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Mercoledì 28 gennaio 2015

Diritto annuo alla Camera di Commercio: nuovi importi per il 2015

a cura di: Studio Fanni



Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare 29 dicembre 2014, Prot. 0227775, con la quale fornisce le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1/1/2015 devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

L'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria:

del 35% per l'anno 2015; del 40% per l'anno 2016; del 50% a decorrere dall'anno 2017.

Per le imprese individuali l'importo del contributo è fisso (già ridotto del 35%):

imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese: € 57,20; imprese individuali iscritte nella sezione Ordinaria del Registro delle imprese: € 130,00.

Dovranno versare in via transitoria in misura fissa (già ridotto del 35%):

i soggetti iscritti al REA versano un diritto annuale transitoriamente fissato in € 19,50. Nessun importo è per loro dovuto per le unità locali da loro possedute; le imprese con ragione sociale di società semplice non agricola e le società tra avvocati, versano un diritto annuale di € 130; le imprese con ragione sociale di società semplice agricola versano un diritto annuale di € 65.

Per le società iscritte nella sezione ordinaria l'importo del contributo è variabile per scaglioni di fatturato.
Il valore finale va RIDOTTO del 35% su valore calcolato.

Nel caso in cui l'importo calcolato preveda dei decimali, accorre arrotondare l'importo finale all'unità di euro (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 50, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 50, l'arrotondamento va effettuato per difetto).

Dott. Giovanni Fanni

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