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Mercoledì 5 novembre 2014

Dipendenti pubblici: legittimo il trattamento di fine servizio

a cura di: Studio Legale Gabriella Filippone



La Corte costituzionale, con la sentenza 244/2014 ha ritenuto costituzionalmente legittimo - anche se si applica solo ai dipendenti assunti prima del 2001 - il trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici, ripristinato dalla legge 228/2012. (Vedi anche Il Sole 24 Ore: 'Tfs, partita chiusa sulle trattenute' - pag. 41)

IN FATTO
Con ordinanza depositata il 5 marzo 2013 - emessa nell'ambito di una controversia promossa nei confronti del Ministero della giustizia ed altro da alcuni dipendenti, per ottenere la cessazione della trattenuta (del 2,50%) operata nei loro confronti in conto del trattamento di fine servizio (TFS) e la restituzione delle somme, a tale titolo, trattenute dal 1° gennaio 2011 - il Tribunale ordinario di Reggio Emilia sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013).

Le questioni sollevate davanti alla Corte Costituzionale sono state ritenute non fondate, per ogni aspetto e profilo. (Vedi Corte costituzionale, sentenza 244/2014).

I TFS
I trattamenti di fine servizio, c.d. TFS, sono le prestazioni (somme di denaro una-tantum) corrisposte, al termine del servizio e a determinate condizioni, ai dipendenti della pubblica amministrazione assunti prima del 1° gennaio 2001.

TIPOLOGIA E INDIVIDUAZIONE
Per individuare la tipologia di TFS si distinguono le diverse prestazioni in base all'amministrazione presso la quale si presta (o si è prestato) servizio:

l'indennità premio di servizio spetta ai dipendenti degli Enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al fondo di previdenza ex Inadel, assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000, che hanno risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione; l'indennità di buonuscita è per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione. E' in trattamento di fine servizio (TFS buonuscita) tutto il personale "non contrattualizzato" (es. : militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia, personale dei Vigili del fuoco, dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, ecc.), ivi compreso quello assunto anche dopo il 31/12/2000. (Vedi INPS)
Avv. Gabriella Filippone

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