La circolare chiarisce, innanzitutto, quali sono i criteri per individuare il soggetto (Agenzia delle Entrate o Equitalia) cui spetta la legittimazione processuale nel caso in cui il contribuente impugni dinanzi al giudice tributario un atto della riscossione.
La regola generale è semplice: la giusta parte processuale è il soggetto la cui attività riscossoria è censurata dal contribuente sotto il profilo della legittimità.
Pertanto, se vengono sollevati vizi inerenti all'attività svolta successivamente alla consegna del ruolo, vale a dire vizi relativi alla formazione della cartella (errori di individuazione del contribuente, vizi di notifica, mancanza della sottoscrizione o del responsabile del procedimento di emissione o di notificazione della cartella di pagamento,…), legittimato passivo è l'Agente della riscossione. Se, invece, vengono fatti valere vizi riferibili all'attività dell'Agenzia delle Entrate, quali, ad esempio, vizi inerenti alla legittimità della pretesa o alla mancata notificazione di atti presupposti, legittimata passiva è l'Agenzia stessa.
Ravvisato nella consegna del ruolo lo spartiacque dell'attività della riscossione funzionale all'individuazione del soggetto legittimato passivo, la circolare fornisce un'ulteriore regola rilevante sul piano processuale, vale a dire quella per cui, in ogni stato e grado del giudizio, sia l'Agenzia delle Entrate che l'Agente della riscossione devono curare ciascuno esclusivamente le questioni di propria competenza.
Da tale principio deriva che l'Agenzia delle Entrate, chiamata in giudizio per questioni concernenti esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione, deve eccepire il difetto di legittimazione passiva e che, nel caso in cui vengano emesse pronunce giurisdizionali sfavorevoli all'Amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della riscossione devono valutare autonomamente l'opportunità di impugnare, nei confronti di tutte le parti del giudizio, per censurare vizi della pronuncia che attengono alla propria attività.
La circolare chiarisce poi, più specificatamente, quali sono i comportamenti che gli uffici devono tenere in giudizio a seconda della peculiarità delle singole controversie.
Ricevuto il ricorso e valutata la fondatezza dello stesso, l'Agenzia delle Entrate può decidere di non costituirsi in giudizio e, conseguentemente, di sgravare il ruolo oppure può decidere di difendersi in giudizio.
Nel primo caso, deve comunicare lo sgravio all'Agente della riscossione; ciò vale anche per l'ipotesi in cui l'Agenzia ritenga di prestare acquiescenza a sentenza sfavorevole all'Amministrazione finanziaria.
Invece, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate, ricevuto il ricorso, intenda costituirsi in giudizio, occorre distinguere le seguenti ipotesi:
il contribuente chiama in giudizio esclusivamente l'Agenzia delle Entrate per vizi riferibili all'attività dell'Agente della riscossione. In tale ipotesi, l'Agenzia deve costituirsi in giudizio, al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva e di chiamare in causa l'Agente della riscossione il contribuente chiama in giudizio esclusivamente l'Agenzia delle Entrate per vizi riferibili sia all'attività dell'Agenzia sia all'attività dell'Agente della riscossione. In tale ipotesi, l'Agenzia deve controdedurre in ordine alle questioni attinenti al proprio operato e inviare informalmente all'Agente della riscossione copia del ricorso presentato dal contribuente ancora prima di chiamarlo in causa, in modo da dare all'Agente stesso la possibilità di intervenire in modo volontario. Qualora l'Agente della riscossione, nonostante la chiamata in causa, non si costituisca in giudizio, l'Agenzia provvede a trasmettergli l'eventuale sentenza sfavorevole per motivi addebitabili all'Agente stesso il contribuente chiama in giudizio esclusivamente l'Agente della riscossione per vizi riferibili solo (o anche) all'attività dell'Agenzia. In tale ipotesi, è compito dell'Agente della riscossione chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate il contribuente chiama in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate sia l'Agente della riscossione per vizi riferibili solo all'attività dell'Agente della riscossione. In tale ipotesi, l'Agenzia, nel costituirsi in giudizio, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede l'estromissione dalla lite il contribuente chiama in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate sia l'Agente della riscossione per vizi riferibili solo all'attività dell'Agenzia delle Entrate. In tale ipotesi, l'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio per difendere il proprio operato.Michela Grisini