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Lunedì 21 ottobre 2013

Contenzioso tributario, sanabili gli errori materiali e formali

a cura di: AteneoWeb S.r.l.


La Cassazione ha stabilito il trattamento degli errori materiali e formali in sede di contenzioso.
In sede di contenzioso il contribuente può emendare errori materiali e solo formali. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22692 del 4 ottobre scorso. Nel caso in cui il soggetto realizzi infatti inesattezze con le caratteristiche appena citate, il prelievo fiscale operato dall'Amministrazione si configurerebbe come indebito e più gravoso di quello previsto dalla legge, non rispettando dunque i principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie una Srl di Benevento, che aveva dimostrato di aver diritto al credito d'imposta di cui alla L. n. 449/1997, aveva erroneamente indicato nel mod. F24 un codice tributo differente rispetto a quello previsto dalla normativa. L'Agenzia delle Entrate, avendo rilevato la discrepanza, aveva proceduto al recupero del credito d'imposta. La Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, rilevando il solo errore materiale, aveva stabilito come il contribuente avesse diritto al credito d'imposta, accogliendo il ricorso della Srl contro le Entrate.

In sede di appello, però, la CTR competente ribaltava il giudizio di primo grado sostenendo che la società avrebbe dovuto provvedere alla correzione del codice tributo mediante ravvedimento operoso. In assenza di tale procedimento, infatti, l'Amministrazione non poteva correttamente stabilire l'esistenza del credito d'imposta richiesto e il suo corretto utilizzo.

In Cassazione, il ricorrente aveva sollevato le seguenti criticità:

il ravvedimento operoso era precluso in quanto era stata già contestata la violazione; la società non era tenuta ad alcuna rettifica, potendo far valere in sede di accertamento la bontà della dichiarazione o del pagamento effettuato; la società aveva dimostrato di avere diritto al credito d'imposta richiesto, non essendovi alcun dubbio che si era verificato un mero errore materiale.

Gli Ermellini, riconoscendo al ricorrente un mero errore formale, hanno accolto il ricorso della Srl, stabilendo che "il contribuente, anche in sede contenziosa, ben può emendare errori materiali e solo formali, in tal modo evitando la realizzazione di un prelievo fiscale indebito e più gravoso di quello previsto dalla legge, in contrasto con i principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza dell'azione amministrativa".


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