Martedì 19 marzo 2013
Agenzia delle Entrate, l'inosservanza delle risoluzioni non giustifica l'accertamento
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
La CTP di Brescia fornisce alcuni importanti chiarimenti in tema di interpello.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate non è vincolante. La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, con sentenza di primo grado a inizio 2013, scrive un nuovo capitolo nel rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuente: nel caso in cui il comportamento della società non violi la legge, la sola inosservanza delle norme di prassi emanate dall'Agenzia non può essere considerata causa sufficiente per l'accertamento. La decisione fotografa dunque la reale portata delle ‘raccomandazioni' diramate dall'ente statale.
La vicenda parte nel lontano 2007. La Spa oggetto d'analisi aveva portato in deduzione una quota d'ammortamento calcolata sull'intero corrispettivo versato dalla società all'atto di subentro in un contratto di leasing. L'ufficio aveva considerato indebito tale comportamento, in quanto palesemente difforme con le indicazioni contenute nella risoluzione 212/E/2007. Proprio per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso il relativo avviso d'accertamento contestando l'improvvida scelta effettuata dal contribuente, senza addurre ulteriori motivazioni a supporto dell'azione intrapresa. L'azienda a questo punto si era rivolta all'autorità tributaria competente, rilevando come l'opzione adottata non fosse in alcun modo lesiva dei vincoli imposti dalla legge.
La CTP di Brescia ha accolto l'istanza dell'impresa e ha contemporaneamente annullato le pretese dell'Amministrazione. La risoluzione in questione infatti era semplicemente una risposta a preciso interpello rilasciata dall'Ente ai sensi dell'art. 11, L.212/2000 (legge meglio nota come ‘Statuto del Contribuente'). Il comma 2 del citato articolo, però, sottolinea che ‘la risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente'. L'utilizzo per analogia dei contenuti di una risoluzione ad altri casi di specie esula dalla reale portata dello strumento. Appare dunque evidente come il contribuente possa scegliere autonomamente se uniformarsi o meno alle regole di prassi dettate in epoche precedenti dall'Amministrazione Finanziaria, senza per questo incappare in accertamenti automatici.
La legge, tra l'altro, prevede che nel caso in cui ‘l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2'. Prima di tutto però occorre valutare eventuali violazioni di legge, in seconda battuta spazio alle considerazioni del Fisco. Un eccessivo potere interpretativo nelle mani dell'Agenzia infatti affiderebbe all'Amministrazione un ruolo legislativo che nella realtà non le compete, facendo creare pericolose sovrapposizioni.
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