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Martedì 29 dicembre 2015

Equitalia deve conservare copia della cartella fino al recupero e, a richiesta, esibirla in giudizio

a cura di: Studio Legale Mancusi



Costituisce precipuo interesse dell'esattore, nel caso di specie Equitalia, nonché preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nelle varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali

E' quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione IV, nella sentenza del 30.11.2015 n. 5410, il quale ha esaminato la vicenda che vede un contribuente aver avanzato istanza di accesso ad una serie di cartelle di pagamento, molte delle quali ancora rientranti nel periodo quinquennale previsto dall'art. 26, co 4, del D.P.R. n. 602/1973.

Dell'actio ad exhibendum e del suo elemento fondamentale, che è la conformità del documento esibito dal privato all'originale, ci siamo occupati con l'articolo «Al contribuente il diritto di ottenere copia degli atti impositivi da Equitalia o Agenzia Entrate» commentando la pronuncia del TAR Campania, sentenza del 17 luglio 2015, n. 3820 e del Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 12 maggio 2014, n. 2422 che pure riconoscevano il diritto del contribuente ad ottenere copia conforme delle cartelle esattoriali o degli avvisi di pagamento al fine di far valere vizi sostanziali delle stesse nel processo tributario.

Il citato articolo dispone, infatti, che «Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione».

Nella sentenza attenzionata il Collegio ha richiamato la costante giurisprudenza a tenore della quale «il contribuente vanta un interesse concreto ed attuale all'ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l'illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva» (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. 15 febbraio 2012, n. 766) e come «l'accesso ai documenti non può essere soddisfatto dall'esibizione di un documento che l'amministrazione e non il privato ricorrente giudica equipollente».

Sulla base di tali principi il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto del contribuente ad ottenere la visione delle cartelle per le quali ancora non fosse trascorso il periodo quinquennale di conservazione, non potendo essere considerate equipollenti gli eventuali estratti delle iscrizioni a ruolo messi a disposizione da Equitalia Sud e dalle quali non può in alcun modo desumersi la pretesa erariale portata ad esecuzione, con una significativa lesione delle prerogative riservate al contribuente dal nostro ordinamento.

La società contribuente, con il proprio ricorso, ha altresì chiesto che fossero esibite anche le cartelle di pagamento anteriori al periodo quinquennale previsto dal ricordato art. 26 del D.P.R. 602/1973, osservando come la pretesa erariale si prescriva nel termine di dieci anni, periodo nel quale la pretesa può essere portata ad esecuzione, con conseguente obbligo di conservazione degli atti presupposti, tra i quali la cartella di pagamento.Ritiene il Collegio che la disposizione di cui all'art. 26 cit. comporti per il Concessionario un mero obbligo minimo di conservazione delle cartelle per un quinquennio e non un termine massimo di conservazione delle stesse, non potendo, d'altra parte, incidere sul termine decennale di prescrizione ordinaria.

Costituisce, infatti, precipuo interesse dell'esattore, nonché preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nelle varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali.

Permane, pertanto, in capo ad Equitalia, l'obbligo di conservare gli atti relativi alle pretese esattoriali, tra i quali assume rilievo principale la cartella di pagamento, con conseguente obbligo di ostensione alla richiesta del contribuente, che solo in tal modo, non essendo trascorso il periodo decennale di prescrizione, potrà esercitare gli strumenti di tutela messi a disposizione dall'ordinamento.

(Fonte: gazzettaaministrativa.it)
Avv. Amilcare Mancusi

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