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Lunedì 16 gennaio 2012

COME DIFENDERSI DA REDDITOMETRO

a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo


La difesa contro il redditometro (nuovo e vecchio) non è sempre facile ma un ricorso molto dettagliato sia in termini di "attacco dell'iter di formazione della presunzione", sia in termini di difesa dalla stessa, può condurre a buoni risultati difensivi.
La difesa da accertamenti redditometrici /sintetici  può esplicarsi anche attraverso la richiesta di disapplicazione di quanto previsto dall’art. 7, co 5 del  D.Lgs 546/1992 (A. Bullo e F. Dominici, “L’accertamento da redditometro e il potere del Giudice tributario di disapplicare l’atto amministrativo”, in Finanza & Fisco n. 34/2011, da pag. 2944), e l’applicazione di quanto stabilito anche dalla giurisprudenza UE.
Molto interessante, appare anche quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale  del 14 agosto 1981 n. 27/7/2648 e dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria (documento n. XVII adottato nella seduta del 15 luglio 2009). Infatti, nel tema delle autovetture (che generalmente hanno un notevole peso nel calcolo redditometrico) è lo stesso Ministero delle Finanze a confermare l’assunto espresso. Infatti, la Circolare Ministeriale  del 14 agosto 1981 n. 27/7/2648 stabilì che il possesso di un’autovettura è da considerare talmente generalizzato da non consentire una presunzione di maggiore reddito fondata sulla sua disponibilità.
Non solo, più di recente la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria (documento n. XVII adottato nella seduta del 15 luglio 2009) ha affermato che la categoria delle autovetture necessita di modifiche perché poco idonea allo scopo.

Non a caso la Corte di Cassazione n. 19163 2003 (sempre in riferimento al redditometro/accertamenti standardizzati) così scrive: “c'e' da rilevare che la flessibilita' degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell'art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che e' la capacita' contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la reale capacita' contributiva del soggetto, pur tenendo presente l'importantissimo ausilio che puo' derivare dagli strumenti presuntivi, che non possono pero' avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale, ma che richiedono un confronto con la situazione concreta .

E’ poi importante chiedersi se anche verso il c.d. vecchio redditometro (fino al periodo imposta 2008) la mancanza di contraddittorio possa dirsi corretta o meno? Giova soffermarsi sulla natura delle modifiche normative introdotte dall’art. 22 del DL 31.5.2010 n. 78, conv con mod dalla L 30.7.2010 n. 122. Si ritiene, infatti, che dette modifiche hanno portata interpretativa della disciplina anteriore, quando, estendono, mediante l’obbligatorietà del contraddittorio, le garanzie a favore del contribuente.
Quindi, se si condivide detto assunto, le nuove disposizioni di natura procedimentale, sull’obbligo del contraddittorio dovranno essere considerate non innovative, ma solo ricognitive di un principio generale dell’ordinamento e quindi applicabili, vista l’indubbia portata interpretativa della disciplina anteriore, anche agli accertamenti per i periodi d’imposta precedenti l’anno 2009 (in questo senso: A. Bullo, L. Paggi, “Nuovo accertamento sintetico e redditometro, profili descrittivi e brevi riflessioni”, in Finanza & Fisco n. 38/2010 da pag. 3343).

Da ultimo si segnala che la Corte di Cassazione, con la sentenza  n. 13289 del 2011, ha sostenuto che i coefficienti ministeriali di cui al DM del 1992 che quantificano il reddito in applicazione del cosiddetto “redditometro”, non hanno valore di presunzione legale relativa, ma di presunzione semplice. Dello stesso tenore anche la C.T. Provinciale di Torino sezione II, con sentenza n. 136 del 1° luglio 2011 e la CTP di Padova n. 31/6/10 del 02.2.2010.
In senso contraria si è espressa la Corte di Cassazione n. 27545 del 19.12.2011 che ritorna a qualificare detta presunzione come legale relativa.
Pertanto si ritiene che la parola, sul punto dovrà passare alle SSUU della Suprema Corte e ci si auspica che vi sia una pronuncia simile alla sentenza n. 225/2005 della Corte Costituzionale nella parte in cui si è “coniato” il nuovo termine di presunzione legale relativa “affievolita”.

Dott. Alvise Bullo

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