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Venerdì 7 ottobre 2011

IL DIRITTO A COMUNICARE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: IL TAR BASILICATA CONDANNA LA REGIONE

a cura di: Studio Legale De Luca


Il TAR Basilicata, con la sentenza n. 478 depositata lo scorso settembre 2011, sembra aprire nuovi scenari in tema di Amministrazione Digitale, per la prima volta infatti viene riconosciuto di fatto il "diritto all'uso delle nuove tecnologie" che il Codice dell'Amministrazione Digitale riconosce ai cittadini.
La questione è stata sollevata dal movimento "Radicali Italiani" e l'Associazione "Agorà Digitale", che rivendicando il diritto all'uso delle tecnologie, diffidavano la Regione Basilicata ad inserire sulla home page del sito web istituzionale, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Ente. Tale pubblicazione è specificamente individuata dall'art. 54, comma 2 ter, del Codice dell'Amministrazione Digitale, dove è disposto che «Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta». L'obiettivo della norma è quello di agevolare il cittadino nella comunicazione con la P.A., avvalendosi di uno strumento informatico che, oltre ad offrire determinate garanzie per quanto concerne la consegna del messaggio, consente agli interessati di poter comunicare senza doversi recare presso gli uffici pubblici, con un indubbio risparmio di tempo. A seguito dell'inerzia della Regione Basilicata, è stato presentato un ricorso per l'efficienza delle amministrazioni in virtù di quanto disposto dal D.Lgs 198/2009.

Il Tribunale, oltre ad individuare un collegamento tra l'obbligo della pubblica amministrazione di comunicare in via digitale ed il riconoscimento agli utenti del diritto di "richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni", interviene anche sulle modalità attuative di tale obbligo. Difatti, il TAR evidenzia un ulteriore vincolo, relativo alla pubblicizzazione delle caselle di posta elettronica certificata, dettato dalle "Linee guida per i siti web della P.A- Anno 2010" emanate dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, dove le regioni risultano essere tra le amministrazioni tenute all'osservanza delle indicazioni impartite. In base a tali Linee Guida, l'elenco delle caselle di posta elettronica certificata deve essere "costantemente disponibile all'interno della testata" e "collocato in posizione privilegiata in modo da essere visibile nella home page del sito".

Sulla base di tali osservazioni il Tribunale ha ritenuto che la mancata individuazione di almeno un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata sul sito web, nonché la mancata attuazione del diritto degli utenti di comunicare elettronicamente tramite l'utilizzo della stessa determina un disservizio, costringendo gli interessati a recarsi presso gli uffici e ad utilizzare lo strumento cartaceo per ricevere ed inoltrare comunicazioni e/o documenti. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, è stato ordinato alla Regione di porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione dell'indirizzo di Posta elettronica certificata ed a rendere effettivo il diritto degli utenti di comunicare tramite tale strumento.
Avv. Giuliano De Luca

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