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Giovedì 2 aprile 2015

5 per mille 2015 per enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

a cura di: Studio Valter Franco



Anche per il 2015 è prevista la possibilità di destinare una quota del 5 per mille dell' Irpef a finalità di interesse sociale, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014; occorre osservare che l'istituto del 5 per mille, a seguito delle disposizioni della Legge di Stabilità 2015, è divenuto definitivo e non beneficio da confermarsi annualmente.

Di seguito un riepilogo degli adempimenti e della procedura da seguire per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, in base ai chiarimenti forniti con la Circolare 13/E del 26.03.2015, chiarimenti che avranno validità anche per gli anni successivi.
La domanda di ammissione deve essere presentata annualmente, con trasmissione telematica; per il 2015 l'apertura del canale telematico viene indicata dal 26 marzo 2015 e sino al 7 maggio 2015.

Adempimenti Enti del Volontariato e ASD

26 marzo 2015 Apertura della procedura di iscrizione 7 maggio 2015 Termine per l'iscrizione telematica per gli enti del volontariato e ASD 14 maggio 2015 Prima pubblicazione degli elenchi da parte dell'agenzia delle entrate 20 maggio 2015 Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato e ASD 25 maggio 2015 Pubblicazione da parte dell'agenzia delle entrate degli elenchi definitivi a seguito della correzione di errori di cui al punto precedente 30 giugno 2015 Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato e delle ASD (a mezzo pec o raccomandata a.r. per gli enti di volontariato - a mezzo raccomandata a.r. al coni per le associazioni sportivbe )

Il paragrafo 3.4 della circolare indica che nel caso in cui la domanda non sia stata regolarmente presentata nei termini, non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva o a quest'ultima non sia stata allegata copia del documento di identità, è possibile sanare tali situazioni entro e non oltre il 30/9/2015, presentando la documentazione omessa od integrando quella presentata e versando una sanzione di 258 euro (mod. F24 con codice tributo 8115), la sanzione non può essere compensata con altri crediti relativi a tributi/contributi.
Si rammenta l'obbligo di rendicontazione, da redigere ed eventualmente inviare entro un anno dalla ricezione delle somme.
Circa la rendicontazione delle somme si rinvia, per gli enti di volontariato, a quanto indicato nel sito del Ministero del Lavoro, precisando che sono variate le modalità di invio del rendiconto (ora a mezzo raccomandata a.r.) e le linee guida in materia di rendicontazione.

Rag. Valter Franco

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