Il lavoratore può rendersi disponibile a tale tipologia di lavoro, così come non è obbligato a rispondere alla chiamata.
Esistono due tipi di contratto di lavoro intermittente:
lavoro intermittente con obbligo di disponibilità, in questo caso il lavoratore deve restare a disposizione del datore di lavoro lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, in questo caso il lavoratore non si obbliga contrattualmente.Il contratto di lavoro intermittente può essere:
di carattere discontinuo secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali.
E' consentito stipulare contratti di lavoro intermittente con soggetti di età inferiore a 25 anni o con più di 45 anni anche pensionati. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 276/2003 - il contratto deve stipularsi in forma scritta e deve indicare:
la durata e le ipotesi oggettive e soggettive che ne consentono la stipulazione; trattamento economico e normativo che spetta al lavoratore per la prestazione eseguita; indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro; tempi e modalità di pagamento della retribuzione; eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività prevista da contratto.Trattamento economico.
Art. 38 D.lgs. 276/2003
Fermo restando i divieti di discriminazione, il lavoratore non deve ricevere per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivo meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
Durante il periodo che il lavoratore resta disponibile ma non lavora, non è titolare di alcun diritto di trattamento economico.
Avvocato Vincenzo Mennea