L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
dell'imposta dovuta degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito della sanzione in misura ridotta.Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).
Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. E', invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d'imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (per esempio, Irpef, Iva, Ires, ecc.).
Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari:
Per i versamenti occorre utilizzare:
il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Iva, l'Irap e l'imposta sugli intrattenimenti il modello F23, per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti.Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d'imposta sommandoli al tributo.