NON SPETTANO I BENEFICI CONTRIBUTIVI PER LE SUDDETTE ASSUNZIONI NEI CASI ANALIZZATI DI SEGUITO.
Il datore di lavoro non ha la piena libertà di scegliere chi assumere a causa di un obbligo preesistente di legge, come ad esempio: il diritto di precedenza nelle assunzioni, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, nei 6 mesi successivi al licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo legato alla riduzione del personale dipendente; il diritto di precedenza a favore dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro sia terminato negli ultimi 12 mesi qualora il datore di lavoro intenda effettuare delle assunzioni a tempo indeterminato; il diritto di precedenza a favore di lavoratori stagionali qualora il datore di lavoro intenda procedere con assunzioni a tempo determinato per svolgere lo stesso tipo di attività stagionali; il diritto di precedenza sia nelle assunzioni a tempo indeterminato sia nelle assunzioni a tempo determinato di quei lavoratori che non passano subito alle dipendenze del nuovo datore di lavoro in caso di trasferimento di azienda o trasferimento di ramo d'azienda negli ultimi 12 mesi ( o anche nel maggio periodo stabilità dall'accordo collettivo).. Il datore di lavoro non ha la piena libertà di scegliere chi assumere a causa di un obbligo preesistente legato alla contrattazione collettiva come ad esempio:Si precisa che l'autocertificazione va presentata alla Direzione Territoriale del Ministero del Lavoro competente e nelle comunicazioni inviate all'inps si dovrà fare riferimento alla stessa al fine di poter usufruire dei benefici contributivi.
LA CUMULABILITA' DEI PERIODI
L'art.4 della Riforma del Lavoro al comma 13 analizza il cumulo degli incentivi. A tale riguardo viene disposto che, per stabilire il diritto a usufruire dei benefici e al fine della loro durata, si devono cumulare i periodi in cui il lavoratore ha prestato servizio alle dipendenze dello stesso datore di lavoro sia attraverso il lavoro subordinato sia attraverso la somministrazione di lavoro. Si precisa che non sono cumulabili le prestazioni di lavoro nei confronti di utilizzatori diversi, fermo restando la stessa Agenzia per il Lavoro. Rappresenta un'eccezione il caso in cui gli assetti proprietari dei diversi utilizzatori siano in sostanza analoghi o sussistano legami di collegamento o di controllo. L'Inps rilegge la normativa sopracitata come un messaggio da un lato di puntualizzazione di alcuni limiti alla durata degli incentivi e dall'altro di introduzione di un principio di flessibilità che la Circolare Inps analizza facendo esplicito riferimento alle agevolazioni previste in caso di assunzione di lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 meni e di lavoratori iscritti alle liste di mobilità fornendo degli esempi.
(Fonti: Legge n. 92/2012, c.d. Riforma del Lavoro, Circolare Inps n.137 del 12 dicembre 2012).
Dott.ssa Cristina Orlando