PREZZO DI COMPRAVENDITA DELL'IMMOBILE E` INFERIORE AL MUTUO</title>
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A seguito di alcune rettifiche su imposte dirette e Iva verificatesi nelle compravendite immobiliari e di fronte al sempre pi&amp;ugrave; frequente caso di non coincidenza tra gli importi dichiarati negli atti di compravendita e i valori dei corrispondenti mutui, la giurisprudenza di merito ha prodotto una serie di pronunce finalizzate proprio a far chiarezza sull'argomento.

Ultima della serie, la sentenza n. 3/18/12, della Ctr Lombardia, che si &amp;egrave; pronunciata su un accertamento avente ad oggetto una compravendita immobiliare, in cui il prestito richiesto per farvi fronte era maggiore del prezzo dell'immobile. 

I giudici milanesi, ricordando che la stessa agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E/2010 aveva invitato gli uffici a non alimentare accertamenti basati su rigidi automatismi, hanno anche ricordato come a seguito di una procedura di infrazione intentata dalla Commissione UE contro il nostro Paese, &amp;egrave; stato eliminato dall'ordinamento italiano qualsiasi riferimento al valore normale negli accertamenti immobiliari, allineando la nostra normativa alla direttiva comunitaria 2006/112, secondo cui la base imponibile Iva &amp;egrave; sempre il corrispettivo pagato. Inoltre, il valore del mutuo concesso pu&amp;ograve; anche essere superiore a quello effettivamente indicato nei rogiti come prezzo di acquisto dell'immobile. 

Dunque per  la Commissione regionale, sia i prezzi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare che il valore effettivo del mutuo richiesto sono solo elementi indiziari che non possono giustificare l'accertamento fiscale.


Per far scattare l'accertamento basato sulla presunzione semplice di elementi indiziari &amp;egrave; necessario che si presentino altri requisiti: gravi, precisi e concordanti.  Cio&amp;egrave;, &amp;egrave; necessario che vi siano dichiarazione degli acquirenti, documenti extracontabili, contratti preliminari di acquisto rispetto ai rogiti e indagini bancarie che evidenzino dei comportamenti anomali.  Inoltre, dato che l'onere probatorio ricade sull'Amministrazione finanziaria &amp;egrave; quest'ultima che deve fornire un quadro preciso da cui emerga la volont&amp;agrave; di un reale intento evasivo.

La semplice richiesta di un mutuo superiore al prezzo di acquisto dell'immobile non consente al Fisco di rettificare il valore di compravendita dell'immobile e accusare l'impresa venditrice di sottofatturazione: il maggior importo potrebbe servire per finanziare spese correlate all'acquisto (spese notarili, arredi, ecc..). Fonte: &lt;b&gt; http://rassegnastampa.gabetti.it/utility/imgrs.asp?numart=1DN6CL&amp;annart=2012&amp;numpag=1&amp;tipcod=0&amp;tipimm=1&amp;defimm=0&amp;tipnav=1&amp;isjpg=S&amp;small=N&amp;usekey=&amp;typedb=4&amp;video=0&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>L'IMU DI GIUGNO HA MODELLO, CODICI E MODALITA`</title>
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Due provvedimenti ed una risoluzione sono state emesse dalle Entrate ai fini del primo adempimento Imu, quello dell'acconto di giugno.


Con il provvedimento prot. n. 2012/53906 del 12 aprile 2012, l'agenzia delle Entrate provvede a modificare l'F24 e l'F24 accise. Nei nuovi modelli, obbligatori dal 1&amp;deg; giugno 2013 e reperibili in formato cartaceo presso banche, Poste e agenti della riscossione ed in formato elettronico dal sito dell'agenzia, si sostituisce la dicitura Ici con Imu e la frase "detrazione Ici abitazione principale" diventa un'unica parola: "detrazione". Per l'addebito su c/c l'Iban sostituisce i codici Abi e Cab. Nell'ottica dello smaltimento delle scorte cartacee dei vecchi modelli presso banche, Poste e agenti della riscossione, i contribuenti possono utilizzare sia i modelli nuovi che (preferibilmente) i preesistenti "F24" fino al 31 maggio 2013, riportando il versamento dell'Imu nella sezione "Ici ed altri tributi locali" utilizzando, per&amp;ograve;, i nuovi codici tributo.


Con il provvedimento agenziale prot. n. 2012/53909 del 12 aprile 2012, si stabiliscono le modalit&amp;agrave; del versamento dell'Imu (imposta municipale propria). Alcune precisazioni:

- la via esclusiva &amp;egrave; l'F24, cartaceo o elettronico;

- i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalit&amp;agrave; telematiche;

- si dovranno utilizzare codici distinti per la quota (50%) di tributo dovuto allo Stato e per quella (50%) dovuta ai Comuni relativamente al pagamento dell'Imu sulla seconda casa. 

Con la risoluzione agenziale n. 35 del 12 aprile 2012, si istituiscono i codici tributo per il versamento, da utilizzare a decorrere dal 18 aprile 2012:


"3912", denominato "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 &amp;ndash; COMUNE"; "3913" denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE"; "3914" denominato "IMU - imposta municipale propria per i terreni &amp;ndash; COMUNE"; "3915" denominato "IMU - imposta municipale propria per i terreni &amp;ndash; STATO"; "3916" denominato "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE"; "3917" denominato "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO"; "3918" denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati &amp;ndash; COMUNE"; "3919"  denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO"; "3923" denominato "IMU - imposta municipale propria &amp;ndash; INTERESSI DA
ACCERTAMENTO - COMUNE"; "3924" - denominato "IMU - imposta municipale propria &amp;ndash; SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE".


Inoltre, per chi ha ancora a che fare con l'Ici, sono stati mantenuti i codici relativi al versamento degli interessi e sanzioni Ici, ma sono stati aboliti i codici "3901", "3902", "3903" e "3904", sostituiti dai codici tributo (da esporre sempre nella sezione Imu e altri tributi locali):

da "3901" a "3940" denominato "Imposta comunale sugli immobili (ICI) per
l`abitazione principale"; da "3902" a "3941" denominato "Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli; da "3903" a "3942" denominato "Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili"; da "3904" a "3943" denominato "Imposta comunale sugli immobili (ICI) per
gli altri fabbricati". Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/imu-al-debutto-ecco-codici-ed-f24-nuova-imposta-prende-forma&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CORRETTA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO</title>
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Dopo la circolare n. 51/E/2008, l'agenzia delle Entrate, di concerto con Equitalia Spa, torna sull'argomento della corretta gestione delle controversie
riguardanti atti della riscossione relativi ad entrate amministrate dall'Agenzia
delle entrate  (cartelle di pagamento, iscrizione di ipoteca, fermo di beni mobili registrati).

Lo si apprende dalla circolare n. 12/E del 12 aprile 2012, in cui vengono dettate le istruzioni agli uffici su come gestire il contenzioso con i contribuenti.


Scopo del documento di prassi &amp;egrave; quello di evitare inutili confusioni circa la controparte cui i contribuenti devono agire, cosa che potrebbe  portare ad alimentare liti ed incertezze. L'intento &amp;egrave; quello di delineare linee di demarcazione precise per far s&amp;igrave; che nei processi tributari aventi ad oggetto atti di riscossione, l'Amministrazione finanziaria ed Equitalia possano essere chiamate in causa esclusivamente per le questioni di loro competenza ed entro i propri ambiti di azione. Inoltre, i due soggetti coinvolti dovranno essere in grado di valutare autonomamente l'interesse a proseguire o meno il contenzioso, ognuno con riferimento ai vizi legati alla propria attivit&amp;agrave;. 

Ecco, dunque, che la circolare di ieri mira a specificare innanzitutto quali sono i criteri per individuare il soggetto cui spetta la legittimazione processuale nel caso in cui il contribuente impugni davanti  al giudice tributario un atto della riscossione. Il criterio dettato &amp;egrave; semplice e si basa sul presupposto che il soggetto chiamato in causa sar&amp;agrave; quello la cui attivit&amp;agrave; riscossoria &amp;egrave; condannata dal contribuente sotto il profilo della legittimit&amp;agrave;.

Dunque, se vengono contestati  vizi dell'attivit&amp;agrave; dell'Amministrazione finanziaria, vale a dire motivi di ricorso concernenti la legittimit&amp;agrave; della pretesa o ancora  vizi inerenti la mancata notificazione di atti "presupposti",  si dovr&amp;agrave; agire contro l'Agenzia delle Entrate, che diventa soggetto passivo del contenzioso. 

Se, invece, vengono contestati vizi dell'attivit&amp;agrave; dell'Agente di riscossione come, per esempio, ogni attivit&amp;agrave; svolta successivamente alla consegna del ruolo, vale a dire vizi relativi alla formazione della cartella, allora, il soggetto passivo in tali ricorsi diventa l'Agente stesso ed &amp;egrave; contro di lui che il contribuente deve ricorrere.
L'Agente di riscossione &amp;egrave; anche legittimato passivo nei giudizi in cui le controversie hanno ad oggetto atti della riscossione diversi dalla cartella: iscrizione di ipoteca, fermo di beni mobili
registrati, ecc..

&amp;nbsp;La circolare 12/E, inoltre, precisa che l'ufficio dell' Agenzia e l`Agente della riscossione dovranno curare solo le questioni di propria competenza assicurando l`opportuno espletamento della difesa degli interessi erariali.
Gli stessi soggetti devono, poi, definire opportune intese a livello territoriale, specie per le questioni formali e processuali,  per evitare comportamenti non uniformi o contraddittori. Se la sentenza viene impugnata, la stessa dovr&amp;agrave; essere proposta nei confronti di tutte le parti del giudizio. Se l`Ufficio ritiene di procedere allo sgravio del ruolo dovr&amp;agrave; ovviamente darne notizia all`Agente almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio.

&amp;nbsp;Per tutte le questioni relative alla mediazione, la circolare 12/E rinvia ad un apposito documento di prassi: la circolare n. 9/E del 19 marzo 2012. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/contenzioso-atti-riscossione-coordinamento-agenzia-equitalia&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LA CASSAZIONE CONFERMA IL LIMITE DI 8MILA EURO PER LE IPOTECHE</title>
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Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 5771 depositata il 12 aprile 2012, confermano che l`iscrizione ad ipoteca non pu&amp;ograve; avvenire per crediti inferiori ad 8 mila euro. 

Secondo i giudici, il divieto previsto dalla legge n. 73 del 2010 di iscrivere ipoteche per crediti inferiori ad 8 mila euro, a partire dall`entrata in vigore della legge, non pu&amp;ograve; essere considerato come dimostrazione che in passato non ci fosse un valore limite per iscrivere l`ipoteca. 

Quanto disposto dalla legge limita in modo autonomo il presupposto per le iscrizioni future. 

Accolta cos&amp;igrave; la richiesta fatta da un contribuente di annullare l`ipoteca per un debito di circa 2 mila euro.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>ASSONIME. EXCURSUS TRA LE NOVITA` DEL 730/2012</title>
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Assonime, con la circolare n. 10/2012, evidenzia le novit&amp;agrave; del modello 730/2012, rispetto a quello del 2011, alla luce degli interventi normativi avvenuti nel corso dell'anno. 

Il documento ricorda che il modello 730/2012 dovr&amp;agrave; essere consegnato dai lavoratori dipendenti entro il 30 aprile 2012 ai propri sostituti d'imposta che abbiano comunicato di voler prestare assistenza fiscale, oppure entro il 31 maggio 2012 ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato.

Tra gli argomenti trattati, in primo luogo: la cedolare secca, il contributo di solidariet&amp;agrave;, la detassazione dei premi di produttivit&amp;agrave; e la  detrazione del 36%.


Riguardo quest'ultimo argomento,  si evidenzia come il Dl 70/2011 ha abolito l'obbligo di inviare preventivamente al Centro operativo di Pescara dell'agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio lavori, permettendo di indicare i dati dell'immobile ristrutturato direttamente in sede di dichiarazione. Di conseguenza, per fruire dell'agevolazione fiscale del 36% sar&amp;agrave; ora sufficiente riportare in dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile. Inoltre, se i lavori sono effettuati dal titolare dell'immobile stesso, si dovranno riportare anche gli estremi della registrazione dell'atto di propriet&amp;agrave; oltre agli altri dati necessari per il controllo della detrazione fiscale.  Si ricorda, comunque, che per le spese di ristrutturazione effettuate negli anni 2003-2011, la detrazione non potr&amp;agrave; essere superiore a 48 mila euro.


Assonime affronta, inoltre, anche il discorso relativo agli acconti Irpef (Dpcm 21 novembre 2011), evidenziando come nel quadro F, rigo F1, sono stati introdotti due campi nei quali evidenziare il credito d`imposta compensato tramite modello F24 per i soggetti che hanno versato in misura piena, senza tener conto della riduzione del 17%.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>SCADENZE DI APRILE AGGIORNATE</title>
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Una notizia, tra le News nella home page del sito Internet delle Entrate, comunica che tra le scadenze del mese in corso, sono state inserite le novit&amp;agrave; fiscali intervenute. Pertanto, la relativa tabella &amp;ndash; consultabile in formato pdf - &amp;egrave; aggiornata.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>CON DECRETO CONCESSI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER IL TURISMO E LA VIGILANZA</title>
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Con decreto del Ministero del lavoro del 13 marzo 2012, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 83 del 7 aprile 2012, &amp;egrave; stata autorizzata per l`anno 2012 la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilit&amp;agrave;:

- per i dipendenti delle imprese commerciali che occupano pi&amp;ugrave; di 50 dipendenti;

- per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con pi&amp;ugrave; di 50 dipendenti;

- per le imprese di vigilanza con pi&amp;ugrave; di 15 dipendenti.


Il limite di spesa complessivo &amp;egrave; stabilito in 45.000.000,00 di euro posti a carico del Fondo sociale per l`occupazione e formazione. L`Inps dovr&amp;agrave; controllare i flussi di spesa relativi all`avvenuta erogazione delle prestazioni.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>ONLINE IL NUOVO MODELLO F24 ACCISE</title>
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Dal 10 aprile 2012 sono disponibili online, sul sito delle Entrate, il nuovo modello F24 Accise, approvato con provvedimento n. 29824 datato 12 marzo 2012 del direttore dell`agenzia delle Entrate, e le istruzioni per la compilazione.


Nella sezione "accise/monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" compaiono i campi " codice ufficio", "codice atto" e "rateazione". Si ricorda, infatti, che il modello dovr&amp;agrave; essere usato anche nel caso di pagamento rateale delle somme dovute a seguito di avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni o atto di contestazione delle sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale ed altri istituti deflativi del contenzioso.


Anche nel modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalit&amp;agrave; telematiche, approvato con il provvedimento direttoriale n. 29947 del 12 marzo 2012, nella sezione "accise/monopoli" &amp;egrave;
inserito il campo "rateazione". Fonte: &lt;b&gt; http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/f24+accise/modello&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PENSIONI 2012. RESI NOTI I COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE</title>
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Con il messaggio n. 6167 del 10 aprile 2012, l'Inps ha comunicato, in via definitiva, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensioni aventi decorrenza nel 2012.

I suddetti coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianit&amp;agrave; maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) sia a quella relativa alle anzianit&amp;agrave; maturate dal 1&amp;deg; gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B). Infatti, per il ottenere l'importo complessivo della pensione da liquidare, occorre sommare le due quote (quota A + quota B) dei contributi posseduti dagli assicurati, dopo opportuna rivalutazione.


Si utilizza l`indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, aumentato di un punto percentuale, per rivalutare i periodi di lavoro coperti da contribuzione prestati dal 1&amp;deg; gennaio 1993 in poi; mentre per i periodi di lavoro svolti fino al 31 dicembre 1992, la rivalutazione delle retribuzioni avviene applicando i coefficienti previsti dalla legge 297/1982, pari all'indice annuo del costo della vita, senza l`aumento di un punto percentuale.

Si ricorda che non sono oggetto di rivalutazione le retribuzioni dell`anno di decorrenza della pensione e di quello immediatamente precedente. L'Inps, dunque, riporta nelle tabelle di quest'anno i coefficienti del 2012 e del 2011 pari a uno, per poi aumentarli successivamente.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PRIMO INTERVENTO CRITICO DELLA FONDAZIONE STUDI SUL DDL DI RIFORMA DEL MARCATO DEL LAVORO</title>
<description>
La Fondazione studi Consulenti del lavoro, con la circolare n. 6/2012, inizia il proprio esame tecnico/giuridico&amp;nbsp;sul Ddl di riforma del mercato del lavoro. 

Con questo documento di prassi, la Fondazione ha analizzato le prime criticit&amp;agrave; riguardanti le novit&amp;agrave; che interessano il contratto di lavoro a progetto e quello di lavoro autonomo. Gi&amp;agrave; dai prossimi giorni &amp;egrave; attesa, invece, una nuova circolare che si occuper&amp;agrave; prevalentemente delle novit&amp;agrave; del Ddl in materia di lavoro a tempo determinato e delle altre tipologie contrattuali, a cui seguir&amp;agrave; un fitto calendario di interventi che avranno ad oggetto l'analisi della disciplina dei licenziamenti, il nuovo rito processuale, le dimissioni "in bianco", gli ammortizzatori sociali, ecc... 

Scopo di tutto questo ampio ed articolato programma della Fondazione &amp;egrave; quello di offrire un contributo costruttivo a tutti coloro che si occupano di diritto del lavoro e che, durante il prossimo iter parlamentare della Riforma, potrebbero evidenziare delle criticit&amp;agrave; meritevoli di essere prese in considerazione. 

Intanto, nella circolare n. 6/2012, i Consulenti del Lavoro sottolineano come l'articolo 8 del Disegno di legge modifichi radicalmente alcune disposizioni riguardanti il contratto di lavoro a progetto, al fine di evitare un uso distorto dello stesso.

In particolare, la riforma del lavoro prevede una definizione pi&amp;ugrave; stringente del progetto che deve possedere i requisiti della "determinatezza" (art. 1346 codice civile); l`eliminazione di qualsiasi riferimento al "programma di lavoro o fasi di esso"; l'impossibilit&amp;agrave; del datore di lavoro di recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto.

Il recesso &amp;egrave;, infatti, ammesso solo nell'ipotesi di giusta causa o di inidoneit&amp;agrave; professionale del collaboratore. Si tratta, dunque, di previsioni che ricalcano sostanzialmente i criteri di recesso dal contratto di lavoro a termine di natura subordinata. E la stessa rigidit&amp;agrave; prevista per il datore di lavoro viene traslata dalla norma anche in capo allo stesso collaboratore, che pu&amp;ograve; recedere dal contratto prima della scadenza del termine con preavviso solo se tale facolt&amp;agrave; &amp;egrave; espressamente prevista nel contratto individuale di lavoro.

Ancora, viene analizzata la modifica contenuta nella lettera d) dell`articolo 8 del Ddl. La norma prevede che "salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l`attivit&amp;agrave; del collaboratore sia svolta con modalit&amp;agrave; analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell`impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalit&amp;agrave; che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi&amp;ugrave; rappresentative sul piano nazionale".

A tal proposito, la Fondazione studi - ribadendo quanto da sempre sostenuto dalla Commissione principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro (principio n. 1/2004) - ha sottolineato come l'articolo 8, comma 2, del Disegno di legge in oggetto introduca un'interpretazione autentica dell'articolo 69, comma 1, del Decreto legislativo n. 276/2003, per cui la mancata individuazione del progetto determina ipso facto la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato.

Oggetto di analisi anche il successivo articolo 9 del Disegno di legge, nella parte in cui sostiene che le prestazioni lavorative rese da "persona titolare di posizione fiscale ai fini dell`imposta sul valore aggiunto" sono considerate, salvo prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 

Al di l&amp;agrave; dei presupposti richiesti (collaborazione superiore ai sei mesi durante l'anno solare, corrispettivo superiore al 75% dei corrispettivi complessivi percepiti nello stesso anno solare, lavoro svolto presso una delle sedi del committente), si sottolinea come l'aver aperto la partita Iva non incida in alcun modo sulla natura civilistica del rapporto di lavoro. Dunque, gi&amp;agrave; da ora, l'apporto di un titolare di partita Iva qualifica il rapporto di lavoro come una collaborazione coordinata e continuativa. 

La Fondazione studi evidenzia come il riferimento ad ogni "persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'Iva" faccia rientrare in tale fattispecie tanto la prestazione di lavoro che si inquadra nell'attivit&amp;agrave; d'impresa che quella di lavoro autonomo. Al ricorrere, dunque, anche di solo due dei suddetti presupposti ricorre la presunzione del regime di parasubordinazione del rapporto.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>DL FISCALE, A PROPOSITO DELL'IMU DEI COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI</title>
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Tra le misure pi&amp;ugrave; emendate del Dl fiscale l'Imu la fa da padrona. L'ultima versione prevede l`esenzione per i fabbricati rurali strumentali (per ricovero animali o protezione delle piante, magazzini, depositi ed altro) - ex articolo 9, comma 3 bis, del Dl 557/93 - situati nei comuni di montagna e anche parzialmente montani (stabiliti in base ad una classifica Istat ed individuati dalla legge 142/1990 in quelli la cui popolazione sia residente nei territori montani in misura inferiore al 15% della popolazione).


Secondo l'emendamento, sar&amp;agrave; affidato ad un decreto ministeriale il compito di indicare i comuni che hanno le caratteristiche, altitudine e redditivit&amp;agrave;, per l`esenzione dei terreni montani. Bench&amp;eacute; i terreni montani destinati alla produzione agricola non siano soggetti all'Imu, essi scontano l`Irpef sul reddito dominicale a carico del proprietario e sul reddito agrario a carico del conduttore; mentre, i fabbricati rurali strumentali situati nei comuni montani sono esclusi da Imu e non concorrono a formare il reddito ai fini Irpef. Inoltre, potrebbe essere previsto il non accatastamento: l'assoggettabilit&amp;agrave; dell`imposta municipale &amp;egrave; requisito, ex comma 14 ter del Dl 201/11, essenziale per l'obbligo.


Se i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali sono anche i conduttori del fondo hanno diritto ad una riduzione della base imponibile.


Un'area edificabile sar&amp;agrave; considerata agricola un`area edificabile il requisito &amp;egrave; che il proprietario debba essere anche conduttore del fondo iscritto negli elenchi previdenziali ai fini pensionistici, ci&amp;ograve; esclude le societ&amp;agrave;.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LAVORATORI DOMESTICI. ENTRO IL 10 APRILE I CONTRIBUTI PER IL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2012</title>
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Oggi, marted&amp;igrave; 10 aprile 2012, &amp;egrave; l'ultimo giorno utile per pagare i contributi dovuti per il personale domestico (colf, badante, baby sitter), relativi al periodo gennaio-marzo 2012. 

L'Inps ricorda che il pagamento pu&amp;ograve; essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalit&amp;agrave; messe a disposizione dallo stesso Ente previdenziale: 

- online sul sito Internet dell'Istituto, utilizzando la carta di credito attraverso il ``Portale dei Pagamenti``; 
- utilizzando il bollettino MAV - Pagamento mediante avviso &amp;ndash; inviato dall`Inps o generato attraverso il sito Internet www.inps.it;
- telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803164.

A seguito dell'incremento registrato dall'indice dei prezzi al consumo - che &amp;egrave; cresciuto del 2,7% nel periodo gennaio-dicembre 2011 rispetto all'1,6% del 2010 - anche le nuove fasce di retribuzione per colf e badanti sono aumentate dello stesso importo e di conseguenza anche i contributi Inps per l'anno 2012.

Per calcolare gli importi esatti, i datori di lavoro dovranno assumere come base di calcolo i nuovi parametri e moltiplicarli per tutte le ore retribuite entro l'ultimo sabato del trimestre solare. 

Si ricorda, infine, che il Fisco permette al capofamiglia di scaricare dal reddito imponibile annuo i contributi versati all'Inps, fino ad un massimo di 1.549,37 euro. La quota deducibile &amp;egrave; quella a carico del datore di lavoro. Dall'importo pagato va detratta la quota a carico della lavoratrice. Fonte: &lt;b&gt; http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3B5637%3B7180%3B4979%3B4982%3B4989%3B&amp;lastMenu=4989&amp;iMenu=1&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PRIMO INTERVENTO CRITICO DELLA FONDAZIONE STUDI SUL DDL DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO</title>
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La Fondazione studi Consulenti del lavoro, con la circolare n. 6/2012 del 9 aprile, inizia il proprio esame tecnico/giuridico&amp;nbsp;sul Ddl di riforma del mercato del lavoro. 

Con questo documento di prassi, la Fondazione ha analizzato le prime criticit&amp;agrave; riguardanti le novit&amp;agrave; che interessano il contratto di lavoro a progetto e quello di lavoro autonomo. Gi&amp;agrave; dai prossimi giorni &amp;egrave; attesa, invece, una nuova circolare che si occuper&amp;agrave; prevalentemente delle novit&amp;agrave; del Ddl in materia di lavoro a tempo determinato e delle altre tipologie contrattuali, a cui seguir&amp;agrave; un fitto calendario di interventi che avranno ad oggetto l'analisi della disciplina dei licenziamenti, il nuovo rito processuale, le dimissioni "in bianco", gli ammortizzatori sociali, ecc... 

Scopo di tutto questo ampio ed articolato programma della Fondazione &amp;egrave; quello di offrire un contributo costruttivo a tutti coloro che si occupano di diritto del lavoro e che, durante il prossimo iter parlamentare della Riforma, potrebbero evidenziare delle criticit&amp;agrave; meritevoli di essere prese in considerazione. 

Intanto, nella circolare n. 6/2012, i Consulenti del Lavoro sottolineano come l'articolo 8 del Disegno di legge modifichi radicalmente alcune disposizioni riguardanti il contratto di lavoro a progetto, al fine di evitare un uso distorto dello stesso.

In particolare, la riforma del lavoro prevede una definizione pi&amp;ugrave; stringente del progetto che deve possedere i requisiti della "determinatezza" (art. 1346 codice civile); l`eliminazione di qualsiasi riferimento al "programma di lavoro o fasi di esso"; l'impossibilit&amp;agrave; del datore di lavoro di recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto.

Il recesso &amp;egrave;, infatti, ammesso solo nell'ipotesi di giusta causa o di inidoneit&amp;agrave; professionale del collaboratore. Si tratta, dunque, di previsioni che ricalcano sostanzialmente i criteri di recesso dal contratto di lavoro a termine di natura subordinata. E la stessa rigidit&amp;agrave; prevista per il datore di lavoro viene traslata dalla norma anche in capo allo stesso collaboratore, che pu&amp;ograve; recedere dal contratto prima della scadenza del termine con preavviso solo se tale facolt&amp;agrave; &amp;egrave; espressamente prevista nel contratto individuale di lavoro.

Ancora, viene analizzata la modifica contenuta nella lettera d) dell`articolo 8 del Ddl. La norma prevede che "salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l`attivit&amp;agrave; del collaboratore sia svolta con modalit&amp;agrave; analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell`impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalit&amp;agrave; che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi&amp;ugrave; rappresentative sul piano nazionale".

A tal proposito, la Fondazione studi - ribadendo quanto da sempre sostenuto dalla Commissione principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro (principio n. 1/2004) - ha sottolineato come l'articolo 8, comma 2, del Disegno di legge in oggetto introduca un'interpretazione autentica dell'articolo 69, comma 1, del Decreto legislativo n. 276/2003, per cui la mancata individuazione del progetto determina ipso facto la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato.

Oggetto di analisi anche il successivo articolo 9 del Disegno di legge, nella parte in cui sostiene che le prestazioni lavorative rese da "persona titolare di posizione fiscale ai fini dell`imposta sul valore aggiunto" sono considerate, salvo prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 

Al di l&amp;agrave; dei presupposti richiesti (collaborazione superiore ai sei mesi durante l'anno solare, corrispettivo superiore al 75% dei corrispettivi complessivi percepiti nello stesso anno solare, lavoro svolto presso una delle sedi del committente), si sottolinea come l'aver aperto la partita Iva non incida in alcun modo sulla natura civilistica del rapporto di lavoro. Dunque, gi&amp;agrave; da ora, l'apporto di un titolare di partita Iva qualifica il rapporto di lavoro come una collaborazione coordinata e continuativa. 

La Fondazione studi evidenzia come il riferimento ad ogni "persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'Iva" faccia rientrare in tale fattispecie tanto la prestazione di lavoro che si inquadra nell'attivit&amp;agrave; d'impresa che quella di lavoro autonomo. Al ricorrere, dunque, anche di solo due dei suddetti presupposti ricorre la presunzione del regime di parasubordinazione del rapporto. Fonte: &lt;b&gt; http://www.consulentidellavoro.it/browse.php?mod=article&amp;opt=view&amp;id=10414&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>MODELLO 730/4 ONLINE. ANCORA QUATTORDICI GIORNI AI SOSTITUTI PER COMUNICARE L`INDIRIZZO OVE RICEVERE I RISULTATI CONTABILI</title>
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Un comunicato stampa delle Entrate emesso il 5 aprile 2012, pone un termine massimo entro cui saranno accolte le comunicazioni dell'indirizzo telematico ove ricevere i risultati contabili del modello 730-4 online: il prossimo 20 aprile. Rispetto alla scadenza del 31 marzo inizialmente indicata, i datori di lavoro pubblici e privati sostituti d'imposta dispongono, dunque, di ulteriori giorni.

L'Agenzia fiscale avvisa che il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati dei 730-4, approvato per l'anno 2012, &amp;egrave; disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, sezione Cosa devi fare &amp;ndash; Comunicare dati &amp;ndash; Richiesta per ricezione dei 730-4.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>INPS. DILAZIONE DEBITI CANCELLATA SE NON SI VERSANO DUE RATE CONSECUTIVE</title>
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Con messaggio n. 5508/2012, l'Inps comunica &amp;ndash; con riguardo alle aziende che operano con il sistema Uniemens - che nel caso si sia verificato il mancato versamento di due rate consecutive e la dilazione sia stata revocata, le partite inserite nella revoca non potranno pi&amp;ugrave; essere oggetto di rateazione.

Pertanto, il debito residuo verr&amp;agrave; inserito in un apposito avviso di addebito e girato all'Agente di riscossione, che non avr&amp;agrave; pi&amp;ugrave; facolt&amp;agrave; di dilazionare i crediti.

Tuttavia, se la domanda di dilazione &amp;egrave; stata rigettata prima dell'emissione del piano di ammortamento per mancanza dei requisiti richiesti, se ne potr&amp;agrave; presentare una nuova. Mentre, se il contribuente non sottoscrive il piano di rateazione presentato, dopo aver fatto domanda di dilazione, non potr&amp;agrave; presentare un'altra domanda. Tuttavia, i crediti verranno affidati all'Agente della riscossione che potr&amp;agrave;, dietro richiesta del contribuente, concedere la rateazione.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LA RIFORMA FORNERO COSTERA` A IMPRESE, PROFESSIONISTI E PROPRIETARI DI CASE</title>
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Il capitolo dedicato alla copertura della riforma del mercato del lavoro riserva sorprese alle aziende, ai lavoratori autonomi ed ai proprietari di case affittate. Oltre alla riduzione di 90 milioni di euro di spese di funzionamento l`anno a partire dal 2013 imposte a Inps e Inail e misure di razionalizzazione aggiuntive con una riduzione di spesa di 10 milioni l`anno a partire dal 2013 per l`amministrazione autonoma dei Monopoli di stato, sono previste due misure che metteranno a dura prova i contribuenti:

- la deduzione sulle auto date in uso promiscuo dalle aziende ai dipendenti scende dal 90 al 70%;

- la deduzione per i mezzi utilizzati per l`esercizio di imprese, arti e professioni (artigiani, commercianti, professionisti) passa dal 40 al 27,5%;

- la riduzione della base di calcolo per l`Irpef sugli affitti rispetto al rendimento determinato secondo le tariffe d`estimo, per i proprietari di case che non applicano la "cedolare secca", scende dal 15 al 5% (dunque, l'imponibile aumenter&amp;agrave; di 10 punti).

Anche se nel testo &amp;egrave; scritto che le strette partono a decorrere dal periodo d`imposta successivo a quello di entrata in vigore della riforma (per i soggetti per i quali il periodo d`imposta coincide con l`anno solare dal 2013), gi&amp;agrave; con la determinazione degli acconti d`imposta dovuti per il periodo d`imposta di prima applicazione, le imprese e i lavoratori autonomi dovranno provvedere al ricalcolo, anticipando di fatto l`entrata in vigore delle nuove disposizioni.


Si stabilisce, inoltre, che dal primo luglio 2013 saranno sacrificati per la causa 2 euro per ogni passeggero imbarcato in aereo, sottoforma di incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sugli aerei. Il gettito andr&amp;agrave; nelle casse dell`Inps.


E non &amp;egrave; tutto. Gi&amp;agrave; a decorrere dal 2012, la deduzione del 10,5% sulla tassa al Servizio sanitario nazionale applicata sulle assicurazioni Rc-auto, sar&amp;agrave; ammessa solo per gli importi che eccedono i 40 euro, ossia per assicurazioni da 402 euro. Fonte: &lt;b&gt; http://www.repubblica.it/politica/2012/04/05/news/norme_lavoro-32805952/&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>SPESOMETRO. OPERAZIONI DA TRASMETTERE ENTRO IL 30 APRILE CON TRACCIATO DISPONIBILE SUL SITO</title>
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Un comunicato stampa delle Entrate emesso il 5 aprile 2012,&amp;nbsp;avvisa che per la trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, relative all`anno 2011 (articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010), deve essere utilizzato il tracciato record attualmente disponibile sul sito internet dell`Agenzia.

La comunicazione va effettuata entro il 30 aprile 2012, utilizzando il software di trasmissione reso disponibile gratuitamente dall`Agenzia. Annuncia l'Amministrazione finanziaria che al fine di rendere pi&amp;ugrave; agevole l`imminente invio, in previsione dell`entrata in vigore del nuovo adempimento previsto dall`articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 16 del 2012 (nuovo spesometro), il software di trasmissione &amp;egrave; stato opportunamente modificato, consentendo l`invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IL DDL DELLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO TROVA IL TESTO</title>
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Finalmente il testo del Ddl della riforma del mercato del lavoro, presentato dal ministro Fornero e dal Presidente Monti in conferenza stampa, &amp;egrave; stato inviato al Presidente della Repubblica e presto giunger&amp;agrave; in Parlamento.


Oltre alla previsione dell'approvazione di un Ddl specifico per i dipendenti pubblici, gli aggiustamenti pi&amp;ugrave; attesi riguardano la flessibilit&amp;agrave; in entrata e il licenziamento tutelato dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970).


Novit&amp;agrave; per gli imprenditori sulla quota di apprendisti da stabilizzare per l'inserimento di nuovi, che scende dal 50 al 30% per 36 mesi; le regole sugli abusi delle partite Iva (spesso nascondono contratti di lavoro subordinato) si applicheranno a partire dall'anno dopo l`entrata in vigore della legge di riforma; per le collaborazioni a progetto la stretta riguarder&amp;agrave; solo i co.co.pro. nuovi (i rapporti devono essere "riconducibili a uno o pi&amp;ugrave; progetti specifici determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore" e il progetto deve essere "funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non pu&amp;ograve; consistere in una mera riproposizione dell`oggetto sociale del committente").


Torna il reintegro del lavoratore nei licenziamenti economici, ma solo se palesemente "insussistenti" e scende a 24 il numero massimo di mensilit&amp;agrave; indennizzabili in caso di licenziamento disciplinare (12 mensilit&amp;agrave; rappresenteranno il minimo).


Di particolare attenzione &amp;egrave; degna la concessione sui licenziamenti oggettivi o economici. Nella prima bozza non era previsto il reintegro, nel testo trasmesso al Quirinale ricompare il reintegro, ma il giudice pu&amp;ograve; annullare il licenziamento disporre il reintegro solo se accerti la "manifesta insussistenza" del fatto posto a base del provvedimento per giustificato motivo oggettivo. Il datore sar&amp;agrave; condannato a risarcire il reintegrato commisurando la cifra all'ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello del reintegro effettivo. Dall'importo potr&amp;agrave; dedurre sia quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivit&amp;agrave; lavorative, sia quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. Per l'indennit&amp;agrave; &amp;egrave; previsto il tetto massimo di 12 mensilit&amp;agrave; della retribuzione globale di fatto.


Inoltre, prima di licenziare per motivi economici l`impresa deve inviare una comunicazione ed avviare la
procedura di conciliazione. &amp;Egrave; disposto un iter accelerato per le controversie in materia di
licenziamenti. Fonte: &lt;b&gt; http://archiviostorico.corriere.it/2012/aprile/04/Licenziamenti_economici_reintegro_possibile_palesemente_co_8_120404056.shtml http://www3.lastampa.it/economia/sezioni/articolo/lstp/449109/&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>NOVITA` IMU NEL D.L. FISCALE APPROVATO DAL SENATO</title>
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L`aula del Senato, nella seduta del 4 aprile 2012, ha dato il via libera alla conversione in legge del D.L. n. 16/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. Il provvedimento passa, quindi, all`esame della Camera dei deputati per la seconda lettura.


Il ramo parlamentare ha votato un emendamento interamente sostitutivo, sulla cui approvazione il Governo aveva posto la questione di fiducia. 

Imu &amp;ndash; Il provvedimento licenziato prevede di versare, il 18 giugno 2012, gli acconti Imu pagando solo sulla base delle aliquote di legge (2, 4 e 7,6 per mille), senza considerare le delibere approvate dai comuni. Questi, avranno tempo fino al 30/9 per effettuare i correttivi delle aliquote; sulla base di queste, i contribuenti, entro il 17/12, dovranno versare il saldo dell`imposta. Il governo, per&amp;ograve;, potrebbe complicare le cose: infatti ha tempo fino al 10 dicembre per apportare, con Dpcm, proprie modifiche alle aliquote. Per quanto riguarda la dichiarazione Imu, sar&amp;agrave; un decreto del mineconomia a definire il modello da utilizzare per comunicare variazioni alla potest&amp;agrave; impositiva.

Inoltre:


- prevista l`esenzione totale per le case inabitabili, accatastate F2;


- per i fabbricati rurali ancora da censire il versamento sar&amp;agrave; eseguito in unica rata il 17 dicembre 202;


- per i fabbricati rurali strumentali, con aliquota Imu del 2 per mille, il versamento dell`imposta avverr&amp;agrave; in due rate - 30% a giugno e 70% a dicembre;


- prevista l`esenzione per i fabbricati rurali strumentali situati nei comuni di montagna e - novit&amp;agrave; introdotta dal senato &amp;ndash; anche parzialmente montani (stabiliti in base ad una classifica Istat). 

Adempimenti fiscali &amp;ndash; Si stabilisce che adempimenti fiscali e contributivi nonch&amp;eacute; versamenti di imposte che scadono dal 1&amp;deg; al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 agosto, senza maggiorazione.


Pagamenti p.a. alle imprese &amp;ndash; Dotazione di un miliardo di euro per il pagamento dei debiti commerciali delle p.a. nei confronti delle imprese. Fonte: &lt;b&gt; http://www.senato.it/lavori/21415/152713/362376/377957/sintesiseduta.htm&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IL DL SULLE SEMPLIFICAZIONI E` LEGGE</title>
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Approvato in via definitiva il decreto legge sulle semplificazioni: il Dl n. 5/2012. Il provvedimento, esaminato dall`aula della Camera in terza lettura dopo le modifiche del Senato, &amp;egrave; divenuto legge con il via libera definitivo di  394 voti a favore, 49 contrari e 21 astenuti. Il decreto che doveva essere convertito in legge entro il 9 aprile, &amp;egrave; arrivato al termine del suo iter parlamentare con diverse novit&amp;agrave; inserite dal Parlamento rispetto alla versione originaria varata dal governo.


Finalmente, dunque, il corposo pacchetto di misure semplificative per la vita delle famiglie, per i rapporti con la Pa e per le imprese &amp;egrave; arrivato al capolinea, attraverso un vero e proprio processo di sburocratizzazione. 

Il pacchetto, infatti, punta all'addio ai certificati cartacei ed al maggior uso della telematizzazione per velocizzare pi&amp;ugrave; di una procedura. I cambi di residenza avverranno in tempo reale; le procedure anagrafiche e di stato civile saranno pi&amp;ugrave; veloci. I documenti di riconoscimento scadranno il giorno del compleanno: scopo di tale disposizione &amp;egrave; quello di evitare gli inconvenienti che derivano spesso dal non accorgersi della scadenza.

Anche il pagamento delle multe e dell'imposta di bollo potr&amp;agrave; avvenire on-line. Per l'imposta di bollo, &amp;egrave; atteso, nei prossimi tre mesi, il  decreto del  ministero dell'Economie a della Pa con le nuove modalit&amp;agrave; di versamento.
Dal 1&amp;deg; gennaio 2014, inoltre, tutte le comunicazioni con la Pa saranno telematizzate e verranno utilizzati "esclusivamente" i "canali e i servizi telematici" compresa la "posta elettronica certificata".

Per quanto riguarda la sanit&amp;agrave; nazionale e regionale, dal 1&amp;deg; maggio 2012, anche le cartelle cliniche diventano digitali e i pagamenti all`Inps potranno essere effettuati utilizzando la moneta elettronica.

Il contrassegno per gli invalidi sar&amp;agrave; valido su tutto il territorio nazionale e un prossimo decreto del Ministro dei trasporti, previo parere della conferenza unificata, ne discipliner&amp;agrave; le modalit&amp;agrave; di riconoscimento.

Riparte la sperimentazione della social card per le citt&amp;agrave; con pi&amp;ugrave; di 250mila abitanti e questa volta non sar&amp;agrave; pi&amp;ugrave; riservata ai soli cittadini italiani, ma potr&amp;agrave; essere attribuita anche a quelli comunitari. 

Per gli immigrati vi &amp;egrave;, poi, anche un`altra novit&amp;agrave;: dal 2013 non si richiederanno pi&amp;ugrave; i certificati legati alle leggi sull`immigrazione (permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari), perch&amp;eacute; saranno direttamente le amministrazione pubbliche che provvederanno ad acquisire d`ufficio la documentazione necessaria.


I nodi del provvedimento che hanno catalizzato di pi&amp;ugrave; l'attenzione e richiesto un ulteriore passaggio alla Camera sono stati principalmente due: l'introduzione della tassa sulle calamit&amp;agrave; ed una maggiore concorrenza sull`ultimo miglio nella telefonia fissa.
La prima prevede la facolt&amp;agrave; dell'agenzia delle Dogane di incrementare l`aliquota sui carburanti per reintegrare "in pari misura" le risorse eventualmente prelevate dal fondo spese impreviste per eventi calamitosi. L'altro correttivo riguarda la facolt&amp;agrave; dell'Agcom di individuare entro i prossimi 4 mesi le misure per disaggregare i costi per l`accesso all`ingrosso alla rete fissa dal costo del servizio e rendere possibile agli operatori il ricorso per la manutenzione ad aziende terze.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>CITTADINI, DA EQUITALIA LO SPORTELLO AMICO CHE ASSISTE NELLE PRATICHE COL FISCO</title>
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In una nota di Equitalia leggiamo che &amp;laquo;Da gioved&amp;igrave; 5 di aprile parte in via sperimentale lo Sportello Amico, un nuovo spazio cui il cittadino pu&amp;ograve; rivolgersi per ricevere assistenza mirata alle proprie esigenze. L'iniziativa &amp;egrave; un ulteriore passo verso il continuo miglioramento del rapporto tra Equitalia e i cittadini ed &amp;egrave; rivolta in primo luogo a coloro che hanno maggiori difficolt&amp;agrave; nella gestione delle pratiche pi&amp;ugrave; semplici, come gli anziani e gli immigrati che non conoscono bene la lingua italiana. Allo Sportello Amico troveranno assistenza per compilare la modulistica e per avere le informazioni nel modo pi&amp;ugrave; chiaro e pi&amp;ugrave; semplice possibile. Lo Sportello Amico &amp;egrave; anche il punto d'ascolto per risolvere eventuali disguidi su rimborsi, fermi o ipoteche e dove &amp;egrave; possibile esaminare situazioni personali di particolare difficolt&amp;agrave;. Il personale di Equitalia, individuato per competenza e sensibilit&amp;agrave;, sar&amp;agrave; pronto ad analizzare e trovare, nei limiti di quanto consentito dalla normativa, la migliore soluzione ai casi di cittadini e imprese che, pur volendo, non riescono a regolarizzare la propria situazione con il fisco&amp;raquo;. 

Il nuovo punto di ascolto sar&amp;agrave; a disposizione anche di tutti i cittadini e le imprese che chiederanno consiglio o aiuto. Fonte: &lt;b&gt; http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/news/Sportello_Amico.htmlhttp://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-9da948f4-5bd8-43fe-a5d9-991a51f25531.htmlhttp://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/2012/04/04/692135-equitalia-sporte&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>AL VIA L&amp;#146;ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI. PUBBLICATO IL REGOLAMENTO ATTUATIVO</title>
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E&amp;#146; stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012, il Decreto del Ministro dell&amp;#146;interno 15 febbraio 2012, n. 23 recante &amp;#147;Regolamento adottato in attuazione dell`articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell`elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita` di scelta dell`organo di revisione economico-finanziario»&amp;#148;. Con tale decreto, emanato in attuazione del comma 25, dell&amp;#146;art. 16 del D.L. n. 138, convertito nella L. n. 148/2011, sono stati stabiliti i criteri per l`inserimento nell`elenco dei revisori dei conti degli enti locali dei soggetti interessati iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al D.Lgs. n. 39/2010, nonche` degli iscritti all&amp;#146;Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L`inserimento nell`elenco avviene con l`iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente. L`elenco e` stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale e reso pubblico sulle pagine del sito internet Ministero dell`interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicita` legale ai sensi dell`articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Fonte: &lt;b&gt;www.tuttocamere.it&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:47:11 GMT</pubDate>
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<title>LE NOVITA` DEL DDL FISCALE IN UN MAXIEMENDAMENTO</title>
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Ottenuto l'ok delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato il Ddl di conversione, con modifiche, del decreto semplificazioni fiscali (DL n. 16/2012) va in aula al Senato con possibile fiducia. Approder&amp;agrave; alla Camera dopo Pasqua.

Oltre alla novit&amp;agrave; sulle aliquote, in merito all'Imu vengono confermate le previsioni sui fabbricati rurali strumentali, a cui toccherebbe un'aliquota del 2 per mille; la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e gli sconti per gli imprenditori agricoli professionali(Iap); l'unica rata al 16 dicembre per i fabbricati rurali; mentre, nulla di fatto, per le case vuote degli anziani negli ospizi, anche se l'argomento sar&amp;agrave; trattato in un ordine del giorno. Saranno libere da Imu le case inabitabili o inagibili (accatastate F2). Il gettito Imu rester&amp;agrave; al Comune e non confluir&amp;agrave; nella riserva statale.


Altre misure incassate:

- non ci saranno le cosiddette "black list" (formate con segnalazioni in forma non anonima) dei commercianti che non emettono scontrini;

- &amp;egrave; dato un mese in pi&amp;ugrave;, da maggio a giugno 2012, ai pagamenti in contanti (oltre soglia) della Pa verso pensionati e dipendenti, che avranno un mese in pi&amp;ugrave; aprire un conto corrente;

- i versamenti Iva che cadono in agosto di ogni anno potranno essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione;

- &amp;egrave; stabilita una franchigia fiscale a 11.500 euro per gli assegni o i sussidi per borse di studio e addestramento professionale, mentre la parte eccedente il limite sar&amp;agrave; reputato reddito imponibile assimilabile al lavoro dipendente. Fonte: &lt;b&gt; http://www3.lastampa.it/economia/sezioni/articolo/lstp/448899/ http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=188921&amp;sez=HOME_ECONOMIA&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>L`INADEMPIENZA ALLE NORME SULLA SICUREZZA PORTA ALLA CONVERSIONE DEL CONTRATTO A TERMINE</title>
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Il datore di lavoro che risulta inadempiente ai dettami delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro, in particolare l`assenza della valutazione dei rischi, va incontro alla nullit&amp;agrave; del termine apposto ai contratti di lavoro determinato.


E` l`importante affermazione contenuta nella sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012, della Corte di cassazione.


Essa aggiunge che, ai sensi del Decreto legislativo n. 368/2001, il divieto di apporre un termine ai contratti di lavoro, quando l`impresa non rispetta le norme imperative in materia di sicurezza del lavoro, ha la sua ratio nell`importanza che va attribuita alla protezione del lavoratore pi&amp;ugrave; debole. 

Pur se il D.Lgs n. 368/2001 non prevede esplicitamente la conversione del rapporto da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato, tale conseguenza deve comunque essere affermata  in considerazione dell`importanza, nell`ambito del rapporto di lavoro, delle disposizioni sulla sicurezza.


Inoltre, al fatto specifico, devono applicarsi anche le norme sopravvenute, ossia il collegato lavoro (L. n. 183/2010), che nel caso di conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato, prevede  una sorta di penale, a carico del datore di lavoro, per la nullit&amp;agrave; del termine apposto, ossia  un`indennit&amp;agrave; omnicomprensiva, la quale si applica a prescindere dall`accertamento di un danno effettivamente subito dal lavoratore.


Sar&amp;agrave; comunque il giudice di merito, identificato nella medesima Corte d`appello ma in composizione diversa, a riesaminare la questione per valutare la sussistenza della nullit&amp;agrave; del termine, attenendosi al principio di diritto per cui "la clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell`articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazione, &amp;egrave; nulla per contrariet&amp;agrave; a norma imperativa e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato.".
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA E OCCULTAMENTO, DUE REATI PER LA CASSAZIONE</title>
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L`amministratore che evade le imposte distruggendo anche documenti contabili  commette un doppio reato, secondo gli artt. 3 (dichiarazione fraudolenta) e 10 (occultamento di documenti contabili) del D.Lgs n. 74/2000. E` quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 12455 del 3 aprile 2012.


I giudici di Cassazione, nel respingere il ricorso in cui si sosteneva che l`occultamento e la distruzione dei documenti rientravano nel reato di dichiarazione fraudolenta, specificano che tra le due condotte prevale la peculiarit&amp;agrave; del fatto concreto e non il rapporto di specialit&amp;agrave;. Mentre la falsa dichiarazione si avvale dell`artificio della dichiarazione fraudolenta, non si configurano  necessariamente come artificio l`occultamento e la distruzione che possono verificarsi con qualsiasi modalit&amp;agrave;.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PARI ALL`1,6% IL TASSO ANNUO DI RIVALUTAZIONE DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI</title>
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Nel messaggio n. 5498 del 2012, l'Inps comunica il tasso annuo di rivalutazione dei montanti contributivi - la somma, cio&amp;egrave;, dei contributi versati dai lavoratori durante la vita lavorativa - per il 2011, permettendo cos&amp;igrave; la liquidazione delle pensioni con decorrenza 2012.

La misura del tasso &amp;egrave; pari all'1,6 per cento (0,016165).

L`operazione di rivalutazione riguarda i montanti relativi a pensioni e i montanti relativi a quote o a supplementi di pensione da liquidarsi con il sistema contributivo che, dal 1&amp;deg; gennaio 2012, per effetto della riforma Monti, riguarda ogni lavoratore di qualunque settore produttivo, indipendentemente dall`anzianit&amp;agrave; contributiva posseduta.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>RECLAMO E MEDIAZIONE. NUOVA VESTE</title>
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Reclamo e mediazione modificano la veste della cartella di pagamento. Nei fogli avvertenze dello strumento di pagamento dei debiti iscritti a ruolo i contribuenti troveranno, dunque, tutte le istruzioni operative per la nuova procedura, utilizzabile per liti di valore non superiore a ventimila euro. Tuttavia, gli aggiornamenti giungono oltre tempo, considerato che il reclamo &amp;egrave; gi&amp;agrave; in vigore.

Leggiamo le novit&amp;agrave; nel provvedimento direttoriale delle Entrate protocollo n. 2012/46586, del 30 marzo 2012.

In tema di procedimento presso le Commissioni tributarie provinciali (Ctp), il Decreto legge n. 98 del 2011 (Legge n. 111 del 2011), all'articolo 39, comma 9, ha introdotto la prescrizione che stabilisce che, ove il contribuente intenda proporre ricorso avverso il ruolo a seguito del quale &amp;egrave; stata emessa una cartella di pagamento notificata a partire dal 1&amp;deg; aprile 2012, per le impugnazioni di valore non superiore a ventimila euro, &amp;egrave; tenuto dapprima a presentare reclamo alla Direzione provinciale o regionale che ha emesso il ruolo.

La nuova norma indica nella presentazione del reclamo la condizione di ammissibilit&amp;agrave; del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il reclamo pu&amp;ograve; contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa, a meno che la stessa non venga formulata d'ufficio dall'organo destinatario, se non intende accogliere, in tutto o in parte, il reclamo.

Per il procedimento di reclamo-mediazione, la norma fa rinvio al Decreto legislativo n. 546 del 1992: decorsi novanta giorni senza che sia intervenuto l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso. Ne deriva che, con riguardo alla successiva fase di costituzione in giudizio, nel caso di presentazione di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi entro trenta giorni dal decorso dei novanta giorni dalla presentazione dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o dalla notifica dell'atto di accoglimento parziale della stessa.

Ancora circa la modalit&amp;agrave; di presentazione del ricorso, &amp;egrave; stata inserita, nel foglio Avvertenze di cui all'Allegato 1 al provvedimento, la precisazione concernente i ricorsi avverso i ruoli emessi dal Centro operativo di Pescara, a seguito delle attivit&amp;agrave; di controllo e accertamento realizzate con modalit&amp;agrave; automatizzate: in queste ipotesi, il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione provinciale competente in base al proprio domicilio fiscale.

Inoltre, sempre nel foglio Avvertenze di cui all'Allegato 1 - sezione "Richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela" &amp;ndash; &amp;egrave; evidenziato che nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato, &amp;egrave; possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame (al Call Center o a qualsiasi Direzione provinciale delle Entrate).
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>OGGI IL VOTO SUGLI EMENDAMENTI AL DL FISCALE</title>
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Con un emendamento dei relatori Azzolini e Baldassarri al decreto semplificazioni fiscali - Dl 16/2012 - l'acconto Imu per il 2012 (prima rata) verr&amp;agrave; pagato senza applicazione di sanzioni e interessi, in misura pari al 50% dell`importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste. 

Dunque, alla scadenza dell'acconto al 18 giugno 2012, il calcolo prevede: 

- la moltiplicazione per 160 della rendita catastale (rivalutata del 5%) e l'applicazione dell`aliquota di base, ossia il 4 per mille per la prima casa e il 7,6 per mille per gli altri immobili, non conta l'aliquota ultimamente deliberata; 

- si deve, poi, decurtare l'importo delle detrazioni forfettarie della prima casa (200 euro pi&amp;ugrave; 50 euro per ogni figlio di et&amp;agrave; fino a 26 anni che abiti nella stessa casa); 

- l`importo risultante deve essere ridotto della met&amp;agrave; (e pagato).

Anche gli altri appuntamenti sono al buio. Entro il 30 giugno 2012, alla chiusura dei bilanci, i Comuni stabiliranno le nuove aliquote che potranno aumentare o abbassarsi del 2 per mille (quindi in pi&amp;ugrave; o in meno) per la prima casa e del 3 per mille in pi&amp;ugrave; o in meno per gli altri immobili. 

Poi ci sar&amp;agrave;, dopo la presentazione il 30 luglio della dichiarazione degli immobili posseduti, un Dpcm per modificare i calcoli al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto (&amp;egrave; possibile un restyling di aliquote e detrazioni anche al ribasso). Si legge, infatti, nel testo dell'emendamento "sulla base del gettito della prima rata dell`imposta municipale, -&amp;nbsp; il Governo - provvede alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilita per assicurare l`ammontare del gettito complessivo previsto per l`anno 2012". 

Successivamente, il 30 settembre si chiuder&amp;agrave; la partita in base al gettito dell'acconto, con la misura definitiva stabilita dai Comuni delle aliquote Imu 2012, pronte per il saldo al 16 dicembre 2012 (con conguaglio in base alle aliquote finali). Fonte: &lt;b&gt; http://www.corriere.it/economia/12_aprile_02/pagamento-imu-aliquote-base_9362e95e-7cee-11e1-b9fa-a64885bf1529.shtml?fr=box_primopiano&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>UNIONE ENTRATE-CASSA COMMERCIALISTI PER LO SCAMBIO DEI DATI</title>
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"L`unione fa la forza". Sembra essere stato questo il motto che ha spinto la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti e l`Agenzia delle entrate a sottoscrivere una convenzione per scambiarsi  i dati in loro possesso, al fine di combattere l`evasione in materia di versamento di contributi previdenziali.


Da una parte, attraverso la condivisione delle indicazioni presenti nei rispettivi database, la cassa dei dottori commercialisti potr&amp;agrave; controllare, in caso di appartenenza del professionista ad uno studio associato, la corrispondenza del reddito dichiarato.


Sul versante Agenzia delle Entrate, questa potr&amp;agrave; ottenere informazioni sulle pensioni versate dalla cassa a soggetti esteri.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>DEPOSITO DEI BILANCI: XBRL PER EVITARE IL DOPPIO</title>
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In arrivo, per i depositi dei bilanci societari del 2011 al registro delle imprese, la nuova circolare pubblicata da UnionCamere/Cndcec che, quest`anno, tiene conto del nuovo Codice dell`amministrazione digitale (Cad). 

La procedura di deposito nel registro delle imprese e la denuncia al repertorio economico ed amministrativo, deve avvenire secondo i parametri e le istruzioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico, con circolare n. 3649 /C del 18 gennaio 2012, in base alle specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero stesso del 29 novembre 2011. 

Di rilievo, nella circolare di UnionCamere/Cndcec, l`eventuale ed eccezionale impossibilit&amp;agrave; della nuova versione del dizionario per il deposito dei bilanci di riuscire a codificare quanto approvato in sede di assemblea. Infatti, dal 4 febbraio 2011 &amp;egrave; in vigore il nuovo dizionario per il deposito dei bilanci, ossia la nuova versione di tassonomia formato Xbrl per il 2011, che ha il pregio di ridurre il fenomeno del doppio deposito e fornire una migliore acquisizione dei dati anagrafici ed il perfezionamento delle traduzioni in lingua della tassonomia. 

Al verificarsi di una straordinaria incapacit&amp;agrave; della nuova versione di riconoscere la tassonomia, per&amp;ograve;, i prospetti contabili dovranno essere depositati anche in Pdf/A, precisando, in calce alla nota integrativa, che i conti societari sono redatti in modalit&amp;agrave; non conforme alla tassonomia italiana Xbrl. 

E` l`amministratore della societ&amp;agrave; a dover rendere tale dichiarazione, con esclusione del professionista incaricato ed il notaio.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>L'ACE SPIEGATA DALL`IRDCEC</title>
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L'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili analizza, con la circolare 28 del 29 marzo 2012, l'agevolazione ex articolo 1 del Dl 201/2011 - legge 214/2011 - denominata "Aiuto alla Crescita Economica" (ACE), disciplinata dal DM 14 marzo 2012. Nello specifico si mettono in luce le criticit&amp;agrave; e si spiega come sfruttare il beneficio sul capitale aziendale in sede di Unico 2012. 

Una precisazione del decreto attuativo riguarda la tempistica dell'agevolazione che consiste nella deduzione del 3% per le societ&amp;agrave; che ricapitalizzano. Per l'ottenimento del bonus rilevano &amp;ndash; articolo 5, comma 2, lettera a), del DM citato &amp;ndash; i conferimenti in denaro fatti in seguito a una delibera di aumento di capitale "assunta successivamente all`esercizio in corso al 31 dicembre 2010", mentre, non rilevano i conferimenti circa gli aumenti di capitale deliberati o sottoscritti entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 ed eseguiti dopo. In merito, l'Istituto cita la circolare 53/E del 2009 sul bonus capitalizzazione (per le societ&amp;agrave; di capitali gli aumenti di capitale si intendono perfezionati all`iscrizione della deliberazione di aumento nel Registro imprese), ritenendo che non ci siano motivi per non ritenere rilevante la data di perfezionamento dell'aumento di capitale. Pertanto, sostiene l`Irdcec:

- gli aumenti delle societ&amp;agrave; di capitali sono perfezionati alla data d'iscrizione della delibera di aumento nel Registro delle imprese o, se la delibera prevede un termine per la sottoscrizione, alla data in cui gli amministratori depositano per l'iscrizione nel Registro delle imprese l'attestazione che l'aumento di capitale &amp;egrave; stato eseguito;

- gli aumenti delle societ&amp;agrave; di persone, il riferimento &amp;egrave; alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di aumento del capitale, trattandosi di una modificazione dell'atto costitutivo.

Sulle societ&amp;agrave; non operative, sempre alla luce di quanto affermato nella citata circolare sul bonus capitalizzazioni, si ritiene che l`agevolazione debba spettare anche alle cosiddette societ&amp;agrave; di comodo, poich&amp;eacute; il reddito minimo presunto, da mettere in relazione con il reddito effettivo, &amp;egrave; da considerare al netto dell`Ace. La regola &amp;egrave; confermata dal rigo RS 19 del prospetto relativo alle societ&amp;agrave; di comodo del modello Unico 2012 SP, in cui appare una casella in cui esporre la quota Ace determinata in capo alla societ&amp;agrave; (dal rigo RS 45 colonna 7), e dalle istruzioni in cui si spiega che questo importo va portato in diminuzione del reddito minimo presunto della societ&amp;agrave; di comodo. 

Capitoli della disamina sono focalizzati su consolidato, disposizioni antielusive (si applica comunque la disciplina che, secondo la circolare &amp;egrave; da scongiurare attraverso interpello, ex comma 8 dell`articolo 37-bis del Dpr 600/73, anche se coinvolti paesi black list), controllate estere e quant'altro.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>CONFISCA DEL VANTAGGIO ECONOMICO DERIVANTE DAL FATTO ILLECITO</title>
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Nell`ambito dell`indagine per il rilevamento della responsabilita` amministrativa di un ente ai sensi del Decreto legislativo n. 231, "il profitto del reato confiscabile non corrisponde a qualsiasi prestazione percepita in esecuzione del rapporto contrattuale, ma solo al vantaggio economico derivante dal fatto illecito”.


Cosi`, se il fatto penalmente rilevante ha inciso sulla fase di individuazione dell`aggiudicatario di un pubblico appalto, ma poi l`appaltatore ha regolarmente adempiuto alle prestazioni nascenti dai contratto, di per se` lecito, "il profitto del reato per il corruttore non equivale all`intero prezzo dell`appalto, ma solo al vantaggio economico conseguito per il fatto di essersi reso aggiudicatario della gara pubblica”. In definitiva, il vantaggio corrisponde all`utile netto dell`attivita` d`impresa.


E` quanto sancito dai giudici di Cassazione con la sentenza n. 11808 del 29 marzo 2012, pronunciata con riferimento ad un`inchiesta per corruzione sulla sanita` pugliese.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:12:40 GMT</pubDate>
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<title>FINO AL 2 APRILE PER LA DEFINIZIONE DELLE PENDENTI ENTRO I 20MILA EURO AL 31 DICEMBRE 2011</title>
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La scadenza per definire le controversie pendenti al 31 dicembre 2011, di valore non superiore a 20mila euro, in cui &amp;egrave; parte l'Agenzia delle Entrate, &amp;egrave; il 2 aprile 2012.

I cittadini&amp;nbsp;contribuenti intenzionati a beneficiare della chiusura agevolata, dovranno provvedere al versamento dell'intera somma dovuta e presentare &amp;ndash; in via telematica ovvero presso una direzione provinciale delle Entrate, che provveder&amp;agrave; all'invio - la relativa domanda. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/chiusura-delle-liti-minoriscadenza-unica-2-aprile&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>BEFERA "DA` I NUMERI"</title>
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Il recupero dell'evasione fiscale giunge sino a 12,7 miliardi, il 15,5 per cento in pi&amp;ugrave; rispetto al 2010.

Le somme incassate dall'attivit&amp;agrave; di accertamento e di liquidazione delle dichiarazioni sono oggi al 24,2 per cento in pi&amp;ugrave; rispetto all'anno precedente. Ne sono protagonisti gli accertamenti sintetici, le indagini finanziarie, i controlli sui crediti Iva, le task force del Fisco per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali e alle frodi (rispettivamente, Ucifi e Uffici antifrode).

Ed infatti rispondono al numero di 36.390 gli accertamenti con determinazione sintetica del reddito eseguiti nel 2011 (il 20 per cento in pi&amp;ugrave; rispetto all`anno precedente), per una maggiore imposta accertata pari a 586 milioni di euro.

A sua volta, l'attivit&amp;agrave; dell'ufficio centrale e degli uffici regionali Antifrode segna 580 tra verifiche e accessi mirati nel 2011 (54 pi&amp;ugrave; che nel 2010), per l'intercettazione di frodi complesse per 782 milioni di euro di Iva e 4,4 miliardi di euro di maggiori imponibili.

In questo entusiasmante contesto di crescita numerica si inserisce l'assistenza ai contribuenti, con pi&amp;ugrave; di 9,5 milioni di cittadini serviti presso gli uffici nel 2011 e pi&amp;ugrave; o meno 2,1 milioni di Pin attivi a fine di quell'anno.

Questi i numeri del successo dell'Agenzia delle Entrate, raggiunti nel 2011 e appena divulgati dai vertici nel corso di una conferenza stampa.

Il commento del presidente del Cndcec, Claudio Siciliotti: "I risultati diffusi oggi dalle Entrate relativi alla lotta all'evasione sono incoraggianti e anche noi, come il direttore dell'Agenzia delle Entrate, ci auguriamo che siano il frutto di un cambiamento culturale finalmente in atto. Ma e` davvero impensabile pretendere che un cambiamento culturale debba verificarsi solo sul fronte della lotta all`evasione, mentre tutto il resto, dalla corruzione agli sprechi nel pubblico, proseguono invariati". Fonte: &lt;b&gt; http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Archivio.aspx?idC=43A23DD4-8156-484F-A97F-3B4C0CCFDBA2http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/127-miliardi-incassati-nel-2011diminuisce-tax-gap-dell%E2%80%99iva&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>L`INAIL COMUNICA I MINIMALI GIORNALIERI</title>
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I valori dei minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l`anno 2012 sono stati adeguati a euro 45,70 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1&amp;deg; gennaio 2012, pari ad &amp;euro; 481,00 mensili), secondo la percentuale di rivalutazione Istat, calcolata in relazione all`aumento dell`indice medio del costo della vita, pari a 2,7%. Il limite minimo giornaliero rapportato a mese (nell`ipotesi di 26 giorni lavorativi) &amp;egrave; pari a euro 1.188,20.


Il nuovo valore &amp;egrave; stato comunicato dall`Inail con la circolare n. 16 del 27 marzo 2012.


L`Istituto comunica anche le retribuzioni convenzionali del 2012 per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori part time, per il lavoro ripartito, per le prestazioni occasionali, per gli sportivi professionisti dipendenti, per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>DEPOSITATI DAI RELATORI GLI EMENDAMENTI AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI</title>
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&amp;Eacute; stato depositato al Senato un pacchetto di emendamenti, dei relatori Antonio Azzollini e Mario Baldassari, al decreto semplificazioni fiscali, che sar&amp;agrave; oggetto di voto il 2 aprile 2012. 

Per effetto di uno di essi, i crediti vantati dalle imprese nei confronti dello Stato e degli enti locali potranno essere ceduti, con procedura anche telematica, pro-solvendo, previa certificazione da parte delle pa, alle banche che anticiperanno gli importi. Con la clausola pro-solvendo, ex articolo 1267 del C.c., viene garantita la solvenza del debitore ceduto: se il debitore non paga il cessionario si rif&amp;agrave; sul cedente. La clausola permette di incassare l'intero ammontare, se il credito fosse ceduto pro-soluto varrebbe di meno. Nel contempo, sempre per i crediti vantati dalle imprese, viene accordato subito agli enti locali un miliardo dei fondi gi&amp;agrave; previsti dal decreto liberalizzazioni.


Altre modifiche riguardano:

- l'Imu, che verr&amp;agrave; abbassata per varie categorie di edifici, come quelli storici (che, per&amp;ograve;, vedranno la cancellazione dei benefici fiscali di cui sinora avevano goduto per tutte le altre imposte), i terreni agricoli e di montagna (gli agricoltori vedranno ridotto l`acconto di giugno al 30% e l`esenzione per i capannoni ubicati nei Comuni di montagna oltre i 1.000 metri), le casse popolari e gli edifici inagibili;

- i costi relativi a fatti e atti qualificabili come reato, che non saranno deducibili non solo quando il Pm abbia esercitato l`azione penale, ma anche quando il giudice abbia disposto il giudizio o sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione;

- la deducibilit&amp;agrave; dei canoni delle locazioni finanziarie, non pi&amp;ugrave; vincolata alla durata minima contrattuale ma al periodo di ammortamento a fini fiscali (per beni materiali strumentali all`attivit&amp;agrave; d`impresa il periodo potr&amp;agrave; essere non inferiore ai 2/3 dell`ammortamento).

A proposito di Imu, i Comuni potranno fissare le aliquote entro il 30 settembre anzich&amp;eacute;
entro il 30 giugno e non saranno pi&amp;ugrave; costretti a versare allo Stato il gettito prodotto dai propri immobili. Fonte: &lt;b&gt; http://www.agenparl.it/articoli/news/economia/20120329-dl-fiscale-terzo-polo-governo-reperisce-nostro-emendamento&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IL PVC VA INTEGRALMENTE PRODOTTO</title>
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La Corte di cassazione, con ordinanza n. 5020 del 28 marzo 2012, ha definitivamente sancito la nullita` di un accertamento Iva-Irap notificato ad un contribuente con riferimento al quale, nel corso di entrambi i gradi del giudizio di merito, l`Amministrazione finanziaria non aveva prodotto, per intero, il processo verbale di constatazione.

La produzione di un solo stralcio del Pvc - avevano gia` sottolineato i giudici di merito - non aveva messo il contribuente nelle condizioni di difendersi ne` consentito all`organo giudicante di conoscere per intero tutti gli atti rilevanti. Fonte: &lt;b&gt; http://appinter.csm.it/rassweb/images/rassegne/r290312/1CV61D.tif&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:43:52 GMT</pubDate>
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<title>SOGLIA DEI 3MILA EURO DAL 2013</title>
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Le regole introdotte sullo spesometro dal Decreto legge semplificazioni fiscali (Dl 16/2012, del 2 marzo) fanno salvi gli adempimenti in scadenza. Il 30 aprile 2012, imprese e professionisti comunicheranno le operazioni rilevanti ai fini Iva registrate nel 2011, non adottando la nuova norma sulla cancellazione del limite di 3mila euro al di sotto del quale le operazioni con obbligo di fatturazione non vanno segnalate. 

Sulla effettiva decorrenza della eliminazione della soglia ha rassicurato il Mef, in occasione di una risposta a un question time.

Il limite in denaro riguarder&amp;agrave; perci&amp;ograve; le operazioni effettuate dal 1&amp;deg; gennaio 2012, che andranno comunicate al Fisco nel 2013.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>CIRCOLARE SULLE RENDITE A RIDOSSO DEL PRIMO ADEMPIMENTO DEL NUOVO REGIME</title>
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L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11 del 28 marzo 2012, illustra i regimi dei redditi di capitale e dei redditi di natura finanziaria che hanno subito, con il Dl 138/2011 (integrato dal decreto "milleproroghe" e dal decreto "liberalizzazioni", nonch&amp;eacute; dai decreti ministeriali di attuazione), la sostituzione delle vecchie aliquote - 12,5 e 27% - delle ritenute e delle imposte sostitutive con l'aliquota unica, salvo alcune eccezioni, del 20% (tassazione del rendimento del "risparmio"). In sintesi, l'aliquota del 20% si applica a interessi, premi e altri redditi di capitale, divenuti esigibili, nonch&amp;eacute; ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1&amp;deg; gennaio 2012. 

La circolare giunge a pochi giorni della scadenza, al 31 marzo 2012, del primo adempimento per il periodo transitorio. Con la comunicazione, da effettuare all'intermediario presso cui sono intrattenuti rapporti in regime di risparmio amministrato, si pu&amp;ograve; optare per l'affrancamento dei titoli detenuti alla data del 31 dicembre 2011 al di fuori dell'esercizio di un'impresa commerciale, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva del 12,5%. In proposito, viene ricordato che l'opzione deve essere:

-&amp;nbsp;&amp;nbsp;resa entro il 31 marzo 2012 dai contribuenti in regime del risparmio amministrato e le imposte saranno versate dall'intermediario entro il 16 maggio 2012;

- esercitata in dichiarazione per i contribuenti che determinano il capital gain nella dichiarazione dei redditi, il pagamento andr&amp;agrave; effettuato dagli stessi contribuenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Le eccezioni che non osservano l'aliquota del 20% riguardano gli interessi e gli altri proventi derivanti da:

- titoli pubblici italiani ed equiparati (titoli emessi dallo Stato e da Amministrazioni statali, Regioni, Province, Comuni, Unioni di comuni, Citt&amp;agrave; metropolitane, Comunit&amp;agrave; montane, Consorzi tra enti locali territoriali e Regioni, buoni fruttiferi postali, titoli emessi da enti e da organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia), che scontano il 12,5%;

- titoli obbligazionari emessi da Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (Dm 4 settembre 1996), con tassazione al 12,5%;

- titoli di risparmio per l'economia meridionale, che hanno l'aliquota del 5%;

- piani di risparmio a lungo termine;

- interessi infragruppo corrisposti a imprese europee consociate;

- utili percepiti da societ&amp;agrave; e fondi pensione europei;

- risultato della gestione delle forme di previdenza complementare.

Per polizze assicurative e rendite periodiche derivanti dalle forme di investimento previdenziale si deve tener conto di come l`impresa assicuratrice o il fondo previdenziale investono: il calcolo prevede la considerazione del rapporto fra patrimonio investito in titoli, con aliquota al 12,50% e quello che paga il 20%. Il reddito che ne scaturisce sconter&amp;agrave; la tassazione con le stesse percentuali, in parte al 12,50% e in parte al 20%.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>TASSA SULLE CALAMITA`. RIPRISTINATO IL MECCANISMO AUTOMATICO</title>
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L`Aula del Senato, gioved&amp;igrave; 29 marzo 2012, &amp;egrave; chiamata a votare la questione di fiducia, posta dal Governo, sul decreto semplificazioni, a seguito della presentazione di un maxiemendamento che ha modificato due norme importanti: la tassa sulle calamit&amp;agrave; e la liberalizzazione dell`ultimo miglio delle Tlc. 

Il nuovo testo, relativo alla tassa per fronteggiare economicamente le avversit&amp;agrave; calamitose che si abbattono sul Paese, ripropone la norma che era stata modificata dalla Camera in sede di approvazione del Milleproroghe. Non saranno pi&amp;ugrave; le singole regioni a dover deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle accise regionali sulla benzina per finanziarsi in caso di eventi naturali imprevisti. Ad orientare il ripensamento &amp;egrave; stata anche la sentenza della Consulta del 13 febbraio 2012, che ha bocciato la "tassa sulla disgrazia" di competenza regionale. 

Si torna, quindi, al meccanismo automatico di reintegro del fondo di riserva per le spese impreviste della protezione civile; sar&amp;agrave; lo Stato a decidere un eventuale aumento, nazionale, delle accise sulla benzina per far fronte alle calamit&amp;agrave;. 

Sull`altra questione, dell`ultimo miglio Tlc, &amp;egrave; stato deciso di attribuire all`Agcom il compito di reperire, entro 4 mesi, le misure per attuare la liberalizzazione. 

Dopo la fiducia del Senato, il provvedimento torner&amp;agrave; in terza lettura alla Camera per la conversione in Legge. Fonte: &lt;b&gt; http://www.corriere.it/politica/12_marzo_28/semplificazioni-fiducia-senato_9d0f1a0e-78ca-11e1-9401-15564ff52752.shtml&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PASSAGGIO DI CONSEGNE PER IL REGISTRO DEI REVISORI. DURE LE REAZIONI DEL CNDCEC</title>
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Per completare la fase attuativa della riforma dell'attivit&amp;agrave; di revisione legale di cui al Dlgs n. 39/2010, il ministero dell'Economia sembra intenzionato ad affidare il registro dei revisori legali alla Consip. 

A tal fine, &amp;egrave; stato chiesto al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili di rendere noto il proprio "patrimonio informativo" e di consegnare i "relativi archivi documentali". 

Ci&amp;ograve; &amp;egrave; quanto si legge in una lettera che &amp;egrave; stata inviata dal ragioniere generale, Mario Canzio, al Cndcec, nella quale si auspica al pi&amp;ugrave; presto un passaggio di consegne del registro dei revisori. 

Le prime impressioni giunte al riguardo dal mondo dei professionisti sono state piuttosto aspre. Giorgio Sganga, segretario del Cndcec e presidente dell`Istituto revisori contabili, ha ritenuto che si tratti di una "richiesta paradossale". "Il registro oggi funziona come un orologio svizzero, con costi leggerissimi al punto che met&amp;agrave; dei contributi versati vengono girati ogni anno al ministero; in questo quadro non si capisce perch&amp;eacute; la sua tenuta dovrebbe passare di mano".
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PRONTO IL SOFTWARE PER LO SPESOMETRO DEL 30 APRILE 2012</title>
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&amp;Egrave; online la versione 2.0.1 datata 26 marzo 2012 del software da utilizzare per le comunicazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro), ex articolo 21 del Dl 78/2010. 

La comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. Pertanto, il 30 aprile 2012 &amp;egrave; l'ultimo giorno utile per l'invio, da parte dei soggetti passivi Iva, della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell`Iva (operazioni 2011 per le quali ricorre l`obbligo della fattura) ovvero di importo almeno pari a 3.600 euro al lordo dell`Iva (operazioni dal 1&amp;deg; luglio 2011 per le quali non ricorre l`obbligo di fattura).


Si ricorda che la sostituzione con l'elenco clienti e fornitori, per le operazioni con obbligo di fatturazione sopra i 3mila euro, parte dalle operazioni effettuate a decorrere dal 1&amp;deg; gennaio 2012. Fonte: &lt;b&gt; http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/compilazione+e+invio/sw+compilazione+comunicazioni+spesometro&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>GIUDIZIO "SOSPESO" DELLA CALDERONE SULLA RIFORMA DEL LAVORO. PER ORA, "PERICOLOSA TENDENZA AD APPIATTIRE I MODELLI RICONDUCENDOLI AD UNICA FORMA"</title>
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"La riforma del lavoro varata dal Governo, per quanto introduca elementi di novit&amp;agrave;, non pu&amp;ograve; incidere sullo sviluppo dell`economia e sulla creazione di nuovi posti di lavoro.". 

E' il parere della Presidente dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, reso a margine della Conferenza Nazionale sul lavoro del Pdl a Milano, dove esprime un giudizio non negativo ma "sospeso". 

"Vi sono certamente delle criticit&amp;agrave; su cui si deve intervenire; distorsioni del rapporto di lavoro che meritano attenzione e su cui il Governo fa bene ad intervenire. Ma tutto questo non pu&amp;ograve; giustificare un passo indietro cos&amp;igrave; netto (&amp;hellip;)" 

Aggiunge: "L`Italia &amp;egrave; una Repubblica fondata sul lavoro, tra cui anche quello autonomo. Il mondo del lavoro italiano ha bisogno di liberare energie, di incentivare i rapporti con un`efficace semplificazione ed incentivi alla produttivit&amp;agrave; aziendale. Invece, vi sono segnali di una pericolosa tendenza ad appiattire i modelli riconducendoli ad unica forma.". Fonte: &lt;b&gt; http://www.consulentidellavoro.it/pdf/Comunicato_stampa_Conferenza_sul_Lavoro_26mar2012.pdf&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LA SCADENZA PER LA DISOCCUPAZIONE ENTRO IL 31 MARZO 2012</title>
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"Non saranno ritenute valide le domande di indennit&amp;agrave; di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti presentate in data successiva al 31 marzo 2012". Lo specifica l`Inps nel comunicato stampa del 27 marzo 2012, confermando il giorno di scadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione. 

La data della scadenza slitta solo se cade di domenica o in un giorno festivo. Se cade di sabato, quindi, rimane confermata. Anche per il 2012, anno in cui il 31 marzo &amp;egrave; sabato. 

Nonostante la chiusura del sabato degli uffici territoriali Inps, l`Istituto sottolinea che - a seguito della telematizzazione delle domande - gli utenti interessati potranno comunque presentare la richiesta attraverso i servizi online per il cittadino, gli enti di patronato, il Contact Center 803164, per posta o per fax.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>DEBITI TRIBUTARI. PIU` AGEVOLE L`ACCESSO ALLA RATEAZIONE</title>
<description>
Per consentire un pi&amp;ugrave; agevole approccio al pagamento dei debiti tributari, il legislatore, con il decreto "Salva Italia" e il Dl 16/2012, ha predisposto una serie di strumenti che facilita al contribuente l`utilizzo delle rate. Sullo stesso cammino si &amp;egrave; posta Equitalia Spa, concessionario della riscossione, con la direttiva n. 7/2012. 

Con comunicato stampa del 27 marzo 2012, la stessa Equitalia ha riassunto le recenti novit&amp;agrave; introdotte: 

- proroga dei termini per beneficiare della rateizzazione: in conseguenza del peggioramento della propria situazione economica, il contribuente potr&amp;agrave; richiedere la proroga della rateizzazione gi&amp;agrave; concessa, per un periodo ulteriore e fino a sei anni (72 mesi), purch&amp;egrave; non sia intervenuta decadenza; 

- insieme alla proroga, &amp;egrave; possibile chiedere rate di importo variabile e crescente per ciascun anno; 

- aumento da 5.000 a 20.000 euro del limite per ottenere la rateizzazione senza dover presentare la documentazione a riprova della propria situazione disagevole. E` sufficiente la sola richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficolt&amp;agrave; economica;

- per quanto riguarda la rateizzazione dei debiti che riguardano le societ&amp;agrave;, l'Indice Alfa non va pi&amp;ugrave; esaminato al fine di valutare l'accesso alla rateazione, ma solo come parametro per la determinazione delle rate da concedere; 

- accesso ad un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione; 

- accesso alla dilazione per momentanea difficolt&amp;agrave;, anche per il contribuente decaduto dal beneficio della rateazione, nonostante la ricezione della cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo; 

- blocco dell'iscrizione di ipoteca su beni immobili del debitore a seguito dell'istanza di rateazione, salve le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione; 

- decadenza dal beneficio della rateazione solo in caso di mancato pagamento di rate consecutive (non pi&amp;ugrave; di due rate, avvenuto anche a distanza di anni). Fonte: &lt;b&gt; http://www.repubblica.it/economia/2012/03/27/news/equitalia_rate_tasse_fisco-32281284/http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/equitalia-rate-pi%C3%B9-facili-e-velocile-nuove-misure-pro-contribuenti&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>GESTIONE INPS. DAL 1° APRILE SOLO ONLINE LE ISTANZE DEGLI AUTONOMI</title>
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Un messaggio Inps del 23 marzo 2012, il numero 5197, informa che la presentazione delle istanze di compensazione contributiva ed auto conguaglio, variazione della data di inizio attivit&amp;agrave; per i soggetti non iscritti in CCIAA, riduzione contributiva (articolo 59, comma 15, Legge n. 449/97), rimborso contributi, che riguardano la gestione di commercianti ed artigiani, deve avvenire, dal 1&amp;deg; aprile 2012, con modalit&amp;agrave; esclusivamente telematica. 

Il richiamo &amp;egrave; alla circolare n. 169 del 30 dicembre 2011, che, comunicando il calendario per il passaggio dalle tradizionali modalit&amp;agrave; di presentazione delle istanze all'Istituto alla trasmissione di esse in via telematica, ha precisato che il periodo transitorio, durante il quale sarebbe stato possibile trasmettere le istanze sia on line che con le precedenti modalit&amp;agrave;, sarebbe terminato il 31 marzo 2012.

Il messaggio precisa, da ultimo, che per le sole domande che, pur pervenendo dopo la citata scadenza, riportino una data antecedente al predetto termine, sar&amp;agrave; ancora possibile acquisirle sino al 30 aprile prossimo.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>DATORI DI LAVORO ALLE PRESE CON I CONTI DELLE ADDIZIONALI</title>
<description>
L'incremento delle addizionali Irpef regionali &amp;egrave; stabilito gi&amp;agrave; con la Manovra Monti - Dl 201/2011, Legge 214/2011 - per il 2011 (dallo 0,9 all`1,23%) e quello delle addizionali Irpef comunali si far&amp;agrave; sentire da marzo 2012.


Le software house non hanno fatto in tempo a dicembre 2011 ad aggiornare i programmi, pertanto i sostituti d`imposta hanno dovuto ricalcolare il conguaglio a gennaio 2012. Inoltre, all`aumento stabilito dal Governo si aggiunge l'eventuale incremento deliberato dalle Regioni (0,5%) e quello necessario per affrontare gli extra-deficit della sanit&amp;agrave; (0,30%).


Per quanto riguarda l`aumento delle addizionali comunali, possibilit&amp;agrave; decretata dalle Manovre estive del Governo Berlusconi, i datori di lavoro dovranno calcolare l'eventuale somma da trattenere in acconto in base alle modifiche apportate dai Comuni (deliberate per il 2012 con delibera entro il 31 dicembre 2011). E ci&amp;ograve; avverr&amp;agrave; con la trattenuta per lavoratori e pensionati in busta paga di marzo 2012.


C'&amp;egrave; da dire che pochissimi sindaci sono riusciti ad aumentare nella misura massima dello 0,8%, prevista ex dl n. 138/2011 (manovra di Ferragosto), deliberando l`incremento delle nuove aliquote a valere dal 1&amp;deg; gennaio 2012. Sebbene, chi non ha fatto in tempo potr&amp;agrave; ancora deliberare l'aumento entro il termine di approvazione dei bilanci (30 giugno 2012) con effetto dal 1&amp;deg; gennaio 2012.

Per autonomi o dipendenti con altri redditi, gli effetti si sentiranno a giugno/luglio, con il saldo delle imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi (730 oppure Unico).
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>CONFERMATE PER IL 2012 LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO</title>
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L'agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 26 marzo 2012, annuncia che sono state prorogate anche per l'anno in corso le agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori valide per il triennio 2008-2011.

Si legge che le imprese di autotrasporto merci sia conto terzi sia conto proprio possono recuperare, tramite compensazione nel modello F24, le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilit&amp;agrave; civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

La somma massima recuperabile nel 2012 per ciascun veicolo &amp;egrave; pari a 300 euro. La compensazione da effettuare tramite modello F24 prevede l'utilizzo del codice tributo "6793". 

Anche per quest'anno &amp;egrave; contemplata una deduzione forfettaria di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall`imprenditore oltre il comune in cui ha sede l`impresa. La misura di tale deduzione &amp;egrave; pari a 56 euro per i trasporti all`interno della regione e delle regioni confinanti e di 92 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito. &amp;Egrave;, inoltre, prevista una deduzione per i trasporti effettuati dall`imprenditore nel comune sede dell`impresa, pari al 35% di quella spettante per gli stessi trasporti nell`ambito della regione, o regioni, confinante (pari a 56 euro). Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/agevolazioni-autotrasportatoriimporti-invariati-2012&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
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<title>COMUNICAZIONE IN SCADENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</title>
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Il 2 aprile 2012 scade il termine per comunicare all`Agenzia delle entrate le spese sostenute nel  2011 per la riqualificazione energetica degli edifici, qualora i lavori si siano protratti oltre il 31 dicembre 2011. I contribuenti potranno cos&amp;igrave; usufruire dello sconto Irpef o Ires pari al 55% della spesa sostenuta.


La comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o dagli intermediari abilitati, in via telematica all`Agenzia delle entrate, compilando il modello previsto dal decreto legge n. 185, del 29 novembre 2008, convertito in legge n. 2, del 28 gennaio 2009, disponibile nel sito delle Entrate, nella sezione "Cosa devi fare / Richiedere / Agevolazioni / Detrazione riqualificazione energetica (55%)". Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/riqualificazione-energetica-cavalloultimi-giorni-comunicazione&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
<category></category>
<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
</item>
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<title>SALVO DALLE SANZIONI IL CONTRIBUENTE SE HA DENUNCIATO IL PROFESSIONISTA PER OMESSA PRESENTAZIONE</title>
<description>
La Ctr Puglia, con la sentenza n. 3/10/12, &amp;egrave; intervenuta a chiarire che se il contribuente ha denunciato il proprio professionista come unico responsabile dell`omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, all'accertato non possono essere addebitate le sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria per il difetto di presentazione. 

Non rileva il fatto che nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF &amp;egrave; scritto che deve essere verificato dall'interessato l`operato del proprio consulente, che &amp;egrave; tenuto a rilasciare allo stesso, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione in via telematica, copia della comunicazione dell`agenzia delle Entrate attestante l`avvenuta ricezione. 

Allo stesso modo, non &amp;egrave; necessario che la responsabilit&amp;agrave; del professionista sia stata accertata dal giudice penale. La motivazione dei giudici nell`esimente ex articolo 6 del Dlgs 472/97: il contribuente non &amp;egrave; punibile quando l`omissione degli adempimenti tributari &amp;egrave; addebitabile esclusivamente a terzi, per fatto denunciato all`autorit&amp;agrave; giudiziaria.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:15:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>STUDI PROFESSIONALI. AL VIA L`AVVISO PER LA FORMAZIONE</title>
<description>
Pubblicato nel sito "Fondoprofessioni.it", l`avviso n. 02/11 che incentiva la partecipazione dei dipendenti degli studi professionali ed aziende collegate ad interventi di formazione individuale, accessibili attraverso corsi presenti in cataloghi accreditati dal Fondo.


Il Fondo si impegna ad erogare un importo complessivo di euro 700.000 per l`avviso a sportello, fino ad esaurimento risorse.
Destinatari dell'attivit&amp;agrave; formativa sono le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno aderito a Fondoprofessioni prima della data di avvio dell'attivit&amp;agrave; formativa, certificabile attraverso denuncia mensile del flusso Uniemens.


Ogni studio professionale pu&amp;ograve; partecipare a pi&amp;ugrave; di un'attivit&amp;agrave; formativa individuale a catalogo, per un contributo pari all'80% dell'imponibile Iva di ogni singola iniziativa, fino ad un valore complessivo massimo di euro 2.000 di contributo.


La domanda di partecipazione al bando, corredata dalla documentazione richiesta, dovr&amp;agrave; essere inviata all`indirizzo PEC: fondo@pecfondoprofessioni.it.
Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
</item>
<item>
<title>IL PACCHETTO "LIBERALIZZAZIONI" E` LEGGE</title>
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Il decreto sulle liberalizzazioni &amp;ndash; D.L. n. 1/2012 - &amp;egrave; legge: con 365 s&amp;igrave;, 61 no e 6 astenuti l`aula della Camera ha dato il via libera al provvedimento che mira all`eliminazione dei vincoli burocratici che limitano l`avvio e lo sviluppo delle attivit&amp;agrave; imprenditoriali e, allo stesso tempo, tende a dare  respiro alle condizioni economiche dei cittadini.


In merito al nodo coperture sollevato dalla Ragioneria dello Stato, e sul quale esponenti di alcuni partiti avevano chiesto chiarimenti, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Giarda, ha dichiarato che il decreto ha la necessaria copertura finanziaria.


Ma alcune questioni rimangono comunque aperte, come quella sulla commissioni bancarie. Quasi certamente la soluzione arriver&amp;agrave; con la presentazione, da parte del governo, di un decreto legge per coordinare le norme del Testo unico bancario con le disposizioni del Dl liberalizzazioni. Il tutto deve essere studiato al fine di non far entrare in vigore la legge sulle liberalizzazioni prima che si proceda a sistemare la questione delle commissioni bancarie.


Accolti, poi, una serie di ordini del giorno:


- per ridurre i termini di pagamento nelle transazioni commerciali e per il recupero dei crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione;

- per verificare la fattibilit&amp;agrave; di portare a 40 anni il limite di et&amp;agrave; per consentire la costituzione di  una societ&amp;agrave; semplificata a responsabilit&amp;agrave; limitata;

- un impegno del governo a considerare la possibilit&amp;agrave; di escludere dall`Imu le abitazioni e i fabbricati rurali. Fonte: &lt;b&gt; http://www.repubblica.it/economia/2012/03/22/news/liberalizzazioni_giarda_coperture-32013643/?ref=HREC1-8http://www.corriere.it/economia/12_marzo_22/liberalizzazioni-approvazione-camera_25d4f7be-7452-11e1-970a-fabda8494773.shtml&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>E` IL GIORNO DELLA PRESENTAZIONE AL CDM DEL DDL DI RIFORMA FISCALE</title>
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Il CdM si appresta ad accogliere ed esaminare il testo del Ddl che riformer&amp;agrave; il sistema fiscale. Certamente il decreto dovr&amp;agrave; guadagnarsi un ritaglio di spazio per l'attenzione che sar&amp;agrave; riservata alla riforma del mercato del lavoro, pertanto l'approvazione potrebbe essere procrastinata. Sono ancora fonte di discussione alcuni temi. Tra quelli cruciali:


- la  Carbon tax, la nuova tassa per sostenere la economia verde, con cui finanziare lo
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, e punire chi inquina (dovr&amp;agrave; riguardare anche il trasporto su gomma); 

- l'abuso del diritto, su cui il ministero della Giustizia presenter&amp;agrave; proposte per regolamentare l`istituto; 

- il fondo per la riduzione della pressione fiscale (soprattutto per i virtuosi e chi subisce il maggior carico fiscale), che sar&amp;agrave; alimentato sia dai proventi della lotta all`evasione sia dal monitoraggio dell`erosione fiscale, con la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali.


Il viceministro all`Economia, Vittorio Grilli, fa sapere che il Governo al momento non interverr&amp;agrave; sulle aliquote Irpef e, nel testo, non si accenna alla soppressione dell'Irap.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>SI AVVICINA LA SCADENZA DELLA TONNAGE TAX</title>
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Entro il 2 aprile 2012 le imprese marittime che scelgono di avvalersi del regime della tonnage tax - regime forfetario di determinazione della base imponibile del reddito prodotto dalle navi - dovranno esercitare o rinnovare l`opzione attraverso il servizio telematico dedicato sul sito delle Entrate (denominato Tonnage-Tax), direttamente o tramite una societ&amp;agrave; del gruppo, nonch&amp;eacute; rivolgendosi a intermediari abilitati. 

Per la comunicazione, esclusivamente telematica, i soggetti Ires interessati (societ&amp;agrave; per azioni e in accomandita per azioni; societ&amp;agrave; a responsabilit&amp;agrave; limitata; societ&amp;agrave; cooperative o di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; societ&amp;agrave; in nome collettivo e in accomandita semplice), anche societ&amp;agrave; ed enti non residenti nel territorio nazionale ma dotati di stabile organizzazione in Italia, devono utilizzare il modello ad hoc reperibile sul sito. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/tonnage-tax-prossima-alla-scadenza-lopzione-regime-forfetario&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>NUOVO IVA-TR/2012. PRIME RICHIESTE AL 30/4</title>
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Il modello IVA TR del 2012 ha trovato la sua veste definitiva a mezzo del provvedimento del direttore dell`Agenzia delle entrate del 20 marzo 2012, prot. 2012/42531.


La modulistica va utilizzata per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Accompagnano il modello le istruzioni per la compilazione e il prospetto riepilogativo riservato all'ente o societ&amp;agrave; controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.


La prima data utile per presentare il nuovo modello &amp;egrave; il 30 aprile 2012, con riferimento alle richieste di rimborso riguardanti il primo trimestre dell`anno in corso.


Il provvedimento avverte che, prima di procedere alla trasmissione del file contenente le istanze, il soggetto che effettua la trasmissione telematica &amp;egrave; tenuto a utilizzare il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate con il quale il file viene sottoposto ad una funzione di controllo di correttezza formale dei dati.


Il codice attivit&amp;agrave; da indicare, quando si opera in pi&amp;ugrave; settori, &amp;egrave; quello dell`attivit&amp;agrave;  svolta in via prevalente (con riferimento al maggior volume d'affari) desunto dalla tabella di classificazione delle attivit&amp;agrave; economiche, vigente al momento della presentazione del modello, consultabile anche online sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.


I contribuenti che sono ammessi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, all'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta, devono barrare la casella, posta sul frontespizio del modello, "contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso". Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/iva-tr-versione-definitivaper-rimborsi-e-compensazioni&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PRONTO IL SOFTWARE PER LE RICHIESTE DI NULLA OSTA DI LAVORATORI STAGIONALI</title>
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Il ministero del Lavoro fornisce alcune informazioni in merito al DPCM 13 marzo 2012 (in corso di pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale"), riguardante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari per l'anno 2012. Per quest'anno, le quote a disposizione sono 35.000 e in pi&amp;ugrave; sono previsti altri 4.000 ingressi per cittadini stranieri non UE che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine ai sensi dell`articolo 23 del D.L. 286/98. 

Con la nota protocollo n. 2244/2012, il ministero del Lavoro comunica la disponibilit&amp;agrave; del software per la compilazione dei moduli di domanda e le modalit&amp;agrave; di richiesta di nulla osta.

L'applicativo &amp;egrave; disponibile dalle ore 8 del giorno 21 marzo ed &amp;egrave; scaricabile dal sito del ministero dell'Interno.

L'inoltro della domanda potr&amp;agrave; avvenire esclusivamente con la modalit&amp;agrave; telematica.

L'invio sar&amp;agrave; possibile dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" del Decreto, fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012.

Si segnalano alcune importanti novit&amp;agrave; riguardo all'istruttoria relativa alle domande, introdotte dal Decreto Semplificazioni (DL n. 5/2012). Nel caso in cui lo Sportello Unico per l`immigrazione, decorsi 20 giorni di attesa, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta per silenzio-assenso, a condizione per&amp;ograve; che la richiesta riguardi uno straniero gi&amp;agrave; autorizzato per l`anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente e che lo stesso lavoratore stagionale, nell'anno precedente, sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro, nel rispetto delle condizioni indicate nel permesso di soggiorno.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LE LINEE D'AZIONE DELLA GDF PER IL 2012</title>
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Il Comando Generale della Guardia di finanza ha diramato a tutti i comandi territoriali una circolare operativa del 22 marzo 2012 contenente l'indicazione degli obiettivi dell'attivit&amp;agrave; delle Fiamme gialle sul fronte della tutela del mercato dei capitali per il 2012.


In particolare, sono state individuate tre linee di azione: check-list antiriciclaggio fondata sull`adeguata verifica dei clienti, sulla registrazione e sulla segnalazione di operazioni sospette; banche dati allineate ai sistemi di segnalazione dell'Uif della Banca d`Italia; contrasto al traffico di capitali da e verso l`estero. 

Nel testo della circolare viene ridefinito anche il processo di analisi e sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette attraverso nuove soluzioni organizzative, tecnologiche ed operative.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>APERTE LE ISCRIZIONI PER ACCEDERE AL 5 PER MILLE</title>
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Con la circolare n. 10/E, del 20 marzo 2012, l`Agenzia delle entrate fornisce istruzioni operative per poter partecipare al riparto del 5 per mille per l`esercizio finanziario 2012, le cui procedure di iscrizione sono attivate a partire dal 21 marzo 2012.


Gli elenchi saranno gestiti dall`Agenzia delle entrate per gli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, dal Ministero dell`istruzione per gli enti della ricerca scientifica e dell`universit&amp;agrave; e dal Ministero della salute per gli enti della ricerca sanitaria.


Per quanto riguarda gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, la domanda telematica dovr&amp;agrave; essere presentata entro il 7 maggio 2012 (per gli altri la scadenza &amp;egrave; il 30 aprile 2012), utilizzando il prodotto informatico disponibile sul sito dell`Agenzia delle entrate.


Entro il 14 maggio 2012 l`Agenzia delle entrate pubblicher&amp;agrave; sul proprio sito un primo elenco provvisorio degli enti che hanno presentato tempestivamente la domanda; entro il 25 maggio 2012 sar&amp;agrave; consultabile un nuovo elenco scevro da eventuali errori di iscrizione.


Entro il 30 settembre 2012 si potr&amp;agrave; regolarizzare la propria posizione qualora non si siano assolti, in tutto o in parte, gli adempimenti richiesti entro i termini di scadenza, il tutto subordinato al versamento di una sanzione di importo pari a 258 euro.


Da quest`anno sono ammessi all`iscrizione negli elenchi anche gli enti che svolgono attivit&amp;agrave; di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/parte-cinque-mille-2012via-alle-procedure-iscrizione&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IMMOBILI IN USUCAPIONE. IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLATA</title>
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Con risoluzione n. 25/E del 20 marzo 2012, l'Agenzia delle entrate affronta il discorso dell'equiparazione della tassazione per usucapione a quella dei trasferimenti di propriet&amp;agrave;.

Sposando il principio di diritto di alcune pronunce della Corte di Cassazione (sentenza 29371/2008 e del 581/2010), l'Agenzia interviene per stabilire se in virt&amp;ugrave; della suddetta analogia trovasse riscontro l'applicabilit&amp;agrave; delle agevolazioni riservate all'acquisto della prima casa anche all'ipotesi di acquisizione di un immobile per usucapione.

La risposta dell'Agenzia ha sposato l'orientamento giurisprudenziale. L'Amministrazione finanziaria, infatti, ha precisato che anche gli immobili che vengono trasferiti con sentenza dichiarativa di usucapione emessa dall'autorit&amp;agrave; giudiziaria, se destinati a prima abitazione, godono dell'agevolazione "prima casa".

Tuttavia vi &amp;egrave; da fare una distinzione. L'agevolazione prima casa deve essere riferita alla sola imposta di registro nel caso dell'acquisto per usucapione di immobili adibiti a prima abitazione. L'analogia non pu&amp;ograve; essere estesa all'imposta ipotecaria e catastale, che quindi non beneficiano del trattamento agevolato.  Ci&amp;ograve;, in quanto, la legge sull'imposta di registro affronta espressamente il discorso della tassazione in ipotesi di usucapione, cosa che invece non viene fatta all'interno della normativa che regola l'imposta ipotecaria e catastale. Ma vi &amp;egrave; di pi&amp;ugrave;. Anche facendo riferimento al Dlgs 347/1990 &amp;egrave; prevista l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per tutti quegli atti cui si applica l`agevolazione prima casa ai fini dell`imposta di registro. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/imposta-registro-%E2%80%9Cprima-casa%E2%80%9D-anche-immobili-usucapiti&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>ARTICOLO 18, IL DATO E` TRATTO!</title>
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Solo la Cgil, tra tutte le parti sociali, non acconsente alle modifiche dell`articolo 18 e Mario Monti in conferenza stampa commenta, con un no secco al consociativismo del passato: "Ci dispiace, ma per noi la questione dell`articolo 18 &amp;egrave; chiusa ... nessuno oggi ha potere di veto". E domani ultimo incontro, il finale, con i partecipanti al negoziato per la chiusura del testo.


Tra le nuove norme che regoleranno il lavoro, quella spinosa sui licenziamenti che varr&amp;agrave; per tutti i lavoratori, non solo per i neo-assunti:

- &amp;egrave; nullo il licenziamento discriminatorio per qualunque tipo di impresa, anche per quelle con meno di 15 dipendenti escluse, ad oggi, dalle tutele dell`articolo 18;

- per i licenziamenti economici, o con ragioni oggettive, previsto un indennizzo da 15 a 27 mensilit&amp;agrave;;

- sui licenziamenti disciplinari il giudice decider&amp;agrave; per il reintegro, nei casi gravi, o per l'indennit&amp;agrave; con un massimo di 27 mensilit&amp;agrave; in considerazione dell`anzianit&amp;agrave; del dipendente.

In merito alle ragioni discriminatorie si spiega che si verificano quando il lavoratore viene allontanato dall`azienda a causa delle sue idee o della sua attivit&amp;agrave; svolta all`interno o al di fuori del luogo di lavoro. L'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori tra i motivi di nullit&amp;agrave; del licenziamento indica l`affiliazione sindacale oppure la sua partecipazione a
uno sciopero. Altres&amp;igrave;, sono considerati discriminatori gli allontanamenti per ragioni legate a posizioni politiche,
religione, razza, lingua o sesso.


I contratti a causa mista di apprendistato, con una formazione "certificata", apriranno le porte del lavoro che privileger&amp;agrave; il contratto indeterminato. Allo scopo saranno penalizzati i contratti a termine (tranne gli stagionali o sostitutivi) con un contributo aggiuntivo dell`1,4% che confluir&amp;agrave; nel nuovo sussidio di disoccupazione. I contratti a termine prorogati oltre i 36 mesi dovranno esser convertiti in contratti a tempo indeterminato.


Partir&amp;agrave; la sperimentazione dei congedi di paternit&amp;agrave; obbligatori per agevolare l'occupazione femminile ed &amp;egrave; riscritta la disposizione contro la pratica illecita e discriminatoria delle dimissioni in bianco fatte firmare dalle donne e utilizzate in caso di gravidanza della dipendente.

Anche le partite Iva  finiscono nel mirino: &amp;egrave; prevista l`introduzione del lavoro subordinato dopo 6 mesi, se la prestazione di lavoro &amp;egrave; presso uno stesso committente.

Novit&amp;agrave; importanti, a regime dal 2017, in campo ammortizzatori: restano cigo e cigs, con esclusione della causa di cessazione attivit&amp;agrave;, ma &amp;egrave; abolita la mobilit&amp;agrave;. Entra in gioco l'Aspi (l`assicurazione sociale per l`impiego), al posto di mobilit&amp;agrave; e disoccupazione. Fonte: &lt;b&gt; http://www.consulentidellavoro.it/pdf/fondazionestudi/circolare_05_2012.pdfhttp://www.corriere.it/economia/12_marzo_20/lavoro-incontro-parti-sociali_c405f79e-7254-11e1-a140-d2a8d972d17a.shtml&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>FIDUCIA SULLE LIBERALIZZAZIONI. FINI OBIETTA</title>
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Il cammino della conversione in legge del Decreto sulle liberalizzazioni  (n. 1/2012) si presenta quanto mai tormentato.


Il governo Monti ha chiesto all`aula della Camera di votare la fiducia su tale decreto; il provvedimento, se non viene convertito in legge entro il 24 marzo, &amp;egrave; destinato a decadere. Da quando si &amp;egrave; insediato, il governo tecnico ha posto 12 questioni di fiducia.


La scelta dell`esecutivo ha per&amp;ograve; irritato il Presidente della camera, Fini, che taccia di insensibilit&amp;agrave; il governo per aver disatteso le richieste di Lega e Idv di ottenere un chiarimento in ordine alla relazione della Ragioneria generale dello Stato, secondo cui il Dl liberalizzazioni ha cinque norme senza copertura di bilancio, introdotte durante l`esame del decreto legge al Senato.


I dubbi espressi dalla Ragioneria riguardano: le deroghe alle disposizioni in materia di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato; le misure che prevedono la possibilit&amp;agrave; per le pubbliche amministrazioni di saldare i loro debiti utilizzando l`istituto della compensazione; l`aumento di 40 unit&amp;agrave; della pianta organica dell`Autorit&amp;agrave; per l`energia elettrica e il gas per le nuove competenze nel settore idrico. Fonte: &lt;b&gt; http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=186714&amp;sez=HOME_INITALIAhttp://www.corriere.it/economia/12_marzo_20/fini-giarda-liberalizzazioni_063f3652-72af-11e1-a140-d2a8d972d17a.shtml&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LINEE GUIDA PER I CONTRATTI DI RETE</title>
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RetImpresa e il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie hanno collaborato alla stesura delle "Linee Guida per i contratti di rete". 

L'occasione &amp;egrave; stato il convegno dal titolo "Il contratto di rete: un volano per la crescita delle imprese", che si &amp;egrave; tenuto il 20 marzo a Marghera, nel corso del quale esponenti del mondo imprenditoriale, della pubblica amministrazione e professionisti si sono confrontati per individuare insieme i percorsi possibili per la crescita del sistema produttivo e del territorio attraverso il nuovo meccanismo di aggregazione offerto dal contratto di rete.

Si ricorda che tale contratto &amp;egrave; stato introdotto nel nostro ordinamento dal Dl 5/2009, e successivamente riformulato dal Dl 78/2010. La struttura normativa resta, comunque, ancora poco chiara e soprattutto fragile, tanto da non riuscire a sciogliere completamente tutti i dubbi che ancora avvolgono questa tipologia contrattuale e la rendono&amp;nbsp;per questo poco utilizzata.

Scopo delle Linee guida &amp;egrave; quello di orientare imprese, professionisti e mondo bancario verso il contratto di rete, specificando tutte le casistiche che si possono presentare dal momento della formulazione del progetto a quello dell'ingresso di nuove imprese fino all'eventualit&amp;agrave; del recesso da parte di una o pi&amp;ugrave; di esse. 

Altrettanto importanti sono state le specificazioni giuridiche che riguardano il contratto di rete. Si &amp;egrave; precisato come con la costituzione del contratto non si crei un nuovo soggetto giuridico tra le imprese in rete: non avviene cio&amp;egrave; un'entificazione della rete, ma permane una disciplina "transtipica", tra quanto previsto nel Codice civile nel libro dei Contratti (Libro IV) e quello delle Societ&amp;agrave; (Libro V). 

Da questo punto di vista sono stati messi in evidenza i punti critici della rete come pure le sue peculiarit&amp;agrave; essenziali, partendo dall'analisi della governance, fino a quella della gestione del patrimonio e delle propriet&amp;agrave; immobiliari e dell'apertura del contratto di rete ad un'impresa italiana.

Da un punto di vista fiscale, rimane aperto il quesito su come fare per conservare con tale tipologia contrattuale i vantaggi fiscali previsti dalla normativa. Potrebbe dipendere dalla natura del patrimonio. L'indicazione &amp;egrave; quella di creare una rete non "entificata", dal momento che proprio la mancanza di una soggettivit&amp;agrave; giuridica porterebbe a far considerare il fondo comune che si crea come una compropriet&amp;agrave; delle imprese che hanno dato origine alla rete. Tuttavia, non &amp;egrave; stato sciolto completamente il nodo sulla separazione tra il patrimonio della rete e quello delle imprese che vi aderiscono. Un'idea proposta &amp;egrave; quella di affidare la gestione della rete a una societ&amp;agrave; ad hoc, dal momento che non &amp;egrave; chiaro a quale grado di separazione patrimoniale (unilaterale o bilaterale) si vada incontro con l'adesione ad un contratto di rete. Fonte: &lt;b&gt; http://www.astampa.rassegnestampa.it/confartigianatoweb/PDF/2012/2012-03-21/2012032121227792.pdfhttp://www.astampa.rassegnestampa.it/confartigianatoweb/PDF/2012/2012-03-21/2012032121227470.pdfhttp://www.retimpresa.it/index.php/it/archivio/41-articoli-2/1&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI: A VICENZA SEGNALATE OPERAZIONI FINANZIARIE SOSPETTE PER CIRCA 10 MILIONI DI EURO</title>
<description>
Prosegue l`opera del Nucleo di Polizia Tributaria di Vicenza nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio di denaro; dopo avere gia` contestato, lo scorso anno, l`omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette per oltre 37 milioni di euro da parte di cinque primari istituti di credito e due societa` fiduciarie, l`attenzione dei finanzieri si e` estesa ai professionisti, quali soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio imposti dal legislatore nazionale, che prevede, tra l`altro, l`inoltro di segnalazioni di operazioni sospette quando il professionista sappia ovvero sospetti che possa essere in atto un`attivita` di riciclaggio di proventi da reato da parte di propri clienti.
In particolare, nel corso di un`ispezione antiriciclaggio condotta nei confronti di un notaio da parte del Nucleo di Polizia Tributaria del capoluogo berico, su delega del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, e` emerso che tale professionista ha omesso di segnalare operazioni sospette di riciclaggio all`Unita` di Informazione Finanziaria della Banca d`Italia per complessivi 8,7 milioni di euro, in relazione ad una serie di atti di segregazione patrimoniale, quali la costituzione di trusts e fondi patrimoniali, riferibili a tre distinti clienti risultati coinvolti in indagini condotte dall`Autorita` Giudiziaria di Vicenza perche` responsabili, a vario titolo, dei reati di bancarotta fraudolenta e frode fiscale.
Il carattere comune delle violazioni contestate al notaio oggetto di controllo deve ricercarsi nell`utilizzo di strumenti giuridici in astratto leciti e riconosciuti dall`ordinamento giuridico nazionale che, tuttavia, nelle vicende prese in esame, sono stati posti in essere con il principale fine fraudolento di sottrarre i beni degli indagati alle possibili, quanto probabili, azioni esecutive dei creditori e, soprattutto, dell`Erario, cosi` integrando, per le persone che li hanno costituiti, specifiche responsabilita` in ambito penale.
Leggi il comunicato stampa completo della Guardia di Finanza. Fonte: &lt;b&gt;Comunicato stampa Guardia di Finanza del 20 marzo 2012&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:20:10 GMT</pubDate>
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<title>IL NUOVO FISCO CODIFICA L`ABUSO DEL DIRITTO</title>
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Il Governo &amp;egrave; impegnato a definire i contorni della bozza di delega fiscale, che quasi certamente sar&amp;agrave; presentata in Consiglio dei Ministri venerd&amp;igrave; 23 marzo.


In merito alla sostituzione dell`Ires (imposta sul reddito delle societ&amp;agrave;) con l'Iri (imposta sul reddito imprenditoriale), si coglie la volont&amp;agrave; di creare una imposizione per le attivit&amp;agrave; imprenditoriali e professionali ed una distinta per i singoli soggetti. I redditi conseguiti da imprese individuali, societ&amp;agrave; di persone, societ&amp;agrave; di capitali e studi professionali, andranno incontro ad un unico prelievo, l`Iri; i redditi tratti da tali attivit&amp;agrave; che ricadono sul singolo, invece, saranno tassati con l`Irpef progressiva e potranno essere dedotti dal reddito d`impresa.


Mentre il Direttore dell`Agenzia delle entrate, Befera, conferma l`entrata in vigore entro giugno del nuovo redditometro, utile per misurare la capacit&amp;agrave; dei contribuenti, la bozza della delega fiscale contiene una disposizione che rafforza l`uso dell`accertamento sintetico. In sostanza, dall`emersione del maggior reddito accertato ai fini Irpef si potr&amp;agrave; controllare che non vi siano state mancanze anche a livello contributivo o di altre imposte, relativamente l`attivit&amp;agrave; svolta dal soggetto.


Nel testo anche la riforma del catasto per avvicinare i valori delle case ai prezzi di mercato e il taglio di numerose agevolazioni ritenute "ingiustificate, superate o che costituiscono una duplicazione". 

Studiata l`introduzione della normativa sull`abuso di diritto, nell`ambito della disciplina antielusiva, che comprender&amp;agrave; ogni tipo di tributo e non avr&amp;agrave; rilevanza penale. Fonte: &lt;b&gt; http://www.corriere.it/economia/12_marzo_20/addio-alle-tre-aliquote-tagli-alle-agevolazioni-lorenzo-salvia_19e14f06-7255-11e1-a140-d2a8d972d17a.shtml&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IN "GU" IL DECRETO ATTUATIVO DELL'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA</title>
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Il decreto attuativo dell'Aiuto alla crescita economica, introdotto dall'articolo 1 del Dl n. 201/2011,  &amp;egrave; stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 66 del 19 marzo 2012.


Il provvedimento del ministero dell'Economia del 14 marzo 2012 reca le disposizioni riguardanti l`aiuto alla crescita economica previsto&amp;nbsp; per le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale.


Nello specifico, sancisce che il rendimento nozionale del capitale proprio &amp;egrave; fissato da decreti ministeriali che devono essere emanati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 20111, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio investito nell'impresa &amp;egrave; fissato al 3%.

L`importo  del  rendimento  nozionale  che  supera  il  reddito complessivo  netto  dichiarato  pu&amp;ograve;  essere  computato  in   aumento dell`importo deducibile dal reddito complessivo netto dei periodi d`imposta successivi.


Fornita anche la definizione di patrimonio netto. Il capitale proprio esistente alla data di chiusura dell`esercizio in  corso  al 31 dicembre 2010 &amp;egrave; costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener  conto dell`utile dello stesso esercizio.
&amp;Egrave;, comunque, previsto un limite per tale patrimonio netto. In ciascun esercizio la variazione in aumento non pu&amp;ograve; eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LE MODIFICHE AL DL FISCALE: LISTE SELETTIVE DA ABOLIRE</title>
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Oggi, marted&amp;igrave; 20 marzo 2012, inizia, nelle commissioni Finanze e Bilancio del Senato, l`esame dei  700 emendamenti presentati al decreto di semplificazione fiscale. Le principali modifiche che il Parlamento intende apportare al testo sono le seguenti.


Bollino blu &amp;ndash; Appoggiata la proposta del Direttore delle entrate, Befera, di rilasciare ai commercianti virtuosi un "attestato" a riprova della correttezza dal punto di vista fiscale; il documento potr&amp;agrave; essere utilizzato ``ai fini di comunicazione dei rapporti con la clientela`` e interesser&amp;agrave; i commercianti con un fatturato inferiore a un milione di euro. Viene invece scartata l`ipotesi di creare delle liste selettive contenenti i nomi dei contribuenti che sono stati pi&amp;ugrave; volte segnalati per non aver emesso lo scontrino.


Condono fiscale &amp;ndash; L`emendamento presentato prevede la possibilit&amp;agrave; di chiudere, a domanda del contribuente,  la lite fiscale di valore non superiore a 100.000 euro, pendenti al primo ottobre del 2011 davanti alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado e giudizio. Il pagamento viene fissato a 150 euro per  le liti fino a 2.000 euro, mentre per importi superiori il versamento dovr&amp;agrave; essere pari al 10% del valore della lite.


Imu &amp;ndash; Numerose sono le proposte dirette a chiedere esenzioni dalla nuova imposta municipale. Si chiede la non assoggettabilit&amp;agrave; per gli immobili che appartengono al comune e gli Iacp; la riduzione dell`aliquota allo 0,4 per mille per chi affitta le case con canone calmierato; l`esenzione per i fabbricati rurali posti in zona di montagna funzionali all`azienda agricola (stalle e fienili) e per quelli funzionali agli alpeggi utilizzati nel periodo estivo.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>SENZA RECLAMO IL RICORSO E` INAMMISSIBILE</title>
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L'articolo 39, comma 9 della Manovra correttiva di luglio - Dl 98/2011 - ha aggiunto al Dlgs 546/1992 l'articolo 17-bis, denominato "Il reclamo e la mediazione". 

Con la norma si rende obbligatorio per le liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro, a decorrere dal 1&amp;deg; aprile 2012, l'istituto della mediazione tributaria, spiegata dall'agenzia delle Entrate con la circolare 9 del 19 marzo 2012.


Il nuovo strumento deflativo del contenzioso:

- &amp;egrave; obbligatorio, sia per il fatto che se il contribuente che intende proporre ricorso non presenta preventivamente l'istanza di mediazione il ricorso &amp;egrave; reputato inammissibile, sia perch&amp;eacute; l'Ufficio &amp;egrave; tenuto a esaminare l'istanza e a esprimersi al riguardo;

- ha carattere generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti
impugnabili emessi dall'Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla
restituzione di tributi o le cartelle impugnabili sulla base dell'omessa notifica dell'atto di accertamento (opera l'esclusione dalla mediazione l'ipotesi in cui il contribuente sollevi esclusivamente vizi propri della cartella);

- riduce al 40% le sanzioni nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, con rideterminazione della pretesa o nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato.


Restano esclusi: gli atti di recupero degli aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario, nonch&amp;eacute; gli atti non riconducibili all'attivit&amp;agrave; dell'Agenzia delle Entrate, quali la cartella di pagamento nelle ipotesi in cui il contribuente sollevi esclusivamente vizi propri della cartella (ad esempio, ritualit&amp;agrave; della notifica), l'iscrizione di ipoteca, il fermo di beni mobili registrati e gli atti relativi alle operazioni catastali.


La procedura prevede la presentazione dell'istanza del reclamo (richiesta di annullamento totale o parziale dell'atto alla competente struttura dell'Agenzia) - in allegato alla circolare in oggetto un fac-simile di istanza - entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso d'accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso (fa fede non la data in cui l'Agenzia ha consegnato/spedito il plico, ma la data di ricevimento da parte del contribuente). L'istanza pu&amp;ograve; contenere anche una proposta di mediazione e una richiesta di sospensione dell'atto impugnato. Dal lato agenziale, nei 90 giorni successivi, strutture diverse da
quelle che hanno definito e redatto l'accertamento esamineranno l'istanza e decideranno se accoglierla, nella sua totalit&amp;agrave; o anche parzialmente, oppure formulare d'ufficio una proposta di
mediazione. Spirati i 90 giorni senza l'intesa o in presenza del diniego dell'Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria per il contenzioso.

In merito all'istituto del reclamo, il presidente Cndcec, Siciliotti, pur non essendo contrario allo strumento deflattivo, pone la questione dell'esigenza di un mediatore terzo: "Nell'istante in cui il ruolo di mediatore &amp;egrave; affidato ad un altro ufficio della medesima pubblica amministrazione che &amp;egrave; anche controparte del contribuente nel procedimento, pi&amp;ugrave; che di mediazione tributaria sarebbe corretto parlare di reclamo amministrativo obbligatorio per poter poi adire le commissioni tributarie provinciali". Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/al-via-mediazione-tributaria-liti-fino-20mila-eurohttp://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=1e002899-1a06-4ebf-b74f-ff4f99f25bc6&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>ENTRO IL 31 MARZO 2012 LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI LAVORI USURANTI</title>
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Attraverso il sito del Ministero del lavoro, nella sezione "Cliclavoro", &amp;egrave; possibile acquisire ed inviare, dopo l`accreditamento al sistema, il modello "Lav_Us" per la comunicazione obbligatoria dei lavori usuranti, introdotta dal decreto legislativo n. 67/2011.

Scade infatti il 31 marzo 2012 il termine entro il quale i datori di lavoro dovranno denunciare lo svolgimento di attivit&amp;agrave; usuranti, come individuate dal DM 19/5/1999, di lavoro notturno, di lavorazioni a catena, di conduzione di veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto collettivo.

L`invio della comunicazione potr&amp;agrave; essere effettuato anche dalle imprese utilizzatrici di lavoratori somministrati, in caso di svolgimento di lavori a catena o notturni; dai consulenti del lavoro o soggetti abilitati all`amministrazione del personale (legge 12/1979); dagli agrotecnici o agrotecnici laureati abilitati alla gestione e all`amministrazione dei lavoratori del settore agricolo.

La mancata comunicazione comporter&amp;agrave; una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>730-4: IN PRESENZA DI VARIAZIONI LA COMUNICAZIONE E` D'OBBLIGO</title>
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Entro il 2 aprile 2012, i datori di lavoro, pubblici e privati, anche in caso di variazioni delle informazioni fornite nel 2011, sono tenuti alla comunicazione, esclusivamente online ma anche tramite un intermediario, dell'indirizzo telematico dove ricevere i modelli 730-4 dall'agenzia delle Entrate. 

Il modello da utilizzare &amp;egrave; quello approvato con provvedimento direttoriale del 2 febbraio 2012. 

L'unico prospetto presenta 2 sezioni. Nella prima, riservata all'indicazione dei dati relativi al sostituto, i quadri A e B prevedono l'indicazione dell'utenza telematica scelta per la ricezione dei modelli 730-4. Nel caso di variazioni dei dati comunicati con il modello per l'anno 2011 o gi&amp;agrave; comunicati nel 2012, dovr&amp;agrave; essere compilato il riquadro comunicazione sostitutiva esponendoil numero di protocollo della comunicazione da variare. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/sostituti-%C3%A8-ora-comunicarel%E2%80%99indirizzo-web-dati-dei-730-4&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>SICUREZZA LAVORO. SLITTA IL CLICK DAY PER GLI INVESTIMENTI</title>
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Il calendario per l`invio telematico delle domande di contributo a fondo perduto del 50% dei costi sostenuti per investimenti in macchinari idonei per la sicurezza nei luoghi di lavoro slitta al 16 aprile 2012.


E` quanto ha annunciato l`Inail - con un avviso nel proprio portale www.inail.it - deludendo le moltissime imprese pronte al click day, data e ora in cui potevano essere inoltrate le domande la cui comunicazione doveva avvenire il 14 marzo 2012.


Stop, quindi, anche per gli investimenti, che potranno iniziare solo dopo aver ricevuto la conferma ufficiale scritta dell`agevolazione da parte dell`Istituto. Resta tutto sospeso, dunque, in attesa del prossimo click day.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>SALDO IVA IN UNICA SOLUZIONE ENTRO OGGI</title>
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I titolari di partita Iva tenuti al saldo, in un'unica soluzione, dell'imposta relativa al 2011, sono chiamati a pagare entro oggi, 16 marzo 2012.

La dichiarazione Iva "autonoma" comporta l'alternativa possibilit&amp;agrave; &amp;ndash; oltre quella di corrispondere oggi in unica soluzione - di rateizzare le rate successive alla prima, applicando lo 0,33% mensile in pi&amp;ugrave;.

Diversamente, la dichiarazione Iva in Unico comporta le alternative possibilit&amp;agrave; &amp;ndash; oltre quella di corrispondere oggi in unica soluzione &amp;ndash; di:

- pagare il saldo in un'unica soluzione entro le scadenze previste per i versamenti di Unico, con lo 0,40% in pi&amp;ugrave; per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;

- rateizzare il saldo dovuto a far data da oggi, applicando lo 0,33% mensile in pi&amp;ugrave; all'importo di ciascuna rata successiva alla prima;

- infine, rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base all'Unico, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e poi applicando l'interesse per la rateazione dei versamenti di Unico dello 0,33% a ogni rata successiva alla prima. 

La via per sanare il mancato pagamento &amp;egrave;, ricordiamo, il ravvedimento operoso. 

Il saldo va effettuato con modello F24, esclusivamente per via telematica. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/saldo-iva-cassa-entro-16-marzo-se-versato-autonomamente-unico&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LITI FISCALI PENDENTI, L`AGENZIA INTERVIENE SU PROROGA E AMPLIAMENTO DELLA DEFINIZIONE</title>
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La manovra di luglio - articolo 39, comma 12, del Dl 98/2011 - l`ha istituita, il milleproroghe  - articolo 29, comma 16-bis, del Dl 216/2011 - ha riaperto il termine di versamento, con ampliamento verso tutte le liti del 2011, unificandolo al 2 aprile 2012, data di scadenza dell`istanza. Si tratta della definizione delle liti fiscali pendenti minori, ossia sotto i 20mila euro, oggetto della circolare n. 7 del 15 marzo 2012 emessa dall`agenzia delle Entrate.


La precisazione piu` importante e` quella dell`esclusione della definizione agevolata per le liti rese ancora pendenti per ricorsi inammissibili e strumentali. Ossia, per le liti in cui il contribuente abbia impugnato un avviso di accertamento oltre i termini di decadenza, per precostituire artificiosamente una controversia pendente e poter pagare un`imposta inferiore rispetto a quella effettivamente accertata. Si richiama, allo scopo, quanto detto e nella pregressa circolare 48/E/2011 - "...sono ammesse ... alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi - in se` inammissibili - proposti oltre i termini prescritti dalla legge ..., purche` prima del 6 luglio 2011 non sia intervenuta pronuncia definitiva di inammissibilita`” - e nella sentenza di Cassazione n. 19693/2011: "...una lite puo` considerarsi "pendente" (anche ove si possa prospettare inammissibile il ricorso introduttivo di quella) allorche` essa possa considerarsi "reale", e sia, cioe`, provvista di un margine di incertezza, tanto che permanga l`interesse, non solo del contribuente ma anche dell`amministrazione, a definirla”.


Altra esclusione riguarda i ruoli emessi a seguito dell`attivita` di liquidazione automatizzata (ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973), delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, dunque contro il ruolo emesso per la tassazione separata dei redditi ai sensi dell`articolo 1, comma 412, della legge 311/2004, attivita` di mera liquidazione che non produce l`emanazione di un atto impositivo.


E` ammessa, invece, la definizione degli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di competenza dell`erario, emessi ai sensi dell`articolo 12 del Dl 70/1988, sui trasferimenti degli immobili non censiti, se risulta impugnato anche l`atto di classamento di un immobile.


In ultimo, si spiega che di fronte ad una decisione di rinvio della Corte di cassazione si ritengono superate tutte le precedenti pronunce. In tal caso e` come se non sia stata gia` resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull`ammissibilita` dell`atto introduttivo del giudizio, pertanto si applichero` l`aliquota del 30% sul valore della controversia. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/chiusura-delle-liti-fiscali-minori-tutto-sulla-riapertura-dei-termini&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 06:01:33 GMT</pubDate>
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<title>L'AGENZIA RISPONDE AI QUESITI SULLO SPESOMETRO ALLA LUCE DEL DL SEMPLIFICAZIONI FISCALI</title>
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L'agenzia delle Entrate, con la nota del 14 marzo 2012 pubblicata sul sito, fornisce delucidazioni su alcuni dubbi sulle operazioni da segnalare si fini dello spesometro, oggetto di quesiti delle associazioni di categoria.


"Per le operazioni effettuate dal 1&amp;deg; gennaio 2012 l`obbligo di comunicare all`agenzia delle entrate riguarda tutte le operazioni Iva rilevanti ai fini dell`imposta sul valore aggiunto".  Pertanto, dal 1&amp;deg; gennaio 2012: 

- le operazioni su cui sussiste l`obbligo di emissione della fattura devono essere comunicate per l`ammontare complessivo riferito a ciascun cliente o fornitore (senza alcuna limitazione in ordine all`importo della singola operazione);

- le operazioni su cui non sussiste l`obbligo di emissione della fattura devono essere comunicate (analiticamente) soltanto se di importo non inferiore a 3.600 euro, Iva inclusa.

Tra le esclusioni dalla segnalazione si evidenziano:

- le operazioni sottostanti ai rapporti finanziari che gli intermediari hanno obbligo di comunicare all`Anagrafe tributaria per le indagini in materia di imposte sui redditi e di Iva;

- le operazioni finanziarie esenti Iva;

- le operazioni di coassicurazione e di riassicurazione;

- i rapporti e le operazioni finanziarie effettuate tra le compagnie assicuratrici che non si riflettono sulle condizioni contrattuali praticate al cliente.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>I CINQUE PUNTI DEL PROGETTO FORNERO</title>
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Hanno preso il via gli incontri tra il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, e le parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro per centrare il termine del 23 marzo 2012.  Cinque i punti da (ri)toccare: ordinamento contratti, sistema degli ammortizzatori sociali, flessibilit&amp;agrave; in uscita, politiche attive e servizi per il lavoro.


Su modello tedesco, la proposta di modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori vede:


- il diritto al reintegro nel posto di lavoro assicurato solo nel caso dei licenziamenti discriminatori; 
- solo un indennizzo per i licenziamenti basati su motivi economici;

- la decisione del giudice in favore di reintegro o indennizzo per quelli disciplinari;

- un limite di 2 anni di stipendio arretrato al risarcimento in caso di reintegro, con esclusione di un tetto per i contributi per la pensione che devono essere pagati dall`azienda per tutto il periodo di allontanamento.


Sulle tipologie di contratto si pensa al contratto a tempo indeterminato come quella forma di contratto che dovr&amp;agrave; dominare gli altri ed al contratto di apprendistato (con presenza obbligatoria del tutore, che certificher&amp;agrave; la formazione) come canale preferenziale di ingresso al lavoro. In tal senso, saranno previste delle importanti agevolazioni sui contributi, ma l'azienda dovr&amp;agrave; essersele meritate: le otterranno solo se avranno trasformato lavoratori a tempo indeterminato una parte degli apprendisti assunti nel pregresso. I contratti a termine, ridotti a 7, sarebbero resi di difficile applicabilit&amp;agrave;, ad esempio con una maggiorazione contributiva (aliquota dell`1,4%), che l`azienda potr&amp;agrave; recuperare come premio di stabilizzazione se assume il lavoratore a tempo indeterminato, o con l`aumento dell`intervallo temporale tra un contratto e l`altro per arginare il fenomeno della successione abusiva di queste forme di contratto. Verr&amp;agrave; eliminato anche il discusso obbligo di impugnare il contratto a termine davanti al giudice entro 60 giorni dalla cessazione.


Il fronte ammortizzatori sociali potrebbe trovare un allungamento il periodo di transizione, con l`entrata a regime nel 2017. Sul tema il ministro Fornero assicura che ci sono abbastanza risorse "per fare una buona riforma degli ammortizzatori sociali". Fonte: &lt;b&gt; http://www.corriere.it/economia/12_marzo_15/art-18-come-cambia_4e22c3f6-6e65-11e1-850b-8beb09a51954.shtml&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IL PRESIDENTE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI INVITA ALLA SCELTA PER UNA SVOLTA VERA</title>
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"La scelta, oggi pi&amp;ugrave; che mai, &amp;egrave; di campo". Il Presidente del Consiglio Nazionale  dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Claudio Siciliotti, in un intervento sul "Corriere della Sera" del 14 marzo 2012, invita la societ&amp;agrave; politica a "mettersi in gioco nel privato", investendo in chi si crea e crea il lavoro.


"Con 35-40 miliardi si potrebbe togliere l`Irap a lavoratori autonomi e imprese e portare la tassazione delle societ&amp;agrave; di capitali labour intensive al 13%". Il Presidente Siciliotti suggerisce che la somma pu&amp;ograve; essere raggiunta tagliando le agevolazione che in modo "assai meno efficace" gravitano nel mondo imprenditoriale e con una spending review che possa ridurre la spesa. "Dipende anzitutto dalla volont&amp;agrave; politica". Fonte: &lt;b&gt; http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=1275be2c-5844-4a36-9ee3-d4aae5cb28&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>DAL 1° GENNAIO IN VIGORE LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI. CHIARIMENTI INPS</title>
<description>
Con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, l'Inps commenta le nuove disposizioni in materia pensionistica introdotte dalla manovra Monti.

Il Dl 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha infatti previsto che, a partire dal 1&amp;deg; gennaio 2012, tutte le precedenti prestazioni pensionistiche vengano sostituite dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata. Tali prestazioni spettano a tutti i lavoratori (uomini e donne) che sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, oltre che alla Gestione separata (regimi misto e contributivo), e che hanno maturato i requisiti a decorrere dall'inizio del corrente anno. 

Per l'accesso alle suddette due prestazioni pensionistiche, i soggetti interessati devono possedere i requisiti previsti dalla legge.

Per l'accesso alla pensione di vecchiaia oltre al raggiungimento del requisito anagrafico indicato nella circolare occorre che i lavoratori abbiano maturato un'anzianit&amp;agrave; contributiva minima pari a 20 anni. La vera novit&amp;agrave; della riforma pensionistica &amp;egrave; che ai fini del raggiungimento di tale requisito &amp;egrave; valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato.

Inoltre, sempre a decorrere dal 1&amp;deg; gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1&amp;deg; gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere non solo delle condizioni anagrafiche e contributive descritte, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno2012, a1,5 volte l`importo dell`assegno sociale, ma anche se hanno raggiunto i 70 anni di et&amp;agrave; e 5 anni di contribuzione "effettiva", indipendentemente dall'importo della pensione.
Per quanto riguarda il requisito dei 5 anni di contribuzione, si specifica che &amp;egrave; utile solo la contribuzione effettivamente versata, mentre non viene tenuta in considerazione quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. 
Dal 1&amp;deg; gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell'adeguamento alla speranza di vita, &amp;egrave; incrementato di tre mesi.


Al verificarsi delle suddette condizioni (compimento et&amp;agrave; anagrafica, requisiti di assicurazione e contribuzione),  l'assegno ordinario di invalidit&amp;agrave; &amp;egrave; trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia a condizione che i lavoratori abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente.


Analogo discorso viene fatto dall'Ente previdenziale per ci&amp;ograve; che riguarda la pensione anticipata. 

A tal proposito, l'Inps, inoltre, spiega che per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'et&amp;agrave; inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianit&amp;agrave; contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari all'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'et&amp;agrave; di 62 anni; la percentuale annua &amp;egrave; elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
In altri termini, la riduzione &amp;egrave; pari all'1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni.


Un'altra novit&amp;agrave; affrontata dall`Inps &amp;egrave; quella relativa alla totalizzazione.
Si ricorda che il decreto Monti, con effetto dal 1&amp;deg; gennaio 2012, ha facilitato la totalizzazione contributiva, eliminando la condizione del minimo contributivo di tre anni ai fini dell`esercizio del cumulo. Pertanto, la circolare spiega che a decorrere dal 1&amp;deg; gennaio 2012 , &amp;egrave; data facolt&amp;agrave; di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorch&amp;eacute; inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un`unica pensione secondo quanto previsto dal Dlgs n. 42/2006. Fonte: &lt;b&gt; http://www.inps.it/portale/image.aspx?iIDRassegna=17291http://www.inps.it/portale/image.aspx?iIDRassegna=17272&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
</item>
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<title>SLITTA AL 15 OTTOBRE LA COMUNICAZIONE DATI DEI BENI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI</title>
<description>
La data del 31 marzo 2012, originariamente fissata dal direttore dell'agenzia delle Entrate come termine per la prima comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci e ai familiari, &amp;egrave; prorogata al 15 ottobre 2012.

A deciderlo un nuovo provvedimento agenziale del 13 marzo 2012, n. protocollo 2012/37049, che va a modificare il precedente documento di prassi del 16 novembre 2011.

Nelle motivazioni direttoriali si legge la volont&amp;agrave; di concedere un maggior lasso di tempo per la prima comunicazione dati, proprio "tenuto conto delle particolari difficolt&amp;agrave; di attuazione e della assoluta novit&amp;agrave; dell'obbligo in parola", introdotto dalla manovra estiva 2011.

La nuova scadenza dar&amp;agrave; modo di valutare correttamente gli adempimenti da porre in essere sia riguardo a ci&amp;ograve; che dovr&amp;agrave; essere comunicato che con riferimento ai soggetti interessati. 

Tuttavia, se si tiene conto del fatto che la modifica sostanziale riguardante la determinazione del reddito diverso in capo al socio utilizzatore del bene d'impresa &amp;egrave; entrata in vigore dal 1&amp;deg; gennaio 2012, appare del tutto naturale il fatto che il nuovo obbligo sia stato fatto slittare verso la fine dell'anno, nella speranza che, nel frattempo, giungano nuovi interventi chiarificatori della norma a firma della stessa agenzia delle Entrate.

Infatti, anche se la norma nella sua essenza appare del tutto condivisibile, in quanto mira a tassare l`utilizzo personale in capo ai soci dei beni dell`impresa che dovrebbero essere destinati ad altre finalit&amp;agrave;, &amp;egrave; altrettanto vero che ci sono molti altri aspetti da chiarire.

In primo luogo, merita una specificazione la questione dei soggetti utilizzatori dei beni d'impresa nel momento in cui gli stessi, oltre alla figura di socio, rivestono anche quella di amministratore o dipendente della societ&amp;agrave;. Il nodo da sciogliere &amp;egrave; se tali soggetti siano tenuti all'obbligo di trasmissione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari oppure no. 

Analogamente, un chiarimento si rende necessario circa l`obbligo o meno di comunicazione dei soli finanziamenti o versamenti esistenti a fronte di un mancato utilizzo da parte del socio del bene di impresa. La proroga del termine potrebbe essere l'occasione per meglio specificare il perimetro di applicazione concreta della disposizione in parola. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/beni-godimento-soci-o-familiariil-primo-invio-slitta-met%C3%A0-ottobre&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PAGAMENTI IN CONTANTE ANCHE SOPRA I MILLE EURO PER I CITTADINI STRANIERI. SANATORIA EX POST</title>
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Con comunicato stampa del 13 marzo 2012, l'agenzia delle Entrate interviene sui pagamenti in contante sopra i mille euro per i trasferimenti di denaro effettuati da cittadini stranieri.

L'Agenzia ufficializza, cos&amp;igrave;, la deroga prevista dal nuovo decreto fiscale, annunciando, in attesa di un provvedimento ufficiale, che gli stranieri sono esclusi dalle limitazioni all`utilizzo del denaro contante anche sopra i mille euro.

La deroga, nello specifico, interessa le cessioni di beni e prestazioni di servizi legate al turismo effettuate da commercianti al minuto e assimilati, agenzie di viaggio e turismo nei confronti di persone fisiche che non hanno cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi della Unione europea, e che sono residenti al di fuori del territorio dello Stato.

Tuttavia, per rendere operativa la deroga, gli operatori dovranno comunque inviare una comunicazione preventiva, o ex post, all'agenzia delle Entrate e osservare i seguenti due adempimenti:

all'atto dell'operazione, si dovr&amp;agrave; acquisire fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente oppure un'autocertificazione di quest'ultimo, che attesti che non &amp;egrave; cittadino italiano n&amp;eacute; di uno dei Paesi dell`Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che &amp;egrave; residente al di fuori del territorio dello Stato;

nel primo giorno feriale successivo all'operazione, si dovr&amp;agrave; poi versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di identit&amp;agrave; del cliente, della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

&amp;Egrave; prevista una fase transitoria in attesa del provvedimento ufficiale dell'agenzia delle Entrate. Tali adempimenti, infatti, dovranno essere rispettati anche dagli operatori che effettuano operazioni tra il 2 marzo e la pubblicazione del modello di comunicazione, che sar&amp;agrave; approvato con il citato provvedimento. Una volta reso disponibile il modello, i pagamenti in contante oltre i mille euro potranno essere regolarizzati con l`invio telematico entro i successivi 15 giorni. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/pagamento-cash-degli-stranieri-escluso-dal-limite-dei-mille-euro&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>FISCO TROPPO INVASIVO. ALLARME PRIVACY</title>
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Salvare, s&amp;igrave;, l`Italia ma non a danno della riservatezza dei suoi cittadini. 

A lanciare accuse contro le ultime manovre economiche messe in campo per combattere l`evasione fiscale &amp;egrave; il Garante della privacy, Francesco Pizzetti, durante l`intervento, presso l`aula del Senato, in cui ha tracciato il bilancio dei suoi sette anni di attivit&amp;agrave;. Il mandato del Garante scadr&amp;agrave; il 13 aprile 2012. 

Dure le parole di Pizzetti: "in uno Stato democratico, il cittadino ha il diritto di essere rispettato fino a che non violi le leggi, non di essere un sospettato a priori", in quanto &amp;egrave; da "sudditi essere considerati dei potenziali mariuoli". Ha paventato anche "strappi forti allo Stato di diritto". 

Pizzetti ha, tuttavia, ribadito il suo totale consenso a varare norme per contrastare "la fuga" dei cittadini dall`obbligo di contribuire con la propria capacit&amp;agrave; economica al bilancio statale. Ma, dall`altra parte, non concorda con gli strumenti utilizzati: da ultimo, il D.L. n. 16/2012, dove si &amp;egrave; previsto di compilare una lista di buoni e cattivi e rilasciare i bollini blu per i commercianti virtuosi. 

Ancora, sotto accusa finiscono tutti le modalit&amp;agrave; con cui il Fisco intende ottenere informazioni che non riguardino la sfera economica del contribuente bens&amp;igrave; la sua sfera privata (come il nuovo redditometro), nonch&amp;eacute; acquisire notizie dagli intermediari finanziari. 

L`intervento del Garante ha affrontato anche il problema della enorme mole di dati personali che il sistema giudiziario utilizza e della loro sicurezza. Non ultimo, il nodo "intercettazioni", per il quale ha chiesto una parola decisiva del Parlamento. Fonte: &lt;b&gt; http://www3.lastampa.it/politica/sezioni/articolo/lstp/446253/http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=185576&amp;sez=HOME_ECONOMIA&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>COMPENSAZIONI, LA SOGLIA SI ABBASSA DA APRILE</title>
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La riduzione della soglia a 5mila euro per le compensazioni Iva libere, ossia senza previa presentazione all'agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell'istanza dalla quale risulta il credito, si applicher&amp;agrave; a quelle effettuate a partire dal 1&amp;deg; aprile 2012. 

&amp;Egrave; quanto specificato dall'agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 13 marzo 2012, resosi necessario dall'assenza del provvedimento direttoriale, previsto dal comma 20 dell'articolo 8 del decreto sulle semplificazioni fiscali (Dl 16/2012) ed in corso di emanazione, che avrebbe gi&amp;agrave; dovuto dettare le modalit&amp;agrave; di applicazione della nuova norma. 

Dunque, la soglia per la compensazione orizzontale del credito Iva rimane a 10mila euro fino alle compensazioni di tutto marzo 2012. Nel comunicato un esempio: "se nell'anno d'imposta 2011 il contribuente ha maturato un credito annuale di 6 mila euro, presentando la relativa dichiarazione annuale da oggi ed entro il 31 marzo 2012, lo stesso potr&amp;agrave; utilizzare per intero il credito Iva a partire dal successivo 16 aprile 2012".

Mentre, dal 1&amp;deg; aprile 2012 i crediti Iva che superano i 5mila euro, sia nell'ambito della compensazione del credito annuale sia in quello del credito infrannuale, potranno essere portati in compensazione solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, a partire dal 16&amp;deg; giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Fonte: &lt;b&gt; http://www.astampa.rassegnestampa.it/confartigianatoweb/PDF/2012/2012-03-14/2012031421166945.pdfhttp://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/compensazioni-crediti-ivail-nuovo-limite-si-applica-aprile&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>FONDAZIONE STUDI CDL: GLI EFFETTI DEL RECESSO DEL SOCIO PER SRL E PER SNC</title>
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Nel parere n. 8 del 12 marzo 2012, diffuso dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, si analizzano le diverse conseguenze che derivano dall`esercizio del diritto di recesso da parte del socio nei due diversi ambiti della societ&amp;agrave; di persone &amp;ndash; quale una snc - rispetto alla societ&amp;agrave; di capitali &amp;ndash; quale una srl. 

Dopo aver esaminato le differenti norme in materia di recesso che riguardano le due tipologie societarie, il parere perviene alla conclusione che risulta pi&amp;ugrave; conveniente, prima di procedere con il recesso, trasformare una srl in snc per il fatto che, in quest`ultima tipologia societaria, la differenza da recesso -&amp;nbsp;ossia il maggior valore tra somme da liquidare al socio receduto e storno di quota parte del capitale e delle riserve di pertinenza del socio -&amp;nbsp;va a confluire nel conto economico per diventare, cos&amp;igrave;, deducibile. 

Ci&amp;ograve; senza contare che, nel caso di recesso di socio di societ&amp;agrave; di capitali, se il patrimonio netto della societ&amp;agrave; non &amp;egrave; sufficiente a garantire la liquidazione della parte del socio che recede ed i soci rimanenti non effettuano versamenti a fondo perduto per ricostruire il capitale minimo, l`ente va incontro alla liquidazione. 

Questo non avviene nella societ&amp;agrave; di persone, dove non sussiste l`obbligo di dotarsi di un capitale minimo e la societ&amp;agrave; stessa pu&amp;ograve; anche avere un saldo patrimoniale negativo, essendo i soci responsabili, per la societ&amp;agrave;, con i propri beni. 

Per completezza, per&amp;ograve;, va anche valutato il trattamento fiscale cui va incontro il singolo, ossia il socio che recede: nel caso di socio di srl, la differenza positiva viene tassata per il 49,72% dell`utile o attraverso tassazione a titolo d`imposta del 12,5%, al momento dell`incasso; nel caso di socio di snc, la differenza positiva va a confluire nel reddito d`impresa che subisce la tassazione piena. Fonte: &lt;b&gt; http://www.consulentidellavoro.it/pdf/fondazionestudi/parere_n08_2012.pdf&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>DALLA FONDAZIONE STUDI IL REVERSE CHARGE DELLA COMUNITARIA 2010</title>
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Si avvicina la data fatidica del 17 marzo 2012 per l'ingresso delle nuove regole Iva, ex Comunitaria 2010, relative agli acquisti di servizi forniti da soggetti non residenti. La normativa italiana ha recepito le disposizioni in tema dettate dalla Ue. Sulle modifiche degli adempimenti contabili e fiscali del soggetto passivo Iva nazionale interviene il parere 7, dell'8 marzo 2012, espresso dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro. 

Si premette che non muta il criterio che individua il soggetto debitore dell'Iva. Pertanto, secondo la regola dell'inversione contabile (articolo 17, secondo comma, Dpr n. 633/1972), gli obblighi Iva per le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da operatori economici non residenti verso soggetti passivi stabiliti in Italia sono a carico di questi ultimi. E non vengono toccate neanche le prestazioni di servizi non "generiche" verso soggetti passivi, artt. 7-quater e seguenti del DPR n. 633 del 1972, per le quali il momento impositivo coincide col primo momento tra pagamento della fattura o ricevimento della fattura. 

A cambiare &amp;egrave; il criterio di individuazione del momento impositivo, ossia del momento di effettuazione dell'operazione, delle prestazioni generiche tra operatori italiani ed operatori esteri. 

A decorrere dal 17 marzo 2012 scatter&amp;agrave; al momento in cui la prestazione viene ultimata o, laddove l'operazione sia di carattere periodico o continuativo, al momento di maturazione dei corrispettivi. Se, poi, prima di tale momento &amp;egrave; pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, allora l'operazione si considera effettuata relativamente all'importo pagato, all'atto del pagamento. 

Altra novit&amp;agrave; &amp;egrave; l'obbligatoriet&amp;agrave; dell'integrazione da parte di chi riceve il servizio ed &amp;egrave; soggetto passivo in Italia della fattura (facoltativa prima della data spartiacque) emessa dal fornitore estero membro Ue. L'integrazione e l'annotazione sui registri dovranno effettuarsi nel mese di ricevimento della fattura o anche successivamente, ma in ogni caso prima dello scadere del termine di 15 giorni dal ricevimento. In mancanza della fattura del prestatore Ue, gli adempimenti indicati devono essere assolti entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esigibilit&amp;agrave; dell'imposta, anche ai fini degli adempimenti Intrastat, sorge nel mese in cui la fattura perviene al destinatario o, in assenza della fattura, entro il mese successivo alla data in cui viene emessa l'autofattura che regolarizza l'operazione. Fonte: &lt;b&gt; http://www.consulentidellavoro.it/pdf/fondazionestudi/parere_n07_2012.pdf&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>L`ASPI A REGIME ENTRO IL 2015. LA RIFORMA DEL LAVORO ENTRO PRIMAVERA. SINDACATI CRITICI, DELUSI, PREOCCUPATI</title>
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Ad inizio primavera si chiuder&amp;agrave;, nelle intenzioni del ministro del Lavoro, Fornero, e del Presidente del Consiglio dei Ministri, Monti, l'accordo con le parti sociali sulla riforma del mercato del Lavoro. 

Il tavolo delle trattative &amp;egrave;, il 12 marzo 2012, al suo sesto confronto e vi partecipano gli esponenti di spicco delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali. 

Nella sostanza degli interventi, il giorno seguente,&amp;nbsp;il principale obiettivo del Governo e del Ministro &amp;egrave; ridurre i livelli di disoccupazione del Paese sino al 4-5% strutturale, "tassello essenziale ai fini della crescita, con un forte coinvolgimento del Sud", poich&amp;eacute; "Non c'&amp;egrave; crescita senza equilibrio tra Nord e Sud". 

Ancora: il contratto di lavoro a tempo determinato "dovr&amp;agrave; costare un po` di pi&amp;ugrave;".&amp;nbsp;

L`azione delicata riguarda i nuovi ammortizzatori che andranno a regime nel 2015 e che affiancheranno il sistema della cassa integrazione, i cui fondi, rassicura Elsa Fornero, "non saranno presi dal fondo sociale". Gli ammortizzatori decisi dall'Esecutivo si chiameranno "Aspi", che sta per Assicurazione sociale per l`impiego, e garantiranno un`integrazione al reddito per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i dipendenti con contratto a termine del settore pubblico. Un sussidio unico, che giunger&amp;agrave; gradualmente a partire dal 2013 per raggiungere il nuovo regime, appunto, entro il 2015. L'accesso al sostegno prevede, per ora, due anni di anzianit&amp;agrave; assicurativa e perlomeno 52 settimane di lavoro nell`ultimo biennio, mentre l`assegno ammonterebbe a circa 1.119 euro (tetto massimo), con un abbattimento del 15 per cento dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15 per cento passati altri sei mesi. Tutte le forme di indennit&amp;agrave; introdotte con il regime delle deroghe saranno cos&amp;igrave; bloccate. 

Ora le reazioni.

Per la leader della Cgil, Susanna Camusso: "Il dato di oggi &amp;egrave; un passo indietro". In particolare, l`accelerazione dell'ingresso dei nuovi ammortizzatori "si traduce nel breve periodo, durante la crisi, in una riduzione della copertura e nessun vantaggio sulla prestazione economica". 

Luigi Angeletti&amp;nbsp;- Uil - pronostica che la trattativa sul mercato del lavoro si chiuder&amp;agrave; "entro questa settimana". Ma aggiunge: "(&amp;hellip;) la conclusione che mi posso attendere sar&amp;agrave; una delusione per molte persone".

Infine, il numero uno della Cisl, Raffaele Bonanni, sostiene che "L`unica cosa che non ci convince affatto, anzi siamo preoccupatissimi" &amp;egrave; "la transizione breve" per la riforma degli ammortizzatori, che anticipa l'arresto della mobilit&amp;agrave; (anche dei sussidi della disoccupazione e dell'attuale regime delle deroghe) e con la crisi e l`aumento dell`et&amp;agrave; pensionabile provocherebbe "una ecatombe sociale".
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IN SCADENZA LA TASSA ANNUALE DI VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2012</title>
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Scade venerd&amp;igrave; 16 marzo il tempo utile per pagare, senza aggiunta di sanzioni, la tassa annuale forfetaria di concessione governativa relativa alla numerazione e alla bollatura dei libri e registri contabili. 

Sono tenute all'adempimento tutte le societ&amp;agrave; di capitali, comprese quelle in liquidazione fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle Imprese, e le societ&amp;agrave; soggette a procedure concorsuali. Dunque, la scadenza in agenda riguarder&amp;agrave; tutti i soggetti con capitale o fondo di dotazione, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivit&amp;agrave; commerciali, compresi gli enti; mentre, ne saranno escluse le societ&amp;agrave; cooperative e di mutua assicurazione e quelle di capitali dichiarate fallite.

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali &amp;egrave; dovuta in misura forfetaria, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno e si calcola in base all'ammontare del capitale sociale al primo gennaio dell'anno per il quale viene effettuato il versamento (in questo caso, si prende a riferimento il 1&amp;deg; gennaio 2012).

Due sono le opzioni possibili: se il capitale sociale &amp;egrave; inferiore a 516.456,90 euro, la tassa annuale per la vidimazione &amp;egrave; di 309,87 euro; se superiore, la tassa sale a 516,46 euro.

Il versamento si effettua telematicamente con il modello F24, con codice tributo 7085 da riportare nella sezione "Erario" e indicando come anno di riferimento il 2012.

Coloro che non dovessero provvedere al pagamento entro la data indicata, potranno ricorrere al ravvedimento operoso oppure applicare una sanzione secca del 30%. Per ravvedersi, si dovranno seguire le nuove modalit&amp;agrave; stabilite per il ravvedimento operoso 2011 e per il versamento delle sanzioni si dovr&amp;agrave; utilizzare il modello F23, inserendo come codice ufficio "RCC" , causale SZ e come codice tributo quello relativo alla "sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative", ossia il codice 678T. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/libri-sociali-fine-settimana-cassa-chiusa-vidimazione&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>RICHIESTA DS R.R. ENTRO IL 31 MARZO</title>
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I lavoratori che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria, ma che possono far valere due anni di anzianit&amp;agrave; contributiva, con almeno un contributo settimanale pagato per disoccupazione entro il 2009, e uno o pi&amp;ugrave; periodi di lavoro subordinato nel corso dell`anno 2010 per un`occupazione della durata complessiva non inferiore alle 78 giornate, hanno tempo fino al 31 marzo per inoltrare all`Inps la domanda per ottenere l`indennit&amp;agrave; di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti (DS R.R.). 

Si ricorda che nel computo delle 78 giornate rientrano quelle indennizzate a titolo di malattia, maternit&amp;agrave; eccetera, ma sono escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale come scioperi, congedi non retribuiti e via dicendo. 

Oltre alla consegna dell'apposito modello cartaceo presso una sede Inps, all'invio per posta con raccomandata AR, alla possibilit&amp;agrave; di rivolgersi al Contact Center integrato (n. verde 803.164) o ai patronati/intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, dal 19 gennaio 2012 &amp;egrave; disponibile la nuova versione della procedura "DSWEB", descritta nel messaggio Inps 966/2012. 

Con essa il calcolo dell'importo dell'indennit&amp;agrave; &amp;egrave; automatico; sono utilizzati i dati prelevati direttamente dal sistema Uniemens, opportunamente implementato. Di conseguenza, non verr&amp;agrave; pi&amp;ugrave; richiesto all'assicurato il modello DL 86/88 bis, compilato dall'azienda ove quest'ultima abbia compilato in Uniemens la sezione delle giornate di effettivo lavoro, sezione compilabile anche a posteriori per i periodi del 2011.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LA BOZZA DEL MODELLO IVA PER I RIMBORSI RACCOGLIE LE NOVITA` DEL 2011</title>
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I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un`eccedenza d`imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro, possono consultare, sul sito dell`Agenzia delle entrate, la bozza del modello Iva TR/2012, da utilizzare per chiedere il rimborso o effettuare la compensazione con altre imposte e contributi. Il termine per la presentazione del modello, esclusivamente in via telematica,&amp;nbsp;&amp;egrave; fissato al 30 aprile 2012. 

La modulistica per i rimborsi infrannuali del 2012 &amp;egrave; densa di novit&amp;agrave;, dovendo tenere conto dei cambiamenti subiti dall`Iva per mano delle manovre economiche effettuate nell`anno 2011. 

Innanzitutto, nei righi dei&amp;nbsp;quadri TA e TB ove occorre indicare le operazioni attive, gli acquisti e le importazioni, si dovr&amp;agrave; considerare il passaggio, dal 17 settembre 2011, alla nuova aliquota Iva del 21 per cento. 

Il nuovo rigo TD5 &amp;egrave; stato inserito per i contribuenti che hanno effettuato, verso soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell`ammontare di tutte le operazioni effettuate: 

- prestazioni di lavorazioni relative a beni mobili materiali; 

- prestazioni di trasporto di beni e relative intermediazioni;

- prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; 

- prestazioni di servizi di cui all`articolo 19, comma 3, lettera a-bis) (operazioni esenti ex nn. da 1 a 4, art. 10, fatturate a soggetti esteri). 

Per costoro, la possibilit&amp;agrave; di utilizzare il rimborso sorge dal 17 marzo 2012, per effetto della Legge comunitaria 2010. 

I soggetti che, affidando a terzi la tenuta della contabilit&amp;agrave;, hanno aderito alla possibilit&amp;agrave; di compiere le liquidazioni periodiche ai sensi dell`art. 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998, ai fini della determinazione dell`eccedenza Iva rimborsabile per il trimestre, devono fare riferimento alla differenza tra l`imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre e l`imposta detraibile relativa&amp;nbsp;agli acquisti registrati nel medesimo periodo (la particolarit&amp;agrave; &amp;egrave; stata sottolineata dalla risoluzione n. 6/2011). 

Con riferimento al quadro TE, dedicato all'ente o societ&amp;agrave; controllante di un gruppo Iva, &amp;egrave; stata eliminata la possibilit&amp;agrave;, per le controllate, di trasferire al gruppo i crediti maturati in periodi antecedenti l'ingresso nel gruppo stesso. 

Infine, le istruzioni recepiscono la riduzione, operata dal D.L. n. 16/2012, c.d. "decreto fiscale", da 10.000 a 5.000 euro, del limite oltre il quale l`utilizzo in compensazione dei crediti Iva pu&amp;ograve; essere effettuato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/l%E2%80%99iva-tr-si-adegua-ai-tempiprima-visione-del-nuovo-modello&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LA TECNOLOGIA BATTE IL DIPENDENTE</title>
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Legittimo il licenziamento del dipendente da parte dell`azienda in crisi che evolve a livello tecnologico. A stabilirlo con la sentenza n. 3629, pubblicata l`8 marzo 2012, &amp;egrave; la Corte di Cassazione, sezione lavoro, che conferma il licenziamento del contabile di un`azienda che, in un momento di crisi, per mantenere l`attivit&amp;agrave; competitiva ha provveduto all`aggiornamento delle tecnologie informatiche, con il conseguente risparmio di tempo e denaro, ma con l`inevitabile diminuzione delle mansioni svolte dal dipendente, che ha portato al suo licenziamento. 

Al lavoratore, che chiede di essere comunque ripescato all`interno delle aziende del gruppo per il quale operava, viene risposto che spetta a lui dimostrare di possedere qualit&amp;agrave; tali da poter consentire il suo reinserimento nelle altre realt&amp;agrave; del gruppo.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>16 MARZO ALLA CASSA PER IL SALDO IVA 2012</title>
<description>
E` fissato per venerd&amp;igrave; 16 marzo l`ultimo giorno utile per i contribuenti mensili e trimestrali che devono versare il saldo finale della dichiarazione annuale Iva 2012 riferita all`anno precedente. 

Sono tenuti all`adempimento tutti coloro che presentano la dichiarazione in via autonoma; coloro che, invece, agganciano la dichiarazione annuale Iva al modello Unico 2012, potranno avvalersi del maggior lasso di tempo previsto per i versamenti di tale modello di dichiarazione, spostando il termine di pagamento anche oltre la scadenza del 16 marzo e maggiorando l`importo dovuto&amp;nbsp;dello 0,40% per mese o frazione di mese. 

Secondo quanto stabilito all`articolo 20 del Dlgs n. 241/1997, il saldo potr&amp;agrave; essere versato in unica soluzione o rateizzato, maggiorando dello 0,33% l`importo di ogni rata successiva alla prima. Per importi inferiori a 10,33 euro, il pagamento potr&amp;agrave; essere omesso.&amp;nbsp;

Va segnalato&amp;nbsp;che i contribuenti trimestrali che non superano le nuove soglie fissate dalla legge di Stabilit&amp;agrave; per il 2012 (L. 183/2011), se evidenzino un saldo finale Iva a debito, devono versare il conguaglio entro il 16 marzo dell'anno successivo (con la maggiorazione dell'1%) ovvero entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata - con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese, quando il versamento &amp;egrave; fatto dopo il 16 marzo - se presentano tale tipo di dichiarazione. 

Sempre entro il 16 marzo 2012, in concomitanza con la scadenza del saldo Iva, inoltre, dovranno essere regolarizzate anche le fatture erroneamente emesse con Iva al 20%, anzich&amp;eacute; con la nuova aliquota al 21%. La regolarizzazione riguarda le fatture emesse nel mese di dicembre 2011 per i contribuenti con liquidazione mensile e per l'ultimo trimestre dello scorso anno per i contribuenti trimestrali, pena una sanzione amministrativa compresa fra il 100% e il 200% della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 6 del DL. n. 471/1997. Per il versamento della maggior imposta dovuta si dovranno utilizzare i codici tributo delle liquidazioni di riferimento.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LE SEMPLIFICAZIONI DELLA TELEMATICA</title>
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Al via i pagamenti online di contributi Inps (esclusivo il canale Web dal 1&amp;deg; maggio 2012), multe, tasse, ticket e marche da bollo. Attraverseranno Internet anche la cartella clinica e le prenotazioni per gli esami medici, nonch&amp;eacute; le iscrizioni alle Universit&amp;agrave;. L'informatizzazione di adempimenti, pagamenti e ambito medico (la telemedicina sar&amp;agrave; incentivata) &amp;egrave; sempre pi&amp;ugrave; vicina, con l'apposizione della fiducia sul Dl semplificazioni e sviluppo approvata dalla Camera, che torner&amp;agrave; a votare sul Ddl il 13 marzo. 

Acquisita un anno il bonus per le aziende che intendono assumere a tempo indeterminato nel Mezzogiorno e usufruire cos&amp;igrave; di un credito di imposta. Per gestire i servizi di rete delle amministrazioni i Comuni minori (fino a 5mila abitanti) dovranno associarsi. 

Ritocchi sono possibili in sede di esame al Senato, tuttavia dovrebbero essere circoscritti ai nodi principali, come: il dietrofront dell`assunzione di 10mila insegnanti; la norma sulle telecomunicazioni, che prevede che gli operatori non debbano pagare per servizi non richiesti con la possibilit&amp;agrave; di rivolgersi a imprese terze per le attivit&amp;agrave; accessorie, reputata in contrasto con la normativa comunitaria dall`associazione europea degli operatori di telecomunicazioni (Etno) e dall`Agcom; lo stop al ripristino automatico (con aumento delle accise sulla benzina) del fondo spese impreviste del Tesoro quando lo si spende per una calamit&amp;agrave; naturale. 

Anche nel sistema dei controlli sulle imprese si registrano interventi. &amp;Egrave; contenuta nel testo del decreto, all'articolo 14, una delega al Governo per delegificare l'ambito dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni che possano intralciare il normale esercizio delle attivit&amp;agrave; imprenditoriali. &amp;Egrave; previsto dalla delega che si disponga per la soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualit&amp;agrave; (Uni En Iso-9001), o altra appropriata certificazione emessa da un organismo di certificazione accreditato. Questa previsione &amp;egrave; osteggiata da lavoratori, addetti alla sicurezza e medici del lavoro che reputano si tratti di un depotenziamento spudorato dei controlli per la salute e la sicurezza sul lavoro. Si sopprimono o riducono le verifiche per le imprese in possesso del certificato di qualit&amp;agrave; Iso-9001 o altra appropriata certificazione emessa, che niente hanno a che vedere con la tutela della sicurezza sul lavoro, a fronte di norme armonizzate.

Sul versante professionale, si registra un monito in tema di Srl del presidente del Cndcec, Siciliotti, che ammonisce: "la maggior parte delle multinazionali ha veste di societ&amp;agrave; a responsabilit&amp;agrave; limitata. E affidare in questi casi il controllo di legalit&amp;agrave; al sindaco unico non mi sembra certo una scelta attenta alle necessit&amp;agrave; di eliminare sprechi e corruzione". Per Siciliotti, un ripensamento dovrebbe esservi anche per la insensata sostituzione del sindaco con il revisore, dal momento che svolgono controlli di natura e tempi diversi.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>INFORMATIVA DEL CNDCEC SULLE TARIFFE PROFESSIONALI DOPO IL DL LIBERALIZZAZIONI</title>
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Con l`approvazione del Decreto legge sulle liberalizzazioni (Dl n.1/2012) da parte del Senato, il 1&amp;deg; marzo, ora all`esame della Camera, alcuni importanti aspetti relativi ai compensi per le prestazioni professionali da parte dei liberi professionisti sono mutati. 

In particolare, il comma 3, dell`articolo 9 del citato Decreto legge, prevede che il compenso dei professionisti debba essere pattuito al momento del conferimento dell`incarico e che la sua misura debba essere proporzionale al tipo di consulenza offerta. Non vi &amp;egrave; pi&amp;ugrave; obbligo di preventivo in forma scritta tra le parti, ma il professionista &amp;egrave; comunque tenuto ad informare il cliente circa la complessit&amp;agrave; dell`incarico, compresa l`entit&amp;agrave; degli eventuali oneri che potrebbero sorgere fino al termine della prestazione professionale. 

Alla luce di tale disposizioni normative, il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Claudio Siciliotti, &amp;egrave; intervenuto con l`informativa n. 21/2012, indirizzata ai presidenti dei Consigli degli Ordini, per fare il punto sull`argomento. 

Tre sono gli aspetti che l`informativa affronta:
&amp;nbsp;
l`attivit&amp;agrave; di liquidazione dei Consigli degli Ordini territoriali;
la disciplina dei compensi professionali; 
l`abrogazione delle tariffe che disciplinano i compensi spettanti per l`esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie. 

Nello specifico, Siciliotti inviata i presidenti a continuare a preferire la forma scritta per il preventivo di conferimento dell`incarico con indicazione sia del compenso che degli estremi della polizza assicurativa. Anche se l`obbligo di stipulare una polizza decorrer&amp;agrave; solo dal 13 agosto 2012, il professionista sino a tale data deve indicare al cliente la presenza o meno di copertura assicurativa.

Si informa, poi, che la tariffa professionale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti resta in vigore per gli incarichi presi dal professionista prima dell`entrata in vigore del decreto legge sulle liberalizzazioni (il 24 gennaio 2012). Infatti, nelle more dell`emanazione di disposizioni transitorie, per cui si legge che "la legge non ha effetto retroattivo", i Consigli degli Ordini possono continuare a liquidare le parcelle che si riferiscono ad incarichi conclusi o iniziati prima dell`entrata in vigore del decreto liberalizzazioni e per i quali non &amp;egrave; stato concordato preventivamente il compenso con il cliente. 

Infine, per ci&amp;ograve; che riguarda i compensi per l`esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie, questi continueranno a fare riferimento alle apposite tariffe in uso ai giudici, dal momento che le tariffe giudiziarie sono cosa diversa da quelle professionali. Le tariffe giudiziarie, dunque, restano in vigore fino all`emanazione di nuovi parametri a mezzo di un decreto del ministero vigilante.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>DDL SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO SENZA ULTERIORI RITOCCHI</title>
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Non vi saranno emendamenti o altre modifiche al testo del Ddl di conversione del DL n. 5/2012 corretto dalle Commissioni: il Governo ha posto la questione di fiducia, che sar&amp;agrave; votata dalle Commissioni Affari costituzionali e Attivit&amp;agrave; produttive (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo). Oltre al no all'assunzione di 10mila insegnanti (tra docenti e personale Ata), per mancata copertura, fa discutere l'eliminazione dell`automatismo che prevede il reintegro del fondo di riserva per gli imprevisti obbligatoriamente e contestualmente con l`aumento dell`accisa sulla benzina nel caso venisse utilizzato per scopi di calamit&amp;agrave; naturali, cos&amp;igrave; come previsto dal milleproroghe 2011. 

Altre misure contenute nel testo:

- la social card &amp;egrave; estesa ai cittadini comunitari;

- &amp;egrave; obbligo delle amministrazioni di acquisire d`ufficio le certificazioni antimafia (compresa la dicitura camerale) e Durc senza richiederli per ogni gara di appalto lavoro alle imprese che vi partecipano;

- gli uffici del Registro delle imprese che ricevono una domanda di iscrizione da parte di una societ&amp;agrave; priva di Pec sospenderanno la richiesta fino alla regolarizzazione;


- &amp;egrave; imposto, a chi deve recuperare un credito da lavoro maturato nell`ambito di un appalto, di rifarsi precipuamente sul patrimonio del debitore effettivamente responsabile, appaltatore o subappaltatore, e solo successivamente, con risultato infruttuoso, l`azione esecutiva potr&amp;agrave; essere intrapresa sul committente.

In merito all'ultimo punto, si ricorda che il Decreto semplificazione e sviluppo aveva gi&amp;agrave; toccato la disciplina, con la previsione che le sanzioni civili restano a carico del responsabile dell`inadempimento e non del responsabile solidale. Fonte: &lt;b&gt; http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-07/semplificazioni-oggi-voto-fiducia-222319.shtml?uuid=AbOyKH4E&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>CONGEDI PARENTALI E INDENNITA` DI MALATTIA ANCHE PER I PROFESSIONISTI</title>
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A seguito delle modifiche apportate dall`art. 24, comma 26, del decreto legge n. 201, del 6 dicembre 2011, e delle successive precisazioni del Ministero del lavoro, con messaggio n. 4143, del 7 marzo 2012, l`Inps precisa che dal 1&amp;deg; gennaio 2012 sono estesi anche ai professionisti e ai lavoratori parasubordinati l`indennit&amp;agrave; giornaliera di malattia e il trattamento economico per congedo parentale.


I professioni interessati devono essere iscritti alla gestione separata Inps, non essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>ACE. PER I SOGGETTI IRPEF L`AGEVOLAZIONE E` SUL PATRIMONIO NETTO A FINE ESERCIZIO</title>
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Il decreto del Ministero dell`economia concernente l'aiuto alla crescita economica (Ace), a favore delle imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale, di prossima pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale", fornisce rilevanti delucidazioni sull`applicazione del beneficio. 

La parte pi&amp;ugrave; interessante riguarda l`indicazione dei componenti che intervengono nella variazione del capitale proprio. Tra gli elementi positivi, oltre i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti e quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti, viene specificato che vi rientrano i conferimenti in denaro quali la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la societ&amp;agrave; nonch&amp;eacute; la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. I conferimenti devono risultare da una delibera di aumento di capitale assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 

In generale, l`attenzione va posta, per individuare la base su cui calcolare il 3%, alle variazioni eseguite nel 2011, senza dare rilevanza al dato del capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010. 

Per quanto riguarda i soggetti Irpef, l`Ace &amp;egrave; applicabile prendendo a riferimento, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio. Da questo si scomputano le operazioni ritenute elusive nonch&amp;eacute; gli acquisti di partecipazioni e di aziende in societ&amp;agrave; controllate. 

A proposito di operazioni elusive che comportano riduzione dell`incremento Ace, il decreto attuativo specifica che l`acquisto di partecipazioni in societ&amp;agrave; controllate produce la diminuzione solo se avviene all`interno di un gruppo.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>INPS. ISCRIZIONE D`UFFICIO ALLA GESTIONE ARTIGIANI DOPO 60 GIORNI</title>
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Decorso inutilmente il termine dei 60 giorni dal momento della presentazione dell`istanza alla Commissione provinciale per l`artigianato, l`Inps proceder&amp;agrave; ad iscrivere d`ufficio il lavoratore nella gestione artigiani e commercianti, anche se la Cpa dovesse, poi, esprimersi in senso contrario. 

A darne notizia &amp;egrave; il messaggio Inps n. 3427 del 2012.

L`Ente previdenziale annuncia, cos&amp;igrave;, la novit&amp;agrave; conseguente alla Delibera n. 232/2006, nella quale viene spiegato letteralmente che il citato termine dei 60 giorni &amp;egrave; da considerare un "termine di decadenza, oltre il quale gli atti delle commissioni provinciali per l`artigianato (Cpa a cui spetta verificare i requisiti per la qualifica di artigiani,) sono privi di efficacia e non producono effetti ai fini previdenziali, per cui la natura vincolante dei provvedimenti assunti dalle Cpa &amp;egrave; tale solo nel limite temporale posto dalla norma".

Dunque, per l`Inps, l`iscrizione alla gestione artigiani dopo il termine dei 60 giorni &amp;egrave; corretta e pu&amp;ograve; avvenire automaticamente. Fonte: &lt;b&gt; http://www.anclsu.com/rassegna/io_7marzo2012pag37_3.pdf&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PRIMO STEP ALLA CAMERA PER LA CONVERSIONE DEL DL SEMPLIFICAZIONI</title>
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Le Commissioni Affari costituzionali e Attivit&amp;agrave; produttive della Camera hanno esaminato gli emendamenti presentati in merito al Decreto semplificazioni (DL n. 5/201), che ha iniziato il percorso per la conversione in legge. Il testo del decreto sar&amp;agrave; da oggi all`esame della Camera. 

Un emendamento approvato, che susciter&amp;agrave; il plauso dei dottori commercialisti, annulla la previsione - ex lege 183/2011, Legge di stabilit&amp;agrave; 2012 - del sindaco unico nelle Spa, al di sotto del milione di euro di ricavi o patrimonio netto o per quelle che non superano i limiti dimensionali entro i quali &amp;egrave; possibile la redazione del bilancio in forma abbreviata (articolo 35 del DL n. 5/2012). Dunque, sar&amp;agrave; d'obbligo il collegio sindacale per tutte. Nulla di nuovo, invece, per la previsione sui controlli societari nelle Srl, come modificate dal DL n. 5/2012 (possibilit&amp;agrave; di optare per un unico sindaco o, in sostituzione, per un revisore, evitando ogni controllo di legalit&amp;agrave;, statutaria e gestionale disposta dall`art. 2403 c.c.). 

&amp;Egrave; dato per certo anche l'accoglimento del suggerimento del Cndcec di disporre la non gratuit&amp;agrave; degli incarichi di revisore e sindaco degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. 

Tra le altre modifiche:

- dal 2014, le comunicazioni tra gli uffici dovranno avvenire solo mediante i canali telematici e la posta elettronica certificata;

- sar&amp;agrave; d`obbligo per le Amministrazioni la pubblicazione sul proprio sito dei codici Iban per effettuare i pagamenti, ad esempio delle multe;

- sar&amp;agrave; attivata la marca da bollo telematica che consentir&amp;agrave; a cittadini e imprese di effettuare on line tutti quei pagamenti che la prevedono.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PENSIONE DI ANZIANITA` PER GLI USURANTI SOLO DOPO LA REVOCA DI QUELLA DI INVALIDITA`</title>
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L`Inps, con messaggio n. 3844 del 2012, comunica che il lavoratore titolare di assegno ordinario o pensione di invalidit&amp;agrave; pu&amp;ograve;, comunque, ottenere, ai sensi del Dlgs n. 67/2011, la certificazione attestante lo svolgimento di un`attivit&amp;agrave; lavorativa pesante o faticosa. 

Il riconoscimento del beneficio, consistente nell`erogazione della pensione di anzianit&amp;agrave;, per&amp;ograve;, potr&amp;agrave; avvenire solo dopo la revoca oppure la mancata conferma del detto assegno o pensione di invalidit&amp;agrave;.

Il messaggio chiarisce anche alcuni aspetti relativi ai lavoratori che aderiscono ad un fondo pensione e&amp;nbsp;che, maturato il diritto, presentano la domanda per accedere al beneficio dei lavoratori usuranti. Tale beneficio, infatti, potr&amp;agrave; essere riconosciuto anche se il lavoratore, nello stesso anno o in anni diversi, ha perfezionato il requisito agevolativo richiesto nell`assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o in una assicurazione dei lavoratori autonomi, in virt&amp;ugrave; del cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla legge n. 233/1990, all`articolo 16.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>BANDO INAIL 2011. ACCESSO ALLA SECONDA TRANCHE IN SCADENZA</title>
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Scadono il 7 marzo 2012 i termini per la presentazione della domanda di accesso alla seconda tranche di finanziamenti a fondo perduto stanziati dall`INAIL a favore delle aziende che realizzano interventi in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per sostenere e incentivare i progetti delle imprese per la sicurezza sul lavoro, l`Istituto mette a disposizione 205 milioni di euro (bando&amp;nbsp;INAIL pubblicato su "Gazzetta Ufficiale" n. 300 del 2011), ripartiti in budget regionali che tengono conto del numero degli addetti e della gravit&amp;agrave; degli infortuni sul territorio.

Si tratta della seconda tranche, dopo i 60 milioni di euro stanziati dall`Istituto nel 2010, che nel corso del 2011 hanno finanziato 1.086 progetti, il 98% dei quali relativi a progetti di prevenzione realizzati da parte di piccole e medie imprese.

Nel complesso l`intervento, nel quadriennio 2011/2014, vedr&amp;agrave; l`INAIL mettere a disposizione delle aziende la cifra complessiva di circa 850 milioni di euro.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>FALLIMENTO: AZIONE REVOCATORIA NEGATA SE L`IPOTECA E` GENERATA DAL FISCO</title>
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La Corte di cassazione, con sentenza n. 3398 del 5 marzo 2012, &amp;egrave; intervenuta in tema di azione revocatoria fallimentare per affermare che, di fronte all`ipoteca iscritta dal concessionario della riscossione sui beni del debitore (articolo 77, D.P.R. n. 602/1973), non sussiste possibilit&amp;agrave; di esperire la suddetta azione posta a tutela del patrimonio dei creditori.


Per i magistrati, l`ipoteca iscritta dal concessionario per i debiti tributari non pu&amp;ograve; essere assimilata, visto l`articolo 67 della legge fallimentare, n&amp;eacute; all`ipoteca legale n&amp;eacute; a quella giudiziale; infatti l`ipoteca c.d. fiscale nasce a seguito di provvedimento amministrativo apposito azionato dal creditore, ma non ha come presupposto un atto negoziale, caratteristica che invece possiede l`ipoteca legale.


Non facendo parte dei tipi di ipoteche previste dall`art. 67 L.F., l`ipoteca iscritta dal concessionario della riscossione non pu&amp;ograve; essere ammessa tra gli atti soggetti a revocatoria fallimentare. Fonte: &lt;b&gt; http://appinter.csm.it/rassweb/images/rassegne/r060312/1BPXV0.tif&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>L'ACCERTAMENTO PROSEGUE ANCHE SE CADE L'ACCUSA PENALE</title>
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3268 del 2 marzo 2012, spiega che: 

- l'archiviazione dell'imputazione penale (non luogo a procedere) per falsa fatturazione verso l`azienda, non basta a fermare l`accertamento, scaturito proprio dalla contestazione della deduzione di costi documentati con fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti; 

- la Ctp, per stabilire il reddito dell'impresa, non ha la facolt&amp;agrave; di utilizzare il metodo induttivo se l'Amministrazione finanziaria ha usato l'analitico. 

In merito al primo principio, la Corte ribadisce l`assoluta indipendenza fra procedimento penale e procedimento fiscale e ricorda che &amp;egrave; il Fisco a dover dimostrare che le operazioni non sono mai state poste in essere, anche se pu&amp;ograve; farlo - ex articolo 39, primo comma, del dpr 29 settembre 1973, n. 600 - sulla base di presunzioni semplici, purch&amp;eacute; gravi, precise e concordanti.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LO "SVUOTA CESTINO" E` UN DANNO NON RILEVA IL RECUPERO DEI DATI</title>
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8555 del 5 marzo 2012, nel confermare la condanna di un dipendente a risarcire i danni causati all'impresa per danneggiamento, chiarisce che il dipendente che cancella i file dal pc aziendale spostandoli nel cestino e che, successivamente, svuota il cestino, commette reato. 

Non rileva il fatto che anche l'eliminazione definitiva dal cestino non &amp;egrave; realmente tale. Con "una complessa procedura tecnica che richiede l`uso di particolari sistemi applicativi e presuppone specifiche conoscenze nel campo dell`informatica" si pu&amp;ograve; procedere al recupero dei dati, che tuttavia possono essere danneggiati dalla sovrascrittura. 

In ogni caso, secondo la legge 547/1993 - Convenzione europea sulla pirateria
Informatica - la cancellazione deve essere comunque sanzionata, anche se &amp;egrave; possibile un recupero dei dati. Fonte: &lt;b&gt; http://appinter.csm.it/rassweb/images/rassegne/r060312/1BPY6N.tifhttp://appinter.csm.it/rassweb/images/rassegne/r060312/1BPYOQ.tif&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>17 MARZO: AL VIA LE NUOVE REGOLE IVA PER LE PRESTAZIONI GENERICHE CON L'ESTERO</title>
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La Comunitaria 2010 (Legge n. 217/2011), che ha recepito le regole dettate dalla direttiva 117/2008/Ce, &amp;egrave; intervenuta a modificare l'articolo 6 del dpr 633/72 sul momento di effettuazione delle prestazioni generiche tra operatori italiani ed operatori esteri comunitari (ma le novit&amp;agrave; si applicano anche ai rapporti con gli operatori extracomunitari). Si ricorda che la regola non interviene negli scambi tra operatori all'interno di uno stesso Stato. 

Conseguentemente, tenendo conto che negli scambi intracomunitari di prestazioni generiche l'Iva &amp;egrave; dovuta nel paese in cui &amp;egrave; stabilito il committente soggetto passivo con il meccanismo del reverse charge, a partire dal 17 marzo 2012, le operazioni in oggetto (rese o ricevute), con esclusione di quelle con privati, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. 

Inoltre:

- se anteriormente al verificarsi degli eventi &amp;egrave; pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all`importo pagato, alla data del pagamento;

- se le prestazioni sono effettuate in modo continuativo nell`arco di un periodo superiore a un anno e non comportano pagamenti, anche parziali, nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all`ultimazione delle prestazioni medesime. 

Il servizio risulta ultimato quando il committente riceve la fattura del fornitore, poich&amp;eacute; nella fattura deve essere indicata la data di ultimazione del servizio, ex articolo 226 della direttiva 2006/112/CE. La stessa regola &amp;egrave; applicabile per individuare la maturazione dei corrispettivi, a meno che non sussista un accordo sulla tempistica per l`emissione della fattura, come nel contratto di consulenza continuativa con fatturazione trimestrale. 

Il 17 marzo 2012 &amp;egrave; la data che segna per i servizi effettuati da fornitori comunitari l'obbligo, e non pi&amp;ugrave; la facolt&amp;agrave;, di integrare la fattura. Il documento da registrare e conservare sui registri Iva &amp;egrave; quello emesso dal fornitore e non quello redatto dal committente; il versamento dell`Iva &amp;egrave; collegato alla data di ricevimento del documento e non pi&amp;ugrave; al pagamento del servizio. 

Dunque, l'integrazione sostituir&amp;agrave; l'autofattura, che tuttavia permane in caso di prestazioni riguardanti immobili, trasporti di persone, servizi di ristorazione e catering, noleggi a breve termine di mezzi di trasporto e prestazioni relative all`accesso di manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e simili, come fiere ed esposizioni.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>DAL 10 MARZO OPERATIVE LE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI INTEGRAZIONE PER LO STRANIERO</title>
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I lavoratori stranieri che, dal 10 marzo, 2012, faranno ingresso in Italia e richiederanno il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, dovranno rispettare l'accordo di integrazione fra lo straniero e lo Stato, che &amp;egrave; disciplinato dall'articolo 4-bis, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione. 

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, che disciplina tale accordo di integrazione &amp;egrave; stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" e diventa operativo proprio a partire dalla suddetta data.

Il regolamento si applica allo straniero di et&amp;agrave; superiore ai 16 anni e fino ai 65 anni, che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. La disposizione non vale per i minori non accompagnati o legalmente affidati e gli stranieri che soggiornano nel territorio italiano per motivi umanitari in virt&amp;ugrave; di un progetto di assistenza o integrazione sociale. Per i minori che hanno compiuto i 16 anni di et&amp;agrave;, &amp;egrave; il genitore o chi ne esercita la potest&amp;agrave; che &amp;egrave; tenuto a firmare l'accordo. 

L'istanza di permesso di soggiorno deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura o alla Questura competente. In tal modo, tra lo straniero e lo Stato si stipulano un accordo di integrazione articolato per crediti. All'atto della sottoscrizione dell'accordo &amp;ndash; redatto in duplice copia &amp;ndash; infatti, allo straniero vengono assegnati sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.

Per adempiere all`accordo, lo straniero deve accumulare 30 crediti in due anni. Pertanto, lo straniero si impegna a conseguire, entro due anni dal rilascio, una conoscenza poco pi&amp;ugrave; che elementare della lingua italiana e una conoscenza "sufficiente" dei "principi fondamentali della Costituzione", delle "istituzioni pubbliche" e "della vita civile in Italia", impegnandosi anche a far frequentare ai propri figli la scuola dell`obbligo. 

Tali crediti possono essere persi se lo stranieri incorre in condanne penali anche non definitive, misure di sicurezza personali e illeciti amministrativi e tributari. 

Inoltre, a decorrere dal 30 gennaio 2012 &amp;egrave; previsto il pagamento di una tassa sui permessi di soggiorno di importo che varia dagli 80 ai 200 euro per i cittadini stranieri non comunitari per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno. 

Si paga, infatti, un importo pari a 80 euro per il rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno; di 100 euro per il rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni; di 200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo e per i titoli di soggiorno rilasciati ai sensi dell'art. 27 comma 1 lettera a) T.U. 286/98, oppure per i dirigenti o il personale altamente specializzato che ha fatto ingresso in Italia al di fuori delle quote previste dai decreti flussi. 

Infine, in base a quanto previsto dal decreto legge n. 5/2012 sulla semplificazione e sviluppo, attualmente all'esame del Senato, &amp;egrave; prevista una procedura agevolata (silenzio-assenso) per l`assunzione di lavoratori stagionali, con la possibilit&amp;agrave; di concedere l`autorizzazione al lavoro stagionale a pi&amp;ugrave; datori di lavoro che impieghino lo stesso lavoratore straniero per periodi successivi. All'articolo 17 del Dl, infatti, si stabilisce la procedura per cui l`assunzione dei lavoratori stranieri &amp;egrave; subordinata, come per i lavoratori comunitari, alla sola comunicazione obbligatoria al Centro per l`impiego, entro il giorno antecedente l`assunzione.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>ABI. NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLE PMI CON PROSPETTIVE ECONOMICHE POSITIVE</title>
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Un nuovo accordo &amp;egrave; stato siglato, il 28 febbraio 2012, tra il ministero dello Sviluppo Economico, il ministero dell`Economia e delle Finanze, l'Abi e le associazioni datoriali, con lo scopo di assicurare un adeguato flusso di risorse finanziarie alle imprese alla luce del perdurare delle condizioni di difficolt&amp;agrave; economica e di grave crisi di liquidit&amp;agrave;. 

L'accordo, denominato "Nuove misure per il credito alle Pmi", segue l`ultima proroga della moratoria bancaria, definita nell`estate 2009 e scaduta il 31 luglio 2011. 

La nuova moratoria si articola su due livelli: da una parte, si presenta come una proroga vera e propria e prevede la sospensione del pagamento della quota capitale dovuta alla banca; dall'altra, contempla l'eventualit&amp;agrave; di allungare la durata dei mutui e la possibilit&amp;agrave; di spostare in avanti la scadenza delle anticipazioni a breve termine.

L'impresa che intende usufruire della nuova moratoria, dovr&amp;agrave; presentare apposita istanza all'istituto bancario, a condizione che quest'ultimo abbia aderito all'accordo. Sono previste anche adesioni di massa.

Le domande di sospensione dei pagamenti e di allungamento potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2012. Per le imprese che possono prima sfruttare la sospensione dei pagamenti dei mutui con un termine pendente al 31 dicembre 2012, la domanda di allungamento potr&amp;agrave; essere presentata fino al 30 giugno 2013. Le banche sono tenute a rispondere entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. Per le imprese che non presentano ritardi nei pagamenti e si trovano in situazione di regolarit&amp;agrave; con la banca, le domande si intendono ammesse al beneficio nel silenzio assenso. In caso di esito negativo, tuttavia, la banca deve rendere un esplicito rifiuto. In caso di ritardo di pagamento inferiore a 90 giorni da parte dell'impresa richiedente, la domanda sar&amp;agrave; valutata attentamente dalla banca per valutare la persistenza della continuit&amp;agrave; aziendale. Fonte: &lt;b&gt; http://www.abi.it/jhtml/home/prodottiServizi/crediti/AvvisoComunePmi/AvvisoComunePmi.jhtml&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PIU` SEMPLICE E VELOCE LA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI CON IL FISCO</title>
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Con la direttiva n.7/2012, diffusa dalla direzione centrale servizi enti e contribuenti di Equitalia alle societ&amp;agrave; partecipate, in data 1&amp;deg; marzo 2012, la Societ&amp;agrave; di riscossione si propone l'intento di semplificare e velocizzare le procedure di rateizzazione dei debiti dei contribuenti nei confronti del Fisco. 

Per allentare la pressione, che negli ultimi mesi si &amp;egrave; fatta particolarmente infuocata, e, allo stesso tempo, anticipare la riforma prevista dal decreto fiscale in materia di flessibilit&amp;agrave; del sistema di rateizzazione, Equitalia innalza da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione con una semplice richiesta motivata che attesti la situazione di temporanea difficolt&amp;agrave; economica del contribuente. Pertanto, ora, non servono pi&amp;ugrave; documenti aggiuntivi per certificare la propria situazione economico-finanziaria (certificazione Isee), a meno che il debito non superi la nuova soglia. Il contribuente potr&amp;agrave;, dunque, fornire una semplice istanza motivata agli uffici di Equitalia. 

Nei limiti&amp;nbsp; della nuova soglia dei 20mila euro, il numero massimo di rate mensili che possono essere concesse viene fissato a 48, mentre l'importo della rata minima resta di 100 euro.

Le semplificazioni in oggetto hanno riguardato anche le associazioni, le societ&amp;agrave; di persona e le ditte individuali. 

Attualmente, la situazione di difficolt&amp;agrave; economica-finanziaria dei soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche viene esaminata valutando l`esistenza di una situazione di temporanea obiettiva difficolt&amp;agrave; mediante l`applicazione di alcuni parametri costituiti dai cosiddetti "indice di liquidit&amp;agrave;" e "indice alfa". 

La direttiva ha introdotto un'importante novit&amp;agrave; che riguarda proprio l'indice alfa, quale risultato del rapporto tra il debito complessivo per il quale si chiede la dilazione e il valore della produzione. Tale indice, finora considerato come il parametro necessario per ottenere la rateizzazione, verr&amp;agrave; ora utilizzato solo per determinare il numero massimo di rate che possono essere concesse. Infatti, togliendo il blocco in presenza di valori dell`indice Alfa inferiori a 3 (sotto il quale la richiesta di dilazione veniva respinta per assenza del requisito della temporanea difficolt&amp;agrave; di adempiere), Equitalia ha notevolmente ampliato la platea dei soggetti che potranno beneficiare del pagamento dilazionato dei tributi non pagati. 

Per quanto riguarda, invece, l'indice di liquidit&amp;agrave; resta valido lo sbarramento alla dilazione, in presenza di un valore di tale indicatore inferiore all'unit&amp;agrave;. Fonte: &lt;b&gt; http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/capogruppo/files/it/comunicato_Equitalia_rata_sprint.pdf&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>ATTESA LA FIRMA DEL DL FISCALE. SPARISCE LO SPESOMETRO</title>
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Il decreto fiscale &amp;egrave; pronto per la firma del Presidente Napolitano; dopo ci sar&amp;agrave; l`inevitabile attesa per la pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale". 

Tra le norme innovative, quella che modifica l`obbligo di comunicazione agli effetti dello spesometro, con l`eliminazione della soglia dei 3.000 euro. Rientra in gioco, quindi, il vecchio elenco clienti-fornitori. La modifica decorre dal 1&amp;deg; gennaio 2012 e le novit&amp;agrave; in essa contenute risultano applicabili gi&amp;agrave; per le comunicazioni previste per l'anno d'imposta 2011, le quali dovranno essere effettuate entro la scadenza del 30 aprile 2012. 

Anche l`abbassamento del limite per le compensazioni Iva da 10.000 a 5.000 euro, pur essendo demandata l`entrata in vigore ad un provvedimento delle Entrate, dovrebbe valere per l`anno d`imposta 2012; quindi, per i crediti annuali dell`anno d`imposta 2011 e per quelli infrannuali del 2012. 

Con riguardo alla previsione della deducibilit&amp;agrave; per i costi da reato, si segnala un cambiamento del testo originario: l`indeducibilit&amp;agrave; tocca i costi e le spese direttamente utilizzati per compiere atti identificati come non colposi, in presenza del decreto del giudice che dispone il giudizio. A fronte della pronuncia di assoluzione, sar&amp;agrave; dovuto il rimborso delle maggiori imposte versate con riferimento alla indeducibilit&amp;agrave; dei componenti negativi.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>P DAY. I SETTECENTOMILA "LAVORATORI INTELLETTUALI" UTILI AL PAESE</title>
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News, comunicati stampa, lanci di agenzia per dare conto di un evento: la giornata delle professioni. 

Vi hanno preso parte, il 1&amp;deg; Marzo 2012, in vario modo, pi&amp;ugrave; di settecentomila professionisti, per un successo atteso dagli organizzatori della manifestazione, protagonisti sul palco &amp;ndash; Auditorium della Conciliazione (Roma) &amp;ndash; e sotto i riflettori di tv, siti, sale organizzate sul territorio, contatti registrati via internet, email, sms, Facebook, Twitter, collegamenti via Skype con sedi collegate sul territorio.

E'&amp;nbsp;spettato ai singoli Ordini formulare le proposte di sviluppo nel settore di competenza professionale da consegnare al Presidente del Consiglio dei Ministri, prof. Mario Monti.

Il Presidente del Cup e del Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro &amp;ndash; Marina Calderone &amp;ndash; ha detto: "Siamo qui per ribadire che vogliamo dare il nostro contributo per la crescita e il futuro dell'Italia. Si pu&amp;ograve; parlare di riforme, di futuro, partendo da un presupposto: siamo lavoratori intellettuali impegnati a svolgere al meglio il nostro compito". E: "Il governo dei tecnici dialoghi con i tecnici: perch&amp;eacute; la professionalit&amp;agrave; dei professionisti italiani &amp;egrave; utile al Paese". 

Un affondo, in videoconferenza, &amp;egrave; invece provenuto dal presidente dell`Organismo Unitario dell`Avvocatura (Oua), Maurizio de Tilla, che ha affermato: "i professionisti non hanno bisogno dei soci di capitali`` e devono cogliere la ``giornata odierna come una bussola di un`azione politica coerente e costante`` per ``rivendicare l`autonomia e l`indipendenza del settore dalle pressioni dei Partiti e dei Poteri Forti``. E: ``No alle liberalizzazioni selvagge. Il governo Monti ci deve ascoltare``. Pungente nei toni, ha concluso: ``non ci fermiamo di fronte ad alcuni piccoli aggiustamenti al testo del decreto liberalizzazioni e chiediamo con decisione il ripristino delle tariffe e l`esclusione dei soci di capitale dalle societ&amp;agrave; professionali``. 

I dottori commercialisti e gli esperti contabili, dal canto loro, hanno citato lo Statuto del contribuente, la revisione legale come valore aggiunto fiscale per le imprese e il rapporto tra il Fisco ed il contribuente quali necessarie proposte per lo sviluppo del Paese. Il Presidente del Consiglio nazionale, Claudio Siciliotti, nel suo intervento, ha affermato: "Con la prima proposta offriamo al Paese un progetto di legge finalizzato all`aggiornamento e, soprattutto, alla elevazione a norma di rango costituzionale dello Statuto del contribuente. Con il secondo suggerimento, proponiamo che almeno per i contribuenti soggetti a revisione legale deve valere, in caso di instaurazione di un contenzioso fiscale, la presunzione di correttezza formale e sostanziale di quanto dichiarato tale per cui, fino alla sentenza di primo grado, l`esecutivit&amp;agrave; degli accertamenti deve rimanere sospesa. La terza proposta, infine, riguarda un serio intervento in materia di giustizia tributaria per dar vita, sul fronte del rafforzamento delle competenze delle commissioni tributarie, ad una figura di magistrato tributario professionale e specialistica, con percorsi di accesso che valorizzino conoscenze multidisciplinari in ambito giuridico ed economico e garantiscano una composizione delle commissioni giudicanti adeguatamente miscelata tra giudici di estrazione giuridica e giudici di estrazione economico-contabile".

S'&amp;egrave; detto anche dei recenti interventi di Legge che tentano la riforma del sistema nazionale delle professioni ordinistiche; pi&amp;ugrave; in particolare, delle Societ&amp;agrave; tra professionisti (Stp). Sul delicato tema &amp;egrave; intervenuto Andrea Bonechi, consigliere delegato alla Riforma delle professioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sostenendo: "La prevalenza del lavoro professionale ed il tetto al capitale fissato al 33% sono un segnale importante perch&amp;eacute; vuol dire che la politica ha ascoltato il grido di dolore dei professionisti, ma aprono le porte ad successivo e necessario intervento. Infatti, auspichiamo una ulteriore fase in cui la norma sia rivista per correggerne le storture".

Prova di grande unit&amp;agrave; tra i professionisti, quella cui si &amp;egrave; assistito; di protesta ma pi&amp;ugrave; di proposte;&amp;nbsp;di autonomia e indipendenza di tutte le Professioni contro lo spettro delle liberalizzazioni "selvagge". Fonte: &lt;b&gt; http://www.agenparl.it/articoli/news/politica/20120301-professional-day-oua-ha-aderito-a-tutte-le-iniziative-in-corsohttp://www.consulentidellavoro.it/browse.php?mod=article&amp;opt=view&amp;id=1016http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=61ad7606-a67&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LIBERALIZZAZIONI: L'ADDIO ALLE COMMISSIONI SUL CREDITO FA SCATTARE LE DIMISSIONI ABI</title>
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All'approvazione da parte del Senato del decreto liberalizzazioni, con fiducia, il Comitato di presidenza dell`Abi si &amp;egrave; dimesso in blocco. Ma Antonio Catrical&amp;agrave;, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, annuncia che una via d'uscita dalla crisi banche-Governo, scatenata proprio dal decreto liberalizzazioni, sarebbe gi&amp;agrave; pronta. Si tratterebbe di un emendamento parlamentare al decreto sulle semplificazioni fiscali, all`esame della Camera, che prevede un cambiamento della norma sulla nullit&amp;agrave; delle clausole che immettono commissioni per le linee di credito concesse dalle banche. Si ricorda che per effetto della norma che interviene sulla commissione di massimo scoperto, sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido concessi dalle banche ai clienti potranno essere oggetto di interessi esclusivamente con il tasso debitore sulle somme prelevate. 

Altro nodo banche, oltre al conto fino a 1.500 euro gratuito per i pensionati e transazione gratuita per rifornimenti di carburante fino a 100 euro, gli istituti perderanno il 50% della liquidit&amp;agrave; di cassa a Roma degli enti locali, tesoretto che verr&amp;agrave; trasferito alla Tesoreria unica nazionale. 

Per il resto, rimane invariato quanto detto nei giorni scorsi. Tra le misure: le pubbliche amministrazioni potranno pagare i loro debiti compensandoli con i crediti vantati verso i propri clienti; la pianta organica dei notai si allarga e dal 2015 sar&amp;agrave; bandito un concorso annuo, tuttavia non servir&amp;agrave; pi&amp;ugrave; il notaio per chiudere un`ipoteca; nasceranno 20 tribunali per le imprese, per seguirle in caso di liti tra soci, nell'ottica di semplificare i rapporti giustizia-aziende. Fonte: &lt;b&gt; http://www3.lastampa.it/politica/sezioni/articolo/lstp/444636/&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>5/E PER SCIOGLIERE I DUBBI SULL`IMPRONTA DEI DOCUMENTI INFORMATICI TRIBUTARI</title>
<description>
L`Agenzia delle Entrate dissolve i dubbi applicativi degli operatori circa la comunicazione dell`impronta dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, chiarendo in particolare che: nel caso di piu` archivi, il contribuente puo` scegliere se effettuare un`unica comunicazione dell`impronta complessiva o tante quanti sono gli archivi; che possono comunicare direttamente l`impronta il contribuente o il responsabile della conservazione o, ancora, il soggetto eventualmente delegato da quest`ultimo, avvalendosi del canale telematico Entratel o di Fisconline; che non e` obbligatorio l`invio dell`impronta dei documenti relativi a periodi gia` prescritti ai fini dell`accertamento. 

Altri chiarimenti accompagnano gli appena descritti nella circolare n. 5/E del 29 febbraio 2012.

Vi si spiegano gli aspetti relativi alla generazione dell`impronta, all`individuazione dei soggetti abilitati all`invio ed ai termini entro cui questo va perfezionato. Vi si forniscono indicazioni relative alla conservazione dei documenti tributari in modalita` informatica. 

In relazione alle modalita` di produzione dell`impronta, l`Agenzia chiarisce, quindi, che deve essere generata sul file firmato, quello cioe` che viene in seguito marcato temporalmente. Vanno trasmesse l`impronta dell`archivio conservato in digitale e la marca temporale. Nel tracciato della comunicazione va indicato il codice fiscale di colui che assume l`obbligo della trasmissione telematica o che conferisce l`incarico a un intermediario. 

In caso di comunicazione errata, e` possibile inviare una comunicazione correttiva, che riportera` necessariamente il protocollo telematico del file da sostituire, entro 30 giorni dal termine di trasmissione dei dati da rimpiazzare; quindi, per il periodo di imposta 2011, entro il 4 marzo 2013. 

Sui due documenti oggetto di conservazione sostitutiva, relativi a periodi anteriori ai termini di prescrizione dell`attivita` di accertamento, la circolare spiega che l`invio dell`impronta non e` obbligatorio. Da` indicazioni su come regolarsi in caso di operazioni straordinarie e, in particolare, chiarisce che a seguito di una fusione, la societa` da questa risultante e` tenuta alla comunicazione dell`impronta degli archivi informatici e della marca temporale per ciascuna societa` fusa o incorporata. Fornisce, infine, anche prescrizioni circa le modalita` ed i tempi per assolvere l`imposta di bollo sui documenti informatici. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/documenti-informatici-tributariprofili-applicativi-dell%E2%80%99%E2%80%9Cimpronta%E2%80%9D&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:25:59 GMT</pubDate>
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<title>IL DL LIBERALIZZAZIONI VERSO LE CAMERE</title>
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Refuso nell'emendamento approvato al dl liberalizzazioni sulla nullit&amp;agrave; di "tutte le clausole, comunque denominate, che prevedano commissioni a favore della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido": manca la parte finale della frase. Come spiega il relatore Bubbico, "&amp;egrave; saltata la frase che rende applicabile la nullit&amp;agrave; agli istituti di credito che non si adeguano alle norme sulla trasparenza"; dunque: l'abolizione dei costi sugli scoperti &amp;egrave; riservata solo a chi non applica le regole del Cicr, comitato per il credito e il risparmio, che detta le norme sul regime delle commissioni. Il rimedio alla svista nel maxiemendamento del Governo, che approder&amp;agrave; in Aula con la richiesta di fiducia sul decreto. 

Tra i ritocchi dell'ultim'ora quello sulle assicurazioni -&amp;nbsp;che vede risarcimenti pi&amp;ugrave; veloci in caso di furto o di incendio dell`auto ed aggiornamento automatico dei premi per i proprietari che non abbiano avuto incidenti - e sulla tassa sulle barche: l`imposta non &amp;egrave; pi&amp;ugrave; sullo stazionamento ma sul possesso.

Intanto, dal sito cuprofessioni si apprende la scaletta del professional day, in corso nelle diverse sedi organizzate a livello territoriale. Il collegamento nazionale dall`Auditorium della Conciliazione in Roma si pu&amp;ograve; seguire dalle 10,30 alle 13,00 dal canale 507 di Sky (Class CNBC) e sul sito www.corriere.tv, ma anche su Facebook. 

Professioni in fermento, dunque. Le liberalizzazioni del settore sono molto discusse. Ogni presidente degli Ordini ha la sua proposta, che avanzer&amp;agrave; oggi all'appuntamento con la protesta. I temi caldi: dalle tariffe, con il timer che si fermer&amp;agrave; tra 120 giorni quando il ministero della Giustizia stabilir&amp;agrave; i parametri per la liquidazione giudiziale ed il compenso dovuto al professionista, alla conquista del preventivo di massima, importo indicativo del compenso concordato con il cliente al momento dell`incarico, che si sgancia dall'obbligo scritto e non avr&amp;agrave; pi&amp;ugrave; sanzioni disciplinari collegate. 

In merito alle societ&amp;agrave; tra professionisti (Stp), si rileva che il tema sollevato dagli avvocati, stante la riservatezza richiesta dal mandato professionale che assumono, sulla privacy, &amp;egrave; risolto dal dl liberalizzazioni con la regola che il socio professionista pu&amp;ograve; opporre agli altri soci il segreto professionale. Fonte: &lt;b&gt; http://www.consulentidellavoro.it/browse.php?mod=article&amp;opt=view&amp;id=10159&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PROCESSO TRIBUTARIO. TRIPLICATO IL BOLLO SUI "DIRITTI DI COPIA"</title>
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Sono entrati&amp;nbsp; in vigore (1&amp;deg; marzo 2012) i nuovi importi delle tariffe da applicare alle copie di atti e documenti relativi al processo tributario, rilasciati dalle Commissioni Tributarie, secondo il precetto del Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2011, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 50 del 29 febbraio 2012. 

Dopo l'introduzione, ad opera&amp;nbsp;della Manovra estiva 2011, del contributo unificato, il provvedimento interviene ad aggiornare gli importi precedentemente stabiliti con Dm 1&amp;deg; ottobre 1996 e, nelle sue quattro tabelle allegate, riporta analiticamente i nuovi valori dei "diritti di copia", che le parti private devono corrispondere alle segreterie delle Ctp, Ctr e Ctc per il rilascio di copie di atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d`ufficio.

Il costo del nuovo diritto risulta triplicato rispetto a quello in vigore fino a ieri e varia in funzione del numero delle pagine del documento prodotto. Si deve un importo di 1,50 euro per le prime 4 pagine di copia cartacea senza visto di conformit&amp;agrave;. In caso di richiesta di documento cartaceo con certificazione di conformit&amp;agrave;, all'importo dovuto, in base al numero delle pagine prodotte, si dovr&amp;agrave; aggiungere un diritto fisso di 9 euro.

All'articolo 2, comma 3 del Decreto vengono, poi, stabiliti gli importi da versare nel caso di richiesta di copie in formato elettronico di documenti gi&amp;agrave; prodotti in versione telematica, che potranno essere trasferite su supporti di memoria (cd, dvd) o trasmesse via posta elettronica. 

Le spese per il rilascio delle copie sono riscosse dalla segreteria della Commissione al momento della presentazione della richiesta, attraverso l`applicazione di marche da bollo ordinarie sulla domanda. Sar&amp;agrave; cura della segreteria annotare l`avvenuto rilascio della copia sull`originale della sentenza o del provvedimento giudiziario avente effetti esecutivi. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/nuovi-importi-diritti-copia-degli-atti-del-processo-tributario&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>CONTINUA LA MARCIA DEL GOVERNO PER UN FISCO PIU` EQUO</title>
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"Rafforzare ulteriormente la lotta all`evasione fiscale, all`elusione fiscale e al gioco illecito; potenziare l`attivit&amp;agrave; di riscossione". Continua sulla strada della guerra agli evasori il cammino del Governo Monti. 

E` questo uno degli obiettivi fissati nell` "Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2012-2014" presentato dal premier.
Ma tra i traguardi da raggiungere ci sono anche il percorso di risanamento finanziario ed il rafforzamento del governo economico della Ue. Il Dipartimento delle finanze sar&amp;agrave; impegnato a realizzare le singole priorit&amp;agrave; evidenziate nell`atto di indirizzo.


Nell`ambito della riforma fiscale spazio a provvedimenti tendenti al riequilibrio del sistema impositivo anche attraverso la tassazione dei redditi finanziari. La direzione del direttivo va nel senso di trasferire l`asse del prelievo dalle imposte dirette a quelle indirette: maggiori tasse sull`Iva e meno sull`Irpef.


Particolare anche l`impegno per contrastare l`utilizzo di paradisi fiscali ponendo in campo misure atte ad osteggiare il fenomeno.


Spetter&amp;agrave; alle Agenzie fiscali combattere in prima linea l`evasione e le frodi fiscali con il coordinamento della Guardia di finanza e la partecipazione dei Comuni.


L`Agenzia delle entrate, per agevolare l`adempimento degli oneri fiscali, dovr&amp;agrave; muoversi attraverso il miglioramento dei servizi offerti al contribuente. Pi&amp;ugrave; attenzione anche alla liquidazione dei rimborsi d`imposta: dovranno essere tempestivi.


Anche l`attivit&amp;agrave; dell`Agenzia del territorio va verso il contrasto di fenomeni evasivi in campo immobiliare. Di fronte a fabbricati non presenti in catasto, occorre muoversi per l`attribuzione della rendita presunta, ai sensi del D.L. n. 78/2010, nonch&amp;eacute; verso la verifica della sussistenza dei requisiti di ruralit&amp;agrave;. Fonte: &lt;b&gt; http://www.ilgiornale.it/interni/riforma_fiscale_monti_assicuraspostare_peso_prelievoda_tasse_dirette_indirette/riforma_lavoro-riforma_fiscale/29-02-2012/articolo-id=574820-page=0-comments=1http://www.pmi.it/economia/mercati/articolo/53170/riforma-fiscal&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>5/E PER SCIOGLIERE I DUBBI SULL`IMPRONTA DEI DOCUMENTI INFORMATICI TRIBUTARI</title>
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L'Agenzia delle Entrate dissolve i dubbi applicativi degli operatori circa la comunicazione dell'impronta dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, chiarendo in particolare che: nel caso di pi&amp;ugrave; archivi, il contribuente pu&amp;ograve; scegliere se effettuare un'unica comunicazione dell'impronta complessiva o tante quanti sono gli archivi; che possono comunicare direttamente l'impronta il contribuente o il responsabile della conservazione o, ancora, il soggetto eventualmente delegato da quest'ultimo, avvalendosi del canale telematico Entratel o di Fisconline; che non &amp;egrave; obbligatorio l'invio dell'impronta dei documenti relativi a periodi gi&amp;agrave; prescritti ai fini dell'accertamento. 

Altri chiarimenti accompagnano gli appena descritti nella circolare n. 5/E del 29 febbraio 2012.

Vi si spiegano gli aspetti relativi alla generazione dell'impronta, all'individuazione dei soggetti abilitati all'invio ed ai termini entro cui questo va perfezionato. Vi si forniscono indicazioni relative alla conservazione dei documenti tributari in modalit&amp;agrave; informatica. 

In relazione alle modalit&amp;agrave; di produzione dell'impronta, l'Agenzia chiarisce, quindi, che deve essere generata sul file firmato, quello cio&amp;egrave; che viene in seguito marcato temporalmente. Vanno trasmesse l'impronta dell'archivio conservato in digitale e la marca temporale. Nel tracciato della comunicazione va indicato il codice fiscale di colui che assume l'obbligo della trasmissione telematica o che conferisce l'incarico a un intermediario. 

In caso di comunicazione errata, &amp;egrave; possibile inviare una comunicazione correttiva, che riporter&amp;agrave; necessariamente il protocollo telematico del file da sostituire, entro 30 giorni dal termine di trasmissione dei dati da rimpiazzare; quindi, per il periodo di imposta 2011, entro il 4 marzo 2013. 

Sui due documenti oggetto di conservazione sostitutiva, relativi a periodi anteriori ai termini di prescrizione dell'attivit&amp;agrave; di accertamento, la circolare spiega che l'invio dell'impronta non &amp;egrave; obbligatorio.&amp;nbsp;D&amp;agrave; indicazioni su come regolarsi in caso di operazioni straordinarie e, in particolare, chiarisce che a seguito di una fusione, la societ&amp;agrave; da questa risultante &amp;egrave; tenuta alla comunicazione dell'impronta degli archivi informatici e della marca temporale per ciascuna societ&amp;agrave; fusa o incorporata. Fornisce, infine,&amp;nbsp;anche&amp;nbsp;prescrizioni&amp;nbsp;circa&amp;nbsp;le&amp;nbsp;modalit&amp;agrave; ed i tempi per assolvere l'imposta di bollo sui documenti informatici. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/documenti-informatici-tributariprofili-applicativi-dell%E2%80%99%E2%80%9Cimpronta%E2%80%9D&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LIBERALIZZAZIONI CON AVALLO DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA DEL SENATO</title>
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La Commissione industria al Senato d&amp;agrave; il via all'iter delle liberalizzazioni (dl n. 1/2012): il testo del decreto va al Senato con probabile voto di fiducia. 

L`Antitrust - Autorit&amp;agrave; garante della concorrenza e del mercato - verr&amp;agrave; finanziata dalle imprese: a partire dal 2013, le grandi imprese con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, verseranno un contributo pari allo 0,08 per mille del proprio fatturato. Nell'emendamento al decreto liberalizzazioni approvato si precisa che "la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non pu&amp;ograve; essere superiore a cento volte la misura minima". A regime, dal 2014 sar&amp;agrave; versato entro il 31 luglio. Nel testo si prevede che l'Authority potr&amp;agrave; variare con delibera la misura e le modalit&amp;agrave; di contribuzione nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all`adozione della delibera. E l'Authority, in collaborazione con il ministero della Giustizia e dell`Interno, assume dal decreto l'impegno di elaborare il rating di legalit&amp;agrave; (antimafia) per le imprese che operano in Italia, che presso la stessa Authority vedranno istituito un albo tutto loro. Si tratta di un valore che tiene conto del rispetto da parte delle imprese delle regole per il contrasto alla criminalit&amp;agrave;, e che sar&amp;agrave; un plus per la concessione di finanziamenti pubblici e di crediti bancari. 

Il mondo delle professioni vede abolito il preventivo in forma scritta al cliente. La regola porta via la sanzione disciplinare collegata. Le societ&amp;agrave; tra professionisti dovranno avere due terzi di professionisti soci: i soci finanziatori potranno avere al massimo il 33% delle partecipazioni o dei diritti di voto. I tirocinanti "guadagneranno" a partire dai sei mesi di pratica un rimborso forfetario. Abolite le tariffe, il ministero della Giustizia avr&amp;agrave; 120 giorni di tempo per definire i parametri per i giudici che dovranno liquidare le parcelle. Per i giovani fino a 35 anni, l'atto del notaio per aprire una Srl ad un euro (e fino a 10mila euro) sar&amp;agrave; gratuito. 

Le banche trovano, oltre all'abolizione delle commissioni per l'uso della carta di credito per fare benzina e all'obbligo della gratuit&amp;agrave; del conto corrente per il pensionato sotto soglia 1.500 euro, il blocco delle clausole che prevedono commissioni sulle linee di credito, anche oltre i fidi. Ratificata la portabilit&amp;agrave; del mutuo che sar&amp;agrave; rinegoziabile. Fonte: &lt;b&gt; http://www.corriere.it/economia/12_febbraio_29/nuove-regole-su-farmacie-e-taxi-primo-si-alle-liberalizzazioni-lorenzo-salvia_ea10cd68-62a2-11e1-8fe6-00ac974a54fa.shtml&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>AI BLOCCHI DI PARTENZA IL DL FISCALE</title>
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Il testo del Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali attende la promulgazione del Capo dello Stato e la successiva pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale". Al suo interno, sono rilevanti le norme dirette a combattere ancora pi&amp;ugrave; efficacemente l`evasione, quindi a snidare i redditi ed i capitali sommersi. 

Di altro contenuto la disposizione sul rimborso Irap, a seguito delle novit&amp;agrave; introdotte dal Decreto Legge n. 201/2011; si rammenta che questo ha disposto l`aumento della deduzione ai fini delle imposte dirette dell'IRAP relativa al costo del lavoro dal 10% al 100%. Le imprese potranno chiedere la restituzione di quanto versato in pi&amp;ugrave; qualora, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201, non siano ancora trascorsi i 48 mesi previsti per il rimborso dei versamenti effettuati nei periodi di imposta anteriori al 31 dicembre 2012. 

Sar&amp;agrave; un provvedimento delle Entrate a fissare i tempi e le modalit&amp;agrave; per i termini di presentazione delle istanze di rimborso, oltre che a fornire indicazioni sul calcolo della nuova Irap per il 2012 ed anni seguenti: infatti, non risulta chiaro se la deduzione del 10%, che ancora vive in caso di presenza di interessi passivi ed oneri simili, si applichi sull`Irap pagata o se da questa vada scorporata la nuova deduzione sul costo del lavoro. 

Per quanto riguarda la revisione dello spesometro, con l`eliminazione della soglia dei 3.000 euro, &amp;egrave; atteso il chiarimento sulla sua entrata in vigore. Viene dato per scontato che sar&amp;agrave; gi&amp;agrave; operativo per gli invii di aprile; in questo caso l`Agenzia delle entrate dovr&amp;agrave; al pi&amp;ugrave; presto modificare i record allegati al provvedimento del 22 dicembre 2010 e del 16 settembre 2011. 

Le istruzioni per l`applicazione del nuovo limite, 5.000 euro in luogo di 10.000, per la compensazione Iva del credito annuale, dovranno essere dettate da un nuovo provvedimento agenziale. Fino a quando non sar&amp;agrave; emanato, la compensazione si intende possibile nell`attuale limite di 10.000 euro, sia con riferimento ai crediti annuali 2011 che quelli infrannauali 2012. 

Il decreto sulla semplificazione tributaria contiene anche la precisazione che tra le comunicazioni periodiche inviate alla clientela, relative a prodotti finanziari non soggetti a obbligo di deposito; vi rientrano i depositi bancari e quelli postali anche se non rappresentati da certificati. L`imposta di bollo sar&amp;agrave; dello 0,1% per il 2012 e dello 0,15% per il 2013, applicata al controvalore del rapporto, con un minimo di 34,20 euro e un massimo di 1.200 euro solo per il 2012. Fonte: &lt;b&gt; http://archiviostorico.corriere.it/2012/febbraio/27/Risparmio_mini_patrimoniale_piu_pesante_co_8_120227013.shtml&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>NUOVO ADEMPIMENTO PER IL CONTRIBUENTE. OBBLIGO DI RECLAMO ANCHE PER LE ISTANZE DI RIMBORSO RESPINTE</title>
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E' del 28 febbraio 2012 l'incontro, a Roma, tra Vincenzo Busa - direttore centrale Affari legali e contenzioso delle Entrate - e i rappresentanti di Rete imprese Italia, degli Ordini professionali e dei sindacati Caf. 

Chiamati dall'Amministrazione finanziaria, i professionisti sono stati cos&amp;igrave; coinvolti nella campagna informativa sul nuovo adempimento che fa soggiacere all'obbligo di reclamo, in vigore dal 1&amp;deg; aprile, anche le istanze di rimborso respinte con il silenzio rifiuto o con il diniego espresso.

La norma di riferimento &amp;egrave; l`articolo 39 del Decreto legge n. 98/2011, che ha inserito, nel Decreto legislativo n. 546/1992, l`articolo 17-bis, stabilendo, appunto, che dal 1&amp;deg; aprile 2012, per le controversie di valore non superiore ai 20 mila euro, ancor prima di proporre ricorso, il contribuente dovr&amp;agrave; presentare obbligatoriamente un reclamo all`ufficio che ha emanato l`atto. Al suo interno, non solo la richiesta di annullamento (anche parziale) della rettifica; pure, eventualmente, una proposta di mediazione.

Dal momento in cui la procedura non &amp;egrave; andata a buon fine, perch&amp;eacute; rifiutata o decorsi 90 giorni senza che sia intervenuta risposta, il reclamo (da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica dell`atto impugnato) si tramuter&amp;agrave; in ricorso (che sottost&amp;agrave; ai medesimi tempi). Il contribuente potrebbe cos&amp;igrave; guadagnare due mesi rispetto alla procedura ordinaria, prima del possibile affidamento dell`atto "impoesattivo" all`agente della riscossione per l`iscrizione parziale (60+90 giorni, anzich&amp;eacute; 60+30).

Si &amp;egrave; in attesa del relativo, esplicativo, documento di prassi, che conterr&amp;agrave; il facsimile del modello da esibire all`ufficio che ha emesso l`atto.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>VERSIONE ITALIANA DELLA GUIDA IFAC</title>
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Un comunicato stampa del 28 febbraio 2012, a firma del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, annuncia l'avvenuta pubblicazione della versione in lingua italiana della guida IFAC per l'applicazione dei principi internazionali di revisione (ISA), nelle revisioni delle societ&amp;agrave; di piccole e medie dimensioni. Il documento &amp;egrave; scaricabile dal sito del Cndcec. 

Curata dal Comitato Smps (Small and medium practices) dell'organizzazione, la guida &amp;egrave;, per i professionisti, un importante ausilio per gestire in maniera agevole ed efficace l'incarico di revisione, assicurando un approccio coerente a livello nazionale ed internazionale, nell'applicazione dei principi ISA. 

La guida &amp;egrave; divisa in due volumi autonomi dedicati: il primo ai concetti di audit e di approccio basato sul rischio, con obiettivo didattico; il secondo, a casi pratici di revisione di PMI e di una micro impresa, ed &amp;egrave; indirizzato ai professionisti che intraprendono la revisione.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>COMPENSAZIONE DEI RUOLI-RIMBORSI. NUOVE PROCEDURE</title>
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Dal provvedimento delle Entrate 24 febbraio 2012, dedicato alla procedura di compensazione dei ruoli/rimborsi (articolo 28-ter del Dpr n. 602/1973), deriva la variazione delle procedure amministrative previste dai provvedimenti direttoriali 29 luglio 2008 e 21 luglio 2009.

L'aggiornamento riguarda i tracciati utilizzati per lo scambio di informazioni e dati tra Agenzia delle entrate ed Equitalia. Le modifiche introdotte sono dirette a recepire la previsione dell'articolo 31, comma 1, del Decreto legge n. 78/2010, secondo la quale, le disposizioni di cui all'articolo 28-ter citato, cio&amp;egrave; l'utilizzo dei rimborsi per il pagamento dei ruoli, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

Nel provvedimento &amp;egrave; scritto che le modifiche sono anche tese a rendere pi&amp;ugrave; efficiente l'attivit&amp;agrave; di erogazione dei rimborsi e di compensazione.

SOGGETTI ESCLUSI. Per ragioni di semplificazione e di efficienza, l'Amministrazione finanziaria ha stabilito che dall'elenco dei beneficiari dei rimborsi trasmesso dall'Agenzia delle entrate a Equitalia Servizi Spa, per la successiva verifica ai fini della proposta di compensazione, siano esclusi:

- i soggetti cui compete un rimborso non superiore a 60,00 euro;
- i soggetti deceduti alla data di formazione dell'elenco;
- i soggetti in procedura concorsuale, per i quali potrebbe violarsi il principio della par condicio creditorum; 
- i soggetti minori, inabilitati, interdetti o con limitata capacit&amp;agrave; di agire per i quali &amp;egrave; stato nominato un rappresentante e 
- i soggetti ai quali compete un rimborso a seguito di sentenza o di reclamo e mediazione, volti alla riduzione delle controversie.

Al raggiungimento del limite di millecinquecento euro concorrono i ruoli formati dall'Agenzia delle entrate nonch&amp;eacute; dalle altre Agenzie fiscali e dagli enti previdenziali che abbiano sottoscritto una convezione con l'Agenzia stessa, conformemente alla prescrizione di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 46 del 1999, che definisce l'ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del Dpr n. 602. Diversamente, non concorrono al computo e non sono proposte in compensazione le somme relative ai ruoli oggetto di sospensione o di rateazione i cui pagamenti risultino regolari; pertanto l'Agenzia delle entrate, se il limite non &amp;egrave; raggiunto, in presenza di detti ruoli provvede all'erogazione del rimborso.

Il provvedimento commentato stabilisce infine che, ove eccedano somme non pi&amp;ugrave; necessarie al pagamento dei ruoli, tali somme saranno erogate al contribuente dall'agente della riscossione (come per i rimborsi da sgravio), evitando le criticit&amp;agrave; dell'attuale sistema.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IN "GAZZETTA" IL MILLEPROROGHE</title>
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&amp;Egrave; stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 36 della "Gazzetta Ufficiale" n. 48 del 27 febbraio 2012, la Legge n. 14 del 24 febbraio 2012. Converte, con modificazioni, il decreto-legge 216/2011 - il cui testo coordinato con la Legge &amp;egrave; pubblicato nello stesso Supplemento Ordinario - recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e il differimento di termini relativi all`esercizio di deleghe legislative. 

Pertanto, diventano operative dal 28 febbraio 2012 molte proroghe e riaperture di termini in materia fiscale. 

Le liti fiscali pendenti, di valore inferiore ai 20mila euro, definibili, sono tutte quelle del 2011, poich&amp;eacute; la data 31 dicembre 2011 sostituisce la pregressa dell'1 maggio 2011 (art. 29 comma 16-bis). Il Dl, come modificato, ha unificato il termine del pagamento e dell'invio della domanda: le liti sono definibili entro e non oltre il 2 aprile 2012 (il 31 marzo 2012 cade&amp;nbsp;di sabato) attraverso il pagamento delle somme stabilite dal Dl 98/2011 e la presentazione della relativa domanda di definizione. In mancanza di uno dei due adempimenti la definizione non &amp;egrave; perfezionata. 

Al 31 marzo 2012 &amp;egrave; slittato anche il termine per sanare l'omessa comunicazione della cessazione dell'attivit&amp;agrave;, adempimento che dovrebbe essere effettuato entro 30 giorni dall'evento. 

Bench&amp;eacute; la soglia sia abbassata a 6.700 euro, da 8mila euro del passato, per effetto del "milleproroghe", l'esenzione Irpef per i frontalieri viene confermata per tutto il 2012 (dunque con Unico
2013, con acconto per il 2013 calcolato senza
considerare l`esenzione). La franchigia spetta relativamente ai redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e giornalmente si recano all'estero per lavoro in zone di frontiera o in Paesi limitrofi come Francia, Austria, Repubblica di San Marino, Stato della Citt&amp;agrave; del Vaticano, Principato di Monaco. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/liti-minori-e-partite-iva-inattivechiusura-agevolata-entro-2-aprile&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PROFESSIONAL DAY. LA MACCHINA DEI PREPARATIVI E` IN FERMENTO</title>
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Tutto procede per l'organizzazione del Professional day del 1&amp;deg; marzo. Saranno oltre 140 le sedi collegate con l`Auditorium Conciliazione di Roma e che consentiranno un momento di confronto di tutti i professionisti dislocati su tutto il territorio nazionale.


La giornata delle professioni organizzata da Cup (Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali), Pat (Professioni area tecnica), Adepp (Associazione delle Casse di previdenza dei professionisti) e dalle altre componenti del mondo ordinistico avr&amp;agrave; il carattere di una grande manifestazione pubblica che consentir&amp;agrave; ai professionisti che vi parteciperanno di far sentire la loro voce al Paese e alle Istituzioni, non solo all'insegna della protesta, ma anche al fine  di modulare la discussione in termini propositivi. 

L'obiettivo dell'evento &amp;egrave;, infatti, quello di dare ai professionisti italiani la possibilit&amp;agrave; di rivendicare una proposta per il rilancio del Paese anche attraverso un riordino dell'intero sistema ordinistico.


Soprattutto, in questa fase cruciale per il Paese, in cui i vari interventi legislativi intrapresi con l'obiettivo di riformare il sistema nazionale delle libere professioni non sempre hanno trovato un appoggio unitario, la voce unanime  del sistema nazionale delle professioni ordinistiche necessita di essere ascoltata, tanto da trasmettere un messaggio comune a tutti gli ordinamenti professionali. Fonte: &lt;b&gt; http://www.cuprofessioni.it/http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=94bb2c22-b742-4ac1-b9f8-8c234deecc1c&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>STP: I 2/3 DEVONO ESSERE SOCI PROFESSIONISTI. IMU: TASSATE SOLO LE SCUOLE A FINALITA` COMMERCIALE</title>
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Il nuovo aspetto delle Societ&amp;agrave; tra professionisti (Stp), come delineato dall`emendamento del Governo al Decreto liberalizzazioni, prevede che il numero dei soci professionisti sia tale da determinare, in sede di deliberazione, la maggioranza di due terzi. La stessa percentuale, 33%, vale per i valori apportati dai soci di solo capitale. 

Il mancato raggiungimento di tale proporzione produce lo scioglimento della societ&amp;agrave;; sar&amp;agrave; il consiglio dell`Ordine o il collegio professionale presso il quale &amp;egrave; iscritta la Societ&amp;agrave; che dovr&amp;agrave; provvedere alla cancellazione dall`Albo. Questo sar&amp;agrave; evitabile qualora la Societ&amp;agrave; abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di 6 mesi. 

Altra novit&amp;agrave; sul fronte professionale riguarda il corrispettivo della prestazione, dove scompare l`obbligo del preventivo scritto, a meno che non venga richiesto dal cliente. Rimane lo spazio per un preventivo di massima, ossia la previsione del costo del compenso che il professionista percepir&amp;agrave;. Questo dovr&amp;agrave; contenere l`indicazione di tutte le voci di costo, spese, oneri e contributi. 

Inoltre, &amp;egrave; stato eliminato l'illecito disciplinare per i professionisti che non si attengono alle nuove disposizioni stabilite dal Decreto. 

Importante ed atteso chiarimento &amp;egrave; giunto dal premier Monti sugli effetti dell`introduzione dell`Imu per gli edifici della Chiesa. Intervenendo personalmente in commissione Industria del Senato per fornire l`interpretazione governativa, ha affermato che "sono esenti dall`Imu quelle scuole che svolgono attivit&amp;agrave; secondo modalit&amp;agrave; non commerciali". Via libera, dunque, alla norma che introduce l`imposta municipale per gli istituti religiosi solo in presenza di finalit&amp;agrave; "commerciali". 

Un successivo Decreto del ministero dell`economia dovr&amp;agrave; identificarne i dettagli. In ogni modo, i parametri su cui basare l`esenzione sono:

- svolgere un servizio di attivit&amp;agrave; paritaria scolastica assimilabile al pubblico sotto il profilo dei programmi, dell`accoglienza di alunni disabili e dell`applicazione della contrattazione collettiva del personale; 
- effettuare un servizio aperto a tutti i cittadini alle stesse condizioni;
- selezionare l`ingresso alle scuole per merito e non su basi discriminatorie, oltre al fatto di non applicare rette che indichino finalit&amp;agrave; lucrative.

L`intervento ha ricevuto il plauso sia della Commissione che della Cei.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>SOCIETA` DI PERSONE E PERSONE FISICHE, POCHI GIORNI PER L'OPZIONE IRAP</title>
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Le societ&amp;agrave; di persone (societ&amp;agrave; in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate) e le persone fisiche esercenti attivit&amp;agrave; commerciali -&amp;nbsp;dunque i soggetti Irpef -&amp;nbsp;in contabilit&amp;agrave; ordinaria, entro il 29 febbraio 2012&amp;nbsp;(sessanta giorni dall`inizio del periodo d`imposta) dovranno comunicare l'opzione per la determinazione della base imponibile Irap in ragione delle risultanze del bilancio (il metodo dei soggetti Ires), per il triennio 2012-2014, o la revoca dell'opzione esercitata per il triennio trascorso, se non si vuole l'automatico rinnovo per il prossimo. 

Si tratta della possibilit&amp;agrave; di scegliere se determinare l`Irap secondo le modalit&amp;agrave; delle societ&amp;agrave; di capitali (articolo 5-bis, comma 2, Dlgs n. 446/1997), seguendo le regole del bilancio e non quelle del Tuir. Esercitando la scelta, la base imponibile viene calcolata come differenza tra il valore e i costi della produzione cos&amp;igrave; come risultano dal conto economico dell'esercizio. 

Per l'adempimento, da effettuare esclusivamente online, si deve utilizzare il modello web "COMIrap", da scaricare dal sito delle Entrate. 

Si ricorda che la scadenza non vale:

- per chi inizia l`attivit&amp;agrave; in corso d`anno, che esercita l`opzione entro 60 giorni dalla data indicata nella dichiarazione di inizio dell`attivit&amp;agrave; o di costituzione della societ&amp;agrave;;

- se si trasforma una societ&amp;agrave; di capitali in una societ&amp;agrave; di persone in contabilit&amp;agrave; ordinaria, per cui la scelta si eserciter&amp;agrave; entro 60 giorni dalla data di efficacia giuridica dell`operazione.

Sempre il 29 febbraio prossimo scade il termine per la comunicazione dei dati Iva dei titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Devono essere inseriti nella comunicazione i principali dati riepilogativi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, effettuate nel 2011. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/comunicazione-annuale-dati-ivainvio-on-line-entro-29-febbraio&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>AUDIZIONE DI BEFERA IN COMMSSIONE PARLAMENTARE DI SORVEGLIANZA SULL`ANAGRAFE TRIBUTARIA</title>
<description>
Tra le News, in Home Page delle Entrate, quella che annuncia l'audizione del direttore Befera presso la Commissione Parlamentare di Sorveglianza sull'Anagrafe Tributaria, con la "Relazione sulla qualit&amp;agrave; dei dati dell'Archivio Anagrafico dell'Anagrafe Tributaria e sull'evoluzione della cooperazione informatica in Agenzia delle Entrate".

Il documento &amp;egrave;&amp;nbsp;del 23 febbraio 2012&amp;nbsp;e verte su QUALIT&amp;Agrave; DATI DELL'ARCHIVIO ANAGRAFICO e COOPERAZIONE INFORMATICA IN AGENZIA DELLE ENTRATE.

I temi oggetto della relazione&amp;nbsp;sono: la creazione di un data base anti-frode per i codici fiscali, considerato l'incremento degli episodi di frode correlati alle richieste di attribuzione di codice fiscale da parte di soggetti che presentano documenti di identit&amp;agrave; risultanti ex-post, falsi o contraffatti; il miglioramento della "Comunicazione unica" per le imprese, con il fine di semplificare le operazioni di apertura di un'attivit&amp;agrave; per i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro delle imprese o al Rea; la chiusura "easy" per le partite Iva attive ma, di fatto, non operative,&amp;nbsp;data l'esigenza di dare seguito alla previsione di legge che d&amp;agrave; la possibilit&amp;agrave;,&amp;nbsp;ai soggetti che non hanno comunicato la cessazione dell'attivit&amp;agrave; entro i 30 giorni previsti, di sanare la violazione versando spontaneamente con F24, entro il 31 marzo, un importo pari a 129 euro (un quarto della sanzione minima dovuta), senza presentare il modello AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi); infine, l'evoluzione della cooperazione informatica con Regioni e Comuni, cui le Entrate mettono a disposizione una serie di servizi di consultazione online -&amp;nbsp;riportati in un catalogo informatico -&amp;nbsp;di fornitura massiva, anche per finalit&amp;agrave; antifrode, e di cooperazione applicativa. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/direttore-befera-parlamentoaudizione-sull%E2%80%99anagrafe-tributaria&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IL DL FISCALE AL VAGLIO DEL CDM</title>
<description>
Calendarizzato per oggi al Consiglio dei ministri l'esame del Decreto legge sulle "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, potenziamento dell'accertamento ed altre disposizioni urgenti di natura finanziaria e societaria (Economia e Finanze)". Il testo del Dl semplificazioni fiscali contiene molte misure gi&amp;agrave; affrontate, come quelle che semplificano lo spesometro riportando l'elenco clienti e fornitori nelle operazioni fatturabili (dovrebbero entrarvi non solo i rapporti B2B, ma anche le vendite con fattura con i privati), che condensa l'adempimento in un invio annuale di tutte le operazioni.

Si ricorda anche l'intervento sugli studi di settore, per i quali &amp;egrave; previsto, sempre nel caso&amp;nbsp;di approvazione da parte del CdM, il rinvio al 30 aprile del termine per la pubblicazione dei correttivi e la legittimazione dell`accertamento induttivo puro - rettifica basata su meri indizi e non su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti - in presenza di omissione del modello o errori di compilazione che implichino una "differenza superiore al 15% o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati nella dichiarazione".

Altre misure riguardano: 

- la cancellazione con procedura semplificata delle ipoteche non rinnovate da anni che, restando formalmente in piedi, rendono ardua la negoziabilit&amp;agrave; dei beni;

- la chiusura d'ufficio di tutte quelle partite Iva che non risultano attive da tre anni;

- la possibilit&amp;agrave; di dilazionare i debiti con il Fisco chiedendo l`applicazione di rate variabili e crescenti nel tempo;

- il pignoramento a tutela del credito fiscale; in tal caso l`agente della riscossione nominer&amp;agrave; l`imprenditore come custode giudiziario dei beni strumentali dell`impresa per assicurare la continuazione dell`attivit&amp;agrave;.

Con il Dl, infine, il Governo sarebbe intenzionato a illustrare la previsione dell'assoggettamento all`imposta comunale dei beni della Chiesa, di altre religioni e degli altri enti oggi esentati dall`Ici, come i partiti politici e i sindacati: dovrebbero restare fuori campo Ici solo gli immobili adibiti esclusivamente ad attivit&amp;agrave; non commerciali. Fonte: &lt;b&gt; http://www.corriere.it/economia/12_febbraio_24/evasione-sgravi-redditi-bassi_bbc9ba2c-5eb1-11e1-9f4b-893d7a56e4a4.shtml&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>STUDI DI SETTORE. FINO AL 29 PER GIUSTIFICARSI</title>
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E' vicino a scadere - 29 febbraio 2012 - il termine entro cui comunicare alle Entrate, inviandoli telematicamente tramite il software "Segnalazioni studi di settore Unico 2011" disponibile sul sito agenziale, direttamente o per il tramite di un intermediario, informazioni ed elementi utili che consentano al contribuente di giustificare le discordanze &amp;ndash; mancata congruit&amp;agrave;, mancata coerenza, mancata normalit&amp;agrave; economica - con le risultanze degli studi di settore per l'anno di imposta 2010. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/anomalie-studi-settore-2010entro-fine-mese-perch%C3%A9-al-fisco&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>FIDUCIA DELLA CAMERA ALLA PROROGA DI TERMINI. MA NAPOLITANO DICE "STOP" AD EMENDAMENTI FUORI TEMA</title>
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Con la fiducia votata dalla Camera, il c.d. "Milleproroghe" diviene legge. La vicenda che ha interessato l`approvazione del provvedimento &amp;egrave; stata oggetto di una lettera che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha inviato ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, in cui esprime la sua disapprovazione per l`uso di proporre emendamenti ai decreti legge in corso di approvazione in Parlamento, che non sono ricollegabili al contenuto del testo. E richiama l`attenzione sulla recentissima sentenza della Corte Costituzionale - n. 22 del 2012 - che ha annullato disposizioni inserite dalle Camere in un decreto nel corso dell`esame del relativo Ddl di conversione. Per il futuro auspica che vengano evitate ammissioni di modifiche incongruenti. 

Il testo contiene slittamenti di norme ad argomento&amp;nbsp;vario. La pi&amp;ugrave; rilevante ed attesa &amp;egrave; sicuramente quella che riguarda il capitolo pensioni. 

I lavoratori vicini all`et&amp;agrave; pensionabile che hanno contrattato con il datore di lavoro un incentivo per uscire dall`azienda e che, secondo le disposizioni introdotte dalla riforma pensionistica, sarebbero rimasti senza pensione e senza stipendio, potranno accedere al trattamento di acquiescenza in base alle vecchie regole pensionistiche, se hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 compreso. Questo deve risultare da accordi individuali e collettivi. 

Sul fronte dei lavoratori precoci, il salvagente prevede che si aprano le porte della pensione, fino al 2017, per coloro che abbiano maturato 42 anni di contributi, anche se non avranno compiuto 62 anni e senza i paletti introdotti con la riforma. Il calcolo dell`anzianit&amp;agrave; contributiva comprende anche i periodi di maternit&amp;agrave;, di leva, di infortunio, di malattia, di cassa integrazione ordinaria, i contributi figurativi delle madri con figli disabili e degli uomini che hanno usufruito della paternit&amp;agrave; obbligatoria. 

Altro nodo affrontato, lo slittamento del termine per chiudere le liti fiscali pendenti: il pagamento potr&amp;agrave; essere effettuato entro il 2 aprile 2012. Ma il testo del "Milleproroghe" contiene anche il differimento per un`altra data relativa alla definizione delle liti tributarie: si tratta del termine entro cui deve essere stato presentato il ricorso all`ufficio tributario, per valutare la pendenza della lite, che deve considerarsi non pi&amp;ugrave; il 1&amp;deg; maggio 2011, bens&amp;igrave; il 31 dicembre 2011. 

Altre proroghe attengono: 

- alla presentazione delle istanze per il cambio di categoria catastale degli immobili rurali da parte degli agricoltori: scade il 30/6/2012; 

- alla chiusura delle partite Iva inattive, con sanzione pari a 129 euro: scade il 31 marzo 2012; 

- al pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi Inail per gli alluvionati delle province delle regioni toccate dagli eventi alluvionali dell`autunno 2011: i termini in scadenza al 30 giugno 2012 sono spostati al 16 luglio 2012. Il pagamento pu&amp;ograve; avvenire in 3 rate mensili di pari importo. Fonte: &lt;b&gt; http://www.repubblica.it/politica/2012/02/23/news/milleproroghe_fiducia_alla_camera-30377928/http://www.corriere.it/politica/12_febbraio_23/richiamo-napolitano-milleproroghe_01e67cae-5e4c-11e1-ab06-25238cfc8ce3.shtml&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>NUOVI LIMITI DI REDDITO PER GLI ASSEGNI NON ANF</title>
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Con la circolare 25 del 22 febbraio 2012, l'Inps indica i limiti di reddito mensili validi dal 1&amp;deg; gennaio 2012 per accedere agli assegni familiari, per la cessazione o riduzione degli stessi e delle quote di maggiorazione di pensione. La circolare interessa i soggetti esclusi dalla normativa sull`assegno per il nucleo familiare (Anf). Dunque, si rivolge a: coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari); pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

La rivalutazione, dal 1&amp;deg; gennaio 2012, &amp;egrave; basata sulla misura del tasso d`inflazione programmato per il 2011 che &amp;egrave; stata pari all'1,5% .

Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti &amp;egrave; fissato dal 1&amp;deg; gennaio 2012, e per l`intero anno, nell`importo mensile di euro 480,53. Pertanto, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell`accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano, anche per la richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, di:

- 676,75 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

- 1184,31 euro per due genitori.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>DA APRILE 2012 IL DETTAGLIO DEI PAGAMENTI DELLE PENSIONI CONSULTABILE ONLINE</title>
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L'Inps sta predisponendo una serie di lettere, che verranno spedite ai pensionati congiuntamente al Cud 2012, in cui viene spiegato come attivarsi per richiedere il Pin necessario a visualizzare gli importi delle pensioni direttamente sul sito internet dell'Ente previdenziale. 

Al fine di risparmiare tempo e costi, dal prossimo mese di aprile, infatti, il dettaglio dei pagamenti delle rate di pensione non verr&amp;agrave; pi&amp;ugrave; inviato in modalit&amp;agrave; cartacea da banche o poste, ma sar&amp;agrave; consultabile solo online.

La lettera di accompagno della certificazione fiscale relativa alle pensioni dell'anno 2012, contiene anche le istruzioni per la destinazione del 5 e 8 per mille e altre informazioni utili per i contribuenti: estratto contributivo unificato, informazioni su pensioni, stampa modelli CUD e OBIS/M, prospetto di dettaglio della rata di pensione per ciascuna mensilit&amp;agrave;. 

Si ricorda, inoltre, l'indispensabilit&amp;agrave; del Pin oppure della "carta nazionale dei servizi" (CNS). In caso di mancato possesso del Pin, il contribuente potr&amp;agrave; farne richiesta collegandosi sul sito internet dell'Inps, attraverso l'apposita funzionalit&amp;agrave; denominata "Il PIN online". 

Con messaggio n. 3136 del 22 febbraio, inoltre, sono state illustrate dall'Inps le operazioni effettuate in vista dell`emissione generalizzata del Cud 2012. Nelle indicazioni offerte, si tiene conto delle operazioni gi&amp;agrave; predisposte in occasione delle operazioni di rinnovo delle pensioni, in funzione delle nuove aliquote regionali da utilizzare per la determinazione dell`addizionale regionale a saldo e delle nuove aliquote comunali, da utilizzare per la determinazione delle addizionali comunali a saldo e in acconto.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>TORNA IN AUGE L'ELENCO CLIENTI E FORNITORI</title>
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Da subito, la parte dello spesometro riservata ai rapporti Business-to-Business era sembrata una riedizione del vecchio elenco clienti-fornitori, abolito nel 2008. Ed ora la conferma. Nella bozza del decreto legge semplificazioni fiscali, pronta per l'esame del CdM di venerd&amp;igrave;, lo spesometro si conforma al citato elenco per tutti gli scambi B2B senza limite di importo ("l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali &amp;egrave; previsto l'obbligo di emissione della fattura &amp;egrave; assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate"). Il nuovo strumento istituito con Dl 78/2010, appunto il cosiddetto spesometro, rimarr&amp;agrave; in piedi nella forma originaria solo per la segnalazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva che avverranno tra venditore e consumatore finale senza fatturazione e di importo superiore ai 3.600 euro ("Per le sole operazioni per le quali non &amp;egrave; previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto"). 

Quanto agli studi di settore, si inaspriscono le conseguenze per l'infedelt&amp;agrave; dei dati dichiarati: se la differenza tra i ricavi e i compensi stimati, applicando gli studi sulla base dei dati corretti e quelli stimati, superer&amp;agrave; la soglia del 15% o il valore assoluto di 50 mila euro, scatter&amp;agrave; l'induttivo puro. Nello specifico, ad accendere l'accertamento sar&amp;agrave; l'infedelt&amp;agrave; consistente nell' "omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilit&amp;agrave; degli studi non sussistenti, nonch&amp;eacute; di infedele compilazione dei predetti modelli".

La misura potrebbe valere gi&amp;agrave; per la dichiarazione dei redditi Unico 2012 per l`anno 2011. Fonte: &lt;b&gt; http://www.pmi.it/economia/mercati/news/52831/decreto-semplificazione-fiscale-in-bozza-irpef-e-spesometro.html?autorefresh=yes&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>LIBERALIZZAZIONI: ULTIME MODIFICHE PER I PROFESSIONISTI</title>
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Per ovviare alla cancellazione delle tariffe professionali e in mancanza dei parametri di matrice ministeriale, ancora da emanare, i giudici potranno fare riferimento, quando devono provvedere alla liquidazione degli onorari, alle vecchie tariffe; questo per almeno 4 mesi. 

E` uno dei punti dell`emendamento che riguarda l`articolo 9 del D.L. liberalizzazioni, sull`abolizione delle tariffe professionali, che tanti malumori ha creato in seno agli addetti ai lavori. 

Il provvedimento &amp;egrave; all`esame della Commissione industria del Senato ed &amp;egrave; atteso in aula il 29 febbraio, con il voto previsto forse per il 2 marzo. 

Altro punto dolente affrontato &amp;egrave; stato quello delle societ&amp;agrave; tra professionisti, in particolare l`entrata in scena dei soci di capitale; la modifica accolta dovrebbe prevedere che tali soggetti non possano detenere pi&amp;ugrave; di un terzo dei voti occorrenti per approvare le delibere. Quindi, i 2/3 delle quote della societ&amp;agrave; rimarrebbero ai soci professionisti. 

In ordine al preventivo scritto, il governo non intende rimuoverlo ritenendo che rappresenti una maggiore tutela per il cliente. Potrebbe venire tolta, in caso di violazione della norma, la previsione di una punizione a livello disciplinare.

Srl semplificate: anche su questo fronte il cambiamento rispetto al testo originario stabilisce che la costituzione avvenga, in luogo dell`atto costitutivo vero e proprio, attraverso una scrittura privata. L`iscrizione al registro delle imprese dovr&amp;agrave; avvenire con spese notarili a costo zero. 

Altra novit&amp;agrave; contenuta nel decreto riguarda il divieto, nei contratti tra professionisti e consumatori stipulati attraverso l`adesione a condizioni generali di contratto o formulari, di apporre clausole vessatorie: la violazione porta all`applicazione di multe da 2.000 a 20.000 euro. Fonte: &lt;b&gt; http://www.anclsu.com/rassegna/sole23022012pag8.pdfhttp://www.anclsu.com/rassegna/io23022012pag31.pdfhttp://www.anclsu.com/rassegna/sole23022012pag8a.pdf&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>CUD 2012: IL 28/2 LA CONSEGNA</title>
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Entro il 28 febbraio 2012 va consegnato ai dipendenti, dai datori di lavoro, il CUD 2012 che attesta i redditi corrisposti nell'anno 2011, oltre che le ritenute e le detrazioni effettuate, i contributi previdenziali versati e/o dovuti. 

L`ultima versione del modello tiene conto delle novit&amp;agrave; introdotte da norme emanate nel 2011, tra le quali: 

- il contributo di solidariet&amp;agrave;, istituito dal D.L. n. 138/2011, che va calcolato nella misura del 3% applicabile alla parte di reddito complessivo che supera 300.000,00 euro. Nel punto 136 del Cud va inserito l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta, a titolo di contributo di solidariet&amp;agrave;; 

- l'agevolazione - introdotta dalla L. n. 238/2010 &amp;ndash; consistente nella riduzione della base imponibile Irpef pari all'80% per le lavoratrici e al 70% per i lavoratori, a favore dei cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1&amp;deg; gennaio 1969, che sono assunti o avviano un'attivit&amp;agrave; d'impresa o di lavoro autonomo in Italia, trasferendovi il domicilio o la&amp;nbsp;residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivit&amp;agrave;; 

- la destinazione del 5 per mille anche al finanziamento delle attivit&amp;agrave; di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. 

Per quanto riguarda l'imposta addizionale del 10%, introdotta dall'articolo 33 del D.L. n. 78/2010, applicabile ai compensi di dirigenti e collaboratori del settore finanziario, si rammenta che il D.L. n. 98/2011 ha modificato, a partire dal 17 luglio 2011, la quota su cui effettuare il prelievo: non pi&amp;ugrave; l'importo che eccede il triplo della parte fissa di retribuzione, bens&amp;igrave; la parte che eccede la parte fissa di retribuzione. Il datore di lavoro deve quindi evidenziare nel Cud 2012 la parte dei compensi eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione erogati prima del 17 luglio 2011 e quelli eccedenti la parte fissa della retribuzione erogati dopo il 17 luglio 2011. 

Il sostituto pu&amp;ograve; consegnare, in luogo del modello cartaceo, la certificazione in formato elettronico, purch&amp;eacute; accerti che il ricevente sia in grado di poterla materializzare per i successivi adempimenti. 

Il 28 febbraio rappresenta anche la data entro cui va effettuata la consegna: 

- della certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti ai soci di societ&amp;agrave; di capitali, dai quali scaturiscono utili di qualsiasi natura; 
- delle certificazioni relative alle somme corrisposte, e soggette a ritenuta d'acconto, per prestazioni di lavoro autonomo, abituale o occasionale, e alle provvigioni erogate a rappresentanti di commercio, agenti, venditori porta a porta. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/sostituti-d%E2%80%99imposta-%E2%80%9Cal-lavoro%E2%80%9D-attestare-redditi-e-ritenute&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>730/2012. SPECIFICHE TECNICHE PER SOSTITUTI D`IMPOSTA, PROFESSIONISTI, INTERMEDIARI, CAF</title>
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Con provvedimento agenziale 16 febbraio 2012 sono definiti:

- nell'Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2012, ad opera dei sostituti d'imposta, dei CAF-dipendenti, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto&amp;nbsp;l`incarico, nonch&amp;eacute; le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2012 e 730-4/2012 integrativo, che CAFdipendenti e professionisti abilitati sono tenuti ad osservare; 

- nell'Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2012 e 730-4/2012 integrativo, che i CAFdipendenti e i professionisti abilitati che comunicano all'INPS e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro), in qualit&amp;agrave; di sostituti d'imposta, i dati contenuti in tali modelli mediante supporti informatici, sono tenuti ad osservare; 

- nell'Allegato C, le specifiche tecniche per l'invio dei dati riguardanti la scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei CAF-dipendenti, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto&amp;nbsp;l`incarico, nonch&amp;eacute;, in via sperimentale per l'anno d'imposta 2011, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Sogei S.p.A.; 

- nell'Allegato D, le istruzioni per lo svolgimento -&amp;nbsp;da parte dei sostituti&amp;nbsp;d'imposta, dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati - degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale prestata.&amp;nbsp; Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/attualit%C3%A0/articolo/rete-specifiche-tecnicheper-famiglia-dei-%E2%80%9C7302012%E2%80%9D&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>DL SEMPLIFICAZIONE. ULTIMI RITOCCHI</title>
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La bozza del decreto sulla semplificazione fiscale, che ieri ha passato il vaglio del preconsiglio dei ministri e che venerd&amp;igrave; &amp;egrave; attesa per il voto finale dell'Esecutivo, incamera interessanti interventi, che vanno ben oltre quelli di natura tributaria&amp;nbsp;come in materia di accertamenti esecutivi e controlli. 

Il testo sar&amp;agrave; fatto&amp;nbsp;ancora oggi oggetto di limature nella riunione preparatoria dei tecnici governativi. In particolare, due sono i percorsi che si stanno seguendo e sui quali si cerca di far convergere le richieste dei professionisti: lo spesometro semplificato e il venir meno di una serie di penalit&amp;agrave; nel caso di violazioni solo formali. 

Il decreto, inoltre, si concentra su tutta una serie di manovre finalizzate a destinare gli introiti derivanti dal recupero dell'evasione, dalla stretta alla riscossione e dall'accertamento fiscale nel biennio 2012/13, alla diminuzione delle tasse. 

Obiettivo dell'azione di "contrasto all'evasione" &amp;egrave; destinare le maggiori somme ad un Fondo speciale, per poi distribuirle a favore delle fasce di reddito pi&amp;ugrave; basse, soprattutto attraverso il potenziamento delle detrazioni fiscali per i familiari a carico. Non &amp;egrave; escluso, inoltre,&amp;nbsp;un intervento dell'ultima ora sulle aliquote Irpef: la proposta consiste nell'abbassamento del primo scaglione dal 23% al 20%. Al momento, si stanno cercando adeguate coperture finanziarie per intervenire in tal senso. 

Altro tema caldo del decreto &amp;egrave; quello della riscossione. Al fine di dare pi&amp;ugrave; ossigeno alle imprese in difficolt&amp;agrave; economica, l'azione di Equitalia dovrebbe essere pi&amp;ugrave; soft. Si dovrebbe cio&amp;egrave; concedere una tregua alle imprese morose, per evitare di indurle ad interrompere la loro attivit&amp;agrave;. Nel caso in cui, poi, la Societ&amp;agrave; di riscossione dovesse procedere al pignoramento dei beni strumentali, il titolare dell`azienda sar&amp;agrave; nominato custode giudiziario, in modo che la produzione continui. Analogo discorso per le famiglie morose e dotate di un solo stipendio. Se oggi il Fisco pu&amp;ograve; pignorare il quinto dello stipendio del contribuente, il decreto stabilisce un tetto massimo del pignoramento fino al decimo (in caso di busta paga molto bassa).

Un aiuto ai contribuenti in difficolt&amp;agrave; arriva anche dalle rateazione dei debiti tributari, che diventa flessibile. Si potr&amp;agrave; decidere, per esempio, di pagare di meno nella fase iniziale e di pi&amp;ugrave; successivamente. Il debitore pu&amp;ograve; richiedere un piano di rateazione flessibile con rate crescenti per ciascun anno, anzich&amp;eacute; costanti. L'accoglimento della domanda da parte degli uffici, blocca anche l'eventuale accensione di ipoteca. I piani di rateazione a rata costante gi&amp;agrave; avviati al momento del varo del decreto rimangono in essere. 

Tra le altre regole destinate a cambiare, quelle relative allo spesometro. Decade, infatti, l'obbligo di comunicazione puntuale per tutte le operazioni con fattura superiori a 3mila euro; in sostituzione, sono previste trasmissioni cumulative per ogni cliente e fornitore. Rimane, invece, l`obbligo di comunicazione delle operazioni che non richiedono fattura e che vanno trasmesse quando superano i 3.600 euro, Iva compresa. 

Anche per le comunicazioni obbligatorie dei Paesi black list, vi sono delle novit&amp;agrave;. Debutta la soglia di 500 euro, sotto la quale non scatteranno pi&amp;ugrave; le comunicazioni obbligatorie delle operazioni con i cosiddetti paradisi fiscali; ci&amp;ograve; per non appesantire ulteriormente l`operativit&amp;agrave; quotidiana di chi lavora molto con l`estero. 

Per quanto riguarda gli studi di settore, i contribuenti soggetti dovranno diventare particolarmente accurati nel compilare i questionari e i moduli richiesti per costruire le previsioni di reddito delle varie categorie. Chi falsifica le risposte sar&amp;agrave; sottoposto non solo a sanzione pecuniaria, ma finir&amp;agrave; anche nelle liste da cui vengono tratti i soggetti che verranno accertati con priorit&amp;agrave;. 

Tra i temi assenti dal decreto, almeno per il momento, le regole sull'abuso del diritto, il ravvedimento operoso e la semplificazione dei modelli Intrastat.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>CNPADC: AUMENTA L'ALIQUOTA MA L'IMPORTO SI FRAZIONA</title>
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Il 15 novembre 2012 &amp;egrave; il termine fissato per scegliere, attraverso l'adesione al servizio Sat Pce, la rateizzazione diretta, per il triennio 2012/2014, delle eccedenze (sopra i mille euro) del contributo soggettivo e integrativo da parte degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti. La possibilit&amp;agrave; &amp;egrave; stata disposta il 24 maggio 2011 dall'assemblea dei delegati del Cnpadc a seguito dell'incremento dell'aliquota soggettiva minima, che passa dal 10% all'11% da quest'anno, per poi aumentare al 12% dal 2014.
Le rate, che saranno al massimo 4, comprenderanno per il triennio 2012/2014 sia le eccedenze del contributo soggettivo sia l`integrativo; a regime, dal 2015, riguarderanno solo l`eccedenza del contributo soggettivo.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>RAI: NULLA E` DOVUTO PER MERO POSSESSO COMPUTER, TABLET E SMARTPHONE</title>
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La Rai, a seguito di un confronto avvenuto questa mattina con il Ministero dello Sviluppo Economico, precisa che non ha mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, i tablet e gli smartphone.

La lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti Rai si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, societa` ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage) fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali  imprese, societa` ed enti abbiamo gia` provveduto al pagamento per il possesso di uno o piu`` televisori. Cio` quindi limita il campo di applicazione del tributo ad una utilizzazione molto specifica del computer rispetto a quanto previsto in altri Paesi europei per i loro broadcaster (BBC...) che nella richiesta del canone hanno inserito tra gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione radiotelevisiva, oltre alla televisione, il possesso dei computer collegati alla Rete, i tablet e gli smartphone.

Si ribadisce pertanto che in Italia il canone ordinario deve essere pagato solo per il possesso di un televisore. Fonte: &lt;b&gt;Comunicato Stampa RAI del 21 febbraio 2012&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:14:30 GMT</pubDate>
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<title>IL CODICE "6836" PER L`ARTE</title>
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I&amp;nbsp;contribuenti che intendono pagare le imposte compensando con il credito derivante dalla cessione di beni culturali e opere, devono utilizzare il codice tributo "6836", denominato "Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere &amp;ndash; Art. 28 bis d.P.R. n. 602/73 e art. 20 dlgs n. 46/1999".

Istituito dall`Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 17, del 20 febbraio 2012, il codice va esposto nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati". Per "Anno di riferimento" si intende l`anno della notifica al proponente del decreto ministeriale che stabilisce condizioni e valore della cessione di beni culturali e opere.

Sulla base delle informazioni ricevute dall`Agenzia delle entrate, l`agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente, esclusivamente al quale dovr&amp;agrave; essere presentato il modello F24, verificher&amp;agrave; la reale spettanza del credito. Fonte: &lt;b&gt; http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/beni-valore-storico-e-culturaleil-codice-%E2%80%9Cpareggiare-conti%E2%80%9D&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PROFESSIONAL DAY: DALLA PROTESTA ALLE PROPOSTE</title>
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La condivisione in tema di riforma del sistema ordinistico guider&amp;agrave; l'incontro epocale dei professionisti di tutta Italia, che garantiscono - si legge in un comunicato del Cndcec - al Paese il 15% del prodotto interno lordo e assicurano un lavoro a pi&amp;ugrave; di 4 milioni di lavoratori. Il Professional day, organizzato da Cup (Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali), Pat (Professioni area tecnica), Adepp (Associazione delle Casse di previdenza dei professionisti) e dalle altre componenti del mondo ordinistico, si svolger&amp;agrave; il 1&amp;deg; marzo 2012 presso l'auditorium della Conciliazione a Roma, con collegamenti in diretta televisiva su tutto il territorio nazionale. L'intento &amp;egrave; quello di passare attraverso la protesta alle proposte. La voce dei professionisti deve essere una per fermare l`incalzare di una legislazione frammentata e confusa in materia di libere professioni.


Per i consulenti del lavoro il giorno delle professioni &amp;egrave; necessario per ribadire il ruolo al servizio del paese. La riforma delle professioni, si legge sul sito, non va banalizzata limitandola ad una sterile polemica sul fronte delle l`applicazione delle tariffe. La presidente, Marina Calderone, insiste sulle perplessit&amp;agrave; in merito alle societ&amp;agrave; fra professionisti, pi&amp;ugrave; volte espresse anche al governo Monti. Fonte: &lt;b&gt; http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=94bb2c22-b742-4ac1-b9f8-8c234deecc1c&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>AL VIA L'ESAME DEL DECRETO LEGGE FISCALE</title>
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Il preconsiglio dei ministri &amp;egrave; alle prese con il testo del decreto legge fiscale. Una delle misure contenute nella bozza riguarda il sostegno, con interventi anche non strutturali ed anche non sull'Irpef, del reddito di soggetti appartenenti alle fasce di reddito pi&amp;ugrave; basse (si pensa all`incremento delle detrazioni fiscali per i familiari a carico), che sar&amp;agrave; finanziato a partire dal 2014 con quanto realizzato nel 2012 e 2013 attraverso la lotta all'evasione. 

A proposito di evasione, &amp;egrave; da sottolineare che entreranno nelle liste selettive del Fisco dei contribuenti da sorvegliare quelli avvezzi a non emettere scontrini e ricevute fiscali, specialmente se oggetto di pi&amp;ugrave; segnalazioni da parte di cittadini che rinunciano all'anonimato.

Nel testo del decreto anche l'addio allo spesometro, che sar&amp;agrave; sostituito dal vecchio elenco clienti e fornitori. 

Il tetto che far&amp;agrave; scattare gli accertamenti da studi di settore sar&amp;agrave; non pi&amp;ugrave; del 10 ma del 15%  o di 50mila euro.


Pi&amp;ugrave; poteri alla riscossione: gli agenti potranno pignorare una parte degli stipendi per recuperare le somme dovute dal contribuente. In merito alla riscossione una norma della bozza prevede che Equitalia avvisi il contribuente con una comunicazione preventiva di aver preso in carico la riscossione del nuovo accertamento esecutivo. Fonte: &lt;b&gt; http://www.ilgiornale.it/interni/fisco_spunta_lire_tre_aliquote/21-02-2012/articolo-id=573225-page=0-comments=1&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>STUDIO DEL CNDCEC SUGLI ADEMPIMENTI DEL GESTORE DEL TRUST</title>
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E` intitolato "L`obbligo di rendiconto del trustee" lo studio n. 11, approvato il 9 febbraio 2012 dalla Commissione di studio "Il trust" del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, attraverso il quale si intende offrire un contributo, al gestore del trust, per la elaborazione di un documento contenente la rendicontazione del patrimonio costituito in trust.


Il rendiconto periodico, dedicato ad identificare gli accadimenti occorsi al trust in un dato periodo, &amp;egrave; diretto ai beneficiari, ai disponenti, al guardiano (se esistente) per le seguenti finalit&amp;agrave;:
&amp;nbsp;
- dare conto degli adempimenti eseguiti durante il periodo di riferimento, fornendone adeguata motivazione secondo le disposizioni contenute nell'atto istitutivo del trust (Discharge Accounting);

- illustrare l'andamento della gestione durante il periodo di riferimento evidenziando i risultati della stessa sul patrimonio delle diverse categorie di beneficiari (Performing Accounting).


Lo studio rammenta che, come per la  tenuta della contabilit&amp;agrave; dove non sussiste alcuno schema obbligatorio, anche per quanto riguarda il rendiconto non vi sono riferimenti a schemi predefiniti. Il  richiamo va quindi fatto all'atto istitutivo del trust, in conformit&amp;agrave; alla legge regolatrice, per la formulazione delle modalit&amp;agrave; e della periodicit&amp;agrave; con cui effettuare il rendiconto.


Il documento, poi, suggerisce di accompagnare il conto economico e lo stato patrimoniale che compongono il rendiconto con apposite note esplicative, che forniranno gli opportuni chiarimenti e dettagli.


Quanto alle modalit&amp;agrave; di consegna del rendiconto, questo pu&amp;ograve; essere trasmesso: con raccomandata A/R, con lettera a mano con firma per ricevuta, mediante posta elettronica certificata, con posta elettronica con conferma di ricezione da parte del destinatario. La menzione della consegna pu&amp;ograve; essere anche inserita nel verbale di una specifica riunione a cui hanno partecipato i destinatari.
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>SPECIFICHE TECNICHE PER CNM, UNICO, IRAP</title>
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Cinque pubblicazioni nel sito Internet delle Entrate annunciano l'approvazione delle specifiche tecniche per Cnm, Unico ed Irap.

In particolare, con un primo provvedimento del 16 febbraio 2012 sono definite, nell'Allegato A: le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica all`Agenzia delle entrate dei dati contenuti nel modello "Consolidato nazionale e mondiale 2012", da presentare ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti che provvedono direttamente all`invio, nonch&amp;eacute; degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Con un secondo provvedimento del 16 febbraio 2012 sono definite, nell'Allegato A: le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica all`Agenzia delle entrate dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Unico 2012&amp;ndash;ENC", ad opera degli enti non commerciali ed equiparati che provvedono direttamente all`invio nonch&amp;eacute; degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Con un terzo provvedimento del 16 febbraio 2012 sono definite, nell'Allegato A: le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica all`Agenzia delle entrate dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Unico 2012&amp;ndash;SP", unitamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalit&amp;agrave; economica, ad opera delle societ&amp;agrave; di persone ed equiparate che provvedono direttamente all`invio nonch&amp;eacute; degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Con un quarto provvedimento del 16 febbraio 2012 sono definite, nell'Allegato A: le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Unico 2012&amp;ndash;SC", unitamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalit&amp;agrave; economica, ad opera delle societ&amp;agrave; di capitali, degli enti commerciali ed equiparati che provvedono direttamente all'invio nonch&amp;eacute; degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Infine, con l'ultimo provvedimento del 16 febbraio 2012 sono definite, nell'Allegato A: le specifiche tecniche da utilizzare la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Irap 2012". Fonte: &lt;b&gt; http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/provvedimenti+direttore&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>SRL DEI GIOVANI: L`ATTO COSTITUTIVO AI NOTAI MA SENZA SPESE</title>
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Tra gli emendamenti al Dl n. 1/2012 sulle liberalizzazioni, sotto la scure dei tecnici in commissione industria al Senato, quello dei relatori che restituisce ai notai l'atto costitutivo delle Srl dei giovani fino a 35 anni, con un capitale sociale tra 1 e 10mila euro (novit&amp;agrave;) sar&amp;agrave; votato marted&amp;igrave;. In esso &amp;egrave; stabilito che tale atto "e l`iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili". 

Ulteriori nuovi confini per Srl agevolata:

- ogni anno il 25% degli eventuali utili netti della societ&amp;agrave; dovranno essere trasferiti nel capitale sociale, ai fini della ricapitalizzazione o della copertura di eventuali perdite;

- se la societ&amp;agrave; raggiunge un capitale di 10mila euro, dovr&amp;agrave; essere convertita in una Srl ordinaria;

- non si potranno cedere quote ai soci che abbiano compiuto 35 anni di et&amp;agrave;.

Tra i temi degli emendamenti che hanno gi&amp;agrave; passato il vaglio, troviamo libert&amp;agrave; di impresa, tutela delle microimprese e contenuto delle carte di servizio; mentre, gli argomenti caldi rimandati riguardano professioni e farmacie. Accantonata anche la discussione sui tribunali delle imprese. L'ipotesi del maxiemendamento su cui porre la fiducia in sede parlamentare, alla stregua del milleproroghe, &amp;egrave; al vaglio del Governo. Fonte: &lt;b&gt; http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/liberalizzazioni-intesa-emendamento-relatori-Srl-under-35/16-02-2012/1-A_001255393.shtml&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>PER LA CORTE COSTITUZIONALE E` ILLEGITTIMA LA TASSA SULLE CALAMITA` NATURALI</title>
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La Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012, dichiara illegittima la c.d. tassa sulle calamit&amp;agrave; naturali, introdotta con Legge n. 10/2011 (milleproroghe), che obbligava le regioni, in caso di calamit&amp;agrave; naturali, ad aumentare l`aliquota massima dei tributi locali prima di&amp;nbsp;chiedere allo Stato i fondi necessari per arginare gli eventi. 

A&amp;nbsp;volere una pronuncia della Consulta sono state 6 regioni - Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana &amp;ndash; sollevando obiezioni di illegittimit&amp;agrave; costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del D.L. n. 225/2010, conv. con L. 10/2011, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). 

La Corte ha accolto le doglianze, ritenendo contraria alle norme costituzionali la pratica di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge "omnibus", contenente proroghe di provvedimenti legislativi, emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalit&amp;agrave; del testo originario. Infatti, le disposizioni sotto accusa riguardano i rapporti finanziari fra Stato e regioni non con riferimento ad uno specifico evento, ma istituendo una disciplina a regime, in evidente contrasto con le finalit&amp;agrave; del provvedimento teso a prorogare norme legislative.

Infine, &amp;egrave; palese che le norme impugnate, imponendo alle Regioni di deliberare aumenti fiscali per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, ledono non solo l'autonomia di entrata delle stesse ma anche l'autonomia di spesa, essendo obbligate le Regioni "ad utilizzare le proprie entrate a favore di organismi statali (Servizio nazionale di protezione civile), per l'esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente". Fonte: &lt;b&gt; http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-53ea9942-153a-4197-937a-323e4e754011.html&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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<title>IN CONSULTAZIONE IL SECONDO PRINCIPIO CONTABILE PER IL "NO PROFIT"</title>
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E` in consultazione sul sito dei dottori commercialisti, fino al 15 maggio 2012, la bozza del secondo principio contabile avente titolo "L'iscrizione e la valutazione delle liberalit&amp;agrave;  nel bilancio d'esercizio degli enti non profit", con cui il tavolo tecnico composto da Agenzia per il Terzo settore, Consiglio nazionale dei commercialisti (CNDCEC) e Organismo italiano di contabilit&amp;agrave; (OIC) illustra le linee guida da seguire per la compilazione di un bilancio, del settore no profit , omogeneo e trasparente.


In prima battuta il documento fornisce la definizione di "liberalit&amp;agrave;", da intendere sia come atto diretto ad arricchire il beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi lo compie e sia come atto di generosit&amp;agrave; effettuato in mancanza di alcuna forma di obbligo.


Si rammenta che le liberalit&amp;agrave; vengono rilevate nel periodo in cui sono ricevute o in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverle; i beni oggetto di liberalit&amp;agrave; vanno iscritti, qualora ne ricorrano le condizioni fissate nel presente principio contabile, nella sezione dell'attivo dello stato patrimoniale nell'esercizio in cui sono ricevuti o in quello in cui si acquisisce il diritto.
Qualora il valore del bene non possa essere stimato in modo preciso &amp;ndash; si precisa &amp;ndash; esso non va inserito nello stato patrimoniale, bens&amp;igrave; indicato nella nota integrativa accompagnato da una specificazione contenente le sue caratteristiche generali.


Sar&amp;agrave; soggetto al normale processo di ammortamento il bene avente utilit&amp;agrave; pluriennale, in presenza delle richieste condizioni, in base al periodo di vita utile residua dell'immobilizzazione.


Vengono, poi, illustrate le istruzioni da seguire qualora le liberalit&amp;agrave; siano soggette a vincoli ed a condizioni. Fonte: &lt;b&gt; http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=0a5c0bf9-0a95-498a-82f7-973379f40068&lt;/b&gt;
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<author>staff@ateneoweb.com (Staff AteneoWeb)</author>
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<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:15:00 GMT</pubDate>
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