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SCADENZE DI - Area Fiscale

 
Mercoledì
2
Maggio
2012
  Locazioni: imposta di registro
Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2012 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/04/2012.
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.

Codici tributo:
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità


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Documenti correlati:
Licenza Gestione Affitti 2011 per 1 postazione
Gestione affitti 2012. Cartella MS Excel per Windows.
Cedolare secca sugli affitti (calcolo di convenienza 2012)
Gestione Affitti 2011 v3.104
 

 
Lunedì
7
Maggio
2012
  Enti senza scopo di lucro: scadenza termine per rettifica eventuali errori nell'iscrizione nell'elenco degli "enti della ricerca scientifica " (5 per mille)
Termine ultimo, per gli enti senza scopo di lucro di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del DPCM 23.04.2010 (“Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”) che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’Irpef, per la rettifica eventuali errori nell'iscrizione nell'elenco degli "enti della ricerca scientifica ".
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sito del MIUR (http://cinquepermille.miur.it).


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Documenti correlati:
Circolare N.10/E Agenzia Entrate: Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2012
 
 
      Enti senza scopo di lucro: scadenza termine per rettifica eventuali errori nell'iscrizione nell'elenco degli "enti della ricerca sanitaria" (5 per mille)
Termine ultimo, per gli enti senza scopo di lucro di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del DPCM 23.04.2010 ("Finanziamento della ricerca sanitaria ") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’Irpef, per la rettifica eventuali errori nell'iscrizione nell'elenco degli "enti della ricerca sanitaria ".
La domanda deve essere presentata con istanza al Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca scientifica e tecnologica.


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Documenti correlati:
Circolare N.10/E Agenzia Entrate: Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2012
 
 
      Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche: iscrizione elenchi 5 per mille
Termine ultimo per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche per la presentazione all'Agenzia delle Entrate della domanda di iscrizione nei rispettivi elenchi per il 5 per mille.
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica utilizzando il prodotto informatico disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati.


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Documenti correlati:
Circolare N.10/E Agenzia Entrate: Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2012
 

 
Giovedì
10
Maggio
2012
  Imposta di bollo - versamento assegni circolari
Termine per il versamento in modo virtuale dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del 1° trimestre 2012 per le Banche e gli Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari. Codici tributo: 456T - Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa.

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Martedì
15
Maggio
2012
  Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati: registrazione delle operazioni del mese di aprile 2012
I soggetti che rilasciano scontrino fiscale possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.

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Documenti correlati:
Circolare INPS n. 29 del 23.02.2006
 
 
      Soggetti IVA: fatturazione differita
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di aprile 2012 e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

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      Associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche (di cui al comma 1 dell’art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133), le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per l’applicazione delle agevolazioni previste dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere all’annotazione, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali posta in essere nel corso del mese precedente.
Modalità: annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.


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Documenti correlati:
Gestione associazioni + F24 per Modulistica in PDF: Pacchetto Offerta
Registro delle Associazioni Sportive
Associazioni sportive dilettantistiche in regime ex lege 398/91 (vademecum)
Circolare Agenzia Entrate n. 21/E del 22/04/2003
 

 
Mercoledì
16
Maggio
2012
  Contribuenti Iva con pagamento rateale dell'imposta
I contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta dovuta per l'anno 2011 devono versare la 3° rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2011 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile, a prescindere dal giorno del versamento tramite F24 telematico.

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      Annotazione documenti riepilogativi fatture di vendita e fatture di acquisto
Annotazione degli eventuali documenti riepilogativi inerenti:
- le fatture emesse nel corso del mese precedente di ammontare inferiore a 154,94 euro (in base all’art. 6 del D.p.r. 9.12.1996, n. 695)
- le fatture ricevute nel corso del mese precedente di ammontare inferiore a 300,00 euro (in base all’art. 7, comma 1 lettera q) del decreto legge n. 70 del 13.05.2011)


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Documenti correlati:
Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70. Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l`economia.
Riepilogo fatture inferiori a Euro 300,00.
 
 
      Soggetti che svolgono attività d’intrattenimento
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente.
Il versamento deve essere effettuato tramite modalita' telematiche (Modello F24).
L'imposta sugli intrattenimenti e' estesa a tre categorie di attività:
- esecuzione di musica non dal vivo (considerata tale quando la durata della eventuale musica dal vivo è inferiore al 50% del periodo di apertura del locale) , con esclusione dei concerti musicali , vocali e strumentali soggetti ad I.V.A.
- utilizzo degli apparecchi da divertimento o intrattenimento;
- ingresso nelle case da gioco e nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse, nonchè esercizio del gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

Codici tributo:
6728 - Imposta sugli intrattenimenti


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Documenti correlati:
Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
Mod. F24 ACCISE per modulistica PDF con invio telematico cumulativo (Software)
Decreto legislativo n. 60 del 26/02/1999
 
 
      Banche e Poste: versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente
Le banche o le Poste italiane, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, devono effettuare la ritenuta d’acconto, con obbligo di rivalsa, dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario e devono provvedere al relativo versamento tramite modello F24 con modalita' telematiche, indicando il codice tributo “1039” e, contestualmente, sono tenute a rilasciare al destinatario del bonifico la certificazione delle ritenute eseguite e delle somme erogate.
Si ritiene opportuno rammentare che la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’Iva, proprio in virtù del principio di neutralità dell’imposta, per cui la ritenuta del 4% deve risultare operata sull’importo del bonifico dopo aver scorporato il 20% per la presunta Iva compresa nell’ammontare (presunta, in quanto non si deve considerare quella effettivamente applicata).
Tra i diversi ordinanti dei bonifici si devono considerare ricompresi anche soggetti che già applicano la ritenuta di acconto sulle somme erogate (come, a titolo meramente indicativo, i condomini che, in qualità di sostituti d’imposta, operano la ritenuta del 4% sui compensi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi), per cui al fine di evitare che l’impresa che effettua i lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica subisca due volte il prelievo alla fonte sul medesimo importo, deve risultare effettuata la sola ritenuta del 4% sul bonifico prevista dal D.L.78/2010.
N.B.: poiché la ritenuta si è resa operativa sui bonifici eseguiti a partire dal 1° luglio, in considerazione della complessità degli adempimenti e delle obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2010, n. 40 precisa che, in sede di prima applicazione della norma introdotta dal D.L.78/2010 non verranno irrogate sanzioni se vengono riscontrate violazioni.

La modifica della ritenuta dal 10% al 4% e' entrata in vigore a seguito del nuovo Decreto Sviluppo (Art.23 comma 8 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98), che segnala: 'Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".'


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Documenti correlati:
Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
Agenzia Entrate: Risoluzione N. 65/E del 30/06/2010
Dl. del 31 maggio 2010, n.78: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
 
 
      ENTI, ORGANISMI PUBBLICI E AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO: VERSAMENTO UNITARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI
Gli Enti ed organismi pubblici nonché Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti a porre in essere i versamenti unitari hanno la possibilità di procedere alla regolarizzazione per ravvedimento breve dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente entro il giorno 16 dello scorso mese di aprile.
Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3%, deve essere effettuato con modello F24 EP con modalità telematiche. N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo

Codici tributo:
890E - Sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali
891E - Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta
892E - Sanzioni per ravvedimento su Irap
893E - Sanzioni per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta
801E - Sanzione pecuniaria IVA
802E - Sanzione pecuniaria IRES
137E - Interessi sul
ravvedimento Ires - Art. 13 D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
138E - interessi ravvedimento IVA - Art. 13 D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
139E - Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - Art. 13 D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
140E - Interessi sul ravvedimento Irap - Art. 13 d.lgs. N. 472 del 18/12/1997


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      Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Termine ultimo, per i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile 2012 (ravvedimento). Il versamento, maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3% deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico per i titolari di partita Iva, oppure il modello F24 presso banche, agenzie postali, concessionari, o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.

Codici tributo:
8901: sanzione pecuniaria Irpef
1989: interessi sul ravvedimento - Irpef
8902: sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
1994: interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
8926: sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
1998: interessi sul ravvedimento - Addizionale comunale - Autotassazione
8904: sanzione pecuniaria Iva
1991: interessi sul ravvedimento – Iva
8918: sanzione pecuniaria Ires
1990: interessi sul ravvedimento – Ires
8907: sanzione pecuniaria Irap
1993: interessi sul ravvedimento – Irap
8906: sanzione pecuniaria sostituti d’imposta.


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      Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per effettuare:
- Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente (codici tributo: 100E - 104E)
- Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente (codice tributo: 380E)
- Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro (codice tributo: 381E)
- Versamento rata addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno (codice tributo: 381E)
- Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro (codice tributo: 384E)
- Versamento rata addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno (codice tributo 384E)
- Liquidazione e versamento mensile IVA - Versamento 3° Rata del Saldo IVA 2011 con la maggiorazione dello 0,33% a titolo di interessi (codice tributo: 604E per versamento Iva mensile)
- Versamento 3° rata del saldo IVA 2011 con la maggiorazione dello 0,33% a titolo di interessi (codici tributo: 619E - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale e 142E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili tributi erariali)
- Versamento della rata relativa al canone Rai (codice tributo: 393E)
- Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno (codice tributo: 111E)

I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 EP con modalità telematiche.


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      Persone Fisiche: consegna modello 730/2012 al sostituto d'imposta
Termine ultimo per la consegna del Mod. 730/2012 al proprio sostituto d’imposta (quindi il datore di lavoro o l’ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15.1 di prestare assistenza fiscale per quell’anno.
Il modello 730 è riservato ai soggetti che devono dichiarare determinate categorie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno);
- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (sezione II del quadro D).
e che hanno un sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio.


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      VERSAMENTO RATA CANONE RAI E RATA IMPOSTE DOVUTE IN SEDE DI CONGUAGLIO DI FINE ANNO
Versamento, da parte dei soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui, della rata relativa al canone Rai e della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, con Modello F24 online.

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      VERSAMENTO RATA CANONE RAI E RATA IMPOSTE DOVUTE IN SEDE DI CONGUAGLIO DI FINE ANNO
Versamento, da parte degli Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui, della rata relativa al canone Rai e della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, con Modello F24 EP online.

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      Sostituti d'imposta: versamento dell'addizionale regionale dell'Irpef
I sostituti d'imposta devono procedere al pagamento:
- della rata dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
utilizzando il modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta


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Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
 
 
      Sostituti d'imposta: versamento dell'addizionale comunale dell'Irpef
Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta:
- a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, delle rate inerenti all’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3848);
- della rata mensile di acconto determinata applicando le aliquote al reddito imponibile del precedente periodo d’imposta trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati (codice tributo: 3847)
- in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3848) Sostituti d'imposta: versamento dell'addizionale comunale dell'Irpef


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Documenti correlati:
Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
 
 
      Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli O.I.C.R.
Versamento, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente.
I versamenti delle ritenute devono essere effettuati esclusivamente tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Codici tributo:
1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
1061 – ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’art. 26-quinquies del DPR n. 600/1973


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Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
Mod. F24 ACCISE per modulistica PDF con invio telematico cumulativo (Software)
 
 
      Contribuenti iva mensili: liquidazione e versamento iva mese precedente
I contribuenti iva mensili sono tenuti alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tramite il modello F24 con modalita' telematiche. Codice tributo: 6004 - Versamento Iva mensile aprile.

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Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
Mod. F24 ACCISE per modulistica PDF con invio telematico cumulativo (Software)
 
 
      Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità: liquidazione e versamento Iva relativa al secondo mese precedente
Scade il termine per i contribuenti iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità, optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998, per effettuare il versamento relativo alla liquidazione IVA dovuta per il secondo mese precedente tramite F24 telematico.
Codice tributo: 6004 - Versamento IVA mensile aprile


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Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
Mod. F24 ACCISE per modulistica PDF con invio telematico cumulativo (Software)
 
 
      Contribuenti Iva trimestrali: versamento dell'Iva dovuta per il 1° trimestre
Termine ultimo per i contribuenti Iva trimestrali per il versamento dell'Iva dovuta per il 1° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72) tramite F24 telematico.
Codice tributo: 6031 versamento iva trimestrale - 1° trimestre


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      Associazioni sportive dilettantistiche, Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco: liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 1° trimestre
Termine ultimo per le Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999 , Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991, per la liquidazione e il versamento dell'Iva per il 1° trimestre (senza la maggiorazione del 1%).
Il versamento deve essere effettuato con Modello F24 online e il codice tributo da specificare e' il seguente: 6031 - Versamento IVA trimestrale - 1° trimestre.


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      Presentazione comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.
I contribuenti Iva che hanno ricevuto, nel corso del mese precedente, dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali devono inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Si precisa che, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del D.L. n. 16/2012 entrato in vigore il 2 marzo 2012, il nuovo termine per la presentazione dei dati delle dichiarazioni d’intento è quello per la presentazione della liquidazione periodica Iva - mensile o trimestrale - nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’Iva).


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Documenti correlati:
Agenzia delle Entrate: Provvedimento 14 marzo 2005
Legge 30 dicembre 2004, n. 311: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
 

 
Lunedì
21
Maggio
2012
  CONTRIBUTO AMBIENTALE: DICHIARAZIONE MENSILE CONAI
I produttori e gli importatori di imballaggi, a norma del regolamento Conai, devono presentare la dichiarazione periodica inerente al mese precedente.
La dichiarazione mensile puo' essere effettuata nel caso in cui il valore del Contributo relativo all’anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro.


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Documenti correlati:
CONAI: guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale 2011
 
 
      Enti del volontariato e Associazioni Sportive Dilettantistiche: richiesta rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli "enti del volontariato"
Scade il termine per gli Enti di volontariato:
- ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; - Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997

e le Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale,

per richiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco degli "enti del volontariato" tramite comunicazione del rappresentante legale dell'ente o di un suo delegato alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente.


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Documenti correlati:
Circolare N.10/E Agenzia Entrate: Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2012
 

 
Mercoledì
23
Maggio
2012
  Reti di impresa: comunicazione dati per fruizione dei vantaggi fiscali
Termine ultimo, per Imprese appartenenti ad una delle "reti di imprese" riconosciute ai sensi dei commi da 2- bis a 2-septies dell'art. 42, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per la presentazione della "Comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti alle reti d'impresa.

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Documenti correlati:
Circolare N.15/E Agenzia Entrate: Articolo 42, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Reti di imprese
 

 
Venerdì
25
Maggio
2012
  Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi mensili relativi alle operazioni intracomunitarie del mese precedente (elenchi Intrastat)
Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare gli elenchi ripeilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel mese precedente.
Si ricorda che la periodicità di presentazione è mensile nelle ipotesi di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti superiori a euro 50.000,00 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti.


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Documenti correlati:
Legge 23 gennaio 1993, n. 16
Circolare del 21/06/2010 n. 36/E Agenzia delle Entrate
 

 
Giovedì
31
Maggio
2012
  Comunicazione telematica delle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi cosiddetti BLACK LIST
I soggetti passivi Iva che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o nei territori individuati dalla lista di cui al D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001 (cosiddetti black list) devono procedere ad effettuare la prevista comunicazione mensile, mediante invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.

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DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 2010
 
 
      Locazioni: imposta di registro
Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2012 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/05/2012.
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.

Codici tributo:
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità


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Gestione affitti 2012. Cartella MS Excel per Windows.
Cedolare secca sugli affitti (calcolo di convenienza 2012)
Gestione Affitti 2011 v3.104
 
 
      SCHEDA CARBURANTE
Termine ultimo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, per rilevare, con periodicità mensile, il numero dei chilometri da riportare nell’apposita scheda carburanti.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti Iva che pagano tali acquisti esclusivamente mediante carte di credito, di debito o carte prepagate.


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Documenti correlati:
Scheda carburante (carta carburante) in PDF compilabile (editabile GRATIS)
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444
 
 
      Persone Fisiche: consegna modello 730/2012 al CAF/Professionista (scadenza prorogata al 20-06-2012)
Termine ultimo per la consegna del Mod. 730/2012 ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (esempio commercialista, consulente del lavoro).
Il modello 730 è riservato ai soggetti che devono dichiarare determinate categorie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno);
- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (sezione II del quadro D).
e che hanno un sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio.

Termine ultimo per la consegna del Mod. 730/2012 ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (esempio commercialista, consulente del lavoro).
Il modello 730 è riservato ai soggetti che devono dichiarare determinate categorie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno);
- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (sezione II del quadro D).
e che hanno un sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio.

N.B.: la consegna del modello 730/2012 ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato E' STATA PROROGATA AL 20-06-2012.


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      Datore di lavoro o ente pensionistico: consegna al contribuente della dichiarazione elaborata e prospetto di liquidazione modello 730-3
Termine ultimo per il datore di lavoro o ente pensionistico per la consegna al contribuente cui ha prestato assistenza della copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

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      Imprese di assicurazione: presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto (scadenza prorogata al 02-07-2012)
Termine ultimo per le imprese di assicurazione per la presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
N.B.: la scadenza e' stata prorogata al 02-07-2012)


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      Imprese di assicurazione: versamento imposta dovuta sui premi ed accessori mese di aprile 2012 ed eventuali conguagli imposta dovuta sui premi ed accessori mese di marzo 2012.
Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento, tramite modello F24-Accise con modalita' telematiche, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile 2012 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo 2012.
Codici tributo:
3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario
3356 - imposta sulle assicurazioni RC auto – Province"
3357 - contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto"
3358 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia
3359 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento"
3360 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano"
3361 - contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota


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      Acquisti intracomunitari - Modello INTRA-12
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972: dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di aprile, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.


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Modello INTRA 12 Agenzia delle Entrate
 
 
      INTERMEDIARI FINANZIARI-COMUNICAZIONE (mensile/fine mese)
Ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle entrate 19 gennaio 2007, gli operatori finanziari indicati all’art. 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, così come specificato nell’allegato 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 22 dicembre 2005 (dopo le variazioni apportate dal provvedimento 12 novembre 2007) devono procedere ad eseguire la comunicazione all’Anagrafe tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati inerenti ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese di aprile ed, in particolare, si riferisce:
- ai nuovi rapporti;
- alle modifiche;
e:
- alle cessazioni;
relative al mese precedente.
Si rammenta che sono oggetto di comunicazione i rapporti intrattenuti dagli operatori:
- i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto;
- gli elementi identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto, nel caso di rapporti intestati a più soggetti;
- i dettagli inerenti alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura.


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      Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale: presentazione modello 730/2012 e busta con indicazione scelta per l'8 e 5 per mille
Termine per la presentazione al C.A.F. o professionista abilitato del modello 730/2012 e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille (Mod. 730-1). La presentazione avviene tramite consegna diretta al C.A.F. o professionista abilitato.

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      Proprietari di autoveicolo con oltre 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2012: pagamento bollo auto
Versamento, da parte di proprietari di autoveicolo con oltre 35 Kw con bollo scadente a aprile 2012 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, delle tasse automobilistiche (bollo auto), presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto.

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Anche quest`anno nella predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi, non si ...

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La riforma Fornero al centro di polemiche dentro e fuori del Parlamento. Oggetto di divergenze ...

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Anche gli artigiani si adeguano al nuovo apprendistato
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Notifiche del contenzioso tributario tramite Pec
Il Ministero dell`economia e delle finanze ha dato il via alla telematizzazione del processo ...

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Case fantasma, pubblicate le rendite presunte. Occhio alla tempistica
Agli immobili fantasma, ossia quelli che non sono stati dichiarati spontaneamente al catasto ...

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Rimborsi per rivalutazioni di partecipazioni e terreni, scade il termine per le richieste
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TARIFFA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI e` un programma excel Vba, che permette, ...

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Nuove istruzioni per la sospensione obblighi occupazionali dei lavoratori disabili
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Istruzioni per l'invio delle domande di Cig in deroga
Con circolare n. 58, del 27 aprile 2012, l'Inps fornisce le istruzioni operative relative all'invio ...

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Detassazione premi sospesa per carenza di indicazioni ministeriali
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E` in linea il foglio di calcolo per determinare i nuovi compensi dei curatori e nelle procedure di concordato preventivo
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012, il Decreto del ministero ...

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Cessione Quote Srl versione 3.004
Il software "ATENEOWEB – Cessione Quote Srl" e` il software guida passo-passo per gestire la ...

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CORSI SICUREZZA SUL LAVORO SU CD: NUOVO CORSO PRIMO INGRESSO IN CANTIERE E AGGIORNAMENTI OBBLIGATORI
Abbiamo pubblicato su AteneoWeb il nuovo corso PRIMO INGRESSO IN CANTIERE. Ai sensi del DLGS ...

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Modello Unico Persone Fisiche: la lettera del Professionista ai clienti con check list
Per lo Studio Professionale e` fondamentale fornire alla Clientela, ed in particolar modo ...

»Mercoledì 02/05

Notariato: pubblicato il Manuale della Mediazione Civile e Commerciale
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato - per i tipi della ESI - il Manuale della ...

»Mercoledì 02/05

Registro Compensi a Terzi (certificazione compensi assoggettati a ritenuta). Anno 2012.
Abbiamo pubblicato sul nostro sito internet un nuovo interessante strumento di lavoro a cura ...

»Martedì 01/05

Approvato nuovo modello F24 e F24 Accise: correzioni anche in vista del prossimo pagamento dell’IMU
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012, Prot. n. ...

»Martedì 01/05

Attivato il portale Repertorio nazionale dei dati territoriali
Dal 5 aprile 2012 e` disponibile online il portale del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali ...

»Martedì 01/05

Fondoprofessioni: bando 03/11, per il finanziamento di attivita` corsuali e seminariali
Il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali ...

»Martedì 01/05

Calo per i tassi di riferimento
Noto il valore del tasso di riferimento per il credito agevolato a industria, commercio, artigianato, ...

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Il rinvio per 730 e imposta annuale sulle assicurazioni e` “ufficiale”
I differimenti per l’anno 2012 della presentazione del 730 e della presentazione della ...

»Martedì 01/05

Revisori contabili. Siglato il protocollo d’intesa per l’apprendistato professionalizzante
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Energie rinnovabili: varati due schemi di decreti ministeriali
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ACE - Aiuto alla Crescita Economica: il foglio di calcolo
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