2. LA NORMATIVA DEL LAVORO
Nella sfera dei rapporti di lavoro privatistico, il distacco (o comodato) dei lavoratori è compiutamen- te regolato dal D.Lgs n. 276/2003, atteso che l'art. 8 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236), disciplinava l'istituto con riferimento alla sola ipo- tesi legata alla necessità di riduzione del personale dipendente.
Ai sensi dell'art. 30, primo comma, del D.Lgs. n. 276/2003, il distacco del personale si configura quando il datore di lavoro pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altri soggetti per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, senza che ciò porti all'estinzione dell'originario rapporto di lavoro, né generi un nuovo rapporto con il soggetto utilizzatore della prestazione lavorativa.
I requisiti essenziali per la legittima configurazione della fattispecie sono l'interesse del soggetto distaccante e la temporaneità della prestazione. Il primo requisito presuppone una qualsiasi forma di interesse produttivo a vantaggio dell'attività del datore di lavoro seppure la prestazione lavorativa, di fatto, avviene a favore del terzo soggetto benefi- ciario (distaccatario). Il soddisfacimento dell'interesse produttivo attuato tramite una modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa è infatti considerato un esercizio normale e non fraudolento del potere direttivo del datore di lavoro distaccante. A ogni modo, l'interesse produttivo non può identificarsi con il semplice corrispettivo economico riconosciuto per la cessione temporanea del lavoratore, riconducendosi tale ipotesi alla somministrazione irregolare di mano d'opera.
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