Con provvedimento del 3 giugno 2015, il Direttore dell'Agenzia Entrate ha approvato il modello "AA9/12", con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, che le persone fisiche devono utilizzare per la dichiarazione di inizio o cessazione attività e per comunicare la variazione di dati.
Il nuovo modello si adegua alle disposizioni che hanno prorogato a tutto il 2015 il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ("nuovi minimi"). Infatti, mentre la legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 54, legge 190/2014) ha introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2015, il nuovo regime fiscale forfetario, abrogando quello dei "nuovi minimi", il successivo "decreto milleproroghe" (articolo 10, comma 12-undicies, Dl 192/2014) ha "resuscitato" il preesistente regime fiscale di vantaggio anche per l'anno d'imposta 2015.
Il modello "AA9/12" è utilizzabile a partire dal 4 giugno 2015 ma i contribuenti che non hanno necessità di optare per i regimi fiscali agevolati potranno avvalersi dell'attuale "AA9/11" fino al prossimo 30 settembre 2015.
Ricordiamo che per presentare la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessione attività ai fini Iva delle persone fisiche (modelli AA9/12), già dal 1° aprile 2010, i contribuenti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l'unico adempimento da svolgere.
La Comunicazione Unica, composta da un frontespizio e dalle diverse modulistiche prima presentate separatamente alle diverse Amministrazioni, permette di compilare il modello AA9/12 e inviare il tutto in via telematica o su supporto informatico al Registro delle imprese.
Possono utilizzare il modello AA9/12, invece della Comunicazione Unica, solo i contribuenti non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea). In questi casi il modello AA9/12 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività:
in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate
in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite
in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il modello AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi), o AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) va utilizzato anche per essere inclusi nell'archivio Vies per poter effettuare operazioni intracomunitarie.