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Martedì 18 ottobre 2011

CREDITI IVA INFRANNUALE 2011. PRIMO INCONTRO RAVVICINATO AL 21%.

a cura di: FiscoOggi


L'istanza va presentata con il modello TR già in uso, anche perché le operazioni realizzate con la nuova aliquota riguardano un breve periodo: dal 17 al 30 settembre.
Lunedì 31 ottobre scadono i termini per la presentazione dell'ultima richiesta di rimborso/compensazione dell'Iva infrannuale 2011.
Il secondo comma dell'articolo 38-bis del Dpr 633/1972 prevede che la domanda possa essere effettuata in presenza dei seguenti presupposti di cui all'articolo 30, comma 3, dello stesso Dpr: lettera a) aliquota media lettera b) operazioni non imponibili lettera c) acquisto beni ammortizzabili lettera e) presenza delle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17 (rappresentanti fiscali ovvero operatori non residenti identificati direttamente ex articolo 35-ter Dpr 633/1972).

Si tratta, in sostanza, di presupposti collegati ad attività fisiologicamente a credito, salvo l'ipotesi di cui alla lettera c), per la quale, infatti, operano due limitazioni rispetto al rimborso annuale:

gli acquisti e le importazioni effettuate nel periodo di riferimento devono essere superiori a due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva (articolo 52 legge 342/2000) l'ipotesi di rimborso non è applicabile per gli acquisti di beni e servizi relativi a studi e ricerche (circolare 207/2000 - punto 2.1.12).

Inoltre, in presenza di tale presupposto, non è possibile utilizzare i benefici previsti per i contribuenti virtuosi (esonero dalla presentazione della garanzia in presenza di precisi requisiti dettati dal settimo comma dell'articolo 38-bis).
Il modello, approvato con provvedimento del 19 marzo 2009, è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate o sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze.
In corrispondenza della prossima scadenza, gli interessati devono però confrontarsi con l'applicazione della nuova aliquota Iva ordinaria al 21% (articolo 2, comma 2-bis, del Dl 138/2011). La novità pone alcune problematiche circa la compilazione del modello, che sarà adeguato a decorrere dal primo trimestre del 2012. Questioni già sollevate da alcuni operatori che intendono chiedere a rimborso ovvero utilizzare in compensazione il credito Iva realizzato nel periodo luglio/settembre 2011, in relazione alle quali l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

l'istanza deve essere presentata utilizzando il modello Iva TR approvato con il provvedimento del 19 marzo 2009, anche in considerazione del fatto che le operazioni attive e passive realizzate con la nuova aliquota riguardano un periodo di tempo molto limitato: dal 17 al 30 settembre 2011 l'imponibile e l'imposta delle operazioni con aliquota al 21% va indicata nei righi corrispondenti all'aliquota del 20 la differenza d'Iva dell'1% (per le operazioni effettuate fra il 17 e il 30 settembre) sarà indicata nei righi previsti per l'esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti d'imposta.

Pertanto, il contribuente dovrà ricomprendere le operazioni attive con la nuova aliquota nel rigo TA11, riportando l'ulteriore 1% nel rigo TA14, campo 1 e campo 2. Stesso discorso per le operazioni passive al 21%: tutte nel rigo TB11 e l'1% di differenza indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2.
Ulteriori informazioni sui corretti comportamenti da tenere riguardo all'applicazione della nuova aliquota sono stati comunicati con la circolare 45/E del 12 ottobre.
Innanzitutto, viene chiarito che è solo l'aliquota ordinaria ad aver subito la modifica dal 20 al 21%, mentre restano immutate le aliquote ridotte al 10 e 4% per i prodotti di cui alle parti II e III della tabella A allegata al Dpr 633/1972.

Ai fini della corretta applicazione della nuova norma, in relazione a quanto oggetto di controllo nella verifica degli adempimenti per la richiesta e liquidazione del rimborso infrannuale, viene inoltre specificato che:

il momento di effettuazione dell'operazione permane così come applicato prima della variazione dell'aliquota ordinaria gli acconti, se pagati entro il 16 settembre scontando l'aliquota del 20%, non devono essere regolarizzati ai fini della nuova aliquota, che verrà applicata solo agli eventuali acconti o al saldo successivi, le cui fatture sono emesse dal 17 settembre 2011. Stessa regola per le fatture anticipate sulla base di una interpretazione logico-sistematica (ampiamente motivata nella circolare) per le fatture a esigibilità differita, è sufficiente l'emissione della fattura entro il 16 settembre perché la stessa sconti l'aliquota al 20% e non anche la sua registrazione, che si ritiene possa essere effettuata entro i termini di cui all'articolo 23 del Dpr 633/1972.

Elda Papandrea


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