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Martedì 17 gennaio 2012

IL PUNTO SUI RIMBORSI IRAP A PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI

a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo


I ricorsi da IRAP professionisti e imprenditori individuali vedono sempre di più il trionfo dei contribuenti.
Anche il 2011 è stato un anno ricco di vittorie significative per i contribuenti in tema di IRAP professionisti/imprenditori individuali.
Basti pensare che la giurisprudenza ha riconosciuto, posto che ve ne erano gli estremi, la non debenza IRAP per uno studio associato di 5 professionisti (CTR Veneto n. 85/4 del 28.6.2011).
Così dicasi per i medici dove le vittorie davvero, oramai, sono tante. In questo senso: CTR di Venezia 07/9/10 del 29 gennaio 2010 stabilì la non debenza IRAP di un dentista con quasi 130.000,00 E di ammontare di cespiti e 25.000, 00 E di compensi per i dipendenti; CTP di Torino n 74 del 07 luglio 2009 ha riconosciuto che i medici convenzionati con il SSN non sono soggetti all’IRAP CTP di Bologna n. 121/10/2009 (ha stabilito la non debenza IRAP per un dentista); Per le sent. della CTP Roma n. 102 del 28.01.2010 e CTR Roma n. 13 del 25 gennaio 2010 risulta di evidenza la mancanza di organizzazione nell’attività del medico di base. CTP di Genova n. 227/13/2008, dep. Il 15.10.2008 ha accolto, uniformandosi all’orientamento dei Supremi Giudici, il ricorso IRAP di un medico non autonomamente organizzato, come nel caso di specie. Non solo, la CTP di Venezia n. 86/12 del 29.4.2011 ha riconosciuto la non debenza IRAP per un medico pediatra con dipendente che chiedeva la restituzione di oltre 16.000,00 Euro. E nell’ipotesi di compensi a terzi erogati da medici convenzionati non sono mancate le vittorie dei contribuenti (CTP Treviso n. 10/9 del 07.2.2011; CTP Treviso n. 131/05 del 21.10.2010; CTP Treviso n. 25/01/2010; CTP Venezia n. 20/5 del 24.01.2011).

Anche per i Notai esiste giurisprudenza che riconosce le ragioni del contribuente: Corte di Cassazione n. 13027/2008; CTP Milano n. 92/40/04 del 22.3.2004; CTP Lucca n. 357 del 04.4.2002; CTP Bologna n. 604/7 del 18.11.2003.

In tema poi di scissione dell’imponibile IRAP la questione appare davvero scontata a favore del contribuente: anche la recentissima Corte Cassazione 27983 del 21.12.2011  lo ha ribadito (cfr: Corte di Cassazione n. 10594 del 9.5.2007, Ordinanza Corte di Cassazione n. 12653 del 28.5.2009, CTP Gorizia, n. 20/2 del 02.4.2008, CTP Ancona n. 63/1 del 3 aprile 2008, Circolare n. 2/IR del CNDCEC del 5.6.2008, Corte di Cassazione n. 19607 del 16.9.2010, CTR Veneto 3/2006 (sez. staccata Verona); CTP di Venezia n. 92/12 del 29.4.2011)1.

Note:
1.In questo senso: A. Bullo, "IRAP DAY" pronuncia unitaria della Cassazione, in La Settimana Fiscale n. 01/'07 del 04.01.2007, da pag. 38; A. Bullo, IRAP DAY "scissione" dell'imponibile fiscale, in La Settimana Fiscale n. 29/'07, da pag. 34; A. Bullo, "IRAP, compenso per il C.d.A. scissione della base imponibile IRAP", in La Settimana Fiscale n. 36, del 2 ottobre 2008, da pag. 29, A. Bullo, "IRAP- Compensi per le funzioni di sindaco di società" in La Settimana Fiscale n. 27/2009, da pag. 25., A. Bullo, "I tre passaggi necessari per definire un'attività autonomamente organizzata", in La Settimana Fiscale, n. 6/2007, da  pg. 32., A.Bullo, "Irap: principi espressi dall'Istituto di ricerca del Consiglio Nazionale D.C.E.C.", in La Settimana Fiscale n. 28/2008, pag. 28, A. Bullo, "IRAP dei professionisti: la vera portata della C.M. 45/E/2008, in La Settimana Fiscale n. 26 del 3 luglio 2008, pag. 28

Dott. Alvise Bullo

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