L'obbligo d'iscrizione sorge al verificarsi delle seguenti condizioni:
iscrizione alla sezione A dell'Albo, successiva al conseguimento dell'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista; apertura della partita IVA con codice attività di Dottore Commercialista 692011 (ex 7412A) o equiparabili. L'obbligo sussiste anche in caso di partecipazione in associazione professionale all'interno della quale venga espletata la professione di Dottore Commercialista.Nel caso in cui il soggetto maturi i due requisiti appena descritti, ha 6 mesi di tempo a disposizione per inoltrare la propria richiesta di iscrizione alla Cassa; in caso contrario le domande inoltrare saranno considerate tardive e soggette a sanzioni.
Una volta trasmessa la documentazione disponibile sul sito internet www.cnpadc.it, il professionista risulta iscritto dal 1° gennaio dell'anno in cui si sono verificate la condizioni richieste.
È opportuno però sottolineare che il Dottore Commercialista, eventualmente in possesso delle condizioni sopra descritte, ha la facoltà di optare per altra forma di previdenza obbligatoria; il soggetto in questione sarà solo tenuto alla presentazione del modulo di esonero e al versamento della contribuzione integrativa.
I professionisti iscritti sono tenuti al:
versamento di contributi minimi pagamento delle eccedenze contributive, derivanti dalla comunicazione dei dati reddituali.I contributi minimi sono sostanzialmente di tre tipologie fondamentali: minimo soggettivo, minimo integrativo e minimo di maternità. Per l'anno in corso, la CNPADC ha reso noti i seguenti importi peri contributi minimi:
soggettivo pari a 2.530€; integrativo pari a 759€; di maternità pari a 104€.I Dottori Commercialisti che esercitano la professione sono infine tenuti annualmente alla presentazione dei dati reddituali maturati nel periodo fiscale precedente, effettuando i relativi pagamenti delle eccedenze del contributo soggettivo e integrativo.