In verità, il potere sindacale di ordinanze d'urgenza era riconosciuto sin dalla Legge n. 2248, all. a), del 1865. Il citato art. 50 si ricollega all'art. 54, comma 4, del medesimo D. Lgs. 267/2000 il quale, nella formulazione introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 92/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 125/2008, stabilisce che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contigibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".
Il legislatore aveva, pertanto, voluto modificare il testo della superiore disposizione con lo scopo di rafforzare i poteri del sindaco, precedentemente limitati alla tutela dell'incolumità pubblica nei casi di necessità ed urgenza, estendendoli anche alla sicurezza urbana. Invero, da sempre dottrina e giurisprudenza hanno affrontato il problema della individuazione dei limiti di esercizio del potere di ordinanza del sindaco, necessariamente ricompresi tra i canoni della discrezionalità (tipica degli atti amministrativi) e della legalità.
L'introduzione nell'art. 54, comma 4, cit. della locuzione "anche" prima delle parole "contigibili ed urgenti" ha notevolmente esteso la potestà dei sindaci che, oltre alle ordinanze extra ordinem, hanno potuto emanare ordinanze ordinarie, con uso eccessivo e talvolta errato di queste ultime. Il predetto enunciato normativo, attribuendo al sindaco un vasto e non determinato potere, è stato oggetto di molteplici critiche nonché di dubbi di costituzionalità. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 54, comma 4, già più volte citato, con sentenza n. 115 del 2011 lo ha dichiarato incostituzionale per i motivi che infra saranno specificati, eliminando dalla novellata disposizione la congiunzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti", riportando il potere di ordinanza dei primi cittadini nell'alveo originario, ovvero nei limiti per cui non è consentita alcuna deroga a norme giuridiche e per i quali il menzionato potere può essere considerato strumento indispensabile per opporsi a situazioni di pericolo non altrimenti contrastabili.
Prima di procedere nell'esame degli aspetti di maggiore interesse della indicata sentenza, appare utile specificare le peculiarità delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti (c.d. "ordinanze di necessità"), provvedimenti i quali, diversamente da altri che possono essere emanati dal sindaco, hanno una particolare ed eccezionale efficacia derogatoria. Naturalmente, anche le ordinanze contingibili ed urgenti producono modifiche nella sfera giuridica dei soggetti cui sono dirette.
I presupposti di questi atti sono, tuttavia, rappresentati dalle situazioni di necessità di carattere eccezionale ed imprevedibile (naturali e non) che non possono essere affrontate con gli strumenti ordinari offerti dall'ordinamento e che legittimano la Pubblica Amministrazione ad esercitare poteri extra ordinem. La peculiarità di tali ordinanze è, infatti, costituita dalla "straordinarietà" la quale consente di superare i limiti imposti alla normale attività amministrativa al fine di poter intervenire con immediatezza, prima che la situazione di pericolo divenga non più risolvibile.
Avv. Giuseppe G.M. Foti