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Giovedì 30 gennaio 2025

Fondo patrimoniale impallinato dalla giurisprudenza - Cass. 12 dicembre 2024 n. 32146

a cura di: Notaio Gianfranco Benetti



Col fondo patrimoniale i coniugi, o un terzo, destinano a far fronte ai bisogni della famiglia determinati beni immobili, titoli di credito (comprese le azioni di spa), mobili registrati (ad es. gli autoveicoli) (art. 167 c.c.). 

Il vincolo vale dalla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio, ma è anche trascritto nei pubblici registri, mobiliari e immobiliari, o annotato sul titolo, in modo che sia noto ai terzi, soprattutto ai creditori, che non possono aggredire i beni se non per crediti che conoscevano “essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia" (art. 170 c.c.). 

Si tratta di una convenzione matrimoniale, ma il suo successo è dovuto soprattutto a questo schermo protettivo. I giudici lo sanno, e la Cassazione in commento agevola le ragioni creditorie, sia gravando i coniugi dell’onere di provare “che il creditore era consapevole dell’estraneità ai bisogni della famiglia”, impresa non facile in giudizio, sia estendendo i bisogni familiari ben oltre il sostentamento familiare (cui li limitava ad es il Trib. Torino, 22.9.2016 e Milano, 5.4.2011), ed estendendoli all’ambito "dell’attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge". 

Quindi sono "contratti per i bisogni della famiglia" non solo i debiti per l’affitto della casa, per la scuola, per il cibo, ma anche quelli contratti nell’ambito lavorativo: dato che il lavoro serve a mantenere la famiglia, allora anche i debiti col fisco o con i fornitori sono "familiari". I coniugi, argomenta la citata sentenza della Cassazione, “hanno infatti il "dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l’indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.”

Il coniuge “aggredito” dovrebbe per i giudici esibire un "accordo familiare" che destini i frutti del suo lavoro non a mantenere la famiglia ma ... l’amante, o ad attività illecita, o al pagamento di debiti di gioco, o, precisa la cassazione in altre sentenze ad “intenti meramente speculativi” (Cass. 5017/2020, 15886/2014).

L’orientamento giurisprudenziale, volto a favorire il recupero del credito, scardina così un istituto posto a presidio di valori presidiati dalla costituzione (art.29 cost), spingendo i coniugi ad approdare ad istituti disciplinati dal diritto straniero, non sempre conformi alla nostra tradizione giuridica e valoriale.

Notaio Gianfranco Benetti

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