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Giovedì 27 novembre 2003

DL 269: fideiussioni rimborsi iva

a cura di: Studio Valter Franco

Norma confermata dal maxiemendamento approvato dal Senato il 30.10.2003
Fonte normativa: art. 9 D.L. 269/2003 in vigore dal 2.10.2003 Le fidejussioni a garanzia dei rimborsi i.v.a. debbono avere durata di tre anni, oppure pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, se inferiore. Il regolamento sul conto fiscale e' completamente "scollegato" dal "collegato" sulla riduzione della durata delle garanzie per il rimborso i.v.a., annuale od infrannuale, introdotta con l'articolo 9 del D.L. 269/2003. Nel testo modificato dal Senato ed approvato dalla Camera, rileviamo che detta disposizione va a modificare esclusivamente l'articolo 38 bis del D.P.R. 633/72 mentre non risulta modificato, a nostro avviso, il D.M. 28.12.1993 n. 567, articolo 22 (sul "Conto fiscale"), il quale prevede che "l'intestatario deve prestare una delle garanzie di durata quinquennale, indicate all'articolo 38 bis", il che starebbe a significare che la forma della garanzia e' quella prevista da detto articolo, mentre la durata resta quinquennale. Il successivo comma 2, per la misura degli interessi, fa riferimento all'articolo 38 bis, "per la durata di cinque anni". Vero che la legge e' superiore a qualsiasi regolamento, ma sarebbe opportuno che la normativa introdotta dal D.L. 269/2003 venisse recepita anche nel Regolamento sul Conto Fiscale. rag. Valter Franco - Fossano rag. Daniele Giordana - Savigliano rag. Massimo Gallesio - Fossano Art. 9 D.L. 269/2003 (Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA) 1. All'articolo 38-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "per una durata pari" sono inserite le seguenti: "a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore,". articolo 38 BIS comma 1 come modificato dal D.L. 269/2003 - modifica in grassetto - I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al l periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con le modalita' e criteri di solvibilita' stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa' controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell'articolo 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalita' stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalita' stabilite dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione. Rag. Valter Franco

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