Le ultime settimane sono state caratterizzate da fortissime tensioni finanziarie e politiche e i mass media hanno tempestato i cittadini con notizie fiscali spesso poco precise o successivamente superate. Proviamo a fare un po’ d’ordine.
Lo scorso 13 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 con l’obiettivo di individuare immediate misure per la stabilizzazione, per favorire lo sviluppo, a sostegno dell`occupazione, per la riduzione dei costi degli apparati istituzionali, nonche` in materia di liberalizzazione di attivita` economiche.
Il Decreto Legge entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed alcune novita` prevedono effetti immediati. I Decreti Legge, emanati dal governo, devono pero` essere sottoposti all’esame del parlamento che puo` o meno convertirli in legge, con eventuali modifiche che entrano in vigore dopo l’approvazione della legge (cosiddetta legge di conversione).
Oggi, 14 settembre 2011, la legge di conversione dovrebbe essere definitivamente approvata dalla Camera e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e` quindi ormai prossima.
Avremo occasione di illustrarvi prossimamente tutte le novita` previste ma oggi ci concentriamo sul tema dell’aumento aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21%.
Per le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’aliquota IVA ordinaria sale dal 20 al 21%. Restano inalterate le altre aliquote del 4% e del 10%.
Come gia` anticipato, la decorrenza della nuova aliquota del 21% coincidera` con la pubblicazione in G.U. della legge di conversione.
Gia` dai prossimi giorni quindi, per individuare l`aliquota applicabile, bisognera` porre molta attenzione al "momento di effettuazione" della cessione di beni o della prestazione di servizi ai sensi dell`art. 6 Dpr 633/72.
Ricordiamo che la regola generale prevede che il momento di effettuazione coincida
- per le cessioni di beni immobili: con la data di stipula del contratto/rogito notarile
- per le cessioni di beni mobili: con il momento della consegna o della spedizione dei beni eventualmente indicato nel DDT di consegna
- per le prestazioni di servizi: con il momento del pagamento del corrispettivo (nel limite dell`importo pagato).
L`operazione si considera comunque "effettuata" ai fini IVA anche anteriormente agli eventi di cui sopra se:
- sia emessa fattura (indipendentemente dal pagamento): limitatamente all`importo fatturato
- sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo: limitatamente all`importo pagato
Per i soggetti con corrispettivi comprensivi dell’imposta (per esempio per i commercianti al dettaglio) in sede di liquidazione periodica IVA sara` necessario effettuare lo scorporo con il "metodo matematico": in conseguenza dell’innalzamento dell’aliquota ordinaria al 21%, l’imponibile sara` ottenuto dividendo i corrispettivi per 121.
Un caso particolare riguarda le cessioni effettuate nei confronti degli enti pubblici per le quali e` prevista l’esigibilita` differita dell’IVA: l’imposta diventa esigibile soltanto al momento dell’incasso indipendentemente dalla consegna del bene.
Il decreto (maxiemendamento) prevede che l`aumento dell`aliquota IVA ordinaria al 21% non si applichi alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici (indicati nell’art. 6 c. 5 Dpr 633/72), per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione la fattura risulti gia` emessa e registrata "in sospensione d`imposta" in quanto il corrispettivo non sia stato ancora pagato”. Per tali cessioni quindi l`aliquota da applicare restera` ancora il 20%.