I nuovi mezzi di comunicazione, destinati a essere trasmessi in via telematica, quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, in quanto non registrati e non aventi un Direttore responsabile non rientrano nel concetto di «stampa» e, pertanto, possono essere oggetto di sequestro preventivo, non potendo godere delle garanzie costituzionali a tutela della manifestazione del pensiero di cui godono i mezzi di comunicazione registrati.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con sentenza del 24 marzo 2016, n. 12536, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dal Tribunale di Parma.
La pronuncia traeva origine dal FATTO che il Tribunale di Parma ha condannato il titolare di un sito internet per il reato di cui all'art. 595, primo e terzo comma, codice penale (diffamazione a mezzo stampa) commesso ai danni di due distinte persone (e, come rileva l'ordinanza impugnata, «accertato a Modena il 25/9/2008 con consumazione in atto») pubblicando nel proprio sito scritti dal contenuto fortemente offensivo e denigratorio. Il Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo dell'intero sito, allo scopo sia di far cessare le conseguenze dannose delle condotte illecite già poste in essere dall'imputato, sia di evitare la reiterazione di ulteriori reati della stessa specie e il pericolo di reiterazione fu desunto dalla circostanza che l'imputato non si era minimamente curato di un precedente provvedimento di sequestro preventivo del 2009 relativo alle sole pagine del sito in cui erano pubblicati scritti diffamatori nei confronti della persona offesa, in quanto l'imputato aveva pubblicato, su altre pagine del sito, affermazioni offensive, anche dopo l'inizio del giudizio. Con ordinanza il Tribunale di Parma ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal titolare di un sito internet.
Avverso l'indicata ordinanza del 22.10.2015 ha proposto personalmente ricorso per cassazione il titolare del sito internet, articolando sei motivi. Il primo motivo denuncia violazione di legge: la richiesta di qualificare il sito sequestrato quale testata giornalistica si fondava sull'attività informativa e giornalistica svolta (in linea con la giurisprudenza della Corte Edu) e sulle diverse sezioni e tipologie di contenuti dello stesso, del tutto trascurati dal Tribunale del riesame; il sito sequestrato ha certamente sezioni definibili come blog, ma anche sezioni in cui si svolge attività informativa e giornalistica.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, con la citata sentenza n. 12536/2016 ritiene che il primo motivo non è fondato ed asserisce che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di stampa di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, precisando, tuttavia, che, in tale ambito, non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog (ossia «una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente»), newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 29 gennaio 2015, n. 31022).
Il concetto di stampa, come chiarito inoltre dalle Sezioni Unite, definisce il prodotto editoriale sulla base di un requisito ontologico (struttura) e di uno teleologico (scopi della pubblicazione): la struttura è «costituita dalla testata, che è l'elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile)», mentre «la finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell'analisi critica di notizie legate all'attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione».
In questo quadro, hanno osservato le Sezioni unite, «la previsione dell'obbligo di registrazione della testata on line, che deve contenere le indicazioni prescritte e deve essere guidata da un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista, non è un mero adempimento amministrativo fine a sé stesso, ma è funzionale a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni e a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali, aspetti questi che, in quanto strettamente connessi e consequenziali alla detta previsione, sono ineludibili».
Richiamata puntualmente la pronuncia delle Sezioni Unite, l'Ordinanza impugnata ha rilevato che il sito dell'imputato non risulta registrato come organo di stampa, non presenta alcuna testata o una periodicità regolare nelle emissioni. Osserva ancora il giudice del riesame che si tratta, invece, di un blog, nel quale è assente qualsiasi riferimento a un direttore responsabile, le pubblicazione si susseguono con cadenza del tutto irregolare (a volte anche a distanza di anni), svariati scritti consentono interventi dei lettori in replica o a commento; lo stesso titolare, rileva l'ordinanza impugnata, viene definito testualmente «giornalista - blogger» e il sito viene chiamato blog.