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Lunedì 20 dicembre 2010

AUTOTUTELA, IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni


L'istituto dell'autotutela designa in diritto amministrativo la potestà che l'ordinamento riconosce alla pubblica Amministrazione di procedere all'annulla- mento o revoca, totale o parziale, riforma o rettifica di un provvedimento illegittimo precedentemente adottato;
tale potestà, al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dei pubblici uffici di cui agli artt. 97 e 98 Cost. e il perseguimento dell'interesse pubblico, consente di evitare conflitti potenziali o di risolvere controversie in corso con i soggetti destinatari di un atto di cui si ravvisi l'illegittimità, l'annullamento del quale avviene in assenza dell'intervento degli organi giurisdizionali. Più in particolare, l'attività amministrativa di autotutela può considerarsi come un'attività secondaria o sussidiaria che ha lo scopo di verificare la legittimità e l'opportunità dei provvedimenti amministrativi nel- l'ambito dei poteri di autarchia e di autonomia della pubblica Amministrazione, determinando, ove ne ricorrano i presupposti, l'eliminazione degli stessi attraverso l'annullamento, la revoca o l'abrogazione.

Le tradizionali regole poste in tema di autotutela della pubblica Amministrazione sono state, da ultimo, codificate con la legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha introdotto nel testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento), aggiornato dall'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e ulteriormente aggiornato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e l'art. 21-novies (Annullamento d'ufficio).

Per quanto qui rileva, il riformato art. 21-novies, comma 1, dispone che il provvedimento amministrativo illegittimo di cui all'art. 21-octies ("incompetenza", "eccesso di potere" e "violazione di legge") può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che l'ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge, mentre il comma 2 ammette la possibilità di convalida del provvedimento annullabile in presenza delle stesse ragioni di interesse pubblico.
La disposizione contenuta nell'art. 21-novies significa, innanzitutto, che l'annullamento d'ufficio è una "facoltà discrezionale" della pubblica Amministrazione che, quindi, può (e non deve) procedere all'annulla- mento dell'atto illegittimo.

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