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Martedì 6 settembre 2011

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER IL RITARDATO INVIO DELLE COMUNICAZIONI DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE

a cura di: Meli e Associati


Obbligo per i cedenti o prestatori, che emettono fattura senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli esportatori abituali, di comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.
Il comma 381 dell'articolo 1 della finanziaria 2005 ha integrato l'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introducendo l'obbligo per i cedenti o prestatori, che emettono fattura senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli esportatori abituali, di comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.
All'articolo 7 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (concernente le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni relative alle esportazioni) il comma 4-bis, prevede che il cedente/prestatore che non invii la comunicazione nei termini prescritti o la invii con dati incompleti o inesatti " e' punito con la sanzione prevista nel comma 3" che a sua volta dispone che "chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento..., e' punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa".
E' inoltre previsto che "chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione..., o la invia con dati incompleti o inesatti, e' responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà' della dichiarazione ricevuta".

Con circolare 16 marzo 2005, n. 10, par. 9.3, si e' chiarito che nell'ipotesi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione della dichiarazione d'intento e contemporanea assenza di operazioni senza addebito d'imposta, non si applica la sanzione di cui al comma 4-bis dell'articolo 7 bensì quella prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 471 del 1997 (sanzione da 258 euro a 2.065 euro per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria). Ovviamente in tale circostanza, in assenza di evasione d'imposta, la responsabilità solidale di cui al comma 384 non rileva.

La circolare n. 41/E del 26/09/2005, al paragrafo 5.5, consente espressamente di regolarizzare l'omessa o errata comunicazione d'intento attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/1997. Pertanto, una volta decorso il termine per inviare la comunicazione il cedente/prestatore, sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, di cui abbia avuto formale conoscenza, può avvalersi del ravvedimento, inviando la comunicazione precedentemente omessa ovvero la comunicazione corretta e versando la sanzione ridotta (oggi) a 1/8 del minimo. La misura della sanzione ridotta è pari a 32,25 euro (1/8 di 258,00) in assenza di forniture all'esportatore abituale; oppure il 12,5% dell'Iva non applicata alle forniture effettuate nei confronti dell'esportatore, con un minimo di 32.25 euro.
Il termine per la regolarizzazione è di un anno e il codice tributo della sanzione è "8904".

E' di tutta evidenza come la sanzione prevista, anche in caso di ravvedimento per ritardato invio della comunicazione, risulti spropositata. Un errore puramente formale (il ritardo nell'invio di una comunicazione), pur in presenza di una operazione sostanzialmente corretta (e peraltro soggetta ad altri adempimenti fiscali regolarmente eseguiti: compilazione e invio della dichiarazione d'intento da parte del cliente, ricezione e registrazione della dichiarazione ricevuta da parte del fornitore), viene punito con una sanzione dal 100% al 200% di una imposta NON evasa.
Tuttavia, con buona pace dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212, pubblicata sulla G.U. 31.7.2000, n. 177), all'articolo 10 prevede "Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta, l'Agenzia delle Entrate con circolare 41/E/2005 collega il sanzionamento del mancato o non tempestivo invio telematico della dichiarazione d'intento al fatto che tale comportamento può incidere negativamente sulle attività di controllo, negando pertanto l'assimilazione alle violazioni meramente formali non soggette a sanzione.

Raccomandiamo quindi la massima attenzione.

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