SOMMARIO: 1. CENNI INTRODUTTIVI - 2. LA CONCORSUALITÀ DEI CREDITI TRIBUTARI - 3. LA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE ATTIVA: FATTISPECIE PROBLEMATICHE - 4. IL PROCEDIMENTO DI VERIFICAZIONE - 5. CREDITI TRIBUTARI NON CONTESTATI E CONTESTATI - 6. LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI; 6.1 Premessa; 6.2 La compensazione nel fallimento (art. 56 L.F.); 6.3 La compensazione nel fallimento tra crediti e debiti tributari; 6.4 Il divieto di compensazione stabilito dal secondo comma dell'art. 56 L.F.
1. CENNI INTRODUTTIVI
Per meglio comprendere le problematiche specifiche della verifica nel fallimento dei crediti tributari, appaiono necessarie alcune puntualizzazioni giuridiche cui la stessa è sottoposta, nel caso di contestazione di tali crediti nell'an o nel quantum.
Secondo l'opinione prevalente - soprattutto in giurisprudenza - l'obbligazione tributaria sorge nel momento in cui si verifica il presupposto di fatto, cioè la situazione di fatto cui la legge collega il sorgere del tributo. Nella concreta determinazione del debito d'imposta è escluso ogni potere discrezionale dell'Amministrazione finanziaria, la quale deve limitarsi ad applicare il tasso dell'imposta alla base imponibile accertata, e non solo non può pretendere una somma maggiore, ma neppure può accontentarsi di una somma minore (salvo casi eccezionali, legislativamente previsti, di concessione di abbuoni), per il fondamentale principio della indisponibilità della obbligazione tributaria.
L'accertamento tributario, quindi, non fa sorgere l'obbligazione tributaria, ma segue alla stessa con efficacia dichiarativa. In questo senso, l'accertamento tributario non è condizione di esistenza o - meglio - elemento costitutivo del credito d'imposta, ma condizione di esigibilità del credito tributario, e ciò sia per l'Amministrazione finanziaria, sia per il contribuente che prima di esso ed indipendentemente da esso non può pagare il suo debito pur già sorto. Secondo questa prospettiva, in altri termini, «nell'ambito di un ordinamento come quello attualmente vigente, fondato sull'accertamento e l'autotassazione, il successivo accertamento da parte dell'Amministrazione» assolve «la funzione di mera verifica della regolarità formale e sostanziale degli adempimenti cui il contribuente è tenuto e, nel caso di inadempimento di costui, di dichiarazione degli effetti ricollegati ex lege alla fattispecie prevista come presupposto dell'imposta, sicché al semplice verificarsi dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'imposta sorge e diviene attuale la posizione debitoria del contribuente cui segue il potere dell'Amministrazione (peraltro solo eventuale) di determinare, con effetto ex tunc, la sussistenza e l'ammontare del tributo tramite una attività vincolata ed assolutamente scevra da ogni discrezionalità».
La giurisprudenza della Suprema Corte si è consolidata sulle seguenti proposizioni:
a) l'obbligazione tributaria (quindi il debito d'imposta) sorge ex lege nel momento in cui si verifica il presupposto di fatto cui la legge collega il sorgere del tributo;
b) esistono casi nei quali l'impugnazione verte su vizi formali dell'atto (ad esempio, difetto di motivazione), ed in tali casi il giudice, se ritiene fondato il ricorso, annulla l'atto impugnato, sicché il giudizio assume i caratteri del giudizio di annullamento ed in tale annullamento si esaurisce;
c) quando non sono sollevate questioni di vizio formale o queste sono superate, il giudizio verte sull'an o sul quantum dell'imposta, ed in tali ipotesi il giudizio assume i caratteri di un giudizio di accertamento, definito anche "giudizio di impugnazione-merito";
d) infine avrebbero carattere impugnatorio anche le azioni di rimborso, sia quando esercitate con ricorso avverso il provvedimento di rifiuto, sia quando esercitate a seguito di silenzio della pubblica Amministrazione.
La giurisprudenza della Suprema Corte segue, quindi, la teoria costitutiva nel primo e nel terzo punto; accoglie la teoria dichiarativa nel secondo.
Si tratta ora di valutare come avviene il soddisfacimento dei crediti tributari nell'ambito della procedura fallimentare attraverso il meccanismo dell'ammissione al passivo fallimentare.
Per visualizzare l'intero articolo cliccare qui.
Per abbonarsi al Bollettino Tributario e ricevere l'omaggio di AteneoWeb cliccare qui. Bollettino Tributario