Nell'attuare i principi della delega il legislatore non ha inteso fornire e definire espressamente il concetto di "gruppo", proprio per evitare che qualsiasi nuova nozione si dimostrasse inadeguata all'incessante evoluzione della realtà sociale, economica e giuridica; il termine viene però utilizzato nella legge delega e questo ne autorizza la trattazione.
L'art. 2497 del Codice Civile prevede una specifica responsabilità della società (ad esempio la controllante) che esercita la direzione ed il coordinamento di un'altra società, qualora l'attività di direzione e coordinamento sia effettuata in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della partecipata.
L'attività di direzione unitaria illegittimamente condotta espone dunque la capogruppo a responsabilità diretta nei confronti dei soci e dei creditori della società danneggiata qualora il danno alla redditività, al valore della partecipazione sociale e all'integrità del patrimonio sociale della stessa, persista alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento.
Il creditore sociale o il socio di minoranza può agire contro la controllante solo se non è stato soddisfatto dalla società controllata.
Si deve sottolineare che l'attività di direzione unitaria svolta dalla controllante deve avere per riferimento una visione globale che tenda alla redditività e alla valorizzazione di ogni singola impresa facente parte del gruppo, con la conseguenza che, anche la valutazione di una eventuale responsabilità, deve tener conto di questa medesima logica d'insieme.
Il risultato complessivo dell'attività del gruppo costituisce quindi il termine di valutazione della sussistenza del danno della singola società e della responsabilità della capogruppo nei confronti dei soci e dei creditori della società danneggiata. La responsabilità della capogruppo sarebbe pertanto esclusa nel caso in cui il danno alla società controllata trovasse compensazione nei vantaggi conseguiti o prevedibili dall'appartenere al gruppo medesimo.
Il nuovo codice delle società prevede una particolare forma di pubblicità volta a rendere trasparente l'appartenenza al gruppo. Presso il Registro delle Imprese è istituita una apposita sezione nella quale devono essere indicate dagli amministratori le società facenti parte del gruppo.
La società controllata deve comunicare al Registro delle Imprese il nominativo della società che esercita nei suoi confronti l'attività di direzione e coordinamento (in genere la società controllante).
Le relative modalità di comunicazione sono state definite recentemente e prevedono l'indicazione delle seguenti informazioni riguardanti la società che esercita il controllo: Denominazione della società; Sede legale (indirizzo completo per le società italiane, solo Stato estero per quelle straniere); Codice fiscale italiano (per le società estere solo se attribuito); Numero R.E.A. (solo per le società italiane);Data di costituzione della società; Data di acquisto della partecipazione.La comunicazione al Registro delle Imprese va effettuata in via telematica, direttamente dalla società o attraverso un intermediario abilitato.
Nella corrispondenza e negli atti delle società controllate deve essere indicata la società capogruppo cui fanno capo. Gli amministratori che omettessero gli adempimenti richiesti sono responsabili nei confronti dei soci e dei terzi per i danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia procurato.
La norma prevede inoltre che nella nota integrativa la società controllata debba esporre un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della capogruppo.
Nella relazione sulla gestione, gli amministratori della stessa devono indicare i rapporti intercorsi con la capogruppo e con le altre società del gruppo, nonché l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento del gruppo ha avuto sia sull'esercizio dell'impresa sociale sia sui suoi risultati.
Sempre nella relazione sulla gestione, secondo l'art. 2497 ter., gli amministratori delle società controllate devono analiticamente motivare e puntualmente indicare le ragioni e gli interessi della direzione unitaria della controllante che hanno influenzato le decisioni assunte dalla società figlia.
La norma non specifica di quali decisioni della controllata si tratti, e quindi si deve considerare qualsiasi disposizione influenzata dalla politica del gruppo, siano esse delibere di assemblea, delibere del consiglio di amministrazione o decisioni dell'amministratore delegato.
Questa norma giustifica la volontà del legislatore di rendere trasparente il trasferimento nella società controllata di decisioni prese al di fuori e al di sopra di essa, volte a realizzare interessi apparentemente esterni alla società figlia ma corrispondenti all'interesse più generale del gruppo complessivamente considerato.
L'art. 2497-quater prevede in alcune fattispecie un diritto di recesso per il socio di minoranza della società soggetta alla direzione e coordinamento di un'altra società che ne esercita il controllo. In particolare il socio di minoranza può recedere:
quando la società che esercita il coordinamento deliberi una trasformazione con mutamento del suo scopo sociale, ovvero deliberi una modifica dell'oggetto sociale che preveda l'esercizio di attività "che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento"; all'inizio e alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, se ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento.quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento al risarcimento del danno. In questo caso il socio deve recedere per l'intera partecipazione sociale.Queste ipotesi di recesso vanno ad aggiungersi a quelle previste in generale dall'art. 2437 c.c. per le S.p.a. e S.a.p.a. e dall'art. 2473 per le S.r.l.
Infine l'art. 2497-quinquies prevede che il rimborso dei finanziamenti effettuati alla partecipata dalla società che esercita la direzione o il coordinamento (in genere la controllante), o effettuati da altri soggetti sottoposti alla stessa società, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, applicando, nel caso in esame, a tutte le società di capitali (S.r.l., S.p.a. o S.a.p.a.) soggette a direzione e coordinamento, la stessa disposizione prevista dall'art. 2467 per i finanziamenti soci delle S.r.l.
Si precisa che l'attività di direzione e coordinamento di società è esercitata dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque detengono un controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Sono considerate società controllate:
1. società di cui un'altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Le disposizioni sopra citate si applicano altresì a chi esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.
Fonti:
Gruppi di società: regime di responsabilità, pubblicità e recesso.
di Roberto Marinoni e Giulia Corsi,Diritto e pratica delle società. Il Sole 24 Ore
"Direzione e coordinamento di società e responsabilità: spunti interpretativi iniziali per una riflessione generale".
di V. Cariello. in Riv.Soc. 2003
Aspettando la riforma del diritto societario: nuova disciplina del recesso nelle S.p.A.
Articolo di Roberto Sparano e Edoardo Adducci
sito:www.altalex.com
Nuove norme in materia di direzione e coordinamento di società.
Riforma societaria
A cura di Stefano Poggi Longostrevi.
Pratica Fiscale e Professionale - I casi - Ipsoa Editore
sito: www.msn.it
Dott. Riccardo Albanesi