I giudici di legittimità hanno disatteso i motivi della ricorrente e convenuto che il Tribunale ecclesiastico debba dichiarare l'annullamento del matrimonio, con conseguente delibazione della sentenza della Corte d'Appello, in quanto "l'ateismo della nubenda integra una vera e propria riserva mentale"; riserva nota all'altro coniuge ancor prima di presentarsi all'altare.
Per la Corte dunque se un coniuge è ateo ed ha manifestato, prima di convolare a nozze, la riserva mentale di non credere nel matrimonio, il Tribunale ecclesiastico può dichiarare la nullità del matrimonio concordatario; la sentenza, non risultando contraria all'ordine pubblico, può essere 'delibata' - cioè riconosciuta - dal giudice Italiano.
Si è quindi ribadito che nei procedimenti di annullamento del matrimonio concordatario, il controllo del giudice nazionale riguarda la conformità ai principi dell'ordine pubblico entro i limiti del processo canonico, senza la possibilità di integrare l'istruttoria in sede probatoria.
La Corte ha dunque rigettato le argomentazioni dell'ex moglie, la quale eccepiva un salto logico nella sentenza ecclesiastica, in quanto il fatto che la stessa non volesse sposarsi in chiesa non significava che non accettasse gli effetti civili del matrimonio e che non volesse convolare a nozze, ritenendo pertanto semplicistico annullare il matrimonio soltanto perché la signora era atea.
Di diverso avviso la Cassazione che ha ritenuto compito della Corte d'appello quello della tutela del principio di buona fede e dell'affidamento incolpevole: accertata dunque la riserva mentale di un coniuge e la conoscenza della stessa da parte dell'altro coniuge il matrimonio va annullato.
Per la Cassazione è illogica la posizione di colui che mira a una illegittima compenetrazione tra i principi dell'ordinamento canonico e quello statuale, quasi a volere mettere nel nulla il fatto che si è trattato di matrimonio concordatario, soggetto ai principi di diritto canonico con conseguenti effetti civili: se si dimostra la "simulazione totale" da parte di uno dei due sposi, il matrimonio è nullo non solo in ambito ecclesiastico ma anche in ambito civile.
La Suprema Corte ha anche ricordato che la Corte d'appello non può entrare nel merito della decisione ecclesiastica, né può dar luogo ad alcuna aggiuntiva fase istruttoria, dovendosi limitare a verificare la non contrarietà all'ordine pubblico della sentenza per la quale si richiede il riconoscimento. Nel caso esaminato, la Cassazione non ha ravvisato alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata e pertanto ha respinto il ricorso.
Fonti:
Lucia Nacciarone, diritto.it, Sì alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio se uno dei coniugi era ateo
Licia Albertazzi , StudioCataldi.it, Nullo il matrimonio se lei è atea. Cassazione: si alla delibazione della sentenza