Alcune di queste nuove disposizioni sono semplici rinnovi od aggiornamenti di provvedimenti scaduti, altre costituiscono invece delle novità. Vediamo quali sono le più importanti, di diretto interesse per l'utente.
Nell'ambito sicurezza, oltre a varie disposizioni sulla gestione delle emergenze e sui controlli dell'Autorità viene fissato un nuovo termine di preavviso nel caso di interruzione programmata della fornitura del gas: tre giorni lavorativi anziché uno.
Per quanto riguarda invece il pronto intervento, è fissato in due minuti il tempo massimo di risposta alle chiamate, e in un'ora il tempo massimo per il successivo arrivo del personale addetto. Si fa presente che le chiamate di pronto intervento possono riguardare eventi particolari come le dispersioni di gas (fughe), le interruzioni o le irregolarità della fornitura e il danneggiamento della rete o degli impianti di derivazione dell'utenza. I suddetti limiti temporali non sono standard specifici a fronte dei quali e' previsto, in caso di mancato rispetto, il pagamento di un indennizzo ma riferimenti indicativi che i distributori di gas devono rispettare per almeno il 90% dei casi.
Si ricorda che sulle bollette deve essere sempre riportato chiaramente il numero telefonico del pronto intervento al quale può anche rispondere un operatore automatico con trasferimento della chiamata all'operatore, entro i suddetti due minuti, anche nel caso in cui l'utente non compia alcuna scelta rispetto alle eventuali opzioni previste.
Per quanto riguarda le prestazioni dei venditori e distributori di gas restano più o meno invariati gli standard di qualità precedentemente validi (tempi massimi di esecuzione di varie attività come i lavori semplici, l'attivazione della fornitura, la riattivazione in caso di pagamento di una morosità, etc.), mentre cresce da 30 a 35 euro l'indennizzo automatico che il venditore di gas deve accreditare in bolletta in caso di mancato rispetto degli stessi.
L'indennizzo viene introdotto anche per le mancate letture del contatore rispetto ai termini minimi fissati dal Garante o dal contratto di vendita (per i clienti del mercato libero).
Questa la tabella di riferimento:
Per quanto riguarda infine il nuovo metodo di ricostruzione dei consumi in caso di guasto al contatore, l'Autorità ha voluto distinguere due metodi diversi, a seconda se sia o meno determinabile l'errore del contatore. Il primo, applicabile quando l'errore è determinabile, dovrebbe risolvere i "punti di criticità" del metodo precedente, perchè fissa criteri per poter quantificare l'errore portandolo in detrazione ai consumi registrati erroneamente.
Le nuove regole sono facoltative fino al 30/6/2014, e fino a tale data quindi i distributori locali di gas (che si occupano delle verifiche dei contatori e dei conteggi di ricostruzione) possono continuare a rifarsi ai criteri precedenti ( Delibera 7/2010).
Alcune novità sono poi differite. Dal 2015 entreranno in vigore nuove regole sui preventivi (preventivo rapido telefonico per attivazione, disattivazione, riattivazione della fornitura o per variazioni contrattuali e volture), con possibilità di chiedere anche attivazioni o disattivazioni differite.
di Rita Sabelli