L'art. 61 del D.L. 1/2012 ha introdotto modificazioni all'art. 3 c. 1 del D.P.R. 277/2000 disponendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto la dichiarazione del 2^ trimestre 2013 dovra' essere presentata entro il 31 ottobre 2013.
La riduzione delle accise relativa al 3° trimestre 2013 ammonta ad euro 214,18609 per mille litri di prodotto per i consumi dal 1°luglio al 30 settembre 2013.
Si rammenta che:
nel settore dell'autotrasporto (conto proprio o conto terzi) il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate
gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fatture e NON con la scheda carburante
la dichiarazione per ottenere i benefici dovra' essere presentata entro il 31 ottobre 2013
il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740
la compensazione e' ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell'Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'Ufficio - in caso di invio per posta effettuare l'invio con raccomandata a.r. in modo da conoscere la data di ricevimento (art. 4 c.2. del DPR 277/2000)
il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadra' il 31 dicembre 2014 (entro l'anno solare successivo a quello in cui e' sorto, ai sensi art. 4 c. 3 del DPR 277/2000 cosi' come modificato dall'articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012. )
il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (art. 2 DPR 277/2000)
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Rag. Valter Franco