Effetti dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario
A seguito dell'apertura della successione, gli eredi hanno a disposizione tre alternative:
rinunciare all'eredità; accettare puramente e semplicemente; accettare con beneficio d'inventario.Il beneficio d'inventario è uno speciale meccanismo previsto dall'art. 484 c.c. per effetto del quale
colui che accetta l'eredità mantiene distinto il proprio patrimonio personale da quello del defunto
e pertanto potrà essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari e dei legati solo nei limiti di quanto ricevuto per successione.
Accettazione beneficiata e termine di pagamento dell'imposta di successione
La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, compreso l'Erario.
Con riferimento, quindi, all'imposta di successione, anche se liquidata nei confronti dell'erede, essa non potrà essere richiesta sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede da sottoporre pertanto a tassazione.
In altre parole, il credito dell'Erario relativo all'imposta di successione sorge nei confronti dell'erede in relazione a quanto residua e solo a seguito della definitività dello stato di graduazione.
Il beneficio d'inventario costituisce, dunque, uno strumento che la legge mette a disposizione del futuro erede per la gestione di eredità gravate da debiti e passività ma, per poter funzionare, richiede l'osservanza di precise formalità indicate espressamente dalla legge stessa.
Il mancato rispetto di tali prescrizioni può comportare la decadenza dal beneficio con conseguenze economiche anche estremamente gravi per l'erede (che potrebbe così essere chiamato a rispondere dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio) e, dunque, anche per questo è opportuno farsi assistere da un professionista nella gestione di queste situazioni.