I COMPORTAMENTI ANOMALI RISULTANTI DALL'ALLEGATO AL COMUNICATO
Nei rapporti e nelle operazioni con i trust i destinatari degli obblighi antiriciclaggio valutano la ricorrenza dei seguenti fattori:
Sotto il profilo soggettivo
istituzione di trust da parte di soggetti che, in base alle informazioni disponibili, risultano: in una situazione finanziaria di difficoltà o prossima all'insolvenza ovvero sottoposti in passato a procedure fallimentari o di crisi; gravati da ingenti debiti tributari con l'Amministrazione finanziaria; presenza a vario titolo nel trust di soggetti che, in base alle informazioni disponibili, sono sottoposti a indagini; conferimento dell'incarico di trustee a soggetto che, in base alle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, presenta un profilo palesemente incoerente con la complessità dell'attività gestoria richiesta e le finalità del trust (ad es. per entità/natura dei cespiti del fondo); reticenza del trustee nel fornire documentazione inerente al trust (es. atto istitutivo), con conseguente ostacolo all'individuazione del titolare effettivo e dello scopo del trust; coincidenza tra disponente e trustee (cd. trust autodichiarato), tra disponente e guardiano, ovvero sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro subordinato fra gli stessi1; frequente rilascio da parte del trustee di deleghe ad operare, specie se a favore del disponente o di soggetti a lui prossimi; revoca del trustee da parte del guardiano priva di apparente giustificazione; finalità del trust che appaiono incongrue rispetto ai rapporti personali, economici o giuridici intercorrenti tra disponente e beneficiari del trust ovvero tra disponente e guardiano; presenza del disponente fra i beneficiari di capitale o indicazione dello stesso quale unico beneficiario, specie se non risulta chiaramente percepibile la causa istitutiva del trust.Sotto il profilo oggettivo
istituzione del trust per scrittura privata autenticata e/o atto pubblico con ravvicinata ampia modifica dell'atto stesso mediante adozione di diversa forma giuridica (es. scrittura privata non autenticata); istituzione del trust in paesi o territori a rischio2, specie se il disponente o un beneficiario è residente in Italia, o se il fondo sia costituito anche con beni immobili siti in Italia; collocazione del trust al vertice di una complessa catena partecipativa, soprattutto se con diramazioni in paesi o territori a rischio; presenza, nell'atto istitutivo del trust, di clausole che: subordinano sistematicamente l'attività del trustee al consenso del disponente, dei beneficiari o del guardiano, specie in presenza di rapporti di parentela o di contiguità tra trustee e detti soggetti; impongono al trustee l'obbligo di rendiconto nei confronti del solo disponente, specie se questi non figuri fra i beneficiari3; prevedono il sistematico e ingiustificato utilizzo da parte del disponente di beni conferiti in trust; non risultano comprensibili dal disponente in quanto particolarmente complesse; costituzione in trust di: beni la cui consistenza o natura risulti incoerente rispetto alle finalità o alla tipologia del trust; beni recentemente pervenuti al disponente di cui non sia nota la provenienza, specie nel caso di trust opaco4; aziende con indicazione nell'atto istitutivo del trust di finalità generiche; attività gestoria da parte del trustee non coerente rispetto agli scopi che il trust dovrebbe perseguire in base all'atto istitutivo; operazioni di gestione effettuate dal trustee con la sistematica presenza del disponente, del guardiano o dei beneficiari; frequenti dazioni in favore di nominativi ricorrenti in trust opachi, specie se effettuate verso paesi o territori a rischio; dazione al guardiano, a titolo di remunerazione per l'incarico svolto, di cespiti del fondo in trust o di somme non corrispondenti a quelli eventualmente previsti dall'atto istitutivo.Note
1 Nei trust interni la previsione di una coincidenza tra disponente e trustee (c.d. trust autodichiarato) ovvero tra disponente e guardiano può essere considerato il segnale dell'assenza di effettiva volontà del disponente di modificare il suo rapporto con i beni conferiti in trust. Peraltro nei trust familiari, la coincidenza tra disponente e trustee/ guardiano, l'esistenza di rapporti di parentela tra gli stessi e la coincidenza tra disponente e beneficiari possono essere fisiologici. Nei trust esteri, al contrario, la qualità di trust autodichiarato può essere motivata dalla necessità di agevolare l'avvio del trust: in questi casi, infatti, non è infrequente che la costituzione della provvista iniziale del trust fund sia effettuata dallo stesso trustee professionale straniero, mentre i successivi conferimenti siano realizzati ad opera del vero disponente ("de facto settlor").
2 Il luogo di "istituzione" nel presente contesto va riferito a quello di "residenza fiscale" del trust; non rileva, invece, a questi fini, la scelta della legge regolatrice né il luogo di redazione dell'atto istitutivo o dei successivi atti di conferimento. Per "paesi o territori a rischio" si intendono in questa sede quelli ai quali fa riferimento l'art. 73, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).
3 Ai sensi dell'art. 8 della Convenzione dell'Aja, l'obbligo di rendiconto è
necessariamente verso i beneficiari e un trust che non lo prevedesse potrebbe essere invalido.
4 Si intendono per "trust opachi" i trust senza beneficiari di reddito
individuati. In questo caso i redditi realizzati dal trust sono attribuiti direttamente al trust medesimo (Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.61/E del 27 dicembre 2010).