Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. I soggetti di cui all'art. 63 D.lgs 507/93 presentano al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con sentenza del 21 giugno 2016, n. 12795, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo.
La pronuncia traeva origine dal FATTO che con sentenza n.145/2011, la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, rigettava l'appello proposto dalla società EFFE EFFE s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo n. 228/01/2010 che aveva confermato l'avviso di accertamento Tarsu per l'anno 2003, emesso dal Comune di HHHH. La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo due motivi: con il primo motivo, violazione dell'art. 7 D.lgs 546/1992 «non essendo prevista dalla normativa di riferimento alcuna dichiarazione periodica in tema di Tarsu», così come rilevato dalla CTR che ha concluso che per tale ragione "l'omissione e l'infedeltà vengono a confondersi". Con il secondo motivo, errata applicazione del termine triennale di decadenza dell'azione accertatrice dovendo la denuncia essere effettuata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione e non già entro il venti gennaio dell'anno successivo a tale inizio.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 12795/2016 ritiene infondati i motivi e rigetta il ricorso. La Corte precisa che la questione controversa concerne la determinazione del termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente, da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell'avviso di accertamento Tarsu/Tia. L' art. 1, comma 161 Legge 27.12.2006, n. 296 prevede che «gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dall'art. 1, comma 172 1. 296/2006, con decorrenza 1.7.2007 il previgente art. 71, c.1. D.lgs 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza.
Il comma 171 del medesimo art. 1 legge n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria. L' art. 70 , comma 1, D.lgs 507/93 recita «i soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune».
Il Comune ritiene, invece, che il termine sia quello del "20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione". Occorre, al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione del locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo.
La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere che, in ogni caso, il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati. Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
Tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque, nella applicazione del. C.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni. Ove si accedesse alla tesi del Comune, non illogica ma priva di supporto normativo, le medesime conseguenze si verificherebbero nel caso di occupazione iniziata il 31 dicembre rispetto a quella iniziata il 1 gennaio dell'anno successivo. Ove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo all'anno successivo l'avrebbe espressamente previsto, come ad esempio, in tema di lei dall'art. 10, comma 4, D.lgs 504/92 recita "i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta di cui all'articolo 7,su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio", cioè l'anno successivo a quello oggetto di imposizione.
Nel caso di specie non vi è prova che l'occupazione fosse iniziata fin dall'inizio dell'anno e quindi il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte del'Ente, relativamente alla tassa per il 2003, era il 31.12 .2008 e deve, quindi considerarsi tempestivo l'accertamento notificato il 27.12.2008.
Avv. Amilcare Mancusi