A parere della Suprema Corte tale accertamento, tuttavia, «è al di fuori della previsione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».
Il legislatore, ritiene infatti la Corte, ha voluto introdurre, con l'articolo 141 del Codice delle assicurazioni, una disposizione volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento, rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, comma 4, e 150 del citato Codice. Afferma la Corte che «lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».
Al fine di supportare quanto sostenuto, la Suprema Corte si rifà ad una precedente pronuncia, Corte di Cassazione, sentenza del 30 agosto 2013, n. 19963, e ribadisce che: «E' stato affermato ,inoltre , che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico «vulneratus ante omnia reficiendus», il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente ("clausola di guida esclusiva").
Nel caso di specie, le ricorrenti, madre e figlia, conclude la decisione in epigrafe, hanno provato di aver riportato danni a seguito del sinistro quali trasportate su uno dei veicoli coinvolti, non essendo contestato dalla società assicuratrice l'incidente, avendo essa addirittura risarcito il danno seppur in misura asseritamente insufficiente prima dell'inizio del giudizio di merito e pertanto hanno diritto ad essere risarcite dalla Compagnia del veicolo sul quale viaggiavano.