Dal 1° luglio 2017 la scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione è stata ulteriormente estesa a:
tutte le amministrazioni; gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione; le società controllate direttamente o indirettamente .dallo Stato, di diritto o di fatto; le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali; le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.Anche nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, la fattura emessa (e la pro-forma di fattura), indirizzata ad un soggetto obbligato allo split payment doveva riportare in modo ordinario tutti i dati e gli importi a carico del creditore procedente, ma indicare l'importo da pagare al netto dell'IVA esposta in fattura.
La fattura doveva inoltre specificare il particolare regime applicato, con una dicitura di questo tipo "Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972".
In sede di registrazione da parte dell'emittente, la fattura veniva annotata nel registro IVA vendite, ma l'importo dell'IVA esposta escluso dalla liquidazione periodica.
Il consiglio dei Ministri n.8 di lunedì 2 luglio 2018 ha approvato il Decreto legge cd "dignità" (2). Tale decreto, successivamente modificato, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2018 ed è entrato in vigore dal 14.07.2018, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il decreto legge prevede, all'articolo 12, una modifica alle disposizioni relative allo Split payment (3), attuata inserendo all'art. 17-ter DPR 633/72 il comma 1-sexies.
Stabilisce la nuova norma che le disposizioni relative allo split payment "non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
In parole semplici: le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, enti pubblici e societa' controllate da enti pubblici, come dettagliatamente specificato negli elenchi in formato excel pubblicati e periodicamente aggiornati dall'Agenzia delle Entrate (4) non sono più assoggettate a split payment.
Pertanto, a partire dall'entrata in vigore del nuovo decreto legge i professionisti assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito potranno rilasciare fattura secondo le modalità ordinarie e riceveranno il pagamento anche dell'IVA.
Nel settore delle esecuzioni immobiliari, sono molti gli enti e le società, anche bancarie, che hanno applicato lo split payment ai compensi corrisposti (o anticipati) ai professionisti ausiliari del Giudice: delegati alla vendita, custodi giudiziari, Consulenti Tecnici d'Ufficio (per le perizie di stima), legali, notai.
Nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari è spesso capitato nel corso del 2018 che il pagamento delle competenze ai professionisti della procedura sia stato effettuato da soggetti tenuti alla scissione dei pagamenti, quali ad esempio:
Nel settore delle esecuzioni immobiliari il creditore procedente anticipa le spese di procedura e versa i fondi spese necessari alla stessa e nel caso in cui tali spese siano assoggettate ad IVA, l'Ente o società pubblica che li paga ha applicato il meccanismo dello split payment, trattenendo l'IVA, che ha versato direttamente all'Erario.
ORA COSA SUCCEDERA' ?
Esistono naturalmente molte prestazioni di servizi non ancora pagate: per alcune sono già state emesse fatture, per altre è stata emessa solo la nota pro-forma.
Prevede espressamente il decreto legge n. 87/2018 che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Pertanto:
Note:
1. Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96
2.Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, denominato "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"
3. di cui all'articolo 17-ter del d.p.r. 26 ottobre 1972, n.633
4. l'ultimo in data 9 maggio 2018
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