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Lunedì 3 novembre 2014

Approvato definitivamente il Dlgs "Semplificazioni": il 730 precompilato e le altre principali novità fiscali

a cura di: AteneoWeb S.r.l.


Il 30 ottobre 2014 è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo "Semplificazioni".
Segnaliamo in sintesi le principali novità fiscali: 730 precompilato già dal 1° gennaio 2015, in via sperimentale (vedi sotto); nuove modalità per l'esecuzione dei rimborsi dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali; è stato aumentato da 5.000 a 15.000 euro l'importo dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento; non è più richiesta la prestazione della garanzia per i rimborsi in favore dei contribuenti "non a rischio" non deve più essere presentata la dichiarazione di successione nei casi in cui l'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000,00 euro e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari è abrogata la comunicazione da inviare all'Agenzia Entrate quando i lavori ammessi alla detrazione IRPEF (risparmio energetico) proseguono per più periodi d'imposta aumenta da 25,82 a 50,00 euro la soglia per la detraibilità IVA degli omaggi di beni non rientranti nell'attività d'impresa con l'esercizio dell'opzione per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie, l'iscrizione al VIES diventa automatica, al momento della richiesta e senza dover attendere i 30 giorni attualmente previsti nella determinazione del reddito dei professionisti, le spese di vitto e alloggio "prepagate" dal committente al professionista non saranno più considerate "compensi in natura"; il professionista non dovrà più "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo dal 2015 cambia il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento rilasciate dall'esportatore abituale (ex art. 8, lett. c), del D.P.R. n.633/72). Sarà l'esportatore abituale a dover trasmettere le comunicazioni e non più il soggetto ricevente a decorrere dal 2014, l'identificazione delle società in perdita sistemica avverrà qualora la società presenti perdite fiscali per cinque esercizi consecutivi (o quattro in perdita e uno con reddito inferiore al minimo degli enti non operativi). la comunicazione delle operazioni con Paesi "black list" non avrà più cadenza mensile o trimestrale ma sarà annuale, con l'aumento a 10.000 euro del limite per l'esonero della presentazione la nozione di "prima casa" rilevante ai fini IVA viene allineata a quella prevista in tema di imposta di registro: l'aliquota Iva agevolata del 4% troverà quindi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9 e non si dovrà più ricorrere ai criteri indicati nel decreto 2 agosto 1969 diventa possibile recuperare in detrazione l'IVA non incassata anche a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182bis L.F.) o di un piano attestato ex art. 67 L.F. sono previste semplificazioni degli elenchi INTRASTAT in relazioni alle prestazioni di servizi, cosiddette "generiche" (diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquiesdel D.P.R. n. 633 del 1972), rese nei confronti di soggetti passivi Iva stabiliti in un altro Stato UE e quelle da questi ultimi ricevute. La semplificazione è demandata ad un successivo Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane da emanarsi, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con l'ISTAT, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto semplificazioni.

Il 730 precompilato
Dal 2015 i sostituti d'imposta dovranno trasmettere telematicamente le nuove Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno. E' inoltre anticipato al 28 febbraio il termine per trasmettere i dati riferiti ad alcuni oneri deducili o detraibili sostenuti l'anno precedente: interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare.
Per l'integrazione dei dati desumibili dal si dovrà invece attendere il 2016.

Queste nuove scadenze e adempimenti a carico dei sostituti di imposta e degli altri soggetti interessati, consentiranno all'Agenzia Entrate di predisporre, entro il 15 aprile di ciascun anno, il modello 730 precompilato che verrà trasmesso al contribuente in via telematica.
Il contribuente potrà accettare la dichiarazione così come pervenuta oppure modificarla, rettificando i dati ricevuti dall'Agenzia o inserendo ulteriori elementi (per esempio altri oneri deducibili o detraibili).

Nel primo caso (accettazione del modello precompilato, gli eventuali crediti non verranno sottoposti ad ulteriori controlli preventivi, anche se superiori a 4.000 euro, e saranno direttamente rimborsati. Nel secondo caso (dichiarazione corretta o integrata) il modello dovrà essere sottoposto al visto di conformità da parte di un CAF o di un professionista abilitato (dottori commercialisti e consulenti del lavoro).


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