Con riferimento a quest'ultimo punto, fermi restando i presupposti di non applicabilità della disciplina in tema di società non operative ove essi ricorrano, le nuove ipotesi di società "di comodo" sono le seguenti:
se per tre periodi d'imposta consecutivi la società ha presentato la dichiarazione IRES evidenziando una perdita fiscale, è previsto che dal periodo d'imposta successivo al triennio essa venga qualificata come non operativa, con conseguente applicazione dell'IRES nella misura del 38% anziché del 27,5%, calcolata sul reddito presunto; gli effetti di cui al punto precedente si producono anche nel caso in cui la società nel triennio considerato evidenzi due periodi in perdita e uno con un reddito inferiore a quello determinato in base al "test di redditività" previsto dalla normativa sulle società di comodo. È appena il caso di sottolineare al riguardo che il test in questione è quello relativo alla determinazione del reddito presunto scaturente dall'applicazione delle percentuali di redditività ai cespiti, da non confondersi con il "test di operatività" riguardante il confronto tra ricavi effettivi e ricavi presunti, che serve a qualificare la società come operativa o meno in base alla normativa già vigente sulle società di comodo.Quanto esposto poc'anzi lascia facilmente intendere come le nuove fattispecie di non operatività siano autonome rispetto a quelle già previste prima dell'introduzione della novità normativa; ciò significa che se una società supera per tre anni il test di operatività in base ai ricavi ma presenta tre dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale o due in perdita e una con un reddito inferiore a quello scaturente dal test di redditività, essa si qualifica ugualmente come non operativa ed è soggetta alla maggiorazione IRES a partire dal periodo d'imposta successivo al triennio considerato.
Come detto, per la maggioranza dei soggetti IRES, aventi periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la novità interessa il 2012, per cui dovranno essere esaminati i redditi imponibili del triennio precedente (2011 - 2010 - 2009).
Tuttavia, la norma prevede che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando da subito la nuova normativa; in parole povere nella determinazione degli acconti bisogna comportarsi come se nel 2011 la normativa fosse già in vigore. Vediamo pertanto le casistiche possibili.
Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità di calcolare gli acconti 2012 con il criterio previsionale. Ciò comporta che anche se dovessero ricorrere le situazioni sopra evidenziate, laddove il 2012, primo anno di applicazione della nuova normativa, dovesse qualificarsi come annualità "non di comodo", sarà possibile calcolare gli acconti senza tenere conto dell'aggravio previsto.
Un esempio pratico
Una società di gestione immobiliare presenta la seguente situazione:
Tuttavia l'amministratore riscontra per il 2011:
caso a) un reddito imponibile superiore a quello scaturente dal test di redditività;
caso b) un reddito imponibile inferiore a quello scaturente dal test di redditività;
caso c) una perdita fiscale.
Posto per ipotesi che per il 2012 venga ipotizzato il superamento del test di operatività basato sui ricavi, si verificherebbero le seguenti situazioni:
Caso a)
Caso b)
Caso c)