Giovedì 30 ottobre 2003
DL 269: AUTOAMBULANZE IN PRATICA SENZA IVA
a cura di: Studio Valter Franco
Il maxiemendamento approvato dal senato il 30.10.2003 ha confermato la disposizione che segue, aggiungendo alle autoambulanze anche l'acquisto di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari
Fonte normativa: articolo 20 D.L. 269/2003 in vigore dal 2.10.2003
L'articolo 96 comma 1 della Legge 342/2000 prevedeva l'erogazione di un contributo per l'acquisto di autoambulanze da parte di organizzazioni di volontariato, mentre in precedenza l'acquisto di autoambulanze (elicotteri, natanti di soccorso etc.) avveniva fuori dal campo di applicazione dell'imposta secondo le disposizioni della Legge 266/1991 articolo 8 comma 2, possibilità confermata dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 3 del 25 febbraio 1992.
Successivamente la Circolare 217/e del 30.11.2000 sottolineava che il criterio estensivo adottato nella circolare 3/1992 era in contrasto con le norme europee, e sottolineando, quindi l'impossibilità di procedere agli acquisto dei beni di cui sopra fuori dal campo di applicazione dell'iva, precisando infine che l'articolo 96 comma 1 della Legge 342/2000 aveva introdotto l'erogazione di contributo.
Ora per il solo acquisto di autoambulanze, in alternativa al contributo previsto dal c. 1 art. 96 della Legge 342/2000, le associazioni di volontariato e le Onlus possono incamerare detto contributo, pari al 20% del prezzo di acquisto, mediante riduzione da parte del venditore, il quale recupererà le somme corrispondenti alla riduzione praticata in compensazione.
In buona sostanza si è aggirato l'ostacolo della non conformità dell'acquisto fuori campo i.v.a. delle autoambulanze (richiamato dalla citata circolare 217/e del 30.11.2000) istituendo una riduzione di prezzo pari all'importo dell'iva tutelando gli interessi del venditore che può procedere alla compensazione immediata di detta riduzione di prezzo.
Art. 20
(Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus)
1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'acquisto di autoambulanze, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), possono conseguire il contributo di cui al predetto articolo 96, comma 1, nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata, mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".
Rag. Valter Franco
Via Nastrucci, 23 | 29122 Piacenza | Italy
staff@ateneoweb.com