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Giovedì 25 maggio 2006

IL REGIME FISCALE DELLE OBBLIGAZIONI

a cura di: Studio Cozzi Dottori Commercialisti Associati


l regime fiscale dei proventi percepiti dipende essenzialmente dalla natura dell'emittente. Infatti:
Per le obbligazioni emesse da società non quotate operano le disposizioni contenute nell'art. 26 comma 1 del DPR 600/1973 ; Per le obbligazioni emesse dai così detti grandi emittenti ( banche e società le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati ), invece, trova applicazione il D.Lgs. 239/1996 ;

Obbligazioni emesse da società non quotate
L'applicazione della ritenuta del 12,5% in luogo a quella del 27% sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse da società le cui azioni non sono quotate dipende, in primo luogo, dalla scadenza del prestito:

Per le obbligazioni con scadenza inferiore ai 18 mesi la ritenuta è sempre applicata nella misura del 27% ; Per le obbligazioni con scadenza non inferiore ai 18 mesi, occorre ulteriormente distinguere a seconda del tasso di riferimento del prestito. Infatti: Qualora il tasso di riferimento effettivo del prestito ecceda, al momento dell'emissione, il tasso di riferimento aumentato di due terzi, la ritenuta è applicata nella misura del 27%; Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo non ecceda i parametri sopra indicati, la misura della ritenuta è pari al 12,5%;

La norma intende chiaramente evitare che società a ristretta base azionaria possano utilizzare lo strumento del prestito obbligazionario con tassi che superano i rendimenti medi di mercato per ridurre artificiosamente il reddito e imputare i proventi ai soci, i quali sarebbero tassati con un'aliquota notevolmente inferiore.
A norma dell'art. 26 comma 4 del DPR 600/1973 , la ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

Imprenditori individuali ( per i soli titoli detenuti quali beni d'impresa ); Società di persone commerciali; Società di capitali ed enti commerciali; Stabili organizzazioni di soggetti non residenti;

La ritenuta viene invece applicata a titolo d'imposta negli altri casi.

Obbligazioni emesse da banche e da società quotate
Per le obbligazioni emesse da questi soggetti trova applicazione il regime introdotto dal D.Lgs. 1° aprile 1996 n° 239 che prevede un trattamento fiscale differenziato a seconda della natura del soggetto che percepisce gli interessi. In particolare è applicata un'imposta sostitutiva del 12,5% nei confronti dei soggetti cd. "nettisti" :
- Persone fisiche, anche se esercitano attività d'impresa;
- Società semplici e associazioni professionali;
- Enti non commerciali;
- Soggetti esenti IRES
L'applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei suddetti nettasti compete solo qualora la scadenza dei prestiti non sia inferiore a 36 mesi ( banche ) e a 18 mesi ( società quotate ) ;
Per gli interessi percepiti dagli altri soggetti, cd. "lordisti":
- Società commerciali sia di persone che di capitali
Non sono invece previsti prelievi alla fonte e il reddito così imputato sconta l'imposizione ordinaria in sede di dichiarazione.

Schema di sintesi - Regime fiscale delle obbligazioni per l'obbligazionista

PercipientiTitoli di grandi emittentiTitoli di società non quotateScadenza inferiore a 18 mesi Scadenza non inferiore a 18 mesi Persone fisiche Imposta sostitutiva del 12,5%[1] Ritenuta a titolo d'imposta del 27%[2] Ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% (27% se il tasso di rendimento eccede i tassi soglia)[3] Società semplici Imposta sostitutiva del 12,5% Ritenuta a titolo d'imposta del 27% Ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% (27% se il tasso di rendimento eccede i tassi soglia)
Snc, Sas Nessuna ritenuta Ritenuta a titolo d'acconto del 27% Ritenuta a titolo di acconto del 12,5% (27% se il tasso di rendimento eccede i tassi soglia)
Società di capitali e enti commerciali Nessuna ritenuta Ritenuta a titolo d'acconto del 27% Ritenuta a titolo di acconto del 12,5% (27% se il tasso di rendimento eccede i tassi soglia) Enti non commerciali Imposta sostitutiva del 12,5%[4] Ritenuta a titolo d'imposta del 27% Ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% (27% se il tasso di rendimento eccede i tassi soglia)

Note

[1] Se le obbligazioni sono detenute quali beni d'impresa l'interesse concorre alla formazione del reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva pagata può essere scomputata dall'imposta dovuta.
[2] Se le obbligazioni sono detenute quali beni d'impresa la ritenuta è applicata a titolo d'acconto.
[3] Se le obbligazioni sono detenute quali beni d'impresa la ritenuta è applicata a titolo d'acconto.
[4] Se le obbligazioni sono detenute quali beni d'impresa l'interesse concorre alla formazione del reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva pagata può essere scomputata dall'imposta dovuta.


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