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Venerdì 4 dicembre 2009

ACCERTAMENTO ANTICIPATO: LA MOTIVAZIONE È VINCENTE

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni



Con ordinanza n. 244 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), confermando un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma che legittima la dichiarazione di nullità dell'atto nei casi in cui l'Ufficio finanziario non abbia esplicitato le ragioni di "particolare e motivata urgenza" che lo abbiano determinato, costituendo tale inosservanza una violazione dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e, come tale, sanzionata in termini di invalidità dell'atto.

L'importante pronunciamento arriva all'anno esatto da altrettanto significativo intervento della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 19875 del 18 luglio 2008 , aveva affrontato la medesima questione e osservato che la notifica dell'accertamento prima del termine stabilito dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, «non ne determina ipso iure la nullità stante la natura vincolata dell'atto rispetto al p.v.c. sul quale si fonda, in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso, perché resta comunque garantito al contribuente il diritto di difesa in via amministrativa (autotutela) e giudiziaria (ricorso alla Commissione tributaria)».
Il tema è di grande interesse sia perché segue numerosi interventi dottrinari e giurisprudenziali , ma anche perché il principio è stato più volte oggetto di deroga da parte dell'Amministrazione finanziaria, sovente anche senza curarsi di motivare l'urgenza che ne legittimerebbe l'anticipo.

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