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Lunedì 11 marzo 2013

I nuovi termini di pagamento nelle transazioni commerciali

a cura di: Studio Avv. Maurizio Iorio


Nel corso del novembre 2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, l'Italia si è adeguata alla nuova direttiva europea sui ritardi di pagamento (d. 2011/7/UE), stabilendo nuovi termini obbligatori di pagamento - derogabili solo in parte, a certe condizioni - nelle relazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni. Lo scopo di questo articolo è quello di illustrare in modo chiaro e conciso le nuove regole che derivano da tale importante innovazione, regole che andranno inevitabilmente a riflettersi sulla gestione finanziaria di ogni imprenditore, sia come creditore che come debitore.
Procedo ad esporre la normativa sui termini di pagamento utilizzando il metodo delle domande e risposte, che mi sembra particolarmente efficace, in quanto semplice ed intuitivo.
Qual è esattamente la legge di riferimento per i ritardi di pagamento?

C'entra Qualcosa la recente normativa sui termini di pagamento delle derrate alimentari? Cominciamo subito a fare un po' di chiarezza in proposito. L'Unione Europea si è per la prima volta occupata della "lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali" con la Direttiva 2000/35/CE, attuata in
Italia con il D. Lgs 231 del 9.10.2002.
La direttiva citata è stata quindi sostituita dalla recente Direttiva 2011/7/UE, attuata in Italia con D. Lgs 192 del 9.11.2012, che ha modificato radicalmente, con riferimento alle transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013 in poi, il Decreto legislativo 231/2002 che, così emendato, rimane pertanto tuttora l'unica norma di legge che nelle transazioni commerciali disciplina: (a) i termini di pagamento nei rapporti
tra imprese ed imprese e Pubblica Amministrazione; (b) il saggio di interesse di mora; (c) il risarcimento per i costi di recupero.

Altra cosa è la specifica normativa, tutta italiana, approvata con Decreto Legge 24.01.2012 n. 1, convertito in legge 24.03.2012 n. 27 sui "Termini di pagamento nelle relazioni commerciali tra cliente e fornitore di derrate agricole e alimentari". Tale normativa - che ha lo scopo di limitare il potere della GDO nei confronti degli imprenditori agricoli e che non si occupa solo di termini di pagamento ma anche di taluni requisiti dei contratti di vendita e di pratiche commerciali sleali - si riferisce al solo settore agroalimentare di riferimento e deve ritenersi tuttora valida solo nella misura n cui i termini di pagamento ivi previsti siano nel concreto più favorevoli al creditore di quelli di cui alla disciplina del D. Lgs 231/2001 in esame, che si riferisce a tutti i settori produttivi (come chiarito da nota della Presidenza del Cons. dei Ministri del 20.12.2012 Prot. n. 2667 e, con riferimento al settore costruzioni, da una successiva nota del MISE).

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Avv. Maurizio Iorio

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