Procedimento
L'iniziativa a conciliare può esser presa dalle parti (contribuente ed amministrazione) oppure dal Giudice, che può invitare queste ultime a trovare un accordo. Se ne fa richiesta il contribuente questa perviene al giudice con la richiesta di fissazione della pubblica udienza, ovvero, se ne fa richiesta l'amministrazione finanziaria, essa deposita uno scritto contenente gli accordi conciliativi.
In caso di raggiungimento dell'accordo in udienza, viene redatto processo verbale che costituirà titolo esecutivo per la riscossione delle somme ivi indicate.
In caso si raggiunga un accordo fuori udienza, sarà la stessa amministrazione finanziaria a depositare un scritto contente la proposta di accordo e il Giudice che presiede la Commissione Tributaria, valutata la legittimità della proposta in questione, dichiarerà con decreto l'estinzione del giudizio. Anche tale decreto avrà valore di titolo esecutivo per la riscossione delle somme ivi contenute.
L'accordo conciliativo non si perfezionerà fin tanto che si avrà il pagamento in questione. Ciò dovrà avvenire nei venti giorni successivi attraverso il versamento dell'intero importo o della prima rata.
In merito alla rateizzazione, essendo stato abrogato con D.L. 98/2011 l'obbligo di garantire con polizza fideiussoria per importi superiori a 50.000 euro (art. 8 comma 2 del D.lgs 218/1997), non è più dovuta alcuna garanzia. Esiste però ancora la disposizione che prevede la sanzione dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute più il doppio della sanzione, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata.
Effetti della conciliazione
Per rendere appetibile la soluzione in esame, il legislatore ha disposto che:
di Claudia Moretti