A decorrere dal 23 agosto 2012, dopo la pubblicazione in GU n.195 del 22.8.2012 del decreto 20 luglio 2012 n.140, l'avvocato per la compilazione della parcella non potrà più fare riferimento alla tariffa forense (abrogata dall'art.9 del d.l. n.1/2012, conv. in l. n. 27 del 24.3.2012). Infatti, a seguito del decreto n.140/2012, è da intendersi definitivamente superato il previgente rigido modello tariffario, sostituito dai c.d. "parametri" che costituiscono uno strumento semplice e comprensibile, che consente al giudice la liquidazione giudiziale del compenso ed al cliente/avvocato di conoscere con immediatezza il costo dell'attività professionale, atteso peraltro, che incombe all'avvocato l'obbligo del preventivo di massima.
La nuova struttura parametrica (che non prevede più i diritti di procuratore e le indennità):
è divisa per tipologia di giudizi/procedimenti, e relative distinte tabelle parametriche; ogni singola tabella è suddivisa per fasce di valore della controversia (ben sei), fasce che sono diverse da quelle della abrogata tariffa.Per ogni giudizio/procedimento sono state individuate:
di norma cinque fasi, nelle quali sono state raggruppate le attività professionali svolte dall'avvocato nella fase; ad ogni fase processuale è stato attribuito un valore economico (parametro), rapportato al valore della controversia.Per le cause di importo superiore ad € 1.500.000,01 e per gli affari stragiudiziali, il decreto n.140 del 2012 non prevede alcun parametro, con piena "libertà", quindi, nella pattuizione del compenso e nella liquidazione "giudiziale".
La struttura parametrica elaborata con il decreto n.140 del 2012 è caratterizzata dalla massima facilità applicativa e da estrema flessibilità, consentendo con immediatezza di determinare il compenso spettante. Infatti, per "quantificare" il compenso è sufficiente:
individuare il giudizio (e quindi l'autorità giudiziaria adita); il valore della controversia e quindi la fascia di valore; la fase del giudizio; procedere alla somma dei valori parametrici per le varie fasi effettivamente svolte, così determinando il valore complessivo della prestazione resa dal professionista.Per il processo penale, è stato "conservato" lo stesso schema. Infatti:
sono previste tabelle in base all'autorità giudiziaria competente per singolo giudizio (in materia penale è "assente" il valore della controversia). l'attività professionale è divisa in fasi, connesse alla struttura del procedimento penale.Occorre evidenziare che in base al decreto n.140 del 2012, il giudice, nella liquidazione del compenso all'avvocato, ha dei margini per aumentare o diminuire il compenso tenendo conto di varie circostanze (art.2, comma 4, decreto n.140/2012). Lascia però perplessi l'eccessiva discrezionalità "concessa" al giudice nella liquidazione del compenso all'avvocato (con possibilità di variazioni in aumento o in diminuzione del 20/25%), ma anche la riduzione alla metà del compenso dell'avvocato che abbia proposto una domanda inammissibile, improcedibile o improponibile. I"bassi" parametri previsti nel decreto n.140 del 2012, e l'obbligo per l'avvocato del preventivo di massima con indicazione al cliente del costo della prestazione richiesta - obbligo "rafforzato" dall'art.1, comma 6, del decreto n.140 del 2012 - nonché il "premio" per la conciliazione della lite, dovrebbero "scoraggiare" il contenzioso "giudiziale".