Le società cooperative sono società caratterizzate dallo scopo economico conseguito che è di tipo mutualistico. L'attività di impresa delle società cooperative è caratterizzata dalla cosiddetta gestione di servizio in favore dei soci che sono i destinatari elettivi ma non esclusivi dei beni o servizi prodotti dalla società cooperativa.
Il fine di una società cooperativa, quindi, non è il lucro individuale ma quello di realizzare gli scambi mutualistici con i soci.
La società cooperativa è una struttura aperta e chiunque ne condivida i principi mutualistici può chiedere di farne parte. La società può accettare la richiesta purché sia in grado di soddisfare il bisogno di lavoro o di servizio.
Le società cooperative sono società a capitale variabile dove il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito e la variazione del numero e delle persone dei soci non comporta modificazioni dell'atto costitutivo.
Proprio per la loro natura non speculativa le società cooperative tendono a conservarsi nel tempo, trasferendo le competenze e le abilità fra soci vecchi e nuovi.
Per procedere alla costituzione di una società cooperativa è necessaria la presenza di almeno tre soci. Nel caso in cui la cooperativa sia formata da tre a otto soci è obbligatorio che questi siano persone fisiche e che la società adotti le norme della società a responsabilità limitata.
La denominazione sociale della cooperativa può essere liberamente formata ma deve contenere l'indicazione di società cooperativa.
Per quanto riguarda la costituzione, la società cooperativa deve costituirsi per atto pubblico (atto redatto dal notaio). L'atto costitutivo, di cui è parte integrante lo statuto, deve contenere per ogni socio persona fisica o giuridica tutti i dati anagrafici completi. L'atto costitutivo deve contenere anche la nomina dei primi organi sociali.
L'atto costitutivo, esso deve essere iscritto nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale. Con l'iscrizione nel registro delle imprese la società cooperativa acquista personalità giuridica.
Dopo la costituzione, per tutte le cooperative, indipendentemente che siano a mutualità prevalente o non prevalente, è necessaria l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative.
.testo_around { float: left; margin-right: 5px; } Dott. Antonino Salvaggio