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SCADENZE DI - Area Fiscale

 
Lunedì
1
Agosto
2011
  SCHEDA CARBURANTE
Termine ultimo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, per rilevare, con periodicità mensile, il numero dei chilometri da riportare nell’apposita scheda carburanti.
Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti Iva che pagano tali acquisti esclusivamente mediante carte di credito, di debito o carte prepagate.

(Scadenza di riferimento: 31 luglio 2011-Domenica, che si ritiene prorogata al 22 agosto 2011 dal Dpcm 12 maggio 2011)


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Scheda carburante (carta carburante) in PDF compilabile (editabile GRATIS)
Un adempimento spesso sottovalutato: utilizzo e contabilizzazione della scheda carburante.
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444
 
 
      Comunicazione telematica delle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi cosiddetti BLACK LIST
I soggetti passivi Iva che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o nei territori individuati dalla lista di cui al D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001 (cosiddetti black list) devono procedere ad effettuare la prevista comunicazione mensile, mediante invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 2010
 
 
      Comunicazione telematica delle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi cosiddetti BLACK LIST (secondo trimestre 2011)
I soggetti passivi Iva che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o nei territori individuati dalla lista di cui al D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001 (cosiddetti black list) devono procedere ad effettuare la prevista comunicazione trimestrale, mediante invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni effettuate nel corso del trimestre precedente.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 2010
 
 
      Versamento dell'accisa sul gas naturale in rata d'acconto calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente
Versamento dell'accisa sul gas naturale in rata d'acconto calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente (art. 26, comma 13 del D.Lgs. n. 504/1995).

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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      Versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio
Versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (art. 61, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 504/95).

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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      Termine ultimo per l’invio dei dati relativi alle contabilità di giugno dei soggetti con attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio
Termine ultimo per l’invio dei dati relativi alle contabilità di giugno dei soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio in ottemperanza ai dettati della Determinazione Direttoriale n. 52047/UD del 21/11/08 art. 2, comma 2.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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      Imprese di assicurazione: Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno 2011 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio 2011
Imprese di assicurazione: Versamento, tramite modello F24-Accise con modalita' telematiche, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno 2011 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio 2011
- Codici tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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      Soggetti che occupano spazi pubblici: versamento terza relativa alla tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP)
Versamento, da parte dei soggetti che occupano spazi pubblici, della terza rata relativa alla tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche.
Il versamento deve essere effettuato presso le Agenzie postali con apposito bollettino di c/c/p intestato al Comune o alla Provincia nonché con modello F-24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche per i non titolari di partita Iva, per i soli comuni Comuni che aderiscono a tale sistema di pagamento.
Codici tributo: 3931 - Tassa / canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP)

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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      Proprietari di autoveicolo con oltre 35 Kw con bollo scadente ad maggio 2011: pagamento bollo auto
Versamento, da parte di proprietari di autoveicolo con oltre 35 Kw con bollo scadente ad maggio 2011 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, delle tasse automobilistiche (bollo auto), presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto


N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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      Locazioni: imposta di registro
Versamento, per parti contraenti di contratti di locazione e affitto, dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2011 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/07/2011.
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.

Codici tributo:
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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      Gestione separata INPGI: comunicazione redditi 2010
Tutti i giornalisti che nell'anno 2010 hanno svolto attivita' in forma autonoma dovranno presentare la comunicazione reddituale all'INPGI esclusivamente in modalità on-line, collegandosi al portale dell’Istituto. Il servizio telematico sarà attivo a partire dal 15 giugno 2011.

Sono tenuti alla presentazione della denuncia reddituale tutti i giornalisti che nell’anno 2010 hanno svolto attività giornalistica in forma autonoma:
-con partita IVA;
- con la sola ritenuta d’acconto (attività occasionale e/o cessione dei diritti d’autore);
- come partecipazione in società semplici o in associazione tra professionisti.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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      Acquisti intracomunitari - Modello INTRA-12
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972: dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di giugno, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Documenti correlati:
Modello INTRA 12 Agenzia delle Entrate
D.L. 30/8/1993 n. 331
 
 
      Scambi intracomunitari - Autofatture
Termine, per i soggetti titolari di partita IVA che eseguono scambi intracomunitari, per l’emissione dell’autofattura.
Il cessionario o committente che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la relativa fattura con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'IVA, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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      Operazioni intracomunitarie - INTRA 12
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972: dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di giugno, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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      Enti non commerciali: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972: liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno con Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione.
Codice tributo: 6099

Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi IVA, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
Mod. F24 ACCISE per modulistica PDF con invio telematico cumulativo (Software)
 

 
Venerdì
5
Agosto
2011
  DIRITTO ANNUALE 2011 DOVUTO ALLE CAMERE DI COMMERCIO
Versamento, da parte dei soggetti iscritti alla Camera di commercio, del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza per l'anno 2011, mediante F24 telematico, evidenziando l’appropriato codice tributo '3850-Diritto camerale'. Il pagamento dovra' essere effettuato maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Si ricorda che, nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio in una data diversa dal 31/12, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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      DIRITTI ANNUALI CAMERALI: RAVVEDIMENTO PER L’ANNO 2010
Regolarizzazione tramite versamento con F24, da parte dei soggetti tenuti all’adempimento dovuto alle Camere di commercio per l’anno 2010 che non hanno eseguito o hanno effettuato in misura insufficiente il previsto pagamento del diritto camerale dovuto, degli interessi moratori calcolati al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno e della sanzione amministrativa.
I codici da utilizzare sono:
- 3850 per il tributo
- 3851 per gli interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
- 3852 per la sanzione per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011
 
 
      VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PERSONE FISICHE (IRPEF, IRAP, ACCONTO CEDOLARE SECCA) E SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (IRPEF, IRES, IRAP, ACCONTO CEDOLARE SECCA)
Le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che applicano gli studi di settore, possono versare con modalita' telematica l’Irpef, l’Ires, l’Irap e l’acconto della cedolare secca con la maggiorazione dello 0,40%.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011
 
 
      Persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche: scadenze per il pagamento delle imposte derivanti da Unico 2011, Irap 2011 e dell’acconto 2011 della cedolare secca con la maggiorazione dello 0,4%
Termine ultimo per il pagamento delle imposte derivanti da Unico 2011, Irap 2011 e dell’acconto 2011 della cedolare secca, con la maggiorazione dello 0,4%, per:
1. le persone fisiche
2. i soggetti diversi dalle persone fisiche che:
- esercitano un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore;
- siano tenuti, in base al termine ordinario, ad effettuare il versamento delle imposte derivanti da Unico/Irap entro il 16.06.2011 (18.07.2011 con la maggiorazione dello 0,4%).

Sono esclusi dal differimento dei termini i soggetti diversi dalle persone fisiche che, approvando il bilancio il 29.06.20118 (entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), sono naturalmente tenuti al
versamento delle imposte il 16.07.2011 (ossia entro il 16 del mese
successivo all’approvazione del bilancio).

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Circolare 25 Maggio 2011 Numero 99/2011: I termini di presentazione di Unico e di versamento delle imposte
 
 
      Termine ultimo per l’invio dei dati relativi alle contabilità di luglio
Termine ultimo per l’invio dei dati relativi alle contabilità di luglio da parte di:
- operatori professionali e rappresentanti fiscali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici;
- depositari autorizzati del settore alcoli di cui al 2° cpv. del comma 1 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 25499/UD del 26/9/08;
- depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione di aromi in ottemperanza ai dettati della Determinazione Direttoriale n. 25499/UD del 26/9/08 art. 2, comma 5;
- operatori professionali o rappresentanti fiscali che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche in ottemperanza ai dettati della Determinazione Direttoriale n. 12695/RU del 28/1/09 art. 2, comma 1;
- depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza ai dettati della Determinazione Direttoriale n. 25499/UD del 26/9/08 art. 2, comma 4;
- operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza ai dettati della Determinazione Direttoriale n. 86767 del 20/7/09 art. 2.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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      Invio dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d’imposta ed agli accrediti di imposta utilizzati nel mese di luglio
Termine ultimo per l’invio dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d’imposta ed agli accrediti di imposta utilizzati nel mese di luglio da parte di:
- depositari autorizzati del settore prodotti energetici in ottemperanza ai dettati della Circolare 21/D del 23 maggio 2008;
- depositari autorizzati del settore alcoli di cui al 1° cpv. del comma 1 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 25499/UD del 26/9/08.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Mercoledì
10
Agosto
2011
  Invio dei dati relativi alle contabilità di giugno degli operatori esercenti i depositi commerciali con attività nel settore dei prodotti energetici
Termine ultimo per l’invio dei dati relativi alle contabilità di giugno degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici in ottemperanza ai dettati della Determinazione Direttoriale n. 52047/UD del 21/11/08 art. 2, comma 4.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Venerdì
12
Agosto
2011
  Invio dei dati relativi alle contabilità di giugno degli operatori esercenti i depositi commerciali con attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche
Termine ultimo per l’invio dei dati relativi alle contabilità di giugno degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza ai dettati della Determinazione Direttoriale n. 12695/RU del 28/1/09 art. 2, comma 2.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Lunedì
15
Agosto
2011
  Soggetti IVA: fatturazione differita
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di luglio 2011 e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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La detrazione IVA
 
 
      Annotazione documenti riepilogativi fatture di vendita e fatture di acquisto
Annotazione degli eventuali documenti riepilogativi inerenti:
- le fatture emesse nel corso del mese precedente di ammontare inferiore a 154,94 euro (in base all’art. 6 del D.p.r. 9.12.1996, n. 695)
- le fatture ricevute nel corso del mese precedente di ammontare inferiore a 300,00 euro (in base all’art. 7, comma 1 lettera q) del decreto legge n. 70 del 13.05.2011)

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Riepilogo fatture inferiori a Euro 300,00.
Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70. Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l`economia.
 

 
Martedì
16
Agosto
2011
  Presentazione comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.
I contribuenti Iva che hanno ricevuto, nel corso del mese precedente, dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali devono inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, direttamente o tramite intemediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Agenzia delle Entrate: Provvedimento 14 marzo 2005
Legge 30 dicembre 2004, n. 311: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
 
 
      Imprese di assicurazione: versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000
Imprese di assicurazione: versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000

Descrizione:
Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.
Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5%. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Le disposizioni in oggetto sono abrogate relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il versamento, in unica soluzione, va effettuato tramite il Modello F24 con modalità telematiche.
Codice tributo: 1680 capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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      Contribuenti Iva trimestrali: liquidazione e Versamento dell'Iva dovuta per il 2° trimestre
Contribuenti Iva trimestrali soggeti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972: liquidazione e Versamento dell'Iva dovuta per il 2° trimestre tramite F24 telematico.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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      Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità: liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998: liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente tramite F24 telematico.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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      Banche e Poste: versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente
Le banche o le Poste italiane, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, devono effettuare la ritenuta d’acconto, con obbligo di rivalsa, dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario e devono provvedere al relativo versamento tramite modello F24 con modalita' telematiche, indicando il codice tributo “1039” e, contestualmente, sono tenute a rilasciare al destinatario del bonifico la certificazione delle ritenute eseguite e delle somme erogate.
Si ritiene opportuno rammentare che la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’Iva, proprio in virtù del principio di neutralità dell’imposta, per cui la ritenuta del 4% deve risultare operata sull’importo del bonifico dopo aver scorporato il 20% per la presunta Iva compresa nell’ammontare (presunta, in quanto non si deve considerare quella effettivamente applicata).
Tra i diversi ordinanti dei bonifici si devono considerare ricompresi anche soggetti che già applicano la ritenuta di acconto sulle somme erogate (come, a titolo meramente indicativo, i condomini che, in qualità di sostituti d’imposta, operano la ritenuta del 4% sui compensi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi), per cui al fine di evitare che l’impresa che effettua i lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica subisca due volte il prelievo alla fonte sul medesimo importo, deve risultare effettuata la sola ritenuta del 4% sul bonifico prevista dal D.L.78/2010.
N.B.: poiché la ritenuta si è resa operativa sui bonifici eseguiti a partire dal 1° luglio, in considerazione della complessità degli adempimenti e delle obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, la circolare dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2010, n. 40 precisa che, in sede di prima applicazione della norma introdotta dal D.L.78/2010 non verranno irrogate sanzioni se vengono riscontrate violazioni.

La modifica della ritenuta dal 10% al 4% e' entrata in vigore a seguito del nuovo Decreto Sviluppo (Art.23 comma 8 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98), che segnala: 'Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".'

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
Agenzia Entrate: Risoluzione N. 65/E del 30/06/2010
Dl. del 31 maggio 2010, n.78: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
 
 
      Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli O.I.C.R.
Versamento, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente.
I versamenti delle ritenute devono essere effettuati esclusivamente tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Codici tributo:
1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
Mod. F24 ACCISE per modulistica PDF con invio telematico cumulativo (Software)
 
 
      Sostituti d'imposta: versamento dell'addizionale regionale dell'Irpef
I sostituti d'imposta devono procedere al pagamento:
- della rata dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
utilizzando il modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
 
 
      Sostituti d'imposta: versamento dell'addizionale comunale dell'Irpef
Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta:
- a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, delle rate inerenti all’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3848); - della rata mensile di acconto determinata applicando le aliquote al reddito imponibile del precedente periodo d’imposta trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati (codice tributo: 3847)
- in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente (codice tributo: 3848)

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
 
 
      ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Le associazioni sportive dilettantistiche (di cui al comma 1 dell’art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133), le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per l’applicazione delle agevolazioni previste dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere all’annotazione, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali posta in essere nel corso del mese precedente.
Modalità: annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Gestione associazioni + F24 per Modulistica in PDF: Pacchetto Offerta
Registro delle Associazioni Sportive
Associazioni sportive dilettantistiche in regime ex lege 398/91 (vademecum)
 
 
      Soggetti che svolgono attività d’intrattenimento
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte a carattere continuativo nel mese precedente.
Il versamento deve essere effettuato tramite modalita' telematiche (Modello F24).
L'imposta sugli intrattenimenti e' estesa a tre categorie di attività:
- esecuzione di musica non dal vivo (considerata tale quando la durata della eventuale musica dal vivo è inferiore al 50% del periodo di apertura del locale) , con esclusione dei concerti musicali , vocali e strumentali soggetti ad I.V.A.
- utilizzo degli apparecchi da divertimento o intrattenimento;
- ingresso nelle case da gioco e nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse, nonchè esercizio del gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

Codici tributo:
6728 - Imposta sugli intrattenimenti

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
Mod. F24 ACCISE per modulistica PDF con invio telematico cumulativo (Software)
Decreto legislativo n. 60 del 26/02/1999
 
 
      Soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a € 18.000 annui.
I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all’art. 49, co. 2, lett. a) del DPR n. 917/1986 di importo non superiore a € 18.000 annui devono effettuare il: - Versamento della rata relativa al canone RAI Codici tributo: 3935 - Canone RAI – Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica (art. 38, co. 8 del D.L. 78/2010) - Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno Codici tributo: 1013 - Ritenute su conguaglio di cui all'art. 23, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo Il versamento deve essere effettuato tramite modalita' telematiche (Modello F24).

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Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
Mod. F24 ACCISE per modulistica PDF con invio telematico cumulativo (Software)
Decreto Legge 31 maggio 2010 , n. 78
 

 
Giovedì
18
Agosto
2011
  Contribuenti Iva con pagamento rateale dell'imposta
I contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta dovuta per il 2010 devono versare la 6° rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2010 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile, a prescindere dal giorno del versamento tramite F24 telematico.

N. B. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.


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Sabato
20
Agosto
2011
  Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati: registrazione delle operazioni del mese di luglio 2011
I soggetti che rilasciano scontrino fiscale possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa.
La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.


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La detrazione IVA
 

 
Lunedì
22
Agosto
2011
  Sostituti d`imposta: versamento ritenute luglio 2011
Il versamento delle ritenute effettuate riguarda tutti i redditi corrisposti nel mese precedente, di qualsiasi natura (autonoma, dipendente, di capitale, diversa) riguarda anche i Condomini, che debbono versare le ritenute del 4% per le prestazioni relative a contratti d`appalto di opere o servizi.

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Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
 
 
      Soggetti IVA: liquidazione mensile
Liquidazione ed eventuale versamento dell’IVA a debito relativa al mese di luglio 2011

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      CONTRIBUTO AMBIENTALE: DICHIARAZIONE MENSILE CONAI
I produttori e gli importatori di imballaggi, a norma del regolamento Conai, devono presentare la dichiarazione periodica inerente al mese precedente.
La dichiarazione mensile puo' essere effettuata nel caso in cui il valore del Contributo relativo all’anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro.


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CONAI: guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale 2011
 
 
      Versamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente
Versamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4 del D.Lgs n. 504/1995).

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      Versamento dell'accisa sull'energia elettrica in rata d'acconto calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente
Versamento dell'accisa sull'energia elettrica in rata d'acconto calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente (art. 56, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1995).

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      Imposta di bollo - versamento assegni circolari
Termine per il versamento in modo virtuale dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del 2° trimestre 2011 per le Banche e gli Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari.
Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari. Codici tributo: 456T - Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa.


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Modello F23 per Modulistica in PDF (Software)
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell`imposta di bollo.
 
 
      Imposta di bollo - dichiarazione assegni circolari
Ai sensi dell’art. 10 della tariffa alleg. A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, gli istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari, devono procedere, al fine della liquidazione dell’imposta di bollo dovuta, alla presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione inerente agli assegni predetti in circolazione nel corso del trimestre solare precedente.
Sanzione amministrativa:
Omessa dichiarazione di conguaglio: dal 100% al 200%.


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D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell`imposta di bollo.
 
 
      Sostituti imposta - modello 770 semplificato
Trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei Sostituti di imposta che effettuano le ritenute sui redditi previste dagli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600/1973 tenuti al rilascio delle certificazioni, del Modello 770 semplificato contenente i dati fiscali e contributivi contenuti nelle certificazioni rilasciate ai contribuenti.
Presentazione telematica diretta:
- tramite Internet (qualora la dichiarazione è presentata per un numero di soggetti non superiore a 20);
- tramite Entratel (qualora la dichiarazione è presentata per un numero di soggetti superiore a 20);
- tramite i soggetti abilitati all'invio telematico individuati dall'art.3, c.3 del D.P.R. n. 322/1998.

Sanzioni amministrative:
- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 120% al 240% delle ritenute non versate con un minimo di euro 258 più euro 51 per ogni percipiente non indicato;
- omessa presentazione della dichiarazione con effettivo versamento delle ritenute: sanzione da euro 258 a euro 2.065 più euro 51 per ogni percipiente non indicato;
- dichiarazione infedele: sanzione da 1 a 2 volte le ritenute relative all'importo accertato con minimo di euro 258;
- non completa indicazione di tutti i percipienti: sanzione da 1 a 2 volte le ritenute relative all'importo accertato con minimo di euro 258 più euro 51 per ogni percipiente non indicato.
- dichiarazione irregolare: sanzione da euro 516 a euro 4.131.
La dichiarazione presentata entro 90 giorni può essere regolarizzata con la sanzione ridotta a 1/8 del minimo.
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165.
NB la scadenza originaria del 31/07, slittata all'1/08 in quanto cade di domenica è così prorogata dal D.P.C.M. 12/05/2011.


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Modello 770/2011 semplificato
Istruzioni Modello 770/2011 semplificato
 
 
      Sostituti imposta - modello 770 ordinario
Presentazione all'Agenzia delle Entrate, da parte dei Sostituti d'imposta, della dichiarazione Modello 770 Ordinario relativo all'anno solare precedente.
Presentazione telematica diretta:
- tramite Internet (qualora la dichiarazione è presentata per un numero di soggetti non superiore a 20);
- tramite Entratel (qualora la dichiarazione è presentata per un numero di soggetti superiore a 20);
- tramite i soggetti abilitati all'invio telematico individuati dall'art.3, c.3 del D.P.R. n. 322/1998.

Sanzioni amministrative:
- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 120% al 240% delle ritenute non versate con un minimo di euro 258 più euro 51 per ogni percipiente non indicato;
- omessa presentazione della dichiarazione con effettivo versamento delle ritenute: sanzione da euro 258 a euro 2.065 più euro 51 per ogni percipiente non indicato;
- dichiarazione infedele: sanzione da 1 a 2 volte le ritenute relative all'importo accertato con minimo di euro 258;
- non completa indicazione di tutti i percipienti: sanzione da 1 a 2 volte le ritenute relative all'importo accertato con minimo di euro 258 più euro 51 per ogni percipiente non indicato.
- dichiarazione irregolare: sanzione da euro 516 a euro 4.131.
La dichiarazione presentata entro 90 giorni può essere regolarizzata con la sanzione ridotta a 1/8 del minimo.
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165.
NB la scadenza originaria del 31/07, slittata all'1/08 in quanto cade di domenica è così prorogata dal D.P.C.M. 12/05/2011.


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Modello 770/2011 ordinario
Istruzioni Modello 770/2011 ordinario
 

 
Giovedì
25
Agosto
2011
  Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi mensili relativi alle operazioni intracomunitarie del mese precedente (elenchi Intrastat)
Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare gli elenchi ripeilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel mese precedente.
Si ricorda che la periodicità di presentazione è mensile nelle ipotesi di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti superiori a euro 50.000,00 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti.


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Documenti correlati:
Legge 23 gennaio 1993, n. 16
Circolare del 21/06/2010 n. 36/E Agenzia delle Entrate
 

 
Mercoledì
31
Agosto
2011
  SCHEDA CARBURANTE
Termine ultimo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, per rilevare, con periodicità mensile, il numero dei chilometri da riportare nell’apposita scheda carburanti.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti Iva che pagano tali acquisti esclusivamente mediante carte di credito, di debito o carte prepagate.


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Documenti correlati:
Scheda carburante (carta carburante) in PDF compilabile (editabile GRATIS)
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444
 
 
      Comunicazione telematica delle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi cosiddetti BLACK LIST
I soggetti passivi Iva che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o nei territori individuati dalla lista di cui al D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001 (cosiddetti black list) devono procedere ad effettuare la prevista comunicazione mensile, mediante invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.


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Documenti correlati:
DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 2010
 
 
      Versamento dell'accisa sul gas naturale in rata d'acconto calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente
Versamento dell'accisa sul gas naturale in rata d'acconto calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente (art. 26, comma 13 del D.Lgs. n. 504/1995).

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      Versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente
Versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (art. 61, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 504/95).

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      Invio dei dati relativi alle contabilità di luglio dei soggetti con attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio
Termine ultimo per l’invio dei dati relativi alle contabilità di luglio dei soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio in ottemperanza ai dettati della Determinazione Direttoriale n. 52047/UD del 21/11/08 art. 2, comma 2.

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      Imprese di assicurazione: Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio 2011 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno 2011
Imprese di assicurazione: Versamento, tramite modello F24-Accise con modalita' telematiche, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio 2011 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno 2011
- Codici tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario


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      Proprietari di autoveicolo con oltre 35 Kw con bollo scadente ad luglio 2011: pagamento bollo auto
Versamento, da parte di proprietari di autoveicolo con oltre 35 Kw con bollo scadente ad luglio 2011 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, delle tasse automobilistiche (bollo auto), presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto

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      Locazioni: imposta di registro
Versamento, per parti contraenti di contratti di locazione e affitto, dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/08/2011 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/08/2011.
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.


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      Imposta bollo
Versamento, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale, della 4° rata bimestrale dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio tramite Modello F23 pressoBanche, Agenzie postali o Concessionari.
Codici tributo: 456T - Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa


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      Imposta di bollo - versamento rateale
I soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale. devono procedere al versamento della prima rata al netto dell’acconto versato.
Il versamento va fatto utilizzando il Modello F23 presso, banche convenzionate, agenzia postali, concessionari della riscossione.
Codice tributo: 456T – Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa.
Sanzione Amministrativa:
Omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo :sanzione da 1 a 5 volte l’imposta o la maggiore imposta.


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Documenti correlati:
Modello F23 per Modulistica in PDF (Software)
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell`imposta di bollo.
 
 
      Scambi intracomunitari - Autofatture
Termine, per i soggetti titolari di partita IVA che eseguono scambi intracomunitari, per l’emissione dell’autofattura.
Il cessionario o committente che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la relativa fattura con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'IVA, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza.


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      Operazioni intracomunitarie - INTRA 12
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972: dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di luglio, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.


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Documenti correlati:
Modello INTRA 12 Agenzia delle Entrate
D.L. 30/8/1993 n. 331
 
 
      Enti non commerciali: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972: liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di luglio con Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione.
Codice tributo: 6099

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi IVA, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.


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Modello F24 con invio telematico singolo o cumulativo Entratel per Modulistica in PDF (Software)
Mod. F24 ACCISE per modulistica PDF con invio telematico cumulativo (Software)
 
 
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Abbiamo pubblicato su AteneoWebi software per il calcolo del Ravvedimento operoso 2012: Il ...

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EXCELLEASING 2011 E GESTIONE MULTILEASING 2011: I SOFTWARE PER LA GESTIONE CONTABILE E FISCALE DEL LEASING.
Anche quest`anno nella predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi, non si ...

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Il Ddl di riforma del lavoro entra nelle fase cruciale. Scontro sui voucher
La riforma Fornero al centro di polemiche dentro e fuori del Parlamento. Oggetto di divergenze ...

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Prorogato a dicembre l’obbligo di redazione della valutazione dei rischi per le microimprese
Il decreto legge n. 57 del 12 maggio 2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di ...

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SEMPRE AGGIORNATI CON LA GESTIONE AFFITTI ATENEOWEB: INDICE ISTAT APRILE 2012
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Online gli elenchi dei soggetti 5 per mille
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Diritto camerale: per la Corte di Giustizia UE e` compatibile con la normativa comunitaria
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Notifiche del contenzioso tributario tramite Pec
Il Ministero dell`economia e delle finanze ha dato il via alla telematizzazione del processo ...

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Case fantasma, pubblicate le rendite presunte. Occhio alla tempistica
Agli immobili fantasma, ossia quelli che non sono stati dichiarati spontaneamente al catasto ...

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Rimborsi per rivalutazioni di partecipazioni e terreni, scade il termine per le richieste
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La Nuova Tariffa Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in Excel
TARIFFA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI e` un programma excel Vba, che permette, ...

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Inps. Stabilite le retribuzioni di riferimento per malattia e maternita` del 2012
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Nuove istruzioni per la sospensione obblighi occupazionali dei lavoratori disabili
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 5595 del 20 aprile 2012, annulla il precedente documento ...

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Istruzioni per l'invio delle domande di Cig in deroga
Con circolare n. 58, del 27 aprile 2012, l'Inps fornisce le istruzioni operative relative all'invio ...

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Detassazione premi sospesa per carenza di indicazioni ministeriali
Ancora non c’è traccia del decreto ministeriale per la riduzione dell'Irpef sui ...

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E` in linea il foglio di calcolo per determinare i nuovi compensi dei curatori e nelle procedure di concordato preventivo
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012, il Decreto del ministero ...

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Cessione Quote Srl versione 3.004
Il software "ATENEOWEB – Cessione Quote Srl" e` il software guida passo-passo per gestire la ...

»Giovedì 03/05

CORSI SICUREZZA SUL LAVORO SU CD: NUOVO CORSO PRIMO INGRESSO IN CANTIERE E AGGIORNAMENTI OBBLIGATORI
Abbiamo pubblicato su AteneoWeb il nuovo corso PRIMO INGRESSO IN CANTIERE. Ai sensi del DLGS ...

»Giovedì 03/05

Modello Unico Persone Fisiche: la lettera del Professionista ai clienti con check list
Per lo Studio Professionale e` fondamentale fornire alla Clientela, ed in particolar modo ...

»Mercoledì 02/05

Notariato: pubblicato il Manuale della Mediazione Civile e Commerciale
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato - per i tipi della ESI - il Manuale della ...

»Mercoledì 02/05

Registro Compensi a Terzi (certificazione compensi assoggettati a ritenuta). Anno 2012.
Abbiamo pubblicato sul nostro sito internet un nuovo interessante strumento di lavoro a cura ...

»Martedì 01/05

Approvato nuovo modello F24 e F24 Accise: correzioni anche in vista del prossimo pagamento dell’IMU
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012, Prot. n. ...

»Martedì 01/05

Attivato il portale Repertorio nazionale dei dati territoriali
Dal 5 aprile 2012 e` disponibile online il portale del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali ...

»Martedì 01/05

Fondoprofessioni: bando 03/11, per il finanziamento di attivita` corsuali e seminariali
Il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali ...

»Martedì 01/05

Calo per i tassi di riferimento
Noto il valore del tasso di riferimento per il credito agevolato a industria, commercio, artigianato, ...

»Martedì 01/05

Il rinvio per 730 e imposta annuale sulle assicurazioni e` “ufficiale”
I differimenti per l’anno 2012 della presentazione del 730 e della presentazione della ...

»Martedì 01/05

Revisori contabili. Siglato il protocollo d’intesa per l’apprendistato professionalizzante
A partire dal 26 aprile 2012 è in vigore su tutto il territorio nazionale il protocollo ...

»Lunedì 30/04

Energie rinnovabili: varati due schemi di decreti ministeriali
Approvati dal Governo due schemi di decreti ministeriali varati dal ministro dello Sviluppo ...

»Lunedì 30/04

ACE - Aiuto alla Crescita Economica: il foglio di calcolo
Il decreto Monti o Salva Italia (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) all`articolo 1 prevede una nuova ...

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Oltre la meta` dello stipendio “sforbiciata” da tasse e Inps
Il fisco ed i contributi previdenziali “sforbiciano” sempre piu` gli stipendi e salari degli ...

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Per i progetti di fusione e scissione si va verso la notifica sul sito internet
Nel corso del Consiglio dei Ministri n. 22 tenutosi il 6 aprile 2012 l’esecutivo ha svolto ...

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UK: Pil in calo = meno tasse per le imprese
L`"Istat britannico" ha annunciato come il Pil nel primo trimestre 2012 scendera` ...

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L’INPS, con il messaggio n. 5769 del 2 aprile 2012, ha comunicato di aver messo in linea ...

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Bilanci 2011: istruzioni per il deposito nel Registro delle imprese
L’Osservatorio Unioncamere e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli ...

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Piu` tempo per 730 e denuncia dell’imposta sulle assicurazioni. Slittano i termini di presentazione
Chi presenta il modello 730 per dichiarare i redditi 2011, ha tempo fino al prossimo 16 maggio, ...

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Sul registro revisori si annuncia battaglia
Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti ...

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Nuove date per il 730/2012 e per l’imposta annuale sulle assicurazioni
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Raggiunto l’accordo su apprendistato per il CCNL logistica e spedizioni
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Legge n. 35/2012: novita` in materia di attivita` regolamentate e di commercio e somministrazione
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Il Cndcec perde il Registro dei revisori legali dei conti
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PEC societa`: prevista la sospensione in caso di mancata comunicazione – Eliminata la proroga al 30 giugno 2012
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Spa e Srl Controllo societario. Si cambia ancora. Le Spa non potranno mai avere il sindaco unico
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Scadenza al 30 del mese per i 730 affidati al datore. 31 maggio per quelli che provengono da Caf e professionisti abilitati
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Mediazione tributaria: al via dal 1° aprile 2012. Chiarimenti e istruzioni operative dall’Agenzia delle Entrate
In vista della prossima entrata in vigore - a far data dal 1° aprile 2012 - dei nuovi istituti ...

»Martedì 24/04

Pubblicata la legge n. 35/2012, di conversione del D.L. n. 5/2012 in materia di semplificazione e sviluppo
E` stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 (Supplemento Ordinario ...

»Martedì 24/04

Si avvicina la data della comunicazione ai fini dello spesometro
Entro lunedì il 30 aprile 2012 i soggetti Iva - imprese, professionisti e lavoratori ...

»Martedì 24/04

Nuovo apprendistato, gli artigiani si adegueranno da maggio 2012
Anche il settore dell'artigianato avrà l'accordo per adeguarsi al Testo unico dell'apprendistato ...

»Martedì 24/04

Contributi in forma ridotta anche per i professionisti pensionati
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2012 è stato pubblicato il DM 14 marzo ...

»Martedì 24/04

L’Uif aggiorna gli schemi di anomalia per le operazioni sospette
Con la comunicazione del 23 aprile 2012, sono stati indicati dall’Uif (Unità di ...

»Lunedì 23/04

CGIA Mestre: saranno le imprese le piu` tartassate dall`IMU
La CGIA di Mestre ha stilato una graduatoria del costo medio che i proprietari di immobili ...

»Lunedì 23/04

Agenzia delle Entrate: online il modello 730/12 editabile
L`Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito il modello 730/12 in formato editabile insieme ...

»Lunedì 23/04

Entro fine aprile consegna del 730 senza documentazione aggiunta
Il 30 aprile 2012 è il termine ultimo per la consegna del Mod. 730/2012 al proprio sostituto ...

»Lunedì 23/04

Emendamenti al Dl fiscale: Iscop, ritocco al rialzo
Il presidente del CdM, nonché ministro dell’Economia, Monti, smentisce l’ipotesi ...

»Lunedì 23/04

Ok al perfezionamento del ravvedimento se e` inequivoca la volonta` del contribuente
Con la sentenza n. 8/01/12 del 2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha ...

»Lunedì 23/04

Entro il 30 aprile 2012 il rapporto sulla parita`
Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti sono chiamate, entro il 30 ...

»Sabato 21/04

Banana contabilita` 6: versioni per tutti i gusti!
AteneoWeb collabora da anni con Banana.ch, la software house che e` diventata un punto di riferimento ...

»Sabato 21/04

Modello 730 2012: le lettere del Professionista alla Clientela
Per lo Studio Professionale e` fondamentale fornire alla Clientela, ed in particolar modo alle ...

»Sabato 21/04

REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI LAVORATORI AUTONOMI PROGRAMMA MS EXCEL
Abbiamo pubblicato sul nostro sito internet un interessante strumento di lavoro: Registro ...

»Sabato 21/04

STRUMENTI E FOGLI DI CALCOLO PER I BILANCI AL 31-12-2011
AteneoWeb ha pubblicato alcuni fogli di lavoro tra i piu`` apprezzati in tema di BILANCIO e ...

»Sabato 21/04

Easy tools per il controllo dei rapporti con le banche
E` on line Easy tools per il controllo dei rapporti con le banche, un pacchetto che offre in ...

»Sabato 21/04

FALLIMENTO: strumenti ed utilita``
Vi ricordiamo che sul nostro sito internet e` pubblicato il software: Registro Contabile del ...

»Sabato 21/04

Accordo per lo scambio dei dati tra i Registri delle imprese italiano, spagnolo e francese
Valerio Zappala`, Direttore Generale di InfoCamere, Luis Fernández del Pozo, Direttore del Colegio ...

»Venerdì 20/04

LE CARTE DI LAVORO PER LA REVISIONE CONTABILE
Il DLgs. 39/2010 (Testo unico della revisione legale) entrato in vigore il 7 aprile 2010 prevede ...

»Venerdì 20/04

BUSTA PAGA COPRO 2012
E` in linea la versione 2011 della busta paga del collaboratore parasubordinato (amministratori ...

»Venerdì 20/04

Il nuovo pacchetto TUTTO REVISIONE
E` in linea il nuovo "Pacchetto Tutto Revisione" che comprende tutti i programmi e tutte le ...

»Venerdì 20/04

BANANA CONTABILITA` 6 PER LIBERI PROFESSIONISTI
AteneoWeb collabora da anni con Banana.ch, la software house che e` diventata un punto di riferimento ...

»Venerdì 20/04

CUD2012: PDF editabile gratuito e software
Il Cud e` la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione ...

»Venerdì 20/04

Un’impresa su due chiude entro i primi 5 anni di vita
Secondo un’ indagine della CGIA di Mestre, un’ impresa su due (precisamente il 49,6%) chiude ...

»Venerdì 20/04

Emissioni industriali. Approvato nuovo formulario per comunicare i valori-limite entro il 30 aprile 2012
E` stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2012, il decreto del Ministero ...

»Venerdì 20/04

Piu` facile installare telecamere di sicurezza negli esercizi commerciali a rischio
A fronte di numerose richieste di chiarimento sulla semplificazione delle procedure di autorizzazione ...

»Venerdì 20/04

Codici tributo per reclamo e mediazione
I codici tributo dal 9950 al 9969, con in più il 9400 per l’eventuale versamento ...

»Venerdì 20/04

I codici tributo per le plusvalenze latenti
Secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre ...

»Venerdì 20/04

Passa il Dl fiscale alla Camera. Il Governo valuta la cancellazione dell'Imu prima casa dal 2013
La Camera dei Deputati ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione del decreto ...

»Giovedì 19/04

Il regime dei minimi 2012: e-book e strumenti utili
L`art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione con L. 15 luglio 2011, ...

»Giovedì 19/04

Unimpresa: oltre il 75% delle imprese in ritardo sui versamenti F24.
Piu` di due terzi delle aziende e` in ritardo sui versamenti fiscali effettuati con il modello ...

»Giovedì 19/04

PACCHETTO STRUMENTI BILANCIO 2011
E` in linea sul nostro sito internet il PACCHETTO STRUMENTI BILANCIO 2011, il pacchetto software ...

»Giovedì 19/04

Strutture turistico/alberghiere. Adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
E` stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 aprile 2012, il decreto 16 marzo ...

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