Come già anticipato, sulle fatture di importo inferiore a euro 77,47 la marca da bollo non va mai applicata.
Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a 77,47 (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e R.M. 3.07.2001, n. 98).
La marca da bollo va affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura imposta di bollo assolta sull'originale. E' consigliabile trattenere una riproduzione della fattura consegnata al cliente con la marca da bollo applicata.
Se il costo dell'imposta di bollo è posto a carico del cliente, l'importo (1,81 euro) dovrà essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall'ambito IVA ex art. 15 D.P.R. 633/72. Se invece il costo grava sul fornitore, l'importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.
L'omissione dell'imposta di bollo o l'applicazione di una marca con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell'imposta di bollo dovuta.
L'obbligo di applicare la marca da bollo sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce. Solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, nonché tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine bensì solo in caso d'uso.
ATTENZIONE: dal 26 giugno 2013 sono cambiati gli importi dell'imposta di bollo. Aggiornamento QUI.