E' stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/6/07 il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25/5/2007 relativo agli elenchi dei clienti e fornitori, che stabilisce fra l'altro i soggetti obbligati e le indicazioni da riportare su di essi.
Secondo quella che ormai è divenuta prassi nella legislazione fiscale e non, dopo dosi massicce di terrorismo i termini della questione si sono adeguatamente "sgonfiati".
Naturalmente le nubi tenebrose rimangono, dato che il temperamento del minaccioso tenore della norma è limitato al primo o ai primi due anni dalla sua entrata in vigore, ma siamo abbastanza abituati a norme provvisorie via via reiterate, quindi prima di preoccuparci per come faremo ad aprile 2009, occupiamoci del "qui e ora" anche perchè, in Italia in campo fiscale, agli orizzonti lunghi e alle manovre di ampio respiro non siamo proprio abituati ...
Come peraltro già ampiamente anticipato dalla stampa (altra prassi ormai ben consolidata), i termini per la presentazione "limitatamente al solo anno 2006" passano dal 28 aprile al 15 ottobre, che diviene il 15 novembre per i soggetti al di sotto dei limiti per la contabilità semplificata (516.456,90 e 309.874,14 euro, rispettivamente per le imprese commerciali e per le imprese di servizi, nonchè i professionisti).
Viene dettagliatamente illustrata la procedura per la trasmissione telematica, vengono illustrate le modalità di trasmissione, viene disciplinata l'ipotesi di reinvio del file in caso di scarto dello stesso per irregolarità, vengono dedicati due lunghi capitoli al trattamento ed alla sicurezza dei dati.
Interessante è il paragrafo relativo agli elenchi contenenti dati potenzialmente sensibili, problema che medici e psicoterapeuti avevano immediatamente segnalato con grande preoccupazione. La soluzione adottata appare abbastanza confusa, ma va sottolineato con apprezzamento come l'Agenzia si sia posta il problema a abbia quantomeno tentato di darvi una risposta.
Passando agli argomenti di più stretto interesse per le società sportive il provvedimento, dopo aver ribadito che soggetti obbligati sono tutti i titolari di partita IVA, stabilisce che gli elenchi debbono contenere, oltre al codice fiscale ed alla partita IVA del soggetto che effettua la trasmissione ed all'anno di riferimento:
nell'elenco clienti (limitatamente agli anni 2006 e 2007) solo i titolari di partita IVA, sia per i clienti che per i fornitori (sempre limitatamente agli anni 2006 e 2007) non è necessario indicare anche il codice fiscale per ciascun cliente e fornitore devono essere indicati gli importi delle operazioni distinte per aliquote ed eventuale titolo di non imponibilità o esenzione, al netto delle note di variazione, nonchè le note di variazione riferite ad annualità precedenti non debbono essere indicate negli elenchi, oltre a importazioni, esportazioni, acquisti e vendite intracomunitari, anche (limitatamente agli elenchi per il 2006 e 2007) le "operazioni relative a fatture emesse ... [e] ... ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA", e quindi tutte la fatture di vendita e di acquisto dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla Legge 398/91; ricordiamo infatti che l'art.2, IV comma, della Legge 398/91, stabilisce che sia le fatture di vendita che quelle di acquisto debbono essere numerate e conservate, ma non registrate (sul punto si veda anche più avanti) non debbono infine essere indicati, sempre limitatamente al 2006 e 2007, i dati delle fatture emesse per importi già compresi nel registro dei corrispettivi.Sicuramente da meglio chiarire è, infine, il punto 2.3 del provvedimento, che recita "Nella individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato farò riferimento all'anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione".
Ciò pare significare che non debbano essere indicati i dati delle fatture registrate nell'anno (la questione riguarda ovviamente le fatture ricevute da fornitori) ma quelli delle fatture datate nell'anno di riferimento; in sostanza, nell'elenco 2006 non dovranno essere incluse le fatture da fornitori ricevute ovvero contabilizzate nel 2006, ma solo quelle che siano state emesse dal fornitore in tale anno.
Tale scelta risponde evidentemente alla logica di voler "incrociare" a livello di sistema gli elenchi clienti e fornitori: una fattura emessa nel 2006 sarà compresa nell'elenco clienti dell'emittente con riferimento al 2006, e per un efficace incrocio è evidentemente opportuno che sia inclusa nell'elenco fornitori di chi la riceve con riferimento al medesimo anno, anche se eventualmente ricevuta nell'anno successivo.
Ciò pone però due problemi che il provvedimento non chiarisce:
Tornando in conclusione all'elemento che in questa sede più ci interessa, ribadiamo che, quantomeno stando alla lettera della norma, le società ed associazioni sportive in regime 398 non dovranno presentare nè l'elenco clienti nè l'elenco fornitori (ci sentiremmo di escludere l'obbligo di presentarlo in bianco, anche se è opportuno attendere eventuali chiarimenti in merito).
Non possiamo naturalmente escludere che, secondo la consueta prassi del "prima si emana la disposizione poi ci si pensa e la si sistema", nei prossimi giorni e già con validità da quest'anno, oppure al termine della "moratoria " per il 2006 e 2007, la posizione dell'Agenzia sul punto si modifichi; ci permettiamo quindi di proporre il nostro suggerimento:
Dott. Stefano Andreani